Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 5 febbraio 2001, n. 1
Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e sul diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Termini di pagamento per la pubblicita' annuale e per la Tosap permanente.

Ai comuni
e, per conoscenza:
All'Agenzia delle entrate
All'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI)

La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e' stata oggetto di modificazioni ad opera della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000.
Con la presente circolare si offrono chiarimenti sulle innovazioni introdotte non solo dall'art. 145, commi da 55 a 57, della legge appena citata, ma anche dalle disposizioni della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria 2000), che hanno inciso sulle determinazioni tariffarie. Viene infine affrontata la problematica del differimento dei termini per le deliberazioni tariffarie e dei termini di pagamento per la pubblicita' annuale e per la Tosap permanente. A) Le novita' della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il comma 55 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inserisce, un periodo finale al comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dedicato al "Pagamento dell'imposta". Il comma 7 in esame stabilisce che nel caso in cui la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione. La novita' consiste nell'inserimento di una precisazione relativa a detti canoni, che devono essere "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".
A ben vedere, quindi, la norma in esame non incide sulla regolamentazione dei tributi comunali, ma riserva una disciplina particolare per i canoni di locazione o di concessione, l'entita' dei quali dal 1o gennaio 2001 deve essere commisurata all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
Il comma 56 dell'art. 145, influisce, invece, in modo determinante sul comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, che contiene le modalita' di determinazione dell'imposta relativa alla pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
La norma stabiliva infatti che per tale fattispecie pubblicitarie l'imposta doveva essere calcolata in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1 e cioe' in base alle tariffe indicate per la pubblicita' ordinaria, che devono essere applicate per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
Il comma 56 dell'art. 145 della legge finanziaria per il 2001, introducendo il rinvio anche al comma 2 dello stesso art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, consente pertanto l'applicazione alle affissioni dirette del metodo di determinazione del tributo che era invece riservato alla sola pubblicita' ordinaria di durata non superiore a tre mesi e che prevede l'applicazione, per ogni mese o frazione, di una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare al precedente comma 1.
Si deve pertanto ritenere che l'imposta sulla pubblicita' per le affissioni dirette puo' essere corrisposta:
per anno solare, in base alla superficie complessiva degli impianti ed alle tariffe stabilite dal comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993;
per ogni mese o frazione, in base alla superficie complessiva degli impianti e ad una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare per esposizioni di durata non superiore a tre mesi.
Ai fini della corretta determinazione del tributo nel caso di specie sono indispensabili talune precisazioni.
Innanzitutto, resta fermo il principio stabilito dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, secondo cui l'imposta deve essere calcolata sulla base della superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto l'impianto pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti.
In secondo luogo, il periodo di effettuazione della pubblicita' deve essere indicato nella dichiarazione iniziale che, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507 del 1993, deve essere presentata dal detentore del mezzo pubblicitario prima di effettuare la pubblicita'.
Infine, per aver diritto al pagamento frazionato, il periodo di esposizione non potra' superare i tre mesi nel corso dell'anno solare per lo stesso impianto.
E' ovvio che la nuova modalita' di pagamento introdotta dalla legge finanziaria potra' essere concretamente applicata solo ove il comune non avra' diversamente disciplinato la materia nel proprio regolamento, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In ogni caso, vi e' da aggiungere che la nuova norma non influisce in alcun modo sulla disciplina delle presunzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione, poiche' la disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993 si rende tuttora applicabile, in quanto prevede espressamente che "qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubbilcita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accettata". Pertanto il comune, in sede di accertamento relativo a pubblicita' effettuata attraverso affissioni dirette per la quale non sia stata presentata la prescritta dichiarazione, dovra' determinare l'imposta dovuta in base all'anno solare.
Il comma 57 dell'art. 145 della legge n. 388 del 2000, apporta modificazioni innanzitutto all'art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e solo in via consequenziale agli articoli 3, comma 3, 18, comma 3 e 24, comma 2 del decreto legislativo n. 507 del 1993.
Alla norma della legge n. 144 del 1999 richiamata nel comma 57, che riguarda i finanziamenti per redazione e l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, e' stata aggiunta una disposizione che prevede che "una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata ad interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Partendo da questa premessa il comma 57 in esame apporta le seguenti modificazioni:
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale sono soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio". La modifica interviene su una norma che enuncia il contenuto del regolamento che il comune deve adottare per disciplinare le modalita' di effettuazione della pubblicita', determinando altresi' la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Il regolamento deve inoltre stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette. Per questi ultimi soggetti la versione originaria della norma stabiliva che dovevano essere comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio. La modifica in esame, tuttavia, non rende possibile l'attribuzione di impianti da destinare al concessionario del pubblico servizio, in quanto questi, proprio perche' investito di pubbliche funzioni - infatti emette atti amministrativi di accertamento, procede a riscossione coattiva, e' parte nel processo tributario - per definizione non puo' essere considerato, nell'ambito del comune ove svolge tale attivita', alla stregua di un soggetto cui poter attribuire gli impianti in questione;
all'art. 18, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale e' aggiunto il comma 3-bis, con il quale viene stabilito che "il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica". L'intervento normativo appare superfluo ai fini della gestione del tributo, poiche' la possibilita' di richiedere servizi aggiuntivi al gestore del servizio in esame gia' rientrava nella libera determinazione della volonta' delle parti che, nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, possono addivenire ad accordi in tal senso;
all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale sono stati aumentati gli importi delle sanzioni applicabili per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del capo I dello stesso decreto legislativo, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti. Gli importi, che erano fissati da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire due milioni, passano "da lire quattrocentomila a lire tre milioni". Dette sanzioni sono comminate con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, nel quale il comune menziona anche l'eventuale rimozione degli impianti pubblicitari abusivi disposta quale misura accessoria. B) Le novita' della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente ai comuni, a decorrere dal 1o gennaio 1998, di aumentare le tariffe ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 507, fino ad un massimo del 20 per cento.
