| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 20 febbraio 2001 |  
| Aggiornamento  per il bimestre marzo-aprile di componenti e parametri della  tariffa  elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  29 dicembre 1999, n. 204/99, e adeguamento  del  corrispettivo  per  l'accesso e l'uso della rete di trasmissione  nazionale  ai  sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 27/01). |  
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                             L'AUTORITA'                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 20 febbraio 2001;  Premesso che:    rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella  deliberazione dell'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: Autorita')  28 dicembre  2000,  n.  244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 244/00) di aggiornamento della   tariffa   elettrica,   il  costo  unitario  riconosciuto  dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;    l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   21 novembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto  del  Ministro  dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra  l'altro,  la  cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto   di  energia  elettrica,  comunque  prodotta  da  altri operatori  nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della  rete  di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della  rete)  ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);    l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro dell'industria 21 novembre  2000,  prevede  che,  fino  all'entrata  in funzione del sistema  delle  offerte  di  cui  all'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo  n. 79/99, il Gestore della rete cede l'energia elettrica di  cui  all'art.  22,  comma  3,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche'     quella     prodotta     da     parte     delle    imprese produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV, lettera B), del provvedimento  Comitato  interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n.  6  (di  seguito: provvedimento CIP n. 6/1992), mediante procedure concorsuali    disciplinate   dall'Autorita'   secondo   criteri   di pubblicita',   trasparenza   e   non   discriminazione,   secondo  le disposizioni   contenute  nel  decreto  del  Ministro  dell'industria 21 novembre  2000  e  con  modalita'  preventivamente  comunicate  al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;  Premesso che:    il   Gestore  della  rete  ha  comunicato  con  lettera  in  data 16 gennaio  2001, protocollo AD/P/20010004 (prot. Autorita' n. 000832 del  17 gennaio  2001),  l'esito  delle  procedure concorsuali per la cessione  su  base  annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, in base al disposto del decreto   del  Ministero  dell'industria  21 novembre  2000  e  della deliberazione  dell'Autorita'  13 dicembre 2000, n. 223/00 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00);  Visti:    la legge 14 novembre 1995, n. 481;    la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;    il decreto legislativo n. 79/1999;    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato   19 dicembre   1995,   pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;    il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;  Viste:    la   deliberazione   n.   70/97   come  modificata  ed  integrata dall'Autorita'   con:   deliberazione  21 ottobre  1997,  n.  106/97, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 255 del 31 ottobre   1997,   deliberazione   23 dicembre   1997,  n.  136/97, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del 29 dicembre  1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 150 del 30 giugno 1998,  deliberazione  27 ottobre  1998,  n.  132/98, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione  22 dicembre  1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  304  del  31 dicembre  1998, deliberazione  25 febbraio  1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale   -   serie   generale   -  n.  48  del  27 febbraio  1999, deliberazione  22 aprile  1999,  n.  54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n.  125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202  del  28 agosto  1999,  deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre   1999,   deliberazione   29 dicembre   1999,  n.  206/99, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del 31 dicembre  1999,  supplemento  ordinario  n.  235, deliberazione n. 39/00,  deliberazione  21 aprile  2000,  n.  81/00,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione  22 giugno  2000,  n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto  2000,  n.  159/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, e deliberazione n. 244/00 richiamata in premessa;    la deliberazione n. 13/99;    la deliberazione n. 204/99;    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del 31 dicembre   1999,   supplemento  ordinario,  n.  235  (di  seguito: deliberazione n. 205/99);    la deliberazione n. 53/00;    la   deliberazione  dell'Autorita'  15 giugno  2000,  n.  108/00, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;    la deliberazione n. 131/00;    la deliberazione n. 223/00;    la deliberazione n. 238/00;  Considerato che:    il   combinato   effetto  della  cessione  dei  diritti  e  delle obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia elettrica, comunque prodotta  da  altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore  della rete, e della riduzione della componente del parametro PG  a  copertura  dei costi fissi di produzione di energia elettrica, comporta  un  lieve aumento della necessita' di gettito del Conto per nuovi  impianti  da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;    la   cessione   da   parte  della  societa'  Gestore  della  rete dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo le procedure concorsuali previste dal decreto  21 novembre  2000,  ha  l'effetto da un lato di aumentare la necessita'   di  gettito  del  Conto  per  nuovi  impianti  da  fonti rinnovabili  e  assimilate,  di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97,  dall'altro  di  ridurre la base imponibile per l'applicazione delle componenti UC2;    le   entrate   derivanti   dall'applicazione  delle  disposizioni relative    alla    compensazione    della maggiore    valorizzazione dell'energia  elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura dell'onere  ammesso  al  rimborso  del  Conto  per  la gestione della compensazione  della  maggiore  valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e, in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura di  tale  onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto  per  nuovi  impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;  Ritenuta  l'opportunita'  di  adeguare la componente tariffaria A3, tenuto  anche  conto  dell'esito  delle  procedure concorsuali per la cessione  su  base  annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;                              Delibera:                               Art. 1.                             Definizioni
    1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:    a) per   deliberazione  n.  70/97  si  intende  la  deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97,  in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica  dei  sovrapprezzi  non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;    b) per  deliberazione  n.  204/99  si  intende  la  deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99,  recante  norme  per  la  regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato ai sensi dell'art. 2, comma   12,  lettera  3),  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235, come successivamente modificata e integrata;    c) per   deliberazione  n.  39/00  si  intende  la  deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000;    d) per  deliberazione  n.  113/00  si  intende  la  deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;    e) per  deliberazione  n.  244/00  si  intende  la  deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;    f) per  parametro  Ct  si  intende  il  costo  unitario variabile riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;    g) per  parametro  PG  si intende la stima della media bimestrale dei  prezzi  dell'energia  elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera cc), della deliberazione n. 204/99.    h) per  componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct ed   i  coefficienti  f,  di  cui  all'art.  12,  comma  12.4,  della deliberazione  n.  204/99,  come  modificata  dall'art. 4, comma 4.2, della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 dicembre 2000, n. 230/00.  |  
|   |                                 Art. 2. Aggiornamento  del  costo unitario riconosciuto dei combustibili, del consumo  specifico  medio  riconosciuto per la produzione netta degli        impianti termoelettrici nazionali e del parametro Ct
    2.1.  Il  costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art.  6,  comma  6.8,  della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del  paniere  di  combustibili  fossili  sui  mercati internazionali, definito  come  nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  25 febbraio  1999, n. 24/99, e riferito  al  periodo ottobre  2000 - gennaio 2001, e' fissato pari a 42,462 L/Mcal.  2.2.  Il  parametro  Ct per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 risulta pari a 95,964 L/kWh.  |  
|   |                                 Art. 3.                   Aggiornamento del parametro PG
    Il parametro PG per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 risulta pari a 135,664 L/kWh.  |  
|   |                                 Art. 4.                  Aggiornamento delle componenti PV
    Le   aliquote   delle   componenti   PV  per  il  secondo  bimestre (marzo-aprile)  2001  sono  fissate  come  indicato  nella  tabella 1 allegata alla presente deliberazione.  |  
|   |                                 Art. 5.                Aggiornamento delle componenti A e UC
    La  tabella  1  di cui all'art. 3, comma 3.1, e la tabella 9 di cui all'art.   16,   comma  16.1  della  deliberazione  n.  204/99,  come modificate con le deliberazioni n. 39/00, n. 113/00 e n. 244/00, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente deliberazione.  |  
|   |                                 Art. 6.                         Disposizioni finali
    Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.eneria.it) ed ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2001.
      Milano, 20 febbraio 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
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