L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del consiglio del 14 febbraio 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", art. 2, comma 12, lettere i) e l); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; art. 7, comma 1 e 12 e art. 16, comma 1, lettera d); Considerate le indicazioni emerse dal consiglio durante le sedute del 1o febbraio 2000 e del 29 febbraio 2000, in merito alla predisposizione di un modello di "formulario" standard per le comunicazioni da parte degli operatori di telefonia vocale e mobile indirizzati all'Autorita'; Visti i risultati, presentati al consiglio il 12 settembre 2000, della consultazione pubblica riguardante un formulario standard da adottare nelle comunicazioni all'Autorita' in tema di condizioni economiche dei servizi di telefonia vocale e mobile offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2000, n. 135; Vista la proposta del Dipartimento vigilanza e controllo formulata anche a seguito delle attivita' svolte in materia di analisi delle comunicazioni pervenute all'Autorita' sulle condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia vocale e mobile da parte degli operatori; Ritenuto di dovere assicurare, nell'interesse del corretto funzionamento e sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, il rispetto del principio della trasparenza nelle comunicazioni all'Autorita' anche mediante l'adozione di un "formulario" da utilizzare per le comunicazioni delle offerte economiche dei servizi di telecomunicazioni; Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda; Delibera: Articolo unico
1. L'Autorita' adotta il "formulario" da utilizzare per le comunicazioni delle offerte economiche dei servizi di telecomunicazioni, riportato nell'allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante. 2. I soggetti che, ai sensi dell'art. 7, comma 12, e art. 16, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenuti a comunicare all'Autorita' le condizioni economiche offerte, devono utilizzare a tali fini il "formulario" di cui al comma 1. 3. Eventuali, successive modifiche al "formulario" possono essere apportate dall'Autorita' con l'obbiettivo, tra l'altro, di renderlo coerente con l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni e dei servizi offerti dagli operatori. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito Internet e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 14 febbraio 2001
Il presidente Cheli Il commissario relatore Manacorda Il segretario degli organi collegiali Belati |