Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 19 febbraio 2001, n. 2
Modificazioni alla circolare 10 giugno 1995, n. 17, concernente aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari, regolate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni.

Alla Federchimica
Alla Agrofarma
All'Unionchimica
e, per conoscenza:
Al Ministero per le politiche
agricole e forestali
Al Ministero dell'industria,
commercio ed artigianato
Al Ministero dell'ambiente -
Servizio A.R.S.
Alla segreteria del Sottosegretario
di Stato

Con circolare di questo Ministero 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 de 23 giugno 1995) sono state fornite indicazioni e criteri interpretativi in merito ad alcuni aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari regolate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
In particolare sono state fornite indicazioni in merito alle modalita' di presentazione delle documentazioni tecnico-scientifiche (punto 4.2 della circolare n. 17/1995) da presentare a supporto delle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, precisando che le stesse dovevano essere:
1) redatte in lingua italiana o inglese o francese;
2) presentate in un unico esemplare cartaceo organizzato in volumi distinti per i vari capitoli specificati negli allegati II e III del decreto, e in una copia conforme su Cd-Rom;
3) corredate dei sommari degli allegati II e III del decreto, redatti in lingua italiana (tre copie conformi e una su Cd-Rom).
Al riguardo bisogna ora tenere presente che i mutati indirizzi ed esigenze intervenuti di recente in sede comunitaria (sistema Caddy) collegate con lo sviluppo dei sistemi di informatizzazione, nonche' necessita' logistiche di appropriata e proficua sistemazione della documentazione collegate con le nuove disposizioni sulla prevenzione di rischi per il personale (incendi, infortuni, stabilita' delle strutture portanti dei locali adibiti ad accogliere la documentazione, ecc.) suggeriscono di acquisire tutta la documentazione su Cd-Rom, tralasciando pertanto la presentazione della documentazione in forma cartacea, la quale invece dovra' essere conservata in custodia fiduciaria presso l'impresa istante per ogni necessita' eventuale di riscontro o di approfondimento tecnico da parte di questo Ministero.
La nuova procedura riguarda esclusivamente la documentazione da presentare in un unico esemplare cartaceo e non anche i sommari che continuano a seguire l'impostazione fornita dalla circolare n. 17/1995.
Tutto cio' premesso la circolare 17/95, punto 4.2, secondo capoverso, lettere c) e d) e' cosi' modificata:
"4.2 (omissis);
c) presentate in Cd-Rom, fermo restando che la relativa documentazione, organizzata in volumi distinti per i vari capitoli specificati negli allegati II e III del decreto e conforme a quella riportata su Cd-Rom, sia trattenuta in custodia fiduciaria presso l'impresa richiedente per ogni riscontro o approfondimento tecnico di cui questo Ministero dovesse avere bisogno;
d) corredate dei sommari degli allegati II e III del decreto, redatti in lingua italiana (una copia su Cd-Rom e tre copie conformi in forma cartacea)".
Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro: Veronesi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone