Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera z) del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994/1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996.

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera z) del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996 nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, il giorno 22 febbraio 2001, alle ore 18, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: nella persona dell'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali di categoria |Confederazioni sindacali ===================================================================== ANAAO/ASSOMED (firmato) |COSMED (firmato) --------------------------------------------------------------------- CIMO-ASMD (firmato) | --------------------------------------------------------------------- UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) (firmato) | --------------------------------------------------------------------- CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (firmato) | --------------------------------------------------------------------- FED. CISL MEDICI - COSIME (firmato) |CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, | FEMEPA, ANMDO) (firmato) | --------------------------------------------------------------------- ANPO (firmato) (ammessa con riserva, a | seguito di sospensiva ed in attesa di | giudizio definitivo) | --------------------------------------------------------------------- CGIL MEDICI (firmato) |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI | AMFUP ( firmato) |UIL (firmato)

Al termine della riunione le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera z), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel testo che segue:
Premesso che il tribunale di Reggio Calabria sezione del lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.A.C. n. 16/2000, nella seduta del 26 luglio 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 75, comma 1, lettera z), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5 dicembre 1996 al fine di stabilire "se, tenuto conto che gli articoli 47, 54 e 55 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996 disciplinano materie diverse da quella regolata dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, quest'ultimo sia stato effettivamente disapplicato dall'art. 75, comma 1, lettera z), del medesimo contratto collettivo nazionale del lavoro". In particolare, il ricorrente, dirigente medico assunto il 31 dicembre 1998 per vincita di concorso in una azienda ospedaliera e proveniente dal CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), lamenta il mancato riconoscimento del maturato economico pregresso, cosi' come disciplinato dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;
Considerato che l'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 trovava il suo fondamento nel sistema degli automatismi per classi e scatti, consentendo in caso di trasferimento o vincita di concorso la possibilita' di ricostruire esclusivamente a tal fine - la "carriera" economica dei dipendenti sulla base dell'anzianita' di servizio purche' maturata presso le amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo nelle norme richiamate dall'art. 118 medesimo;
Tenuto presente che il sistema degli automatismi per classi e scatti e' stato definitivamente superato dall'art. 47 del contratto colletivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996 con decorrenza 31 dicembre 1996, in ossequio al disposto dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevedeva l'abrogazione di ogni sistema automatico di progressione "basato sulla mera anzianita' contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi";
Tenuto presente, inoltre, che l'art. 47 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996, al comma 3, ha di conseguenza anche previsto i meccanismi per la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianita' (RIA) maturata, stabilendo:
1) il mantenimento per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 1996 del maturato economico per classi e scatti spettante a tale data;
2) la garanzia di tale mantenimento solo ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale di cui al punto precedente, in caso di trasferimento ad altra azienda o ente del Servizio sanitario nazionale per mobilita' o vincita di concorso;
3) il finanziamento della spesa relativa al punto 2) con i risparmi delle quote di RIA del personale cessato dal servizio e sostituito;
Che, in conseguenza di cio' le parti, al di la' della sua collocazione asistematica nella lettera z) dell'art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996, hanno ritenuto coerente con il congelamento delle classi e scatti la disapplicazione dell'art. 118 in questione non piu' utile a tale scopo;
Considerato che, in effetti, per le ragioni sopracitate, la disapplicazione dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 avrebbe dovuto essere riferita all'art. 47 che, invece, manca nell'elenco dell'art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996;
Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa confermando la disapplicazione dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, concordano sulla necessita', attraverso l'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera z), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5 dicembre 1996, di integrarlo nel modo che segue:
Art. 1.
Integrazione art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro
5 dicembre 1996

1. L'art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 dicembre 1996, riguardante il quadriennio 1994-1997 dell'area medico veterinaria e' cosi' integrato e modificato:
a) dopo la lettera "x" e' aggiunta la seguente lettera "x bis":
"x bis) art. 47, riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita': art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, per effetto del congelamento delle classi e scatti dei dirigenti medici e veterinari, a decorrere dal 31 dicembre 1996;".
b) La lettera "z" e' cosi' modificata:
"z) articoli 54 e 55, indennita' di specificita' medica e retribuzione di posizione della dirigenza: articoli 110, commi 5 e 6, 114, 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 assorbiti e sostituiti dalle due voci sopracitate;".
 
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