Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 22 febbraio 2001 |
Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generali l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente. (Deliberazione n. 3/01/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione infrastrutture e reti del 22 febbraio 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 2/00/CIR - "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000; Vista la propria delibera n. 217/00/CONS - "Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di accesso ad alta velocita' basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99"; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS - "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la propria delibera n. 15/00/CIR - "Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati Ring e Full Business Company", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001; Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della menzionata delibera n. 15/00/CIR che recita "L'Autorita' avvia un supplemento di istruttoria al fine di valutare l'integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generali per la fornitura di determinati tipologie di servizi l'accesso all'offerta del servizio wholesale di cui al presente provvedimento. Tale istruttoria termina entro il 30 gennaio 2001"; Vista la decisione adottata il 17 gennaio 2001 dalla commissione infrastrutture e reti di avviare l'istruttoria ai sensi del citato art. 5, comma 5 della delibera n. 15/00/CIR; Vista la propria delibera n. 2/01/CIR "Fissazione del termine dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, che prevede la fissazione del termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR al 23 febbraio 2001; Visti gli atti del procedimento; Considerato che il servizio wholesale, di cui alla delibera n. 15/00/CIR, ha caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di cui alla delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL che consentono velocita' di trasmissione superiore; Considerato che la delibera n. 467/00/CONS prevede che i servizi di trasmissione dati mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, nella quale rientrano i servizi oggetto dell'offerta di canale virtuale permanente, sono soggetti ad una autorizzazione generale; Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione, di consentire a tutti i soggetti in possesso di idoneo titolo autorizzatorio di accedere all'offerta wholesale di canale virtuale permanente formulata da Telecom Italia S.p.a. ai sensi della sopra menzionata delibera n. 15/CIR/00; Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'art. 5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR e' sostituito dal seguente: "1. Telecom Italia e' tenuta ad offrire agli operatori licenziatari e/o muniti di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate". Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 22 febbraio 2001
Il presidente Cheli
Il commissario relatore Monaci
Il segretario degli organi collegiali Belati |
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