Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2001 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al C.C.N.L. per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, nonche' della certificazione della Corte dei conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 febbraio 2001 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL;
CGIL;
UIL;
CIDA;
CONFEDIR;
COSMED.
Al termine della riunione le parti, ad eccezione della CONFEDIR, dopo aver dato corso alla correzione dell'errore materiale relativo all'art. 2 comma 3 nel quale vanno eliminate le parole "salvo quanto previsto dal comma 4", prendono atto in relazione all'art. 6, comma 6 dell'accordo medesimo della esatta denominazione delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria rappresentative con conseguente modifica della dizione nelle relative tavole:
l'organizzazione CGIL nell'area I - comparti Ministeri e Aziende - e nelle aree II e III e' CGIL FP;
l'organizzazione CISL nell'area I - comparti Ministeri e enti pubblici non economici --e nell'area II e' CISL FPS, nell'area I - comparto Aziende e' CISL Aziende, nell'area I - comparto Universita' e' CISL Universita', nell'area III e' CISL FPS-COSIADI;
l'organizzazione UIL nell'area I - comparto Ministeri e' UIL PA, nell'area I - comparto Aziende e' UIL Aziende, nelle aree II e III e' UIL FPL, nell'area IV e' "Federazione medici" aderente alla UIL;
l'organizzazione ASSOMED - SIVEMP nell'area I - comparto Ministeri e' Federazione ASSOMED - SIVEMP;
l'organizzazione CIDA nell'area I - comparto Aziende e' CIDA/FENDEP Aziende.
Le parti prendono altresi' atto in relazione all'art. 6, comma 5 dell'accordo medesimo che il tribunale di Roma con ordinanza del 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso presentato dalla organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella dirigenza area II. Deve, pertanto, considerarsi sciolta negativamente la riserva intervenuta nel citato art. 6, comma 5, con l'esclusione del CSA dalle tavole di riferimento (Tavole n. 3 e n. 9). Vengono di conseguenza redistribuite tra le organizzazioni sindacali rappresentative le 93 ore di permessi ad essa assegnate con riserva, con conseguente modifica delle tavole 3 e 9. Relativamente al citato art. 6, comma 5 le parti prendono atto che continua ad essere ammessa con riserva solo la organizzazione sindacale ANPO nell'area IV della dirigenza medico veterinaria.
Hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.
 
Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree
della dirigenza nel biennio 2000 - 2001

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentativita' di cui all'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi gia' previsti dal CCNQ del 25 novembre 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del decreto legislativo n. 80/1998.
3. Nel presente contratto la dizione "aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 e' indicato come "decreto legislativo n. 29/1993". Il testo unificato di tale decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98/L del 25 maggio 1998.
4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali e' indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. Il CCNQ del 25 novembre 1998, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, e' indicato come CCNQ del 25 novembre 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29/1993, che per il biennio 2000 - 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
6. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 2.
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali, per la durata del presente contratto, e' pari a n. 124 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti le aree dalle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi e' ripartito nell'ambito di ciascuna area secondo la tabella allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia' previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2000 - 2001 sono rappresentative nelle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n. 5, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentativita' valido per il quadriennio 2002 - 2005 - primo biennio economico 2002 - 2003.
Art. 3.
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del decreto legislativo n. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
2. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree negoziali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.
3. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a n. 67 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
4. Nel comparto scuola, in attuazione del CCNQ del 9 agosto 2000 di modifica della definizione delle aree di contrattazione, con l'istituzione dell'area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sara' utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata area.
5. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali sono ripartiti nella sede decentrata tra quelle rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sara' attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi rimanendo i periodi di rilevazione e le altre modalita' dell'art. 9.
Art. 4.
C u m u l i
1. Le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti sino ad un massimo di n. 23 minuti per dirigente in servizio, per tutte le aree della dirigenza pari a n. 35 distacchi.
2. I n. 10 distacchi previsti per l'area della dirigenza scolastica dall'art. 3 comma 4 saranno attivati con l'individuazione dei soggetti rappresentativi e ripartiti con apposito accordo da stipularsi entro il mese di novembre 2000 al fine di non creare disservizio agli istituti scolastici.
3. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 e' ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 per un totale complessivo di n. 159 distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nella tabella n. 6 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
Art. 5.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, e' costituito da n. 56.346 ore, di cui n. 14.265 riservate alle confederazioni - tenuto conto delle annotazioni della tabella n. 7 - e n. 42081 alle organizzazioni di categoria rappresentative nelle aree di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 8 al n. 11.
3. Sono confermate le modalita' di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
Art. 6.
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto e' valido per il biennio 2000 - 2001.
2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all'accertamento della rappresentativita' delle associazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 - 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 - 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l'entita' dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentativita' ai sensi dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.
4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate quali rappresentative e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.
5. Le parti prendono atto che nell'area II della dirigenza delle regioni-autonomie locali e nell'area IV della dirigenza medico veterinaria, nell'ordine, le organizzazioni sindacali CSA, aderente alla CISAL e l'ANPO sono ammesse con riserva, in attesa dell'esito del giudizio pendente di cui si terra' conto all'atto della stipulazione finale del presente accordo con la eventuale correzione qualora essi non siano favorevoli alle organizzazioni interessate nelle tavole nn. 3, 5, 9 e 11.
6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purche' intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente contratto.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dai CCNQ del 25 novembre 1998 e del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del presente contratto.
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