Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario) |
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. |
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A seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 alle ore 18 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: nella persona dell'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
===================================================================== Organizzazioni sindacali di categoria |Confederazioni sindacali ===================================================================== ANAAO/ASSOMED (firmato) |COSMED (firmato) --------------------------------------------------------------------- CIMO-ASMD (non firmato) | --------------------------------------------------------------------- UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) (firmato) | --------------------------------------------------------------------- CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (firmato) | --------------------------------------------------------------------- FED. CISL - MEDICI COSIME (non firmato) |CISL (non firmato) --------------------------------------------------------------------- FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, | FEMEPA, ANMDO) (firmato) | --------------------------------------------------------------------- ANPO (non firmato) (ammessa con riserva, a | seguito di sospensiva ed in attesa di | giudizio definitivo) | --------------------------------------------------------------------- CGIL MEDICI (firmato) |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI | AMFUP (non firmato) |UIL (non firmato)
Al termine della riunione, le parti suindicate ad eccezione della FED. CISL - MEDICI COSIME, della CIMO ASMD, dell'ANPO e della FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Errori materiali corretti nel testo del contratto collettivo nazionale di lavoro: nel titolo del contratto collettivo nazionale di lavoro: dopo le parole "veterinaria" aggiungere "del Servizio sanitario nazionale"; art. 1, comma 2, lettera a): dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere "8 giugno 2000"; disposizioni integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000: il riferimento esatto e' al Titolo III e non al Titolo II. Art. 1. 1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti dell'area medico-veterinaria, ivi compresi quelli a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni, in servizio presso le aziende e gli enti di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 giugno 1998, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6. 2. Il presente contratto ha le seguenti finalita': a) dare attuazione all'art. 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un regime di impegno ridotto dei dirigenti che abbiano comprovate esigenze familiari o sociali; b) effettuare l'integrazione di alcune norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione. 3. per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. |
| Art. 2. Accesso al regime ad impegno ridotto 1. Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo puo' chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto. 2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di eta', ai parenti di cui agli articoli 89 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2000 , emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000. 3. L'accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la decorrenza - e' concordato dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto. 4. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale e' arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unita' e va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto - di norma - tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. 5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza: ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie piu' gravi o anziani dichiarati non autosufficienti; ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parita', con riferimento alla minore eta'. 6. In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4. |
| Art. 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 1. L'orario di lavoro settimanale del dirigente puo' essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui all'art. 16, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non puo' superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno. 2. L'impegno ridotto puo' essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e b). 3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente puo' concordare con l'azienda ulteriori modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene con le procedure dell'art. 2, comma 3. 4. L'accesso al regime di impegno ridotto non puo' essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno puo' essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3, che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda. 5. In rapporto alla durata dell'impegno ridotto del dirigente, l'azienda - su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilita' di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilita' organica ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000. 6. Non e' consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f), punto 18-bis, della legge n. 488/1999. |
| Art. 4. Trattamento economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione. 2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, puo' essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. 4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di venti ore. 5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l'azienda - previo consenso del dirigente - chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4. 6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianita', l'indennita' di specificita' medica e l'indennita' di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L'indennita' di esclusivita' e' percepita per intero. 7. La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, e' rideterminabile dalle parti - azienda e dirigente - in misura proporzionale all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, secondo biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota pari a L. 7.940.000 corrispondente alla parte fissa dell'ex X livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, quale risultante dall'ultima decorrenza della tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico. 8. La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonche' di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. 9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternita' e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 11. I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione. 12. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta disponibilita'. L'attivita' libero professionale intramuraria, comunque classificata, e' sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto. 13. Al dirigente che rientra dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 6 nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed e', comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto. 14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61/2000. |
