| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| CIRCOLARE 9 febbraio 2001, n. 2 |  
| Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Chiarimenti in ordine alle disposizioni  recate  dall'art.  63, comma 4, della legge 21 novembre 2000,  n.  342  (collegato  alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dagli   articoli 30,  comma  7,  33,  comma  11,  e  54  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001). |  
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                                  Alle province                                      e, per conoscenza:                                  All'Agenzia delle entrate                                  All'Unione nazionale delle province                                  italiane (UPI)                                  All'ACI-PRA  -  Direzione  centrale                                  pubblico registro automobilistico
    Con  la  presente  circolare  si  forniscono  alcuni chiarimenti in ordine  alle  novita' che sono state introdotte in materia di imposta provinciale  di trascrizione - IPT - dalla legge 21 novembre 2000, n. 342  (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001). A) Le novita' del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000.  L'art. 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia  fiscale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta  Ufficiale  n.  276 del 25 novembre 2000, nel dettare alcune disposizioni  relative  all'applicazione delle tasse automobilistiche per  particolari  categorie  di autoveicoli, interviene, nel comma 4, anche  in  materia  di  imposta  provinciale  di  trascrizione,  IPT, disciplinata  dall'art.  56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  La  disposizione del collegato prevede al comma 1, un'esenzione dal pagamento   delle   tasse   automobilistiche   per  i  veicoli  ed  i motoveicoli,  esclusi  quelli adibiti ad uso professionale, che hanno compiuto  il  trentesimo  anno  dalla  loro  costruzione. Salvo prova contraria,  i veicoli in questione si considerano costruiti nell'anno della  prima  immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene  predisposto,  per  gli  autoveicoli dall'Automobilclub storico italiano   (ASI)  e,  per  i  motoveicoli,  anche  dalla  Federazione motociclistica italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.  L'esenzione in questione e' stata poi estesa dal comma 2, dell'art. 63,   anche  agli  autoveicoli  ed  ai  motoveicoli,  di  particolare interesse  storico e collezionistico, che hanno compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione. La norma stabilisce che sono considerati di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli:    costruiti specificamente per le competizioni;    costruiti  a  scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizione o mostre;    che, anche se non appartengono alle categorie appena individuate, rivestono comunque un particolare interesse storico o collezionistico in  ragione  del  loro  rilievo  industriale, sportivo, estetico o di costume.  Per  quanto  riguarda  l'esatta  individuazione  di  detti mezzi di trasporto,  occorre  far  riferimento  al  comma  3, dell'art. 63 che attribuisce  tale  competenza,  per gli autoveicoli, all'ASI e, per i motoveicoli,   anche   alla   FMI,   che   provvedono   con   propria determinazione, aggiornata annualmente.  Dal  tenore  della  disposizione del collegato, risulta chiaramente che   l'esenzione  in  questione  riguarda  esclusivamente  le  tasse automobilistiche  e  non anche l'imposta provinciale di trascrizione. Tale  assunto  risulta confermato anche da quanto stabilito nel comma 4,  dello  stesso art. 63, che fissa in misura forfetaria gli importi dovuti  a  titolo  di  IPT, per gli autoveicoli e per i motocicli che presentano  le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 dell'art. 63. In  base  a  tale  disposizione  infatti  i soggetti passivi dell'IPT devono corrispondere un'imposta di:    L. 100.000 per gli autoveicoli;    L. 50.000 per i motoveicoli.  Si   deve  innanzitutto  sottolineare  che  la  normativa  generale dell'IPT  ha  stabilito  un'esenzione  specifica  per le richieste di formalita'  previste  per i motocicli, che, a norma dell'art. 53, del decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della  strada,  costituiscono  una  sottodistinzione  della  generale categoria  dei  motoveicoli.  Pertanto,  limitatamente  ai  motocicli interessati  dall'art.  63  del  collegato,  non opera la particolare esenzione  stabilita  dal  decreto  ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,  contenente  le misure dell'imposta provinciale di trascrizione. Detto   provvedimento,   infatti,  prende  atto  di  quanto  disposto dall'art.  17,  comma  39,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, concernente l'abolita imposta erariale di trascrizione, che stabiliva l'esenzione  dall'imposta  per  i  motocicli  di  qualsiasi  tipo, e, conseguentemente,   non   presenta   alcuna  misura  di  imposta  per quest'ultima categoria di mezzi di trasporto.  L'obbligo  tributario  di  corrispondere  l'imposta  negli  importi fissati dal comma 4, dell'art. 63 del collegato, sorge direttamente a seguito  della richiesta di formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione   dei  veicoli  in  questione,  presentata  dal  soggetto interessato  al  competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico  (PRA),  come  previsto  in  generale  dal  comma  1, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.  