Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale.

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona dell'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali di categoria | Confederazioni sindacali ===================================================================== SNABI SDS (firmato) | AUPI (firmato) | SINAFO (firmato) |CONFEDIR (firmato) CGIL FP Sanità (firmato) |CGIL (firmato) FIST CISL - COSIADI (firmato) |CISL (firmato) CIDA/SIDIRSS (firmato) |CIDA (firmato) UIL Sanità (firmato) |UIL (firmato)

Al termine della riunione, le parti suindicate, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale.
Errori materiali corretti nel testo del contratto collettivo nazionale di lavoro:
nel titolo del contratto collettivo nazionale di lavoro: dopo le parole "Amministrativo" aggiungere "del Servizio sanitario nazionale";
art. 1, comma 2, lettera a): dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere "8 giugno 2000";
art. 2, comma 4: dopo la parola "L'azienda" sostituire "puo' ammettere" con "ammette";
art. 2, comma 4: alla fine del primo periodo, sostituire "sino ad un 2% massimo" con "di un ulteriore 2% massimo";
art. 9, comma 2: dopo le parole "all'art. 11, comma 3" aggiungere "del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, Il biennio economico 2000-2001".
Art. 1.
1. Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3, comma 6, per la parte prima si applica a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, anche assunti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale e per la parte seconda - solo ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998.
2. Il presente contratto ha le seguenti finalita':
a) dare attuazione all'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un regime di impegno ridotto dei dirigenti per i casi previsti dalla norma stessa;
b) effettuare l'integrazione di alcune norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.
3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
 
Art. 2. Accesso al regime di impegno ridotto dei dirigenti dei ruoli
sanitario professionale, tecnico ed amministrativo
1. In casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ed i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di eta', ai parenti di cui agli articoli 21 e 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.
3. L'accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la decorrenza - e' concordato dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto.
4. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 4% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale e' arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unita' e va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto - di norma - tra i vari ruoli e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.
5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza:
ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie piu' gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;
ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parita', con riferimento alla minore eta'.
6. In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.
 
Art. 3.
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto
1. L'orario di lavoro settimanale del dirigente puo' essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui all'art. 16, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non puo' superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
2. L'impegno ridotto puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente puo' concordare con l'azienda ulteriori modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi ruoli e discipline, ove previste. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene con le procedure dell'art. 2, comma 3.
4. L'accesso al regime di impegno ridotto non puo' essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno puo' essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su richiesta del dirigente o dell'azienda con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.
5. In rapporto alla durata dell'impegno ridotto del dirigente, l'azienda su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilita' di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilita' organica ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000.
6. Non e' consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) punto 18-bis della legge n. 488/1999.
 
Art. 4.
Trattamento economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto
1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.
2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, puo' essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l'azienda - previo consenso del dirigente - chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.
6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianita' ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L'indennita' di esclusivita' e' percepita per intero e la retribuzione di posizione parte variabile - aggiuntiva di L. 2.900.000, prevista dall'art. 11, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, II biennio economico, non e' soggetta alle riduzioni del comma 7.
7. La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, e' rideterminabile dalle parti - azienda e dirigente - in misura proporzionale all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, il biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota corrispondente alla parte fissa dell'ex X livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 dei vari ruoli, come risultante dall'ultima decorrenza della tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, il biennio economico.
8. La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonche' di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternita' e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
11. I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.
12. I dirigenti del ruolo sanitario ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta disponibilita'. L'attivita' libero professionale intramuraria comunque classificata, ivi compresa per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'attivita' di cui all'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e' sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto.
13. Al dirigente che rientra dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 6 nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed e', comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.
14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61/2000.
 
Art. 5.
Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti
1. L'utilizzo dei risparmi derivanti dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nell'art. 4, comma 6 avviene con le modalita' previste dall'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e sono utilizzabili, a consuntivo, anche con le modalita' previste dal comma 4 del medesimo articolo.
2. La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo in particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell'unita' operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.
 
Art. 6.
Incompatibilita'
1. E' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente sanitario con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attivita' libero professionale extramuraria.
2. In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996.
 
Art. 7.
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996 abbiano gia' consentito l'accesso all'impegno ridotto esclusivamente per motivi famigliari o sociali, riferiti ai casi previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare all'azienda la propria necessita' entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto.
2. Il rapporto ad impegno ridotto - in caso di sua conferma ai sensi del comma 1 - deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.
3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovra' rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del comma 1.
4. Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista dall'art. 2, comma 4.
5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo consentiti per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.
 
