| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| CIRCOLARE 5 febbraio 2001, n. 1 |  
| Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e sul diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla  legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma 17, della legge   23 dicembre  1999,  n.  488.  Termini  di  pagamento  per  la pubblicita' annuale e per la Tosap permanente. |  
  |  
 |  
                                  Ai comuni                                      e, per conoscenza:                                  All'Agenzia delle entrate                                  All'Associazione    nazionale   dei                                  comuni italiani (ANCI)
    La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e' stata oggetto di modificazioni ad opera della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001)",  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000.  Con  la presente circolare si offrono chiarimenti sulle innovazioni introdotte  non  solo  dall'art.  145,  commi da 55 a 57, della legge appena  citata,  ma  anche dalle disposizioni della legge 23 dicembre 1999,  n.  448  (legge  finanziaria  2000),  che  hanno  inciso sulle determinazioni  tariffarie.  Viene  infine affrontata la problematica del  differimento  dei  termini per le deliberazioni tariffarie e dei termini  di  pagamento  per  la  pubblicita'  annuale  e per la Tosap permanente. A) Le novita' della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Il  comma  55  dell'art.  145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inserisce,  un  periodo  finale  al  comma  7 dell'art. 9 del decreto legislativo   15 novembre   1993,  n.  507,  dedicato  al  "Pagamento dell'imposta".  Il comma 7 in esame stabilisce che nel caso in cui la pubblicita'   sia   effettuata   su   impianti   installati  su  beni appartenenti   o   dati   in   godimento  al  comune,  l'applicazione dell'imposta  sulla  pubblicita'  non  esclude quella della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni   di   locazione   o   di  concessione.  La  novita'  consiste nell'inserimento  di  una  precisazione  relativa a detti canoni, che devono essere "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".  A   ben  vedere,  quindi,  la  norma  in  esame  non  incide  sulla regolamentazione  dei  tributi  comunali,  ma  riserva una disciplina particolare per i canoni di locazione o di concessione, l'entita' dei quali  dal  1o gennaio  2001  deve  essere  commisurata all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.  Il  comma 56 dell'art. 145, influisce, invece, in modo determinante sul comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, che contiene  le  modalita'  di determinazione dell'imposta relativa alla pubblicita'  effettuata  mediante affissioni dirette, anche per conto altrui,  di  manifesti  e  simili  su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.  La  norma  stabiliva infatti che per tale fattispecie pubblicitarie l'imposta doveva essere calcolata in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1 e cioe' in base alle tariffe indicate per la pubblicita' ordinaria, che devono  essere  applicate per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.  Il  comma  56  dell'art.  145  della legge finanziaria per il 2001, introducendo  il  rinvio  anche  al  comma 2 dello stesso art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, consente pertanto l'applicazione alle  affissioni dirette del metodo di determinazione del tributo che era  invece  riservato  alla sola pubblicita' ordinaria di durata non superiore  a  tre  mesi e che prevede l'applicazione, per ogni mese o frazione,  di  una  tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare al precedente comma 1.  Si  deve  pertanto  ritenere che l'imposta sulla pubblicita' per le affissioni dirette puo' essere corrisposta:    per  anno  solare,  in  base  alla  superficie  complessiva degli impianti  ed  alle  tariffe  stabilite  dal  comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993;    per  ogni  mese  o  frazione, in base alla superficie complessiva degli impianti e ad una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare per esposizioni di durata non superiore a tre mesi.  Ai  fini  della  corretta  determinazione  del  tributo nel caso di specie sono indispensabili talune precisazioni.  Innanzitutto,  resta  fermo  il  principio  stabilito dal combinato disposto  dell'art.  7,  comma 1 e dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo  n.  507  del  1993,  secondo  cui  l'imposta deve essere calcolata  sulla  base  della  superficie  della  minima figura piana geometrica   in   cui   e'   circoscritto  l'impianto  pubblicitario, indipendentemente  dal  numero  dei  messaggi  pubblicitari  in  esso contenuti.  