Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 17 novembre 2000
Modalita' di funzionamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio ed in particolare:
l'art. 2, comma 1, che designa quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;
l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;
l'art. 10 che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la disciplina delle modalita' di funzionamento del fondo di compensazione;
Vista la deliberazione dell'autorita' di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000, concernente l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2000, concernente il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;
Ravvisata l'esigenza di determinare le modalita' di funzionamento del menzionato fondo di compensazione;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dell'onere

1. L'autorita' di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun anno, determina l'entita' degli oneri del servizio universale espletato da Poste Italiane S.p.a. non coperti dalle entrate dei servizi riservati e provvede a richiedere la pubblicazione di un comunicato al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Richiesta agli operatori

1. L'autorita' di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun anno, invita gli operatori titolari di licenza individuale, rilasciata ai sensi del decreto 4 febbraio 2000, n. 73, a comunicare entro il 31 maggio i dati contabili relativi agli introiti lordi derivanti dall'attivita' prevista dalla licenza; la nota deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' o della ditta.
2. La richiesta e' rivolta anche ai soggetti nei riguardi dei quali sia stato accertato e sanzionato l'espletamento di attivita' soggetta al previo rilascio di licenza individuale.
 
Art. 3.
Misura del contributo

1. L'autorita' di regolamentazione, sulla base delle risultanze contabili di cui agli articoli 1 e 2, determina la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto 4 febbraio 2000, n. 73.
2. L'autorita' di regolamentazione comunica ai soggetti tenuti al pagamento l'entita' della somma da versare entro il 30 giugno.
 
Art. 4.
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento con vaglia postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere il codice fiscale del versante, l'indicazione dell'anno per il quale si versa il contributo nonche' l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capo 26, capitolo 3317.
3. Copia della attestazione di versamento deve essere trasmessa al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 5.
Ritardato o mancato pagamento

1. In caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunque non oltre il 31 ottobre, le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolati secondo il tasso legale vigente.
2. In caso di mancato pagamento delle somme dovute e degli interessi, si provvede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni in materia.
 
Art. 6.
Riassegnazione

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta del Ministro delle comunicazioni, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, provvede alla riassegnazione, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, delle somme versate ai sensi del presente decreto.
 
Art. 7.
Accreditamento

1. L'autorita' di regolamentazione provvede a corrispondere le somme di cui all'art. 6 alla societa' Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio universale.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2000
Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001 Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 33
 
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