| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 5 febbraio 2001 |  
| Criteri  per  la  determinazione  dei  prezzi  delle  forniture  alla pubblica  amministrazione  eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 3, stabilisce  che,  con  decorrenza dal 1o gennaio 1998, e' il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  che definisce  i  criteri  ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca   dello   Stato   alle  pubbliche  amministrazioni,  fino  alla trasformazione dell'ente in societa' per azioni;  Visto  l'art.  11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.  116, il quale stabilisce che, allo scopo di agevolare il processo di  trasformazione  dell'Istituto Poligrafico in societa' per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina,   con   proprio  decreto,  criteri  e  modalita'  per  la formazione  dei  prezzi  delle  forniture,  al  fine di assicurare la flessibilita'  e  di  promuovere  l'adeguamento  alla  situazione del mercato;  Vista  la  nota  del  Gabinetto del Ministro del tesoro n. 6923 del 6 ottobre  1999  con  la quale l'ufficio stabilisce che la competenza per  la elaborazione del decreto rientra tra le funzioni del Servizio centrale  del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 4,  comma 1,  lettera  e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;  Considerato   che  si  rende  necessario  determinare  i  costi  di produzione   delle  forniture  al  fine  di  consentire  all'Istituto Poligrafico di presentare, per la prescritta approvazione, preventivi di  spesa  relativi  a  nuovi prodotti cartari, grafici, editoriali - anche   su   supporti   informatici   -   richiesti   dalla  pubblica amministrazione   il   cui   fabbisogno   e'  stato  autorizzato  dal Provveditorato generale dello Stato;  Tenuto conto che lo stesso Istituto puo' procedere all'espletamento delle   lavorazioni   per   la  pubblica  amministrazione  solo  dopo l'avvenuta   approvazione   da   parte   del  Servizio  centrale  del provveditore  generale  dello Stato dei relativi preventivi trasmessi ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, di approvazione del Regolamento di attuazione della  legge  13 luglio  1966,  n.  559,  modificata ed integrata dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;  Considerato che, in osservanza del comma 4 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni sono rimasti fissati per il 1998 ed il 1999 nella stessa misura stabilita per il 1997;  Vista  la direttiva della Commissione europea 1999/64 del 23 giugno 1999  in materia di esercizio di monopoli e regole di concorrenza sul mercato;
                                Decreta:                               Art. 1.                            O g g e t t o
    I  prezzi  improntati  ai criteri del presente decreto riguardano i prodotti  cartari,  grafici ed editoriali di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto  legislativo  21 aprile  1999,  n. 116, non presenti nel vigente  prezzario  in  quanto di nuova tipologia per caratteristiche tecniche,   di   carta   e   di  stampa,  commissionati  all'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato dal Provveditorato generale dello Stato.  |  
|   |                                 Art. 2.              Criteri per la determinazione dei prezzi
    1.  Il  prezzo di un prodotto viene determinato tenendo conto degli elementi  di  costo  che  partecipano alla sua formazione e, in linea generale,  riguardano, per quanto attiene alle forniture direttamente espletate  dall'Istituto  Poligrafico,  il  costo della carta o altro supporto  impiegato  nella  lavorazione  della specifica commessa, il costo  della mano d'opera utilizzata per la stampa, l'allestimento ed altre operazioni direttamente connesse, oltre ad un incremento per le spese generali espresso in percentuale.  2. Il prezzo cosi' definito dovra' risultare in linea con quelli di mercato.  A  tal  fine  si  fara' riferimento a prodotti di categoria omogenea  con  le  tipologie gia' previste dai tariffari vigenti alla data  del  presente  decreto  ed  approvati  dalla Commissione di cui all'art.  18  della  legge  13 luglio 1966, n. 559 sino alla data del 29 aprile  1999  giusto  l'art.  12 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 che ne ha disposto l'abrogazione.  3.  Il  prezzo  unitario  dei  prodotti  denominati "carte valori", determinato  in  relazione  al  criterio  di  cui  al  comma  1, puo' essere maggiorato  di  una  percentuale  sino  ad un massimo del 3% a copertura  dei  servizi  intermedi  connessi al particolare regime di controlli  e  sicurezze cui le stesse sono sottoposte nel corso delle lavorazioni  e  sino  alla  consegna,  distinguendo  le tipologie dei "valori" e degli "stampati a rigoroso rendiconto".  