Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 17 febbraio 2001, n. 34
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4588):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
21 aprile 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 maggio 2000 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a, 10a, 12a, 13a.
Esaminato dalla 3a commissione il 1o giugno 2000.
Relazione scritta annunciata il 6 giugno 2000 (atto n.
4588/A - relatore sen. Porcari).
Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7085):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VIII, X.
Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2000; il
23 e 25 gennaio 2001.
Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 2001 (atto
n. 7085/A - relatore on. Schmid).
Esaminato in aula il 2 febbraio 2001 e approvato il
6 febbraio 2001.
 
ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI
STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di seguito denominate le Parti,
nell'intento di consolidare il processo di disarmo ed il controllo degli armamenti,
considerando che la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sono Stati Parte della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio e Uso delle Anni Chimiche e sulla loro Distruzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 di seguito denominata Convenzione,
al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione nel campo della distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa in attuazione degli obiettivi della Convenzione rivolta a realizzare un mondo privo di armi chimiche a protezione del genere umano e dell'ambiente,
riconoscendo che la distruzione delle armi chimiche richiede un alto livello di competenza tecnica e considerevoli risorse finanziarie,
desiderando sostenere e accelerare il Programma Federale Presidenziale finalizzato di "Distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa", che prevede la realizzazione di impianti per la distruzione rapida, affidabile e sicura sotto il profilo ecologico delle armi chimiche,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
La Parte Italiana assistera' gratuitamente la Parte Russa con la messa a disposizione di risorse finanziarie per la realizzazione, nell'ambito di progetti specifici, di infrastrutture e per la fornitura di beni e servizi, ai fini dell'attuazione del Programma Federale Presidenziale finalizzato "Distruzione degli stock di Armi Chimiche nella Federazione Russa" in conformita' con le norme della Convenzione.

Articolo 2
1. Ai sensi dell'Articolo 1 del presente Accordo, la Parte Italiana fornira' l'assistenza finanziaria alla Federazione Russa nell'ambito della realizzazione di un impianto di distruzione di armi chimiche nell'area di Kizner, Repubblica di Udmurtia ovvero in un'altra area da individuare di comune accordo. I mezzi finanziari saranno destinati alla progettazione e la costruzione di infrastrutture relative al l'approvvigionamento di gas, acqua, elettricita', nonche' la fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell'ambiente. Rappresentanti della Parte Italiana, d'intesa con la Parte Russa, potranno effettuare visite nei siti nei quali sono possibili interventi comuni.
2. Le Parti hanno la facolta' di aggiungere, mediante scambio di Note, altri settori di cooperazione, in linea con gli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 3
La Parte Italiana fornira' alla Parte Russa l'assistenza finanziaria di cui all'Articolo 1 del presente Accordo per un ammontare di 15 miliardi di lire italiane che sara' versato in annualita' di 5 miliardi di lire per gli anni 2000, 2001 e 2002. Dette risorse finanziarie saranno utilizzate dalla Parte Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Articolo 4
1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo vengono designate le seguenti Autorita' competenti:
- da Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.
- da Parte Russa, il Ministero della Difesa della Federazione Russa;
2. L'Autorita' competente della Parte Russa e' responsabile, in conformita' con la legislazione della Federazione Russa, della programmazione dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di distruzione degli stock di armi chimiche e della supervisione relativa alla realizzazione dei progetti. Per la realizzazione delle attivita' suindicate e la fornitura dei beni e servizi finanziati con il presente Accordo, l'Autorita' competente della Parte Russa (committente) scegliera' in accordo con la Parte Italiana una impresa italiana (capo commessa) specializzata nei settori indicati nel comma 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo, che abbia avuto precedente esperienza di lavoro sul mercato russo e offra necessarie garanzie.
3. L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti con l'impresa italiana prescelta saranno effettuati direttamente dall'Autorita' competente della Parte Russa in conformita' con la legislazione russa, previo il necessario studio da parte dell'impresa del sito prescelto mediante rilevazioni sul posto. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli obiettivi, l'oggetto e la denominazione dei lavori, la lista dettagliata dei servizi e delle attrezzature da fornire, i prezzi concordati, i termini e le modalita' di pagamento degli importi pattuiti, le forme di garanzia a carico dell'impresa italiana, le agevolazioni e le esenzioni concesse dalla Parte Russa, secondo quanto disposto dal presente Accordo, nonche' i metodi di soluzione delle controversie.
4. L'Autorita' competente della Parte Russa inviera' all'Autorita' conpetente della Parte Italiana le copie dei documenti contrattuali sottoscritti per la verifica della loro conformita' alle disposizioni del presente Accordo.
5. La Parte Russa prestera' ogni assistenza possibile all'impresa italiana prescelta al fine di ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per la realizzazione dei progetti concordati nei tempi previsti dai contratti. La Parte Russa, in conformita' con la legislazione in vigore nella Federazione Russa, fara' ogni possibile sforzo per creare le condizioni piu' favorevoli alla realizzazione del presente Accordo.

Articolo 5
1. L'impresa italiana (capo commessa) che ha sottoscritto i contratti per la, realizzazione dei progetti finanziati con i fondi italiani avra' la facolta', in relazione alle particolarita' di ciascun progetto, di delegare mediante contratto le proprie funzioni ad altre imprese in materia di progetti o parte di essi.
2. La selezione delle imprese al fine della realizzazione di possibili Contratti di subappalto verra' effettuata su base concorsuale previo accordo con l'Autorita' competente della Parte Russa. L'impresa italiana cerchera' di invitare organizzazioni di subappalto russe alla realizzazione di progetti concreti.

