| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  
| COMUNICATO  |  
| Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro integrativo del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. |  
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    A  seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal  comitato  di  settore  sul  testo  dell'accordo  integrativo del contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza  medica  e  veterinaria  del  Servizio  sanitario nazionale nonche'   della   certificazione  della  Corte  dei  conti,  in  data 20 febbraio  2001,  sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo  accordo  e  sulla  loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione  e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 alle ore 18 ha avuto luogo l'incontro tra:      l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni:  nella  persona  dell'avv. Guido Fantoni, presidente facente  funzioni  e  le  seguenti  organizzazioni  e  confederazioni sindacali:
  =====================================================================   Organizzazioni sindacali di categoria    |Confederazioni sindacali ===================================================================== ANAAO/ASSOMED (firmato)                     |COSMED (firmato) --------------------------------------------------------------------- CIMO-ASMD (non firmato)                     | --------------------------------------------------------------------- UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) (firmato)      | --------------------------------------------------------------------- CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (firmato)           | --------------------------------------------------------------------- FED. CISL - MEDICI COSIME (non firmato)     |CISL (non firmato) --------------------------------------------------------------------- FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI,     | FEMEPA, ANMDO) (firmato)                    | --------------------------------------------------------------------- ANPO (non firmato) (ammessa con riserva, a  | seguito di sospensiva ed in attesa di       | giudizio definitivo)                        | --------------------------------------------------------------------- CGIL MEDICI (firmato)                       |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI    | AMFUP (non firmato)                         |UIL (non firmato)
      Al termine della riunione, le parti suindicate ad eccezione della FED.  CISL  -  MEDICI COSIME, della CIMO ASMD, dell'ANPO e della FED. UIL  FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP, dopo aver dato corso alla correzione   degli   errori  materiali  di  seguito  elencati,  hanno sottoscritto  l'allegato  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro integrativo  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.    Errori  materiali  corretti  nel  testo  del contratto collettivo nazionale di lavoro:      nel  titolo  del contratto collettivo nazionale di lavoro: dopo le   parole   "veterinaria"   aggiungere   "del   Servizio  sanitario nazionale";           art. 1, comma 2, lettera a): dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere "8 giugno 2000";             disposizioni   integrative   del   contratto  collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000: il riferimento esatto e' al Titolo III e non al Titolo II.                               Art. 1.    1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti dell'area medico-veterinaria,  ivi  compresi  quelli  a  tempo  determinato con contratto  di  durata non inferiore a tre anni, in servizio presso le aziende e gli enti di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 giugno 1998, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6.    2. Il presente contratto ha le seguenti finalita':      a) dare   attuazione   all'art.  64  del  contratto  collettivo nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000  mediante  la  regolamentazione dell'accesso  ad  un  regime  di  impegno  ridotto  dei dirigenti che abbiano comprovate esigenze familiari o sociali;      b) effettuare  l'integrazione  di  alcune  norme  del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000  per consentirne la corretta applicazione.    3.  per  le  semplificazioni  del testo del presente contratto si rinvia  all'art.  1  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 8 giugno 2000.  |  
|   |                                 Art. 2.                Accesso al regime ad impegno ridotto    1.  Nei  casi  in  cui  risultino comprovate particolari esigenze familiari  o  sociali  il  dirigente con rapporto di lavoro esclusivo puo' chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.    2.  In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle  ipotesi  di assistenza ai figli sino agli otto anni di eta', ai parenti  di  cui  agli  articoli  89  e  90, comma 2, del decreto del Presidente   della   Repubblica   n.  384/1990  ed  ai  gravi  motivi individuati  dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre  2000  ,  emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.    3.  L'accesso  al  regime  di  impegno  ridotto  anche per quanto attiene  la  decorrenza - e' concordato dall'azienda con il dirigente interessato,  con  le  procedure  di  cui  all'art. 13, comma 12, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni  dalla  ricezione  della  domanda,  nella  quale  deve  essere specificato  il  mantenimento  del  rispetto  al  rapporto  di lavoro esclusivo.  Il  dirigente  informa  il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto.    4.  L'azienda  ammette  i dirigenti all'impegno ridotto in misura non  superiore  al  3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale   di   cui   al  presente  contratto  in  atto  vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale  di  base,  di un ulteriore 2% massimo. La percentuale e' arrotondata  per  eccesso  per  arrivare  comunque  all'unita'  e  va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  contratto  -  di  norma  -  tra le varie discipline in modo equilibrato  al  fine  di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti  di  cui  all'art.  10,  comma 2,  del  contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.    5.  Qualora  il  numero  delle  richieste  ecceda  i  contingenti fissati, viene data la precedenza:      ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%,  ovvero  in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie piu' gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;      ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato  allo  stato  di salute degli stessi e, in caso di parita', con riferimento alla minore eta'.    6.  In  prima  applicazione  della  disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.  |  
