| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 37 |  
| Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti di costituzione e rinnovo  delle  Commissioni  di  sorveglianza  sugli archivi e per lo scarto  dei  documenti  degli  uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999). |  
  |  
 |  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 42);  Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;  Visto  l'articolo  19,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428;  Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;  Visto  l'articolo  30  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre 2000;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per i beni  e  le  attivita'  culturali,  dell'interno  e  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                                E m a n a
                        il seguente regolamento:
                                 Art. 1.                  Oggetto e ambito di applicazione
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di costituzione  e  rinnovo  delle  Commissioni  di  sorveglianza  sugli archivi  ed  il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato.  2. Presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso gli  uffici  centrali,  interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali  delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  ad  esclusione  dei  Ministeri degli affari esteri e della difesa sono istituite le Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione          conferisce  al  presidente  della  Repubblica, il potere di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della          legge 23 agosto 1988, n. 400:              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.".              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la          semplificazione amministrativa".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della  legge          15 marzo 1997, n. 59:              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti          amministrativi.              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi          sull'ordinamento  degli  enti  locali approvato con decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i          regolamenti possono essere comunque emanati.              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,          regolatrici dei procedimenti.              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e          principi:                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica          procedura;                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione          previsti per procedimenti tra loro analoghi;                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o          presso diversi uffici della medesima amministrazione;                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo          di porre in essere le procedure stesse;                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni;                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle          procedure di verifica e controllo;                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di          autoregolamentazione da parte degli interessati;                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo          al regime concessorio quello autorizzatorio;                   g-quinquies) soppressione   dei  procedimenti  che          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che          giustifichino una difforme disciplina settoriale;                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove          tecnologie informatiche.              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi          provvedimenti di modificazione.              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione          amministrativa.              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge          medesima.              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla          presente legge, nonche' le seguenti materie:                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e          successive modificazioni;                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,          con compiti consultivi e di proposta;                c) interventi per il diritto allo studio e contributi          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,          sentite le competenti Commissioni parlamentari;                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge          24 dicembre 1993, n. 537;                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o          prefettizia.              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni          parlamentari competenti per materia.              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".              - Si trascrive il testo del punto 42), dell'allegato 1,          della legge 8 marzo 1990, n. 50:                "42)  Procedimento  per lo scarto dei documenti degli          uffici dello Stato:                decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre          1963, n. 1409, articoli 25 e 27;                decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre          1975, n. 854, art. 3;                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile          1994, n. 344.".              - Il  regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  8 novembre  1911, n. 260, reca:          "Regolamento per gli Archivi di Stato".              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          30 dicembre   1975,   n.  854,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  16 febbraio 1976, n. 42, reca: "Attribuzioni del          Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici          non ammessi alla libera consultabilita'".              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre          1998,   n.   428,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale          14 dicembre  1998, n. 291, reca: "Regolamento recante norme          per  la  gestione del protocollo informatico da parte delle          amministrazioni pubbliche".              Si  trascrive  l'art.  19,  comma  1,  del  decreto del          Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428:              "1.  