Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 9 febbraio 2001, n. 2 |
Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall'art. 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dagli articoli 30, comma 7, 33, comma 11, e 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001). |
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Alle province e, per conoscenza: All'Agenzia delle entrate All'Unione nazionale delle province italiane (UPI) All'ACI-PRA - Direzione centrale pubblico registro automobilistico
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle novita' che sono state introdotte in materia di imposta provinciale di trascrizione - IPT - dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001). A) Le novita' del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000. L'art. 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, nel dettare alcune disposizioni relative all'applicazione delle tasse automobilistiche per particolari categorie di autoveicoli, interviene, nel comma 4, anche in materia di imposta provinciale di trascrizione, IPT, disciplinata dall'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione del collegato prevede al comma 1, un'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che hanno compiuto il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli in questione si considerano costruiti nell'anno della prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. L'esenzione in questione e' stata poi estesa dal comma 2, dell'art. 63, anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli, di particolare interesse storico e collezionistico, che hanno compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione. La norma stabilisce che sono considerati di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli: costruiti specificamente per le competizioni; costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizione o mostre; che, anche se non appartengono alle categorie appena individuate, rivestono comunque un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Per quanto riguarda l'esatta individuazione di detti mezzi di trasporto, occorre far riferimento al comma 3, dell'art. 63 che attribuisce tale competenza, per gli autoveicoli, all'ASI e, per i motoveicoli, anche alla FMI, che provvedono con propria determinazione, aggiornata annualmente. Dal tenore della disposizione del collegato, risulta chiaramente che l'esenzione in questione riguarda esclusivamente le tasse automobilistiche e non anche l'imposta provinciale di trascrizione. Tale assunto risulta confermato anche da quanto stabilito nel comma 4, dello stesso art. 63, che fissa in misura forfetaria gli importi dovuti a titolo di IPT, per gli autoveicoli e per i motocicli che presentano le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 dell'art. 63. In base a tale disposizione infatti i soggetti passivi dell'IPT devono corrispondere un'imposta di: L. 100.000 per gli autoveicoli; L. 50.000 per i motoveicoli. Si deve innanzitutto sottolineare che la normativa generale dell'IPT ha stabilito un'esenzione specifica per le richieste di formalita' previste per i motocicli, che, a norma dell'art. 53, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, costituiscono una sottodistinzione della generale categoria dei motoveicoli. Pertanto, limitatamente ai motocicli interessati dall'art. 63 del collegato, non opera la particolare esenzione stabilita dal decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, contenente le misure dell'imposta provinciale di trascrizione. Detto provvedimento, infatti, prende atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'abolita imposta erariale di trascrizione, che stabiliva l'esenzione dall'imposta per i motocicli di qualsiasi tipo, e, conseguentemente, non presenta alcuna misura di imposta per quest'ultima categoria di mezzi di trasporto. L'obbligo tributario di corrispondere l'imposta negli importi fissati dal comma 4, dell'art. 63 del collegato, sorge direttamente a seguito della richiesta di formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli in questione, presentata dal soggetto interessato al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico (PRA), come previsto in generale dal comma 1, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il presupposto impositivo del tributo provinciale non puo' essere invece ricollegato alla circostanza che i veicoli in questione vengano utilizzati "sulla pubblica strada", condizione quest'ultima presente nello stesso comma 4, dell'art. 63, dal cui verificarsi dipende esclusivamente il venir meno dell'esenzione prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 63 e la conseguente applicazione di una "tassa di circolazione forfetaria annua di L. 50.000 per gli autoveicoli e di L. 20.000 per i motoveicoli". Per quanto riguarda infine la facolta' prevista dal comma 2, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di deliberare aumenti fino al 20 per cento delle misure di base dell'imposta provinciale, si deve ritenere che tale potere non puo' essere esercitato dalle province relativamente agli importi stabiliti in misura forfetaria dalla legge. B) Le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2001. Gli articoli 30, comma 7, 33, comma 11, e 54, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, contengono disposizioni che hanno influenza sull'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), introducendo anche rilevanti modificazioni nel testo dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 1) Disposizioni in materia di agevolazioni concesse ai soggetti con portatori di handicap. L'art. 30, comma 7, estende le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inizialmente previste per i soli veicoli adattati in funzione alle esigenze dei soggetti portatori di handicap, anche: ai portatori di handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento; agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Particolare importanza riveste la disposizione in questione nell'ambito della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, poiche' risulta notevolmente ampliato il numero dei soggetti che possono godere dei benefici previsti dall'art. 1, del decreto ministeriale n. 435 del 1998, che aveva inizialmente riservato l'esenzione dall'IPT alle sole formalita' relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997. Attualmente, quindi, tale disposizione deve essere integrata tenendo conto delle nuove esenzioni contenute nella legge finanziaria. 