Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 20 febbraio 2001 |
Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile di componenti e parametri della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 27/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 febbraio 2001; Premesso che: rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 244/00) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che, fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete cede l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/1992), mediante procedure concorsuali disciplinate dall'Autorita' secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 e con modalita' preventivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Premesso che: il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 16 gennaio 2001, protocollo AD/P/20010004 (prot. Autorita' n. 000832 del 17 gennaio 2001), l'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, in base al disposto del decreto del Ministero dell'industria 21 novembre 2000 e della deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998; il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; Viste: la deliberazione n. 70/97 come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione n. 39/00, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, e deliberazione n. 244/00 richiamata in premessa; la deliberazione n. 13/99; la deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99); la deliberazione n. 53/00; la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; la deliberazione n. 131/00; la deliberazione n. 223/00; la deliberazione n. 238/00; Considerato che: il combinato effetto della cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete, e della riduzione della componente del parametro PG a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, comporta un lieve aumento della necessita' di gettito del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97; la cessione da parte della societa' Gestore della rete dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo le procedure concorsuali previste dal decreto 21 novembre 2000, ha l'effetto da un lato di aumentare la necessita' di gettito del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97, dall'altro di ridurre la base imponibile per l'applicazione delle componenti UC2; le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e, in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura di tale onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97; Ritenuta l'opportunita' di adeguare la componente tariffaria A3, tenuto anche conto dell'esito delle procedure concorsuali per la cessione su base annuale dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999; Delibera: Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni: a) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata; b) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235, come successivamente modificata e integrata; c) per deliberazione n. 39/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000; d) per deliberazione n. 113/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000; e) per deliberazione n. 244/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001; f) per parametro Ct si intende il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97; g) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera cc), della deliberazione n. 204/99. h) per componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct ed i coefficienti f, di cui all'art. 12, comma 12.4, della deliberazione n. 204/99, come modificata dall'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 dicembre 2000, n. 230/00. |
| Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali e del parametro Ct
2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo ottobre 2000 - gennaio 2001, e' fissato pari a 42,462 L/Mcal. 2.2. Il parametro Ct per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 risulta pari a 95,964 L/kWh. |
| Art. 3. Aggiornamento del parametro PG
Il parametro PG per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 risulta pari a 135,664 L/kWh. |
| Art. 4. Aggiornamento delle componenti PV
Le aliquote delle componenti PV per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 sono fissate come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione. |
| Art. 5. Aggiornamento delle componenti A e UC
La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1, e la tabella 9 di cui all'art. 16, comma 16.1 della deliberazione n. 204/99, come modificate con le deliberazioni n. 39/00, n. 113/00 e n. 244/00, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente deliberazione. |
| Art. 6. Disposizioni finali
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.eneria.it) ed ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2001.
Milano, 20 febbraio 2001 Il presidente: Ranci |
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