IL DIRETTORE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza                               statale
    Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Lazarin Kleona ha chiesto il  riconoscimento  del  titolo  di  medicinske  sestre conseguito in Croazia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115,  e  nel  comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di  medicinske sestre conseguito il 20 giugno 1988, presso  la  scuola infermieri di "Branko Semelic" di Pola (Repubblica Croata) della sig.ra Lazarin Kleona, nata a Pola (Croazia) il 9 marzo 1969,   e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere.  2. La sig.ra Lazarin Kleona e' autorizzata ad esercitare in Italia, come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 19 febbraio 2001                                                  Il direttore: D'Ari  |