Il servizio per la gestione dei flussi documentali          e   degli   archivi   elabora   ed  aggiorna  il  piano  di          conservazione  degli  archivi,  integrato con il sistema di          classificazione,   per   la   definizione  dei  criteri  di          organizzazione  dell'archivio,  di selezione periodica e di          conservazione  permanente dei documenti, nel rispetto delle          disposizioni  contenute  nel  decreto  del Presidente della          Repubblica   30 settembre   1963,  n.  1409,  e  successive          modificazioni ed integrazioni".              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  281,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1999, n. 191,          reca:  "Disposizioni  in  materia  di  trattamento dei dati          personali  per finalita' storiche, statistiche e di ricerca          scientifica".              -   Si  trascrive  l'art.  8  del  decreto  legislativo          30 luglio 1999, n. 281:              "Art. 8 (Consultabilita' di documenti). - 1. (Omissis).              2.   All'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  recante  "Norme          relative  all'ordinamento  ed al personale degli Archivi di          Stato", sono apportate le seguenti modifiche:                a) nel  primo  comma,  le  parole  da: ", e di quelli          riservati  relativi  a  situazioni  puramente private" fino          alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di          quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della          legge  31 dicembre  1996, n. 675, che diventano liberamente          consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e'          di  settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato          di  salute  o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo          familiare.  Anteriormente  al decorso dei termini di cui al          presente  comma,  i  documenti restano accessibili ai sensi          della  disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;          sull'istanza  di  accesso  provvede  l'amministrazione  che          deteneva il documento prima del versamento o del deposito";                b) il  secondo  comma e' sostituito dal seguente: "Il          Ministro   dell'interno,   previo   parere   del  direttore          dell'Archivio  di  Stato compe-tente e udita la commissione          per  le  questioni inerenti alla consultabilita' degli atti          di   archivio   riservati  istituita  presso  il  Ministero          dell'interno,  puo'  permettere,  se  necessario  per scopi          storici,   la   consultazione  di  documenti  di  carattere          riservato  anche  prima della scadenza dei termini indicati          nel  comma  precedente.  In  tal  caso  l'autorizzazione e'          rilasciata,   a   parita'  di  condizioni,  ad  ogni  altro          richiedente".;                c) nel  terzo comma, sono aggiunte in fine le parole:          "nonche' dell'art. 21-bis".              - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 1999, n.          302,   supplento   ordinario,   reca:  "Testo  unico  delle          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,          n. 352".              - Il  testo  dell'art.  30  del  decreto legislativo n.          409/1999 e' riportato in note all'art. 1.          Nota all'art. 1:              - Per  il riferimento al decreto legislativo 29 ottobre          1999, n. 490, si vedano le note alle premesse.              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  30  del decreto          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:              "Art.    30.    -   Vigilanza   sugli   archivi   delle          amministrazioni  statali e versamenti agli Archivi di Stato          (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,          n.   1409,  articoli  23,  24,  25,  27,  32;  decreto  del          Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art.          47;  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre          1975, n. 854, articoli 1 e 3).              1.  Gli  organi giudiziari e amministrativi dello Stato          versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di          Stato  i  documenti  relativi agli affari esauriti da oltre          quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono          la  consultazione.  Le  liste  di leva e di estrazione sono          versate  settant'anni  dopo  l'anno di nascita della classe          cui  si  riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti          notarili  ricevuti  dai  notai  che  cessarono  l'esercizio          professionale anteriormente all'ultimo centennio.              2.  Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato          e  i  direttori  degli  archivi  di Stato possono accettare          versamenti   di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi  sia          pericolo di dispersione o di danneggiamento.              3.  Nessun  versamento puo' essere ricevuto se non sono          state  effettuate  le operazioni di scarto. Le spese per il          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.              4.  Gli  archivi degli uffici statali soppressi e degli          enti  pubblici  estinti  sono versati all'archivio centrale          dello  Stato  e agli archivi di Stato, a meno che non se ne          renda  necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad          altri enti.              5.   Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono          istituite    commissioni,    delle    quali   fanno   parte          rappresentanti  del Ministero e del Ministero dell'interno,          con  il  compito  di  vigilare  sulla corretta tenuta degli          archivi   correnti  e  di  deposito,  di  collaborare  alla          definizione  dei  criteri  di  organizzazione,  gestione  e          conservazione  dei documenti, di proporre gli scarti di cui          al  comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di          identificare  gli atti di natura riservata. La composizione          e  il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con          regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.              6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si          applicano  al  Ministero  per  gli  affari  esteri;  non si          applicano altresi' agli Stati Maggiori dell'Esercito, della          Marina   e   dell'Aeronautica   per   quanto   attiene   la          documentazione di carattere militare e operativo.".
