Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Alto Crotonese" |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva "Alto Crotonese", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da Consorzio di tutela olio extravergine di oliva "Alto Crotonese", con sede in Verzino (Crotone), esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. |
| Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Alto Crotonese" a denominazione di origine protetta Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta "Alto Crotonese", e' riservata all'olio di oliva extravergine che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" puo' essere attribuita all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varieta' "Carolea" che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varieta' presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione "Alto Crotonese" in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese. Art. 3. Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine della denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Crotone, nei territori olivati della zona dell'Alto Crotonese idonei alla produzione di olio con le caratteristiche a livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell'Alto Savelli (in parte), Verzino. Tale zona e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dalla confluenza dei confini tra i comuni di Caccuri (escluso dall'area), Cerenzia e Castelsilano, segue poi, in direzione nord-est delimitando a sud le localita' di Colimiti, Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse nell'area), per raggiungere il confine del comune di Savelli ad una altitudine di 340 metri s.l.m. Proseguendo verso nord-ovest lungo il confine del comune di Savelli fino ad incontrare il ponte che attraversa il fiume Lese. Da questo ponte il confine prosegue lungo il tratto della s.s. 108-ter fino al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del comune di Savelli il confine si porta a nord lungo una linea che passa attraverso la localita' Acqua dei Grozzi ad una altitudine di 565 metri s.l.m. fino a raggiungere il confine ovest del comune di Verzino. Che coincide con l'intersecazione del fiume Senapite. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine del comune di Verzino, prosegue delimitando verso est i territori amministrativi dei comuni di Pallagorio e San Nicola dell'Alto. Dal punto di confluenza dei confini di questi ultimi due comuni in localita' Rivista, la linea prosegue a sud dell'area di interesse, lungo i confini di Pallagorio, Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino ad arrivare al punto di confluenza dal quale la delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni di origine miocenico-pliocenica, di varia natura litologica, porosi con permeabilita' nell'insieme elevata, provviste di buona sistemazione, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densita' di impianto fino a 400 piante per ettaro. La produzione massima di olive /Ha non puo' superare i q.li 100 per ettaro negli oliveti specializzati intensivi. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive e' di kg 65. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni campagna oleicola. La raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o meccanicamente. Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla molitura in recipienti rigidi e fenestrati. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. Art. 5. Modalita' di oleificazione Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25o C. Ogni altro trattamento e' vietato. Le olive devono essere molite entro i 2 giorni dalla raccolta. Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino-verde chiaro; odore: delicato di oliva; sapore: fruttato leggero; punteggio minimo al panel test: 6,5; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio; acido oleico: non inferiore al 70%; numero perossidi: non superiore a 14 meq/Kg; K232: <=2; K270: <=0,2; polifenoli totali, minimo: <=100 p.p.m. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio extravergine a denominazione di origine controllata "Alto Crotonese" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione degli esami organolettici e chimico-fisici. Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine "Alto Crotonese" ai fini dell'immissione al consumo devono essere di capacita' fino a litri 5, in vetro o in banda stagnata. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta. Il simbolo grafico e' costituito da un'ellisse che racchiude in primo piano l'antico vescovado della vecchia Acherentia su un'altura, sullo sfondo il cielo. I colori utilizzati sono: il marrone pantone 464 C del vescovado, il verde dell'altura verde pantone 340 C, il celeste del cielo azzurro pantone 2985 C. ----> Vedere simbolo <---- |
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