L'innovazione contenuta nel citato art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999 consiste nell'ampliamento delle facolta' concesse all'ente locale poiche' l'aumento delle suddette tariffe e dei diritti, fissato al 20 per cento, puo' essere esteso "fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".
Occorre innanzitutto precisare che quest'ultimo inciso deve ritenersi superfluo ai fini della corretta lettura della norma, in quanto meramente ripetitivo di una disposizione che attiene alle modalita' di commisurazione della superficie imponibile contenuta nell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, e quindi non ha determinato nessuna sostanziale modificazione della disciplina tributaria vigente in materia.
Molti dei dubbi interpretativi sono sorti in ordine alla legittimita' dell'applicazione degli eventuali aumenti deliberati dal comune in base alla legge finanziaria per l'anno 2000 al diritto sulle pubbliche affissioni, tenuto conto del fatto che la relativa tariffa non e' parametrata, come quella dell'imposta sulla pubblicita', al metro quadrato di superficie espositiva, ma al "foglio di dimensione fino a cm 70x100": ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
Al riguardo e' necessario precisare che il diverso metodo di commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni non e' di ostacolo all'applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali viene richiesta l'affissione all'apposito servizio comunale, poiche' e' comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti le dimensioni convenzionali del foglio pari a 70x100 cm non sono altro che l'espressione di una superficie equivalente a 0,7 metri quadrati. Operare un semplice calcolo per trasformare in metri quadrati le dimensioni che la norma del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha stabilito come superficie espositiva, non e' certo contrario allo spirito della norma introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2000 e rende pertanto legittime le deliberazioni con le quali i comuni hanno esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli aumenti tariffari in esame.
Del resto e' la stessa disposizione contenuta nell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ad avallare la soluzione proposta, in quanto detta norma riguarda espressamente "le tariffe ed i diritti di cui al capo I" del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il legislatore della finanziaria per l'anno 2000 se avesse inteso limitare la portata della norma sulla quale ha apportato modificazioni, avrebbe certamente introdotto delle differenziazioni tra la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Un altro aspetto sul quale si sono create incertezze applicative riguarda la determinazione della misura massima di aumento delle tariffe e cioe' se l'aumento fino al 50 per cento debba o meno calcolarsi sulle tariffe gia' aumentate del 20 per cento.
A tal proposito occorre ancora una volta far riferimento al dato normativo, in quanto dalla lettura del testo attualmente vigente della norma in esame, scaturente cioe' dalle integrazioni apportate dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488 del 1999, e' agevole dedurre che gli aumenti devono essere operati assumendo come tariffe-base quelle del capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993. Pertanto dette tariffe:
dal 1o gennaio 1998 possono essere aumentate fino al 20%;
dal 1o gennaio 2000 possono essere aumentate fino al 50%, limitatamente, pero', alle superfici superiori al metro quadrato.
A titolo esemplificativo si puo' ipotizzare che un comune, sulla base delle disposizioni dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, abbia deliberato un aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni pari al 20%, e che una particolare tariffa aumenti quindi da 100 a 120.
L'ente locale dal 1o gennaio 2000 puo' ulteriormente aumentare questa tariffa da 100 a 150 per le sole superfici espositive che superino il metro quadrato, sia che si tratti di mezzi pubblicitari e sia che si tratti di manifesti consegnati al servizio delle affissioni pubbliche.
Qualora invece la superficie espositiva sia inferiore al metro quadrato (e' il caso, ad esempio, del manifesto composto di un solo foglio 70x100 che e' equivalente, quindi, a 0,7 mq) la tariffa applicabile non puo' superare quella pari a 120.
Del tutto illegittimo sarebbe invece fissare una tariffa pari a 170, quale importo scaturente dall'aumento fino al 50% calcolato sulla tariffa pari a 120, in quanto tale procedura e' in aperto contrasto con il principio generale racchiuso nell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 507 del 1993, che stabilisce che le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base che, nel caso di specie, come innanzi precisato, e' individuata dallo stesso legislatore nelle tariffe e nei diritti di cui al capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993. C) I termini di approvazione delle tariffe ed i termini di
pagamento della pubblicita' annuale e della Tosap permanente.
L'art. 53, comma 16, della legge finanziaria ha stabilito che, per l'anno 2001, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonche' per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
Quest'ultima data e' stata fissata per l'anno 2001 al 28 febbraio, dal decreto 21 dicembre 2000 del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2000, n. 301).
Lo stesso art. 53, comma 16, ha inoltre stabilito che i regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001.
Nulla e' invece previsto riguardo al differimento dei termini di pagamento di quei tributi, come l'imposta sulla pubblicita' annuale e la Tosap permanente, che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio o comunque prima della definizione delle nuove tariffe.
Si puo' quindi verificare il caso in cui il termine di pagamento non risulti corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo.
Per evitare questa situazione e semplificare gli adempimenti del contribuente, l'ente locale, sulla base della potesta' regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, potra' stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
La deliberazione contenente il differimento dei termini di pagamento non si rende di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale non intenda apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione dei tributi. Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari termini di scadenza per il pagamento dei tributi in esame non hanno subito alcuna variazione. Si deve inoltre aggiungere che, come gia' indicato nella circolare n. 13/E del 19 gennaio 2000, intervenuta per risolvere l'analoga situazione verificatasi lo scorso anno, se le modificazioni regolamentari dei tributi in questione intervengono successivamente al 31 gennaio 2000 senza che sia stata stabilita al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovra' comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.
Roma, 5 febbraio 2001
Il direttore centrale
per la fiscalità locale
Ignizio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone