| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 20 febbraio 2001 |  
| Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro "zero coupon" (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, settima e ottava tranche. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 19 febbraio  2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'  effettuati,  a lire 44.589 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visti  i  propri  decreti  in data 8 e 25 gennaio 2001 e 9 febbraio 2001,  con  i  quali  e'  stata  disposta l'emissione delle prime sei tranches  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una settima  tranche  di  "CTZ-24",  con  decorrenza  15 gennaio  2001  e scadenza  31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di  euro,  di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al  primo  comma  del  precedente  art.  1,  dovranno  pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto  ministeriale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli  9,  10  e  11  del medesimo decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001.  |  
|   |                                 Art. 3.  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  art.  2, avra' inizio il collocamento dell'ottava tranche dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto   dell'8 gennaio   2001,  in  quanto  applicabili,  e  verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 febbraio 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento supplementare.  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori assegnatari il 28 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  Il  versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire  italiane  dell'emissione,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile  lira/euro  di  1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.  213  del 1998, sara' effettuato dalla Banca d'Italia  il  medesimo  giorno  28 febbraio  2001; la sezione di Roma della   Tesoreria  provinciale  dello  Stato  rilascera',  per  detto versamento,  apposita  quietanza  di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.  |  
|   |                                 Art. 5.  L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, fara' carico ad appositi capitoli dello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  stesso  e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) per  l'importo  pari  al  netto  ricavo  delle singole tranches ed al capitolo  2935  (unita'  previsionale  di base 3.1.5.3) per l'importo pari  alla  differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  per  il visto all'Ufficio centrale  di  bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 febbraio 2001                                                   Il Ministro: Visco  |  
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