                           |  
|   |                                 Art. 2.               Composizione e nomina delle Commissioni
    1.  Le  Commissioni  di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli  uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte: da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da  un  rappresentante  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali  designato dal sopraintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.  2.  Le  Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso gli uffici periferici, nonche' presso gli uffici giudiziari di cui al comma  2  dell'articolo  1,  sono  composte:  da  due  rappresentanti dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal direttore del  competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.  3.  Le  commissioni  di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti generali  o  dai  corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di cui  al  comma  2,  sono  nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati  rispetto  agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale.  |  
|   |                                 Art. 3. Procedura  ordinaria  per  la  costituzione  e il funzionamento delle                             Commissioni
    1. Il dirigente competente, entro i sessanta giorni precedenti alla data  di  scadenza  della  Commissione,  richiede  al sovraintendente dell'archivio  centrale  dello  Stato o al direttore dell'archivio di Stato  competente  per  territorio  e  al  Ministero  dell'interno la designazione dei membri di propria competenza.  2.  Delle  designazioni  e'  data comunicazione entro trenta giorni dalla data della richiesta.  3.  Ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma 2, il dirigente competente  provvede  alla  nomina della Commissione di sorveglianza, individuando,   altresi',  un  impiegato  per  lo  svolgimento  delle funzioni  di  segretario  e,  ove  lo  ritenga  opportuno, un proprio delegato per l'espletamento delle funzioni di presidenza.  4. Dell'atto di nomina della Commissione e' data comunicazione, nei tre  giorni  successivi,  alle  amministrazioni  di  cui  al comma 1, nonche' all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso.  5.  Il  Presidente  ha l'obbligo di convocare la Commissione almeno ogni  centoventi  giorni. La Commissione e' convocata, altresi', ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto dai rappresentanti  dell'amministrazione  degli  archivi  di  Stato e del Ministero dell'interno. Il Presidente cura, attraverso il segretario, la stesura di una relazione annuale sull'attivita' della Commissione, indicando   sinteticamente   i   risultati   ottenuti   in  relazione all'attuazione dei criteri e degli obiettivi stabiliti ai sensi degli articoli 6 e 7.  |  
|   |                                 Art. 4                 Proroga e rinnovo delle Commissioni
    1. La Commissione dura in carica tre anni.  2.  La  Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza puo' essere  prorogata  per  non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.  3.  Se la Commissione non e' rinnovata entro il periodo di proroga, la  relativa  competenza  e'  trasferita, entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di  scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la Commissione.  4.  I  Ministri  competenti  hanno la facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo   2   della   legge  7 agosto  1990,  n.  241,  termini procedimentali  inferiori  rispetto  a  quelli  massimi  fissati  dal presente regolamento. 
                                         Note all'art. 4:              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, reca: "Nuove          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di          diritto di accesso ai documenti amministrativi".              -  Si trascrive l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n.          241:              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un          provvedimento espresso.              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se          il procedimento e' ad iniziativa di parte.              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli          ordinamenti".
                           |  
|   |                                 Art. 5.                    Responsabilita' degli archivi
    1. I dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e della  corretta gestione degli archivi, nonche' della regolare tenuta degli  inventari  e degli altri strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.  |  
|   |                                 Art. 6.              Individuazione dei documenti da eliminare
    1.  I  documenti  da  proporre per lo scarto sono individuati dalle Commissioni  di  sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dal piano di conservazione degli  archivi,  previsto  dall'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 428, e approvati dalla  competente  unita' organizzativa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.  2.  I  relativi elenchi, accompagnati da una relazione illustrativa contenente  le  motivazioni  dello  scarto,  l'indicazione della data iniziale  e finale di ciascuna serie, nonche' della quantita', almeno approssimativa,  dei  documenti  da  eliminare  sono trasmessi, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici, al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  il  quale decide sulle proposte di scarto  inviando,  entro  centoventi  giorni  dal  ricevimento  degli elenchi,  il nulla osta all'ufficio interessato e per conoscenza alla competente  amministrazione  centrale  e determinando, altresi', se i documenti  da  scartare debbano essere bruciati, macerati o ceduti in libero  uso.  Trascorso  il  suddetto  termine  senza  che  sia stata adottata  alcuna  determinazione,  tutti  i  documenti  inclusi negli elenchi sono destinati al macero. 