| Art. 5. Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti 1. L'utilizzo dei risparmi derivanti dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nell'art. 4, comma 6, avviene con le modalita' previste dall'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e sono utilizzate a consuntivo anche con le modalita' previste dal comma 4 del medesimo articolo. 2. La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenendo prioritariamente conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell'unita' operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto. |
| Art. 6. Incompatibilita' 1. E' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attivita' libero professionale extramuraria. 2. In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996. |
| Art. 7. Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996, abbiano gia' consentito l'accesso all'impegno ridotto esclusivamente per motivi familiari o sociali riferiti ai casi rientranti tra quelli previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare all'azienda la propria necessita' entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto. 2. Il rapporto ad impegno ridotto, in caso di sua conferma ai sensi del comma 1, deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore. 3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovra' rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del comma 1. 4. Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista dall'art. 2, comma 4. 5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo consentiti per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000. |
| Art. 8. Integrazioni ed interpretazioni autentiche 1. Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano cosi' integrati o modificati: a) all'art. 18, comma 7, al terzo periodo le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 4"; b) all'art. 38, comma 5, dopo l'ultimo periodo va aggiunto il seguente: "tale ultima clausola - eccetto la verifica - si applica anche ai dirigenti gia' di II livello ad incarico quinquennale all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1o agosto 1999, in azienda diversa da quella di provenienza."; c) il comma 11 dell'art. 39 e' cosi' sostituito: "11. per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni alla data del 5 dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale data la retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui alla tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, corrisponde ai seguenti valori fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior valore da parte dell'azienda superato il periodo di prova ovvero di raggiungimento del quinquennio entro l'8 giugno 2000, in applicazione dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 (disapplicato dal presente contratto) ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:
===================================================================== |Al raggiungimento dei cinque anni in | applicazione art. 117, decreto del | Presidente della Repubblica n. | 384/1997 sino all'8 giugno 2000 e | fatti salvi i casi di Meno di cinque anni | rideterminazione aziendale: ===================================================================== componente fissa L. 422.000 | L. 2.000.000 --------------------------------------------------------------------- componente variabile L. 371.000"| L. 371.000
d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente comma 11-bis: "11-bis. Per i dirigenti che abbiano raggiunto il quinquennio dopo l'8 giugno o che non versino nell'ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da parte dell'azienda, questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione dell'equiparazione di cui all'art. 41 cui si provvedera' con il contratto collettivo nazionale di lavoro del secondo biennio economico 2000- 2001."; d) nel comma 9 dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, relativo al secondo biennio economico 2000-2001, al termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5". Dichiarazione congiunta A miglior chiarimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalita' dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328. ARAN; ANAAO ASSOMED; CGIL MEDICI; FESMED; CIVEMP. Dichiarazione a verbale n. 1 FEDERAZIONE MEDICI Federazione medici dopo la consultazione della propria base di iscritti per sottoscrivere o meno il contratto relativo al rapporto di lavoro ad orario ridotto. La delegazione trattante di FM sin da ora esprime, tuttavia, il suo dissenso, specificatamente sui seguenti nodi: la percentuale dell'art. 2, comma 4, non puo' essere inferiore a quella prevista per gli altri comparti; l'eventuale rideterminazione deve eguagliare la percentuale di riduzione economica a quella della riduzione di orario; il comma 12, deve consentire l'esercizio dell'attivita' libero professionale allargata al proprio ambulatorio; i riferimenti della legge n. 278 e le precisazioni del comma 5 dell'art. 1 escludono di fatto ogni possibilita' di accesso all'orario ridotto per esigenze di carattere sociale o personale. Federazione medici auspica che la possibilita' di part-time sia estesa anche ai colleghi in extramoenia. Roma, 21 dicembre 2000 Fed. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
Dichiarazione a verbale n. 2 A fronte di un contingentamento con percentuali troppo basse dei richiedenti ammissibili e di caratteristiche cogenti e restrittive delle motivazioni della richiesta di part-time, si aggiunge, inoltre, la discriminante negativa per i dirigenti non a rapporto esclusivo e la mancata assicurazione del rientro del dirigente nella posizione precedentemente occupata, le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono insoddisfacente l'accordo proposto e invitano l'A.R.A.N. e il comitato di settore a rivedere i punti sopra indicati, facendone oggetto di una prossima riunione nell'ambito della trattativa per la risoluzione delle code contrattuali. Pertanto, le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono di non potere sottoscrivere l'accordo. Roma, 21 dicembre 2000 ANPO CIMO/ASMD Fed.ne CISL Medici COSIME |
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