4.  Nei  casi  eccezionali  di  affidamento  dell'esecuzione  delle forniture  a  stabilimenti  di  terzi, determinati da sovraccarico di commesse  o da ragioni tecniche, i prezzi da riconoscere all'Istituto Poligrafico   saranno   quelli   corrisposti  dal  medesimo  Istituto all'esecutore  esterno  oltre  ad  una  quota  percentuale sino ad un massimo del 3% del prezzo corrisposto, per le spese vive di gestione; detta  percentuale  sara'  graduata  in  relazione alla tipologia del prodotto corumissionato ed all'importo della commessa.  5.  Eventuale  variazione  su  base  annua dei prezzi dei prodotti, dipendente  da  incrementi  o  decrementi del costo dei fattori della produzione,  deve  essere richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i fabbisogni da espletare.  |  
|   |                                 Art. 3.                      Modalita' di applicazione
    1.  La  determinazione  dei  prezzi  dovra' riguardare le forniture regolarmente  autorizzate  dal  Provveditorato  generale dello Stato, dovra'  avvenire  prima  del loro espletamento da parte dell'Istituto Poligrafico  e  Zecca dello Stato e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla richiesta dell'Istituto medesimo.  2.  Solo  in via eccezionale e per le commesse ritenute urgenti dal Provveditorato  generale  dello  Stato,  e'  consentito  all'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  sempre  nel  corso dell'anno di richiesta  di  fornitura gia' autorizzata, chiedere la determinazione del relativo prezzo dopo l'espletamento della fornitura, e, comunque, per quanto concerne le carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, prima  della  consegna ai magazzini del Provveditorato generale dello Stato.  3.  I prezzi unitari delle singole commesse determinati in ossequio al   presente  decreto  non  potranno  subire  variazioni  nel  corso dell'espletamento della fornitura. I prezzi sono ancorati all'anno di affidamento  della  commessa  e,  pertanto,  qualunque  variazione di prezzo   deliberata   successivamente  all'ordinazione  non  trovera' applicazione  anche  se  la  consegna  del  prodotto  avverra'  o  si completera', in caso di consegne parziali, nell'esercizio successivo, salvo che il rinvio della consegna sia richiesto al committente.  4.  Le  richieste  di  determinazione  dei  prezzi,  sia per quanto attiene a forniture di nuovi prodotti sia avuto riguardo a variazioni di  alcune  caratteristiche  di  prodotti gia presenti nel prezzario, devono  essere avanzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al   Provveditorato   generale,   corredate   di  apposita  relazione tecnico-economica  che  giustifichi i costi di produzione relativi ed il conseguente prezzo.  5.  La  variazione  dei  prezzi su base annua di cui al punto 5 del precedente articolo verra' applicata, nella misura riconosciuta dalla commissione, avuto riguardo alle diverse categorie di prodotti e, nel loro ambito, ai singoli prodotti omogenei.  |  
|   |                                 Art. 4.             Organismo per la determinazione dei prezzi
    All'organismo  previsto  dal  comma  3,  dell'art.  55  della legge 27 dicembre  1997, n. 449, di seguito istituito, spetta il compito di determinare  i  prezzi dei prodotti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indicati nel precedente art. 1.  E' altresi' attribuito al predetto organismo il compito di valutare le richieste di variazione dei suddetti prezzi che il citato Istituto Poligrafico dovesse avanzare.  In  relazione alla complessita' dei compiti definiti nei precedenti articoli  l'organismo  per la determinazione dei prezzi risulta cosi' composto:    presidente: il Provveditore generale dello Stato che la presiede.  Membri:    prof.  dott. Giovanni Magnera, dirigente area tecnica - Ministero del tesoro e della programmazione economica;    dott.  Giuseppe  Calabro',  esperto  cartario gia' dirigente Ente cellulosa e carta;    dott. Pietro Zarattini, esperto in materia grafica e cartaria;    prof.ssa  Laura Gobbi, docente di tecnologia dei cicli produttivi - Universita' "La Sapienza";    ing.  Annalisa  Ferrigno,  ingegnere  direttore  -  Ministero del tesoro e della programmazione economica;    dott.   Mario   Cirilli,   rappresentante  tecnico  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  funzioni  di  segreteria sono svolte dal dott. Marco Santucci e dal   dott.  Paolo  Scalfaro,  funzionari  amministrativi  di  ottava qualifica funzionale.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 5 febbraio 2001
                                                     Il Ministro: Visco  |  
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