In  secondo  luogo,  il  periodo di effettuazione della pubblicita' deve  essere  indicato  nella  dichiarazione  iniziale  che,  a norma dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 507 del 1993, deve essere presentata  dal detentore del mezzo pubblicitario prima di effettuare la pubblicita'.  Infine,  per  aver  diritto  al pagamento frazionato, il periodo di esposizione non potra' superare i tre mesi nel corso dell'anno solare per lo stesso impianto.  E' ovvio che la nuova modalita' di pagamento introdotta dalla legge finanziaria  potra' essere concretamente applicata solo ove il comune non   avra'   diversamente   disciplinato   la  materia  nel  proprio regolamento,   ai   sensi   dell'art.   52  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  In  ogni caso, vi e' da aggiungere che la nuova norma non influisce in  alcun  modo  sulla disciplina delle presunzioni in caso di omessa presentazione  della  dichiarazione,  poiche'  la disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993 si rende tuttora  applicabile,  in  quanto  prevede espressamente che "qualora venga  omessa  la presentazione della dichiarazione la pubbilcita' di cui  agli articoli 12, 13 e 14, commi 1 e 3, si presume effettuata in ogni  caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accettata".  Pertanto  il  comune, in sede di accertamento relativo a pubblicita' effettuata attraverso affissioni dirette per la quale non sia  stata presentata la prescritta dichiarazione, dovra' determinare l'imposta dovuta in base all'anno solare.  Il  comma  57  dell'art.  145  della legge n. 388 del 2000, apporta modificazioni   innanzitutto   all'art.  32,  comma  5,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, e solo in via consequenziale agli articoli 3, comma 3, 18, comma 3 e 24, comma 2 del decreto legislativo n. 507 del 1993.  Alla norma della legge n. 144 del 1999 richiamata nel comma 57, che riguarda  i  finanziamenti  per  redazione  e  l'attuazione del Piano nazionale   della   sicurezza   stradale,   e'   stata  aggiunta  una disposizione  che  prevede  che  "una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata ad interventi volti   alla   repressione   dell'abusivismo   pubblicitario   e   al miglioramento  dell'impiantistica  pubblicitaria sulle strade, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Partendo da  questa  premessa  il  comma  57  in  esame  apporta  le  seguenti modificazioni:    all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale  sono  soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del  pubblico  servizio".  La  modifica  interviene  su una norma che enuncia  il contenuto del regolamento che il comune deve adottare per disciplinare   le   modalita'  di  effettuazione  della  pubblicita', determinando  altresi'  la  tipologia  e  la quantita' degli impianti pubblicitari,   le   modalita'  per  ottenere  il  provvedimento  per l'installazione,  nonche'  i  criteri  per la realizzazione del piano generale  degli  impianti.  Il  regolamento deve inoltre stabilire la ripartizione  della  superficie  degli impianti pubblici da destinare alle  affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza  economica  e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale,  nonche'  la  superficie  degli impianti da attribuire a soggetti  privati  per  l'effettuazione  di  affissioni  dirette. Per questi  ultimi  soggetti la versione originaria della norma stabiliva che  dovevano essere comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.  La  modifica  in  esame,  tuttavia,  non  rende  possibile l'attribuzione   di  impianti  da  destinare  al  concessionario  del pubblico  servizio,  in  quanto  questi, proprio perche' investito di pubbliche   funzioni   -   infatti   emette  atti  amministrativi  di accertamento,  procede  a riscossione coattiva, e' parte nel processo tributario - per definizione non puo' essere considerato, nell'ambito del comune ove svolge tale attivita', alla stregua di un soggetto cui poter attribuire gli impianti in questione;    all'art.  18,  del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale e'  aggiunto  il  comma  3-bis,  con il quale viene stabilito che "il comune  ha  facolta'  di  chiedere  al concessionario delle pubbliche affissioni   di   svolgere   servizi   aggiuntivi   strumentali  alla repressione   dell'abusivismo   pubblicitario   e   al  miglioramento dell'impiantistica".  L'intervento normativo appare superfluo ai fini della  gestione  del  tributo,  poiche' la possibilita' di richiedere servizi  aggiuntivi  al  gestore del servizio in esame gia' rientrava nella   libera   determinazione   della  volonta'  delle  parti  che, nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, possono addivenire ad accordi in tal senso;    all'art.  24,  comma  2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel quale sono stati aumentati gli importi delle sanzioni applicabili per  le  violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione  del  capo  I dello stesso decreto legislativo, nonche' di quelle  contenute  nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti.  