Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 37 |
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 42); Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; Visto l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428; Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi ed il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato. 2. Presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione dei Ministeri degli affari esteri e della difesa sono istituite le Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - Si trascrive il testo del punto 42), dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1990, n. 50: "42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.". - Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1911, n. 260, reca: "Regolamento per gli Archivi di Stato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1976, n. 42, reca: "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita'". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, reca: "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche". Si trascrive l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428: "1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni ed integrazioni". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1999, n. 191, reca: "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica". - Si trascrive l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281: "Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. (Omissis). 2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo comma, le parole da: ", e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato compe-tente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, puo' permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni altro richiedente".; c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: "nonche' dell'art. 21-bis". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplento ordinario, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352". - Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 409/1999 e' riportato in note all'art. 1. Nota all'art. 1: - Per il riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490: "Art. 30. - Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3). 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. 2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. 3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.".
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| Art. 2. Composizione e nomina delle Commissioni
1. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte: da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal sopraintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno. 2. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso gli uffici periferici, nonche' presso gli uffici giudiziari di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono composte: da due rappresentanti dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal direttore del competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno. 3. Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di cui al comma 2, sono nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale. |
| Art. 3. Procedura ordinaria per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni
1. Il dirigente competente, entro i sessanta giorni precedenti alla data di scadenza della Commissione, richiede al sovraintendente dell'archivio centrale dello Stato o al direttore dell'archivio di Stato competente per territorio e al Ministero dell'interno la designazione dei membri di propria competenza. 2. Delle designazioni e' data comunicazione entro trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il dirigente competente provvede alla nomina della Commissione di sorveglianza, individuando, altresi', un impiegato per lo svolgimento delle funzioni di segretario e, ove lo ritenga opportuno, un proprio delegato per l'espletamento delle funzioni di presidenza. 4. Dell'atto di nomina della Commissione e' data comunicazione, nei tre giorni successivi, alle amministrazioni di cui al comma 1, nonche' all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso. 5. Il Presidente ha l'obbligo di convocare la Commissione almeno ogni centoventi giorni. La Commissione e' convocata, altresi', ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto dai rappresentanti dell'amministrazione degli archivi di Stato e del Ministero dell'interno. Il Presidente cura, attraverso il segretario, la stesura di una relazione annuale sull'attivita' della Commissione, indicando sinteticamente i risultati ottenuti in relazione all'attuazione dei criteri e degli obiettivi stabiliti ai sensi degli articoli 6 e 7. |
| Art. 4 Proroga e rinnovo delle Commissioni
1. La Commissione dura in carica tre anni. 2. La Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza puo' essere prorogata per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 3. Se la Commissione non e' rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza e' trasferita, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la Commissione. 4. I Ministri competenti hanno la facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.
Note all'art. 4: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si trascrive l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
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| Art. 5. Responsabilita' degli archivi
1. I dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e della corretta gestione degli archivi, nonche' della regolare tenuta degli inventari e degli altri strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
| Art. 6. Individuazione dei documenti da eliminare
1. I documenti da proporre per lo scarto sono individuati dalle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dal piano di conservazione degli archivi, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e approvati dalla competente unita' organizzativa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. I relativi elenchi, accompagnati da una relazione illustrativa contenente le motivazioni dello scarto, l'indicazione della data iniziale e finale di ciascuna serie, nonche' della quantita', almeno approssimativa, dei documenti da eliminare sono trasmessi, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici, al Ministero per i beni e le attivita' culturali il quale decide sulle proposte di scarto inviando, entro centoventi giorni dal ricevimento degli elenchi, il nulla osta all'ufficio interessato e per conoscenza alla competente amministrazione centrale e determinando, altresi', se i documenti da scartare debbano essere bruciati, macerati o ceduti in libero uso. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata adottata alcuna determinazione, tutti i documenti inclusi negli elenchi sono destinati al macero.
Nota all'art. 6: - Per il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7. Procedura semplificata
1. Al rilascio del nulla osta allo scarto relativamente alle categorie di documenti identificate ai sensi del comma 2, previa individuazione delle Commissioni di cui all'articolo 1, e' delegato il soprintendente dell'archivio centrale dello Stato per le amministrazioni centrali e il direttore dell'archivio di Stato competente per territorio per le amministrazioni periferiche, il quale decide entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi. Trascorso tale termine senza che sia stato rilasciato il nulla osta allo scarto, l'amministrazione puo' disporre la cessione degli atti. 2. Ogni tre anni, con decreto dell'amministrazione competente, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e dell'interno, tenuto conto dei criteri previsti dal piano di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, sono individuate le categorie di documenti di cui al comma 1.
Nota all'art. 7: - Per il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8. Cessione degli atti di cui e' disposto lo scarto
1. Le modalita' di cessione degli atti di archivio di cui e' stato disposto lo scarto, vengono stabilite da ciascuna amministrazione anche attraverso le organizzazioni di volontariato o la Croce Rossa italiana. 2. Le eventuali somme ricavate dalla cessione di cui al comma 1 dovranno essere versate alla Tesoreria dello Stato, imputando le stesse all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato di pertinenza del Tesoro. |
| Art. 9. Scarto di documenti non consultabili
1. Le proposte di scarto di documenti sottratti alla libera consultabilita' ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza che il Ministero dell'interno si sia pronunciato, l'amministrazione puo' disporre la cessione degli atti sottratti alla libera consultabilita'.
Nota all'art. 9: - Per il riferimento all'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 10. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344; b) l'articolo 69, commi 2o, 3o e 4o del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163; c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578; d) l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854. 2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 61
Note all'art. 10: - Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994, supplemento ordinario, abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi". - Per il riferimento al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, si vedano le note alle premesse. - Il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1928 e convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3133, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578, reca: "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana". - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato".
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