                                         Nota all'art. 6:              - Per  il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto          del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si          vedano le note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 7.                       Procedura semplificata
    1.  Al  rilascio  del  nulla  osta  allo  scarto relativamente alle categorie  di  documenti  identificate  ai  sensi del comma 2, previa individuazione  delle  Commissioni di cui all'articolo 1, e' delegato il   soprintendente   dell'archivio   centrale  dello  Stato  per  le amministrazioni  centrali  e  il  direttore  dell'archivio  di  Stato competente  per  territorio  per  le  amministrazioni periferiche, il quale  decide  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento degli elenchi. Trascorso  tale  termine senza che sia stato rilasciato il nulla osta allo scarto, l'amministrazione puo' disporre la cessione degli atti.  2.  Ogni  tre anni, con decreto dell'amministrazione competente, di concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali e dell'interno,  tenuto  conto  dei  criteri  previsti dal piano di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1998,  n. 428, sono individuate le categorie di documenti di cui al comma 1. 
                                         Nota all'art. 7:              - Per  il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto          del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si          vedano le note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 8.          Cessione degli atti di cui e' disposto lo scarto
    1.  Le modalita' di cessione degli atti di archivio di cui e' stato disposto  lo  scarto,  vengono  stabilite da ciascuna amministrazione anche  attraverso  le organizzazioni di volontariato o la Croce Rossa italiana.  2.  Le  eventuali  somme  ricavate dalla cessione di cui al comma 1 dovranno  essere  versate  alla  Tesoreria  dello Stato, imputando le stesse  all'apposito  capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato di pertinenza del Tesoro.  |  
|   |                                 Art. 9.                Scarto di documenti non consultabili
    1.  Le  proposte  di  scarto  di  documenti  sottratti  alla libera consultabilita'  ai  sensi  dell'articolo  8  del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  281,  sono  inoltrate,  per  i provvedimenti di competenza  al  Ministero  dell'interno,  il quale si pronuncia entro novanta  giorni.  Trascorso  tale  termine  senza  che  il  Ministero dell'interno  si  sia pronunciato, l'amministrazione puo' disporre la cessione degli atti sottratti alla libera consultabilita'. 
                                         Nota all'art. 9:              - Per   il   riferimento   all'art.   8,   del  decreto          legislativo  30 luglio 1999, n. 281, si vedano le note alle          premesse.
                           |  
|   |                                Art. 10.                             Abrogazioni
    1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;    b)  l'articolo  69, commi 2o, 3o e 4o del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;    c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come  modificato  dal  regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578;    d)  l'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.  2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le                              attivita' culturali                              Bianco, Ministro dell'interno                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001  Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 61 
                                         Note all'art. 10:              - Per  il  riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo          1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile          1994,  n.  344,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132          dell'8 giugno  1994,  supplemento  ordinario,  abrogato dal          presente    regolamento,   recava:   "Regolamento   recante          disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle          commissioni di sorveglianza sugli archivi".              - Per  il  riferimento al regio decreto 2 ottobre 1911,          n. 1163, si vedano le note alle premesse.              - Il  regio  decreto-legge  10 agosto  1928,  n.  2034,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre          1928 e convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n.          3133,  come  modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio          1930,  n.  84,  convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578,          reca:    "Provvedimenti   necessari   per   assicurare   il          funzionamento della Croce rossa italiana".              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della          Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, si vedano le note alle          premesse.              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          30 settembre  1963,  n.  1409,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: "Norme relative          all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato".
                           |  
|   |  
 
 | 
 |