|   |                                 Art. 3         Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto    1.  L'orario  di  lavoro  settimanale  del  dirigente puo' essere ridotto  da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa  di  cui  all'art.  16,  comma 2, del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000.  In  ogni caso, la somma delle frazioni  di  posti  ad  impegno  ridotto non puo' superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.    2. L'impegno ridotto puo' essere realizzato:      a) con  articolazione  della prestazione di servizio ridotta in tutti   i   giorni   lavorativi   (equivalente   al   tempo  parziale orizzontale);      b) con  articolazione  della prestazione su alcuni giorni della settimana,  del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al  tempo  parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della  durata  del  lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);      c) con   combinazione   delle   due  modalita'  indicate  nelle lettere a) e b).    3.  In  presenza  di particolari e motivate esigenze il dirigente puo'  concordare  con  l'azienda ulteriori modalita' di articolazione della  prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito  delle  fasce  orarie individuate con le procedure di cui all'art.  4,  in  base  alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale,  mensile  o  annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto  conto  della natura dell'attivita' istituzionale, degli orari di  servizio  e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle   diverse  discipline.  La  modificazione  delle  tipologie  di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base  al  presente  comma,  richiesta  dall'azienda  o dal dirigente, avviene con le procedure dell'art. 2, comma 3.    4.  L'accesso  al  regime  di  impegno  ridotto  non  puo' essere richiesto  per  periodi  inferiori  ad  un anno; il rientro al regime pieno   puo'  essere  anticipato  -  su  richiesta  del  dirigente  o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3, che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.    5.  In  rapporto  alla durata dell'impegno ridotto del dirigente, l'azienda - su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilita' di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art.  1,  comma 59, della legge n. 662/1996, a condizione che la somma  delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento  del tempo pieno, consentano la relativa disponibilita' organica  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000.    6.  Non  e'  consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti  che  siano  titolari di incarico di direzione di struttura complessa  ovvero  semplice  che  non  sia  articolazione  interna di strutture  complessa,  ai  sensi  dell'art.  20, comma 1, lettera f), punto 18-bis, della legge n. 488/1999.  |  
|   |                                 Art. 4.  Trattamento economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto    1.   Nell'applicazione  degli  istituti  normativi  previsti  dal presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della prestazione  e  della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali dettate  per  il  rapporto  di  lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.    2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale,  previo  suo  consenso,  puo' essere chiamato a svolgere prestazioni  di  lavoro  supplementare  di  cui  all'art. 1, comma 2, lettera  e)  del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del  10%  della  durata  di  lavoro concordata riferita a periodi non superiori  ad  un  mese  e  da  utilizzare  nell'arco  di piu' di una settimana.   Il  ricorso  al  lavoro  supplementare  e'  ammesso  per specifiche  e  comprovate  esigenze  organizzative  o  in presenza di particolari  situazioni  di  difficolta'  organizzative  derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.    3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari  alla  retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%.  I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.    4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale  puo'  effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole  giornate  di  effettiva  attivita'  lavorativa  entro il limite massimo individuale annuo di venti ore.    5.  Le  ore  di  lavoro  supplementare  o  straordinario  di  cui l'azienda - previo consenso del dirigente - chieda occasionalmente lo svolgimento  in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un   compenso   pari   alla  retribuzione  oraria maggiorata  di  una percentuale  del  50%.  Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.    6.  Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto   di   lavoro  ad  impegno  ridotto  e'  proporzionale  alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,   ivi  compresa  l'indennita'  integrativa  speciale,  la retribuzione  individuale di anzianita', l'indennita' di specificita' medica   e   l'indennita'   di  rischio  radiologico  ove  spettante, corrisposte  al  dirigente  con  rapporto  di lavoro ad impegno pieno appartenente  alla  stessa  posizione  di  incarico.  