Il  presupposto  impositivo del tributo provinciale non puo' essere invece  ricollegato  alla  circostanza  che  i  veicoli  in questione vengano  utilizzati  "sulla pubblica strada", condizione quest'ultima presente  nello  stesso  comma  4,  dell'art. 63, dal cui verificarsi dipende  esclusivamente  il  venir  meno  dell'esenzione  prevista ai commi 1  e 2 dell'art. 63 e la conseguente applicazione di una "tassa di  circolazione  forfetaria annua di L. 50.000 per gli autoveicoli e di L. 20.000 per i motoveicoli".  Per  quanto  riguarda  infine  la  facolta'  prevista  dal comma 2, dell'art.  56  del decreto legislativo n. 446 del 1997, di deliberare aumenti  fino  al  20  per  cento  delle  misure di base dell'imposta provinciale,  si  deve  ritenere  che  tale  potere  non  puo' essere esercitato  dalle  province  relativamente  agli importi stabiliti in misura forfetaria dalla legge. B)  Le  disposizioni  della  legge finanziaria per l'anno 2001.   Gli articoli 30,  comma  7,  33,  comma 11, e 54, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale   e   pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n.  302  del  29 dicembre  2000,  contengono  disposizioni  che hanno influenza  sull'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), introducendo anche rilevanti modificazioni nel testo dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 1) Disposizioni  in materia di agevolazioni concesse ai  soggetti con portatori  di handicap.   L'art. 30, comma 7, estende le agevolazioni di  cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inizialmente previste  per  i  soli veicoli adattati in funzione alle esigenze dei soggetti portatori di handicap, anche:    ai  portatori  di handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver     determinato    il    riconoscimento    dell'indennita'    di accompagnamento;    agli   invalidi   con   grave   limitazione  della  capacita'  di deambulazione   o   affetti   da   pluriamputazioni,   a  prescindere dall'adattamento del veicolo.  Particolare   importanza   riveste  la  disposizione  in  questione nell'ambito    della    disciplina    dell'imposta   provinciale   di trascrizione,  poiche'  risulta  notevolmente  ampliato il numero dei soggetti  che  possono  godere dei benefici previsti dall'art. 1, del decreto   ministeriale  n.  435  del  1998,  che  aveva  inizialmente riservato  l'esenzione  dall'IPT  alle  sole formalita' relative agli atti  di  natura  traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati  ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'art.  8  della  legge n. 449 del 1997. Attualmente, quindi, tale disposizione   deve   essere  integrata  tenendo  conto  delle  nuove esenzioni contenute nella legge finanziaria. 2)  Disposizioni  in  materia  di iscrizioni e trascrizioni al PRA di veicoli   compresi   nell'atto  di  fusione  tra  societa'  esercenti attivita'  di locazione.   L'art. 33, comma 11, aggiunge all'art. 56, comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997, il seguente periodo:  "In  caso  di  fusione  tra societa' esercenti attivita' di locazione   di   veicoli   senza   conducente,  le  iscrizioni  e  le trascrizioni  gia'  esistenti  al  pubblico  registro automobilistico relative  ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.".  In dipendenza di tale norma, di carattere innovativo, a partire dal 1o gennaio  2001,  data  di  entrata in vigore della legge n. 388 del 2000,  non  sara'  piu'  necessario  presentare  al  PRA le richieste relative  alle  formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione concernenti  la  cessione  di  veicoli  effettuata  in  occasione  di un'operazione  di  fusione  tra  societa'  che  svolgono attivita' di locazione di veicoli senza conducente.  In   questo   caso,   mancando   il   presupposto   impositivo  per l'applicazione  dell'IPT,  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 56 del decreto  legislativo  n. 446 del 1997, non potra' essere richiesto il pagamento del tributo.  Occorre  pero'  che i veicoli oggetto della cessione risultino gia' iscritti  nel  pubblico  registro automobilistico, come ben precisato dalla norma in esame.  Come  si  deduce  chiaramente  dal  tenore della disposizione della legge  finanziaria,  al  momento  del  successivo trasferimento degli autoveicoli  dal  cessionario  al  locatario  od al terzo acquirente, quest'ultimo  soggetto  non  sara'  obbligato ad effettuare presso il PRA, oltre alla formalita' relativa al trasferimento dell'autoveicolo a  proprio  favore, anche quella riguardante il passaggio dal cedente al  cessionario. In questa ipotesi, infatti, il rispetto del disposto dell'art.  2688  del  codice civile, secondo cui gli atti di acquisto non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore, e' assicurato   direttamente   dall'art.   33,  comma  11,  della  legge finanziaria,  quando dispone che le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti  al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione, conservano   la  loro  validita'  ed  il  loro  grado  a  favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.  La disposizione consente di superare in concreto le limitazioni che esistevano  in  materia,  estendendo a tutte le societa' che svolgono l'attivita'  di  locazione  di  veicoli, il beneficio dell'esclusione dall'imposta   provinciale,   diversamente   da  quanto  avveniva  in precedenza,  quando  tale  esclusione era limitata solo alle cessioni realizzate  in  favore delle banche, dei soggetti inclusi nell'ambito della  vigilanza  consolidata  ai  sensi  dell'art.  65,  del decreto legislativo  1o settembre  1993,  n.  385, di approvazione del "Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia", e in favore degli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.  107,  come  illustrato  nella  risoluzione  n.  151/E  del 3 ottobre 2000. 3) Disposizioni in materia di aumenti tariffari.  