Articolo 6
1. Il versamento degli importi dovuti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo verra' effettuato dalla Parte Italiana all'Autorita' competente della Parte Russa con rate corrispondenti ai pagamenti contrattuali spettanti in valuta (Euro) all'impresa esecutrice dei lavori. A tal fine la Parte Russa inviera' alla Parte Italiana una nota contenente copia della richiesta di pagamento degli importi dovuti, presentata dall'impresa italiana esecutrice dei lavori al Ministero della Difesa della Federazione Russa, corredata da copia della documentazione tecnica e finanziaria presentata dalla stessa.
2. La Parte italiana si impegna - in assenza di ragioni motivate - a trasferire i relativi importi all'Autorita'
competente della Parte Russa entro 60 giorni dalla data di ricezione della nota di cui al punto 1 del presente
Articolo, e la Parte Russa si impegna - ove non ostino ragioni motivate - a liquidare dette somme alla impresa esecutrice dei lavori entro 10 giorni dalla ricezione. I pagamenti saranno effettuati nei termini indicati.
3. Fermo restando che ciascuna delle parti rispondera' per gli inadempimenti ingiustificati, in caso di cessazione o di ritardo da parte italiana nell'erogazione dei finanziamenti del presente Accordo, l'Autorita' competente della Parte Russa non ha responsabilita' nei confronti dell'impresa italiana capo-commessa, in relazione ai contratti conclusi. In presenza di ogni controversia, ciascuna delle Parti potra' richiedere di tenere consultazioni congiunte per la sollecita soluzione della controversia. Le Parti comunque faranno ogni possibile sforzo per risolvere la controversia entro 60 giorni.
4. La Parte Russa si impegna a trasmettere due volte all'anno alla Parte Italiana una relazione sui lavori effettuati dall'impresa (capo commessa) e sull'utilizzo dei fondi ricevuti nonche', al termine dell'esecuzione dei contratti, una relazione finale sui servizi forniti e sui materiali messi a disposizione.
5. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento e l'esecuzione dei lavori la Parte Italiana ha il diritto di inviare missioni tecniche nel luogo di esecuzione dei lavori relativi ai progetti. Le spese delle missioni tecniche saranno a carico della Parte Italiana.
6. L'impresa italiana (capo commessa) esecutrice dei lavori, previo assolvimento degli obblighi fiscali ed in conformita' con la legislazione russa, potra' trasferire liberamente fuori della Federazione Russa le somme ricevute in pagamento di prestazioni fornite in esecuzione dei contratti con l'Autorita' competente della Parte Russa nel corso del presente Accordo.

Articolo 7
La Parte Russa, in conformita' con la legislazione vigente nella Federazione Russa esentera' da dazi doganali, imposte e diritti inclusi quelli locali, i macchinari, i pezzi di ricambio ed altri materiali importati dall'impresa italiana, capo commessa, nella Federazione Russa nel quadro dell'assistenza tecnica in relazione alla realizzazione di qualsiasi progetto nell'ambito del presente Accordo. L'impresa italiana fara' tutto il possibile per espletare le pratiche doganali nei luoghi e nei tempi previsti a tal fine.

Articolo 8
1. Al completamento di ciascun progetto e qualora le Parti non abbiano stabilito diversamente, i diritti di proprieta' sulle opere realizzate ai sensi dell'Articolo 2 del presente Accordo, incluse le attrezzature ed i materiali forniti saranno trasferiti alla Federazione Russa.
2. Le opere di infrastruttura realizzate nell'ambito del presente Accordo, nonche' i materiali ed i servizi forniti nel corso della sua realizzazione saranno utilizzati dalla Federazione Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano diversamente.

Articolo 9
La Parte Russa facilitera' l'ingresso e il soggiorno nel Paese a coloro che saranno impegnati nella realizzazione del
presente Accordo e conformemente alla legislazione vigente nella Federazione Russa provvedera' al rilascio dei
visti russi in favore di essi. I diritti consolari per il rilascio dei visti non saranno riscossi. Da Parte Russa sara' il
Ministero della Difesa della Federazione Russa a svolgere il ruolo dell'organizzazione ospitante.
Articolo 10
1. Le informazioni riservate ottenute da una Parte durante la realizzazione del presente Accordo saranno protette e non saranno fornite a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.
2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti ai sensi dei presente Accordo saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente Accordo.

Articolo 11
Il presente Accordo non pregiudica i diritti ed i doveri delle Parti previsti da altri accordi internazionali ai quli partecipano la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

Articolo 12
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo sara' risolta in via amichevole o attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13
Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per tale scopo.

Articolo 14
Il presente Accordo potra' essere modificato con il consenso reciproco delle Parti e rimarra' in vigore sino al completamento dei lavori, la cui conclusione e' prevista entro la fine dell'anno 2002. L'Accordo potra' essere automaticamente rinnovato per periodi di 1 anno fino al completamento di tutte le opere previste nei limiti stabiliti dall'Articolo 3 dei presente Accordo.
Fatto A Mosca il 20-1-2000 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Federazione Russa
 
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