L'indennita' di esclusivita' e' percepita per intero.    7.  La  retribuzione  di  posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, e' rideterminabile dalle parti - azienda  e dirigente - in misura proporzionale all'impegno ridotto e, comunque,   in   ragione   dell'eventuale   mutamento   dell'incarico conseguentemente  assegnato.  Per  i  dirigenti  ai  quali  sia stata applicata  l'equiparazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, secondo biennio economico, la riduzione  della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque  garantire,  sommata  alla parte fissa attribuita dal citato articolo,  una  quota  pari  a L. 7.940.000 corrispondente alla parte fissa  dell'ex  X livello del decreto del Presidente della Repubblica n.  384/1990,  quale  risultante dall'ultima decorrenza della tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico.    8.   La   contrattazione   integrativa,  nelle  materie  ad  essa demandate,  stabilisce  i  criteri per l'attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei  risultati  nonche'  di  altri istituti non collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  ed  applicabili  anche  in misura non frazionata   e   non  direttamente  proporzionale  al  regime  orario adottato.    9.  Al  ricorrere  delle  condizioni  di  legge,  al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.    10.  I  dirigenti  ad  impegno  ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo  pieno.  I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto  ad  un  numero  di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato  alle  giornate  di  lavoro  prestate  nell'anno  ed il relativo  trattamento  economico  e'  commisurato  alla  durata della prestazione  giornaliera.  Per  il  tempo  parziale verticale analogo criterio  di  proporzionalita'  si applica anche per le altre assenze dal   servizio  previste  dalla  legge  e  dai  contratti  collettivi nazionali  di  lavoro,  ivi  comprese  le  assenze  per  malattia. In presenza  di  impegno ridotto verticale, e' comunque riconosciuto per intero  il  periodo  di  astensione  obbligatoria dal lavoro previsto dalla  legge  n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo  ed  il  relativo  trattamento  economico,  spettante  per l'intero  periodo  di  astensione  obbligatoria,  e' commisurato alla durata  prevista  per  la  prestazione  giornaliera;  il permesso per matrimonio,  l'astensione  facoltativa, i permessi per maternita' e i permessi   per   lutto,  spettano  per  intero  solo  per  i  periodi coincidenti  con  quelli  lavorativi,  fermo restando che il relativo trattamento  economico  e'  commisurato  alla  durata prevista per la prestazione  giornaliera.  Nell'impegno  ridotto di tipo verticale il preavviso  si  calcola  con  riferimento  ai  periodi  effettivamente lavorati.    11.  I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.    12.  I  dirigenti  ad  impegno  ridotto  di  tipo  orizzontale  o verticale  non  possono  svolgere  sevizio  di pronta disponibilita'. L'attivita' libero professionale intramuraria, comunque classificata, e' sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto.    13.   Al   dirigente   che  rientra  dall'impegno  ridotto  viene ripristinato  l'intero  trattamento  economico del comma 6 nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di  riduzione  ed  e',  comunque,  fatto salvo il ripristino da parte dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.    14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto,  in  materia  di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  n. 61/2000.  |  
|   |                                 Art. 5. Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti    1.  L'utilizzo  dei risparmi derivanti dall'accesso dei dirigenti al  regime di impegno ridotto per le voci indicate nell'art. 4, comma 6,  avviene  con  le  modalita'  previste dall'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del  personale  viene  accreditata  al  fondo  di cui all'art. 52 del contratto  collettivo  nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione   di   posizione  ridotte  in  conseguenza  dell'accesso all'impegno  ridotto  ai  sensi  dell'art.  4, comma 7, rimangono nel fondo  previsto  dall'art.  50  del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e sono utilizzate a consuntivo anche con le modalita' previste dal comma 4 del medesimo articolo.    2.   La   contrattazione   integrativa  definisce  i  criteri  di ripartizione   delle   risorse   di   cui   al   comma   1,   tenendo prioritariamente  conto  del  maggior  impegno  orario  richiesto  ai dirigenti  dell'unita'  operativa  cui  appartiene  il  dirigente con regime ad impegno ridotto.  |  
|   |                                 Art. 6.                          Incompatibilita'    1.  E'  previsto  il  recesso  per giusta causa nei confronti del dirigente  con  regime  ad  impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attivita' libero professionale extramuraria.    2.  In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 5 dicembre 1996.  |  
|   |                                 Art. 7.                          Norma transitoria    1.  Le  disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per  interpretazione  dell'art.  1, comma 59 della legge n. 662/1996, abbiano  gia' consentito l'accesso all'impegno ridotto esclusivamente per motivi familiari o sociali riferiti ai casi rientranti tra quelli previsti  dal  presente  contratto.  A  tale scopo i dirigenti devono dichiarare  all'azienda  la  propria necessita' entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto.    2.  Il  rapporto  ad  impegno ridotto, in caso di sua conferma ai sensi  del comma 1, deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.    3.  Qualora  il  rapporto  con impegno ridotto non corrisponda ai criteri  del  presente  contratto,  il  dirigente  interessato dovra' rientrare  ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del comma 1.    4.  Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del  presente  articolo grava sulla percentuale prevista dall'art. 2, comma 4.    5.  Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo consentiti  per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, essi sono  soggetti  alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.  |  
