IL CONSIGLIO DELLA AUTORITA'                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Premesso:  Le  organizzazioni  sindacali  FISBA-CISL,  FLA-CGIL, UILA-UIL, con nota  del 22 novembre 2000, e la giunta regionale della Campania, con nota   nella  medesima  data,  hanno  richiesto  l'avviso  di  questa Autorita'  in  merito  all'ambito  di  applicazione  dell'art. 88 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che individua i lavori  eseguibili  in economia e prevede l'affidamento mediante gara d'appalto  dei lavori di manutenzione di opere ed impianti qualora di importo superiore ai 50.000 euro.  In  particolare  si  e' chiesto se la richiamata disposizione debba applicarsi  ai lavori forestali e di sistemazione idraulico-forestale di  importo  superiore  ai  50.000 euro, tuttora gestiti in economia, nella  forma  dell'amministrazione diretta, da enti pubblici quali le comunita'  montane a cio' delegati dalle regioni o direttamente dalle regioni stesse.  Le organizzazioni sindacali hanno manifestato la preoccupazione per le negative ricadute che l'applicazione della norma suddetta potrebbe produrre sull'occupazione.  Analoga  segnalazione  e'  stata prospettata dalla giunta regionale della  Campania  che  ha dichiarato di aver utilizzato nell'anno 2000 circa  seimila  operai  idraulico-forestali, assunti con contratto di natura  privatistica, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di protezione, conservazione, miglioramento ed ampliamento del bosco, di difesa del suolo, di sistemazione idraulico-forestale, di prevenzione e  difesa dei boschi dagli incendi, previsti dalla legge regionale n. 13/1987.  La   regione  ha  precisato  che  i  lavori  di  forestazione  sono realizzati  in  amministrazione diretta e per importi anche superiori ai   50.000   euro   e   ha  chiesto  l'avviso  dell'Autorita'  sulla legittimita' di tale procedura.  Alle   audizioni   del   31 gennaio,   8   e  21 febbraio  2001,  i rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali, della Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome, delle regioni Toscana,  Umbria,  Basilicata,  Piemonte,  Lombardia e Campania hanno confermato  il  rilievo  sociale,  della problematica emergente dalla normativa regolamentare e richiesto un intervento chiarificatore. Considerato:  Deve  essere  rilevato,  preliminarmente,  che  la  possibilita' di effettuare  in  economia, nella forma dell'amministrazione diretta, i lavori di forestazione, e senza limiti di importo, era prevista nella precedente   legge   sulle   foreste   che  disciplinava  l'attivita' dell'azienda  autonoma  foreste  demaniali le cui competenze, dopo la sua  soppressione,  sono  state  trasferite  alle regioni le quali in parte  le hanno affidate a proprie aziende, appositamente costituite, disciplinandone  l'attivita'  ed  in  parte  le  hanno  delegate alle comunita' montane.  Queste istituzioni hanno utilizzato i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato  o assunti per l'esecuzione di lavori in economia e per questi ultimi la disciplina collettiva vigente ha previsto il diritto alla riassunzione.  La  nuova  normativa in materia di lavori pubblici, sia nella legge che  nel regolamento detta una disciplina piu' rigorosa in materia di esecuzione di lavori in economia. E cio' per ovviare ad un indirizzo, in  passato  oggetto di critica, secondo cui l'esecuzione in economia specie con il sistema del cottimo fiduciario costituiva strumento per derogare  al  principio  della  gara. La limitazione di importo per i lavori  eseguibili  in economia, in amministrazione diretta contenuta nel  regolamento si riferisce certamente a lavori tra i quali possono ricomprendersi quelli agricolo-forestali.  Da  questi,  come categoria che comprende opere in senso proprio di ingegneria,   possono  essere,  pero',  distinti  i  lavori  di  mera manutenzione  forestale  che hanno e possono avere un contenuto cosi' specialistico  da  configurare  una  ipotesi atipica. Difatti, questa manutenzione  non  attiene  ad opere realizzate ne' ad impianti ma si concreta  in  interventi  che  fanno  rimanere  salve  le  situazioni naturali.   Questi   interventi   incidono   sulla  natura  forestale direttamente,  ovvero,  in via meramente strumentale non con opere di edilizia  (sentieri  asfaltati,  ecc.).  Essi,  quindi,  vanno tenuti distinti  dalle opere consistenti in lavori pubblici in senso proprio e  sfuggono  alla  applicazione della generale disciplina la quale si applica allorquando si tratti di lavori pubblici in ambito forestale, ma  in  senso  proprio,  cioe'  concernenti  realizzazione  ex novo o manutenzione di opere o impianti realizzati.  D'altro  canto  va  tenuto  presente  che  i lavori di manutenzione forestale    non    richiedono,    in   senso   pieno,   un'attivita' imprenditoriale e, quindi, una organizzazione di impresa.  Tutto  cio'  allo stato della legislazione, in quanto, ove si tenga conto   delle   affermazioni  della  Corte  costituzionale  circa  la distinzione  tra  norme  della  legge  quadro  contenente  i principi applicabili alle regioni ed altre norme di dettaglio, le disposizioni in   tema   di  limiti  al  ricorso  all'esecuzione  in  economia  in amministrazione  diretta possono essere inquadrate in queste norme di dettaglio.  Sulla  base  di  quanto  esposto  e  considerato,  va  ritenuto che nell'ambito  di  applicazione dell'art. 88 del decreto del Presidente della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non sono da ricomprendere i  lavori  di  manutenzione  forestale  in  amministrazione  diretta, qualora  abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia.  Sono,  invece,  soggetti  alle  regole anzidette i lavori in ambito forestale  che  comprendano  opere necessarie per la eliminazione del dissesto  idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio.  Le  regole  riguardanti  l'esecuzione  di  lavori  in  economia non offrono   principi   contenenti   connotati  della  nuova  disciplina vincolanti   per  le  regioni  alle  quali  e'  lasciato  spazio  per l'esercizio dell'autonomia normativa.    Roma, 21 febbraio 2001                                                 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito  |