Art. 8.
Impegno ridotto per attivita' libero professionali
1. Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'accesso all'impegno ridotto, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilita', puo' essere consentito per svolgere una attivita' professionale esterna anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. In tal caso prestazione lavorativa e' ridotta al 50% di quella a tempo pieno.
2. La percentuale consentita di accesso all'impegno ridotto per i dirigenti di cui al comma 1 e' pari all'1% della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei ruoli stessi.
3. L'accesso all'impegno ridotto di cui al presente articolo non e' consentito ai dirigenti indicati nell'art. 3, comma 6 ed a quelli che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti servizi.
4. L'accesso all'impegno ridotto avviene, con le procedure dell'art. 3, comma 3, e nell'accordo il dirigente deve indicare l' attivita' professionale che intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.
5. L'azienda puo' motivatamente rinviare l'accesso all'impegno ridotto di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui esso comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.
6. L'azienda, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di incompatibilita', e' tenuta ad individuare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, le attivita' che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dirigenti del comma 1, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attivita' esterna del dirigente con quella specifica dell' attivita' di servizio, l'azienda nega l'accesso ad un impegno ridotto ovvero lo revoca se subentrato invitando il dirigente a rientrare ad impegno pieno.
8. Il dirigente e' tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'azienda nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
9. Ai dirigenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle clausole della parte I per tutto quanto attiene gli aspetti del trattamento economico, normativo e dell'orario.
 
Art. 9. Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti
ammessi all'esercizio di attivita' professionali
1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 5, ai dirigenti che hanno ottenuto l'accesso al regime di impegno ridotto per l'esercizio di attivita' professionale esterna, con decorrenza dalla data di inizio, e' sospesa l'attribuzione della quota di L. 2.900.000 prevista dall'art. 11, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e la restante retribuzione di posizione di parte variabile e' ridotta del 50%. Gli stessi non hanno titolo alla retribuzione di risultato, con la medesima decorrenza.
2. Le risorse derivanti dai tagli del comma 1 sono attribuite ai fondi di pertinenza anche per le finalita' di cui all'art. 11, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, il biennio economico 2000-2001.
3. I dirigenti di cui al comma 1 possono revocare la loro opzione all'impegno ridotto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il trattamento economico di cui all'art. 4, comma 6 viene ripristinato per intero dal primo gennaio successivo mentre la retribuzione di posizione, fatta salva la quota di L. 2.900.000 che viene ripristinata dalla stessa data, per la restante parte variabile rimane quella in godimento all'atto della revoca sino al conferimento di nuovo incarico o rideterminazione aziendale dell'importo goduto, in base alla graduazione delle funzioni. Al dirigente e' di nuovo riconosciuta la retribuzione di risultato che, nel primo anno di rientro, e' attribuita a consuntivo.
 
Art. 10.
Integrazioni ed interpretazioni autentiche
1. Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano cosi' integrati o modificati:
a) all'art. 39, comma 4 dopo l' ultimo periodo va aggiunto il seguente: "Tale ultima clausola - eccetto la verifica - si applica anche ai dirigenti gia' di II livello ad incarico quinquennale all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1o agosto 1999 in azienda diversa da quella di provenienza.";
b) Nel comma 9 dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 2001, al termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5".
2. Le parti si danno atto dell'errore materiale incorso nell'indicare l'ammontare dell'indennita' integrativa speciale dei dirigenti sanitari di ex II livello che e' di L. 14.862.000 (annue lorde comprensive del rateo di tredicesima, ai sensi dell'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996) anziche' di L. 14.783.000, come indicato nelle tabelle allegato 2 e 3, al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio economico. Di conseguenza ai sottonotati articoli del predetto contratto vanno apportate le seguenti correzioni:
a) all'art. 39 comma 1, lettera b) il valore dell'assegno personale annuo lordo e' di L. 13.313.000 anziche' 13.240.000;
b) all'art. 41, comma 1 il valore dell'indennita' di struttura complessa dei dirigenti del ruolo sanitario corrisponde al valore di L. 13.313.000;
c) l'indennita' di struttura complessa prevista dal comma 2, dell'art. 41, per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo rimane fissata in L. 13.240.000, ferma rimanendo la possibilita' di procedere agli incrementi previsti dal comma stesso per la graduale parificazione con quella dei dirigenti del ruolo sanitario. Dichiarazione congiunta A miglior chiarimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalita' dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Firmata da: ARAN e Sindacati

Dichiarazione a verbale n. 1
Con riferimento all'art. 8 parte II, si conferma la sottoindicata dichiarazione a verbale gia' sottoscritta in occasione della preintesa del 15 novembre 2000.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali affermano che la percentuale di accesso al regime di impegno ridotto di cui all'art. 2, comma 4, della bozza proposta debba ritenersi esclusiva per le cause indicate nel medesimo articolo.
Ribadiscono, altresi', che la percentuale di cui all'art. 2, comma 4 debba essere non inferiore al 5% e, comunque, non inferiore a quella che sara' prevista per l'area medica.
Richiedono che per quanto attiene l'attivita' libero professionale dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo l'accesso all'impegno ridotto e' da considerarsi del tutto indipendente dalla tipologia di cui all'art. 2, comma 4; cio' anche in considerazione che detta fattispecie di accesso non riguarda l'area Medica ne' il ruolo sanitario di questa Area negoziale.
Chiedono, pertanto, che sull'accesso a quest'ultima fattispecie di impegno ridotto, conforme alle disposizioni legislative vigenti, venga individuata una percentuale distinta e non inferiore al 10%.
 
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