Gli  importi,  che  erano  fissati  da  un  minimo di lire duecentomila  ad  un  massimo  di  lire due milioni, passano "da lire quattrocentomila  a  lire tre milioni". Dette sanzioni sono comminate con  notificazione  agli  interessati,  entro  centocinquanta  giorni dall'accertamento,   degli  estremi  delle  violazioni  riportati  in apposito  verbale,  nel  quale  il  comune menziona anche l'eventuale rimozione  degli  impianti pubblicitari abusivi disposta quale misura accessoria. B) Le novita' della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  L'art.  30,  comma  17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), ha modificato la disposizione contenuta nell'art.  11,  comma  10,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente  ai comuni, a decorrere dal 1o gennaio 1998, di aumentare le tariffe ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto  legislativo 15 novembre 1997, n. 507, fino ad un massimo del 20 per cento.  L'innovazione  contenuta  nel citato art. 30, comma 11, della legge n.  488  del  1999  consiste nell'ampliamento delle facolta' concesse all'ente  locale  poiche'  l'aumento  delle  suddette  tariffe  e dei diritti,  fissato  al  20  per  cento, puo' essere esteso "fino ad un massimo  del  50  per  cento  a  decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici  superiori  al  metro  quadrato,  e  le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".  Occorre   innanzitutto   precisare  che  quest'ultimo  inciso  deve ritenersi  superfluo  ai  fini della corretta lettura della norma, in quanto  meramente  ripetitivo  di  una  disposizione che attiene alle modalita'  di  commisurazione  della  superficie imponibile contenuta nell'art.  7,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 507 del 1993, e quindi  non  ha  determinato  nessuna sostanziale modificazione della disciplina tributaria vigente in materia.  Molti   dei   dubbi   interpretativi  sono  sorti  in  ordine  alla legittimita' dell'applicazione degli eventuali aumenti deliberati dal comune  in  base  alla  legge  finanziaria per l'anno 2000 al diritto sulle  pubbliche  affissioni,  tenuto conto del fatto che la relativa tariffa   non   e'   parametrata,   come  quella  dell'imposta  sulla pubblicita',  al  metro  quadrato  di  superficie  espositiva,  ma al "foglio di dimensione fino a cm 70x100": ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993.  Al  riguardo  e'  necessario  precisare  che  il  diverso metodo di commisurazione  degli  importi  dovuti  a  titolo  di  imposta  sulla pubblicita'  e  di  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  non  e' di ostacolo all'applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali  viene  richiesta  l'affissione all'apposito servizio comunale, poiche' e' comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui  si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti le dimensioni convenzionali  del  foglio  pari  a  70x100  cm  non  sono  altro che l'espressione  di  una  superficie  equivalente a 0,7 metri quadrati. Operare  un  semplice  calcolo  per  trasformare in metri quadrati le dimensioni  che  la  norma del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha stabilito  come  superficie  espositiva,  non e' certo contrario allo spirito  della  norma  introdotta  dalla legge finanziaria per l'anno 2000  e  rende  pertanto  legittime  le  deliberazioni con le quali i comuni  hanno  esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli aumenti tariffari in esame.  Del  resto  e' la stessa disposizione contenuta nell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ad avallare la soluzione proposta, in quanto detta norma riguarda espressamente "le tariffe ed i diritti di cui  al  capo  I"  del  decreto  legislativo  n.  507  del 1993 ed il legislatore  della  finanziaria  per  l'anno  2000  se  avesse inteso limitare   la   portata   della   norma   sulla  quale  ha  apportato modificazioni,  avrebbe  certamente introdotto delle differenziazioni tra  la  disciplina  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.  Un  altro  aspetto  sul quale si sono create incertezze applicative riguarda  la  determinazione  della  misura  massima di aumento delle tariffe  e  cioe'  se  l'aumento  fino  al  50 per cento debba o meno calcolarsi sulle tariffe gia' aumentate del 20 per cento.  