|   |                                 Art. 8.             Integrazioni ed interpretazioni autentiche    1.  Le  parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del  contratto  collettivo  nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano cosi' integrati o modificati:      a) all'art.  18, comma 7, al terzo periodo le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 4";      b) all'art.  38,  comma 5, dopo l'ultimo periodo va aggiunto il seguente:  "tale  ultima  clausola - eccetto la verifica - si applica anche  ai  dirigenti  gia'  di  II  livello  ad incarico quinquennale all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  229/1999, che abbiano  assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1o agosto 1999, in azienda diversa da quella di provenienza.";      c) il comma 11 dell'art. 39 e' cosi' sostituito:    "11.  per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni alla  data del 5 dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale  data  la  retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui alla  tabella  allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, corrisponde ai  seguenti  valori  fatti  salvi i casi di conferimento di incarico di maggior  valore da parte dell'azienda superato il periodo di prova ovvero  di  raggiungimento  del quinquennio entro l'8 giugno 2000, in applicazione   dell'art.   117   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  384/1990 (disapplicato dal presente contratto) ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:
  =====================================================================                                |Al raggiungimento dei cinque anni in                                | applicazione art. 117, decreto del                                |   Presidente della Repubblica n.                                | 384/1997 sino all'8 giugno 2000 e                                |       fatti salvi i casi di      Meno di cinque anni       |    rideterminazione aziendale: ===================================================================== componente fissa L. 422.000     |                        L. 2.000.000 --------------------------------------------------------------------- componente variabile L. 371.000"|                          L. 371.000
        d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente comma 11-bis:    "11-bis.  Per  i  dirigenti  che abbiano raggiunto il quinquennio dopo  l'8 giugno  o  che non versino nell'ipotesi di rideterminazione della  retribuzione di posizione da parte dell'azienda, questa rimane fissata  nel  suo  valore  minimo nelle misure previste dal comma 11, sino  alla realizzazione dell'equiparazione di cui all'art. 41 cui si provvedera'  con  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del secondo biennio economico 2000- 2001.";      d) nel  comma  9 dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di  lavoro  dell'8 giugno 2000, relativo al secondo biennio economico 2000-2001,  al termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e  prima  del  punto vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla data  del  31 dicembre  1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5". Dichiarazione  congiunta     A miglior chiarimento di quanto previsto dall'art.  2,  comma  1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalita' dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.    ARAN;    ANAAO ASSOMED;    CGIL MEDICI;    FESMED;    CIVEMP.                    Dichiarazione a verbale n. 1                         FEDERAZIONE MEDICI    Federazione  medici  dopo  la consultazione della propria base di iscritti  per  sottoscrivere o meno il contratto relativo al rapporto di lavoro ad orario ridotto.    La  delegazione  trattante di FM sin da ora esprime, tuttavia, il suo dissenso, specificatamente sui seguenti nodi:      la  percentuale dell'art. 2, comma 4, non puo' essere inferiore a quella prevista per gli altri comparti;      l'eventuale  rideterminazione deve eguagliare la percentuale di riduzione economica a quella della riduzione di orario;      il  comma 12, deve consentire l'esercizio dell'attivita' libero professionale allargata al proprio ambulatorio;      i  riferimenti della legge n. 278 e le precisazioni del comma 5 dell'art.   1   escludono  di  fatto  ogni  possibilita'  di  accesso all'orario ridotto per esigenze di carattere sociale o personale.    Federazione  medici  auspica che la possibilita' di part-time sia estesa anche ai colleghi in extramoenia.      Roma, 21 dicembre 2000                                              Fed. UIL FNAM, FIALS,                                             Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP
                      Dichiarazione a verbale n. 2    A  fronte di un contingentamento con percentuali troppo basse dei richiedenti  ammissibili  e  di caratteristiche cogenti e restrittive delle motivazioni della richiesta di part-time, si aggiunge, inoltre, la  discriminante negativa per i dirigenti non a rapporto esclusivo e la  mancata  assicurazione  del rientro del dirigente nella posizione precedentemente  occupata,  le  sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono  insoddisfacente l'accordo proposto e invitano l'A.R.A.N. e il  comitato  di settore a rivedere i punti sopra indicati, facendone oggetto  di una prossima riunione nell'ambito della trattativa per la risoluzione delle code contrattuali.    Pertanto,  le  sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono di non potere sottoscrivere l'accordo.      Roma, 21 dicembre 2000                                                  ANPO CIMO/ASMD                                            Fed.ne CISL Medici COSIME  |  
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