2) Disposizioni in materia di iscrizioni e trascrizioni al PRA di veicoli compresi nell'atto di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione. L'art. 33, comma 11, aggiunge all'art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il seguente periodo: "In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.". In dipendenza di tale norma, di carattere innovativo, a partire dal 1o gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, non sara' piu' necessario presentare al PRA le richieste relative alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione concernenti la cessione di veicoli effettuata in occasione di un'operazione di fusione tra societa' che svolgono attivita' di locazione di veicoli senza conducente. In questo caso, mancando il presupposto impositivo per l'applicazione dell'IPT, ai sensi del comma 1, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non potra' essere richiesto il pagamento del tributo. Occorre pero' che i veicoli oggetto della cessione risultino gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico, come ben precisato dalla norma in esame. Come si deduce chiaramente dal tenore della disposizione della legge finanziaria, al momento del successivo trasferimento degli autoveicoli dal cessionario al locatario od al terzo acquirente, quest'ultimo soggetto non sara' obbligato ad effettuare presso il PRA, oltre alla formalita' relativa al trasferimento dell'autoveicolo a proprio favore, anche quella riguardante il passaggio dal cedente al cessionario. In questa ipotesi, infatti, il rispetto del disposto dell'art. 2688 del codice civile, secondo cui gli atti di acquisto non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore, e' assicurato direttamente dall'art. 33, comma 11, della legge finanziaria, quando dispone che le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. La disposizione consente di superare in concreto le limitazioni che esistevano in materia, estendendo a tutte le societa' che svolgono l'attivita' di locazione di veicoli, il beneficio dell'esclusione dall'imposta provinciale, diversamente da quanto avveniva in precedenza, quando tale esclusione era limitata solo alle cessioni realizzate in favore delle banche, dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di approvazione del "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, come illustrato nella risoluzione n. 151/E del 3 ottobre 2000. 3) Disposizioni in materia di aumenti tariffari. L'art. 54, comma 1, lettera b), della legge finanziaria per il 2001, ha invece aggiunto un periodo alla fine del comma 3, dell'art. 56, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce che le province notifichino la copia autentica delle deliberazioni istitutive o modificative delle misure di imposta, entro 10 giorni dalla data della loro esecutivita', al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione dell'IPT. Secondo la nuova disposizione, a cui deve riconoscersi portata innovativa, "l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa". La norma in questione disciplina, quindi, in modo specifico la data di decorrenza degli aumenti tariffari dell'IPT, che possono essere approvati con apposite deliberazioni, ai sensi del comma 2, dell'art. 56 decreto legislativo n. 446 del 1997, distinguendo due diverse ipotesi: A) Il primo caso e' quello in cui le deliberazioni sono state adottate nel corso dell'anno e fanno riferimento all'esercizio successivo. In tale ipotesi la data di decorrenza degli aumenti tariffari e' quella indicata nella relativa deliberazione che deve essere approvata nel termine di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e cioe' "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione", ed entra in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione, come dispone l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che fissa a quest'ultima data gli effetti delle disposizioni regolamentari che devono essere deliberate non oltre il termine del bilancio di previsione; B) Il secondo caso e' quello in cui le deliberazioni sono state adottate con riferimento alla stessa annualita' in cui e' stata eseguita la notifica della delibera al PRA o al soggetto che riscuote l'imposta. Gli effetti della deliberazione si producono in questa ipotesi solo a partire dalla data in cui e' avvenuta la notificazione. Deve ritenersi che la disposizione dell'art. 54 in esame, abbia introdotto una deroga al meccanismo previsto, in via generale, dall'art. 53, comma 16, della legge finanziaria, che ripropone ancora una volta la formula secondo cui il termine per deliberare le tariffe e' stabilito "entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.". Tenendo conto della circostanza che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001, sono stati differiti al prossimo 28 febbraio, in forza del decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000, se entro tale termine le province deliberano aumenti tariffari in materia di IPT, questi ultimi valgono solo a partire dalla data di notifica della deliberazione al PRA e al soggetto che riscuote il tributo e non retroagiscono al 1o gennaio 2001. Tutte le formalita' richieste al PRA fino al momento della notifica pagheranno invece l'imposta secondo gli importi precedentemente in vigore. Occorre inoltre precisare che le province per mantenere in vigore degli aumenti tariffari dell'IPT, gia' deliberati in precedenza, devono approvare un'apposita deliberazione che confermi anche per quest'anno le stesse misure di imposta, poiche' nella disciplina del tributo provinciale non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare automaticamente, di anno in anno, gli aumenti in questione. Infatti, il legislatore dove ha voluto introdurre tale automatismo lo ha fatto esplicitamente, come in effetti e' avvenuto per altri tributi locali, quali ad esempio la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP. Bisogna, infine, soffermarsi sulla facolta' attribuita alle province, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, di poter individuare autonomamente il soggetto cui puo' essere affidata la gestione dell'imposta provinciale ed al quale, quindi, notificare l'eventuale deliberazione con cui si e' proceduto all'aumento tariffario del tributo. La facolta' in questione e' stata introdotta dalla lettera t), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 506 del 1999, che ha modificato il comma 4, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ed ha previsto che le province possono decidere di gestire le attivita' di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale ed i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, direttamente o nelle forme di cui al comma 5, dell'art. 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Nel caso in cui gli enti locali non abbiano effettuato alcuna scelta nel senso appena precisato, soccorre il criterio residuale offerto dalla legge stessa che stabilisce che le attivita' in questione restino affidate, a condizione da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro, vale a dire all'ACI-PRA, senza che vi sia bisogno di predisporre un'apposita deliberazione regolamentare. Roma, 9 febbraio 2001 Il direttore centrale per la fiscalità locale Ignizio |
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