Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 febbraio 2001
Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio economica ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia. (Ordinanza n. 3109).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la precedente ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999;
Atteso che continuano a sussistere nel territorio della citta' di Roma e provincia i presupposti che hanno portato alla dichiarazione d'emergenza ambientale;
Ritenuto quindi necessario integrare la richiamata ordinanza per consentire il superamento dell'emergenza nella citta' di Roma e provincia;
Vista la nota n. 2015/ass.re del 13 dicembre 2000, con la quale l'assessore per le politiche dell'ambiente della citta' di Roma chiede la proroga dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, fino al 31 dicembre 2001;
Vista la nota n. 44/CR del 30 gennaio 2000 del presidente della giunta regionale del Lazio;
Vista la nota n. 2/A del 5 gennaio 2001 dell'assessorato alle politiche ambientali ed agricole del comune di Roma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in ordine alla situazione di crisi socio economica ambientale nel territorio della citta' di Roma e provincia;
Considerato che la regione Lazio ha programmato la realizzazione nella provincia di Roma di impianti di trattamento e vagliatura per produrre combustibile dai rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata e di impianti per utilizzare il combustibile da rifiuto cosi' prodotto;
Tenuto conto che sulla localizzazione degli impianti previsti dal piano commissariale dei comuni di Colleferro, Civitavecchia e Roma e' in atto un contenzioso che ha impedito di rispettare i termini programmati per la realizzazione di detti impianti e la messa in esercizio degli stessi e che si rende pertanto necessario provvedere allo stoccaggio, anche definitivo, della frazione secca combustibile;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 1300/RI.BO/M/DI/UDE del 7 febbraio 2001;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Lazio, giusta nota n. CR/59 del 7 febbraio 2001;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. I poteri conferiti al commissario delegato - Presidente della regione Lazio, al subcommissario ed ai due vicecommissari dall'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, sono prorogati fino alla cessazione dello stato d'emergenza.
2. E' altresi' prorogata fino alla cessazione dello stato d'emergenza e alle medesime modalita', l'attivita' della commissione scientifica di cui all'art. 10, comma 6 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999.
3. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, per l'attuazione degli interventi d'emergenza previsti dall'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, si avvale di un ulteriore vicecommissario da nominare d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
 
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, al primo capoverso, dopo le parole: "il piano di emergenza", sono aggiunte le seguenti: "che puo' essere rimodulato ed attuato per stralci".
2. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2992, il punto 1.9 e' soppresso e al punto 1.13 del medesimo comma, il numero "1.9" e' altresi' soppresso.
3. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, i punti 1.4 e 1.5 sono soppressi e al medesimo articolo sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Il Co.Na.I. e' obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - Presidente della regione Lazio ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonche' le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi;
5. Qualora alla data del 31 marzo 2001, nella provincia di Roma, non sia stato raggiunto l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolata sul quantitativo di imballaggi messi sul mercato della provincia di Roma, il Co.Na.I. ovvero, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza, i consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono provvedere, entro e non oltre il 1o luglio 2001, alle attivita' di raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche ad integrazione della raccolta effettuata dalla pubblica amministrazione, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della provincia di Roma;
6. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 5, il Co.Na.I. paga al commissario delegato - Presidente della regione Lazio i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento degli imballaggi per una percentuale pari alla differenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e l'obiettivo del 65%, per il periodo dal 31 marzo 2001 al 31 dicembre 2001. I costi della raccolta differenziata sono calcolati sulla base dei costi medi relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I.; il pagamento dovra' essere effettuato a favore della contabilita' speciale intestata al commissario delegato - Presidente della regione Lazio entro il 30 giugno 2001, riferito al trimestre dal 31 marzo 2001 al 30 giugno 2001, entro il 30 settembre 2001, riferito al trimestre dal 1o luglio 2001 al 30 settembre 2001, e successivamente entro il 31 dicembre 2001, riferito al trimestre dal 30 settembre 2001 al 31 dicembre 2001. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio;
7. In caso d'inadempimento del Co.Na.I. agli obblighi di cui ai commi 5 e 6, il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, a far data del 30 aprile 2001, dispone, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari;
8. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del Co.Na.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 4;
9. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati "T e "F ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della regione Lazio.".
4. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Il Prefetto della provincia di Roma, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) della presente ordinanza, previsti dal piano d'emergenza, acquisisce le aree individuate per la localizzazione dei suddetti interventi mediante provvedimento di occupazione d'urgenza e di esproprio e provvede all'assegnazione delle stesse;
5. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, in attesa della realizzazione e della messa in esercizio degli impianti di utilizzazione del combustibile da rifiuto, puo' disporre la realizzazione, in appositi siti dedicati, di impianti di stoccaggio, anche definitivo, della frazione secca dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata con provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, esegue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica e di appalti, autorizza l'esercizio affidandone la titolarita' e la gestione a soggetti pubblici o all'affidatario del servizio gestione rifiuti. L'onere della spesa relativa alle attivita' ed agli interventi di cui al presente articolo fara' carico sui fondi assegnati al commissario delegato presidente della regione Lazio.".
 
Art. 3.
1. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il commissario delegato - Presidente della regione Lazio puo' avvalersi di ulteriori otto unita' di personale della pubblica amministrazione e degli organismi previsti dal comma 1, dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999. Al medesimo art. 10, comma 4, la parola "pari" e' sostituita con "fino".
2. Il personale di cui al precedente comma e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, che sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa.
3. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, puo' avvalersi di ulteriori dieci unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione Lazio corrispondente alla fascia "D" (ex livello VIII), nonche' di tre unita' di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sara' corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.
4. La spesa relativa all'attivita' di cui al presente articolo e' posto a carico dei fondi gia' assegnati al commissario delegato - Presidente della regione Lazio.
 
Art. 4.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2001
Il Ministro: Bianco
 
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