L'art.  54,  comma  1,  lettera  b), della legge finanziaria per il 2001,  ha invece aggiunto un periodo alla fine del comma 3, dell'art. 56,  del  decreto  legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce che le province   notifichino   la   copia   autentica  delle  deliberazioni istitutive  o  modificative  delle misure di imposta, entro 10 giorni dalla data della loro esecutivita', al competente ufficio provinciale del  pubblico  registro  automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione  dell'IPT.  Secondo  la  nuova  disposizione,  a cui deve riconoscersi  portata  innovativa, "l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni  e  gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso  sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita  la  notifica  prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".  La norma in questione disciplina, quindi, in modo specifico la data di  decorrenza  degli  aumenti tariffari dell'IPT, che possono essere approvati con apposite deliberazioni, ai sensi del comma 2, dell'art. 56  decreto  legislativo  n.  446  del 1997, distinguendo due diverse ipotesi:    A)  Il  primo  caso  e' quello in cui le deliberazioni sono state adottate  nel  corso  dell'anno  e  fanno  riferimento  all'esercizio successivo.  In  tale  ipotesi  la  data  di decorrenza degli aumenti tariffari  e'  quella  indicata nella relativa deliberazione che deve essere   approvata  nel  termine  di  cui  all'art.  54  del  decreto legislativo  n.  446 del 1997, e cioe' "ai fini dell'approvazione del bilancio  di  previsione", ed entra in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione, come dispone l'art.  52,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 446 del 1997, che fissa   a   quest'ultima   data   gli   effetti   delle  disposizioni regolamentari  che  devono essere deliberate non oltre il termine del bilancio di previsione;    B)  Il  secondo caso e' quello in cui le deliberazioni sono state adottate  con  riferimento  alla  stessa  annualita'  in cui e' stata eseguita la notifica della delibera al PRA o al soggetto che riscuote l'imposta.  Gli effetti della deliberazione si producono in questa ipotesi solo a  partire  dalla  data  in  cui  e'  avvenuta la notificazione. Deve ritenersi che la disposizione dell'art. 54 in esame, abbia introdotto una  deroga  al  meccanismo  previsto, in via generale, dall'art. 53, comma  16, della legge finanziaria, che ripropone ancora una volta la formula secondo cui il termine per deliberare le tariffe e' stabilito "entro  la  data  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione.  I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.". Tenendo  conto della circostanza che i termini per l'approvazione del bilancio  di  previsione  per  l'anno  2001,  sono stati differiti al prossimo 28 febbraio, in forza del decreto del Ministero dell'interno del  21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre  2000,  se  entro  tale  termine  le  province deliberano aumenti  tariffari  in  materia  di IPT, questi ultimi valgono solo a partire  dalla  data  di  notifica  della  deliberazione  al PRA e al soggetto  che  riscuote  il tributo e non retroagiscono al 1o gennaio 2001.  Tutte  le  formalita'  richieste  al PRA fino al momento della notifica    pagheranno   invece   l'imposta   secondo   gli   importi precedentemente in vigore.  Occorre  inoltre  precisare che le province per mantenere in vigore degli  aumenti  tariffari  dell'IPT,  gia'  deliberati in precedenza, devono  approvare  un'apposita  deliberazione  che confermi anche per quest'anno  le stesse misure di imposta, poiche' nella disciplina del tributo  provinciale  non  esiste  alcun  meccanismo  che consenta di prorogare automaticamente, di anno in anno, gli aumenti in questione. Infatti, il legislatore dove ha voluto introdurre tale automatismo lo ha  fatto  esplicitamente,  come  in  effetti  e'  avvenuto per altri tributi  locali, quali ad esempio la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP.  Bisogna,   infine,   soffermarsi  sulla  facolta'  attribuita  alle province,  nell'esercizio  della  propria  potesta' regolamentare, di poter  individuare autonomamente il soggetto cui puo' essere affidata la  gestione dell'imposta provinciale ed al quale, quindi, notificare l'eventuale   deliberazione  con  cui  si  e'  proceduto  all'aumento tariffario del tributo.  La  facolta' in questione e' stata introdotta dalla lettera t), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 506 del 1999, che ha modificato  il  comma  4, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del  1997, ed ha previsto che le province possono decidere di gestire le   attivita'   di  liquidazione,  riscossione  e  contabilizzazione dell'imposta   provinciale   ed   i   relativi   controlli,   nonche' l'applicazione  delle  sanzioni,  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo  18 dicembre  1997, n. 471, direttamente o nelle forme di cui  al  comma  5,  dell'art.  52, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  Nel  caso in cui gli enti locali non abbiano effettuato alcuna scelta  nel  senso  appena  precisato, soccorre il criterio residuale offerto  dalla  legge  stessa  che  stabilisce  che  le  attivita' in questione  restino  affidate, a condizione da stabilire tra le parti, allo  stesso  concessionario  del  pubblico  registro,  vale  a  dire all'ACI-PRA,  senza  che  vi  sia  bisogno di predisporre un'apposita deliberazione regolamentare.    Roma, 9 febbraio 2001                                        Il direttore centrale                                       per la fiscalità locale                                               Ignizio  |  
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