A  tal  proposito  occorre ancora una volta far riferimento al dato normativo,  in  quanto  dalla  lettura  del testo attualmente vigente della  norma  in esame, scaturente cioe' dalle integrazioni apportate dall'art.  30,  comma  17,  della  legge  n. 488 del 1999, e' agevole dedurre   che  gli  aumenti  devono  essere  operati  assumendo  come tariffe-base  quelle  del  capo  I del decreto legislativo n. 507 del 1993. Pertanto dette tariffe:    dal 1o gennaio 1998 possono essere aumentate fino al 20%;    dal  1o gennaio  2000  possono  essere  aumentate  fino  al  50%, limitatamente, pero', alle superfici superiori al metro quadrato.  A  titolo  esemplificativo  si puo' ipotizzare che un comune, sulla base  delle  disposizioni  dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del  1997,  abbia  deliberato  un  aumento delle tariffe dell'imposta comunale  sulla  pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni pari  al  20%,  e che una particolare tariffa aumenti quindi da 100 a 120.  L'ente  locale  dal  1o gennaio  2000  puo' ulteriormente aumentare questa  tariffa  da  100  a  150 per le sole superfici espositive che superino il metro quadrato, sia che si tratti di mezzi pubblicitari e sia   che  si  tratti  di  manifesti  consegnati  al  servizio  delle affissioni pubbliche.  Qualora  invece  la  superficie  espositiva  sia inferiore al metro quadrato  (e'  il caso, ad esempio, del manifesto composto di un solo foglio  70x100  che  e'  equivalente,  quindi,  a  0,7 mq) la tariffa applicabile non puo' superare quella pari a 120.  Del  tutto  illegittimo  sarebbe  invece fissare una tariffa pari a 170,  quale  importo  scaturente  dall'aumento  fino al 50% calcolato sulla  tariffa  pari  a  120,  in  quanto tale procedura e' in aperto contrasto  con  il principio generale racchiuso nell'art. 7, comma 6, del   decreto  legislativo  n.  507  del  1993,  che  stabilisce  che le maggiorazioni   di  imposta  a  qualunque  titolo  previste,  sono cumulabili  e devono essere applicate alla tariffa base che, nel caso di  specie,  come  innanzi  precisato,  e'  individuata  dallo stesso legislatore  nelle tariffe e nei diritti di cui al capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993. C) I termini di approvazione delle tariffe ed i termini di    pagamento della pubblicita' annuale e della Tosap permanente.  L'art.  53, comma 16, della legge finanziaria ha stabilito che, per l'anno  2001,  il  termine  previsto  per  deliberare  le tariffe, le aliquote  di  imposta  per  i  tributi locali e per i servizi locali, nonche'  per  l'approvazione  dei  regolamenti  relativi  ai  tributi locali,  e'  stabilito  entro la data di approvazione del bilancio di previsione.  Quest'ultima  data e' stata fissata per l'anno 2001 al 28 febbraio, dal  decreto 21 dicembre 2000 del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2000, n. 301).  Lo stesso art. 53, comma 16, ha inoltre stabilito che i regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001.  Nulla  e'  invece  previsto riguardo al differimento dei termini di pagamento di quei tributi, come l'imposta sulla pubblicita' annuale e la  Tosap permanente, che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio o comunque prima della definizione delle nuove tariffe.  Si  puo'  quindi  verificare il caso in cui il termine di pagamento non risulti corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo.  Per  evitare  questa  situazione e semplificare gli adempimenti del contribuente,  l'ente locale, sulla base della potesta' regolamentare generale   prevista   dall'art.   52   del  decreto  legislativo  del 15 dicembre 1997, n. 446, potra' stabilire un'adeguata proroga per il versamento  dei  tributi  in  questione,  alla quale deve essere data massima   diffusione  per  permettere  ai  contribuenti  il  corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.  La   deliberazione   contenente  il  differimento  dei  termini  di pagamento  non  si  rende di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale  non  intenda  apportare  modifiche regolamentari che incidono sulla  quantificazione  dei  tributi.  Anche  in  questo caso sarebbe comunque  opportuno  diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari  termini  di  scadenza per il pagamento dei tributi in esame non  hanno  subito alcuna variazione. Si deve inoltre aggiungere che, come  gia'  indicato  nella  circolare  n.  13/E del 19 gennaio 2000, intervenuta per risolvere l'analoga situazione verificatasi lo scorso anno,  se  le  modificazioni  regolamentari  dei tributi in questione intervengono  successivamente  al 31 gennaio 2000 senza che sia stata stabilita  al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovra' comunque  rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza  del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.    Roma, 5 febbraio 2001                                     Il direttore centrale                                    per la fiscalità locale                                            Ignizio  |  
|   |  
 
 | 
 |