| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 33 |  
| Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  la  disciplina  e  i  criteri  di ripartizione  del  fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per  il  contenimento  delle  tariffe  applicate dagli enti locali ed alimentato  con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad  IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che  prevede  l'istituzione  presso  il  Ministero dell'interno di un fondo  alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali  derivanti  dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi  non  commerciali  affidate  dagli enti locali territoriali a soggetti  esterni  all'amministrazione  e  che  demanda  ad  apposito regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione   economica  e  con  il  Ministro  delle  finanze,  la disciplina  per  l'istituzione  del  predetto  fondo  e  per  la  sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati;  Visto   l'articolo   2,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto  di  recepire  i  relativi  suggerimenti,  salvo  per quanto concerne  la  previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei contributi concessi in quanto,  essendo  assegnati  alla  generalita'  degli  enti  e per un periodo   temporale   indeterminato,   non   rientrano   tra   quelli straordinari  per  i  quali e' dovuta, ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presentazione di apposito rendiconto;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
                                E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Oggetto del regolamento
    1.  Il  presente  regolamento,  ai  sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il  Ministero  dell'interno  del  fondo  alimentato  con  le  risorse finanziarie    costituite    dalle    entrate    erariali   derivanti dall'assoggettamento  all'imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.) di prestazioni  di servizi non commerciali affidati da comuni, province, citta'  metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane ed unioni di  comuni  a soggetti esterni all'amministrazione e le modalita' per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri):              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti          per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge".              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):              "3.  E'  istituito  presso il Ministero dell'interno un          fondo  alimentato  con  le  risorse  finanziarie costituite          dalle  entrate  erariali  derivanti dall'assoggettamento ad          IVA  di  prestazioni  di  servizi  non commerciali affidate          dagli   enti   locali   territoriali   a  soggetti  esterni          all'amministrazione  a  decorrere  dal 1o gennaio 2000. Con          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della          legge  23  agosto  1988,  n.  400, su proposta del Ministro          dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro          delle   finanze,   sono   dettate   le   disposizioni   per          l'attuazione  della disposizione di cui al presente comma e          per  la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento          delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto          stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art.          158  della  legge  8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle          leggi sull'ordinamento degli enti locali):              "Art.  2.  -  1.  Ai  fini  del presente testo unico si          intendono  per enti locali i comuni, le province, le citta'          metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e          le unioni di comuni".              "Art.  158  (Rendiconto dei contributi straordinari). -          1.   Per  tutti  i  contributi  straordinari  assegnati  da          amministrazioni  pubbliche  agli  enti  locali e' dovuta la          presentazione  del  rendiconto all'amministrazione erogante          entro    sessanta   giorni   dal   termine   dell'esercizio          finanziario   relativo,   a   cura  del  segretario  e  del          responsabile del servizio finanziario.              2.  Il  rendiconto,  oltre alla dimostrazione contabile          della  spesa,  documenta i risultati ottenuti in termini di          efficienza ed efficacia dell'intervento.              3.  Il  termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua          inosservanza   comporta   l'obbligo   di  restituzione  del          contributo straordinario assegnato.              4.   Ove   il   contributo  attenga  ad  un  intervento          realizzato  in  piu'  esercizi  finanziari l'ente locale e'          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio".          Nota all'art. 1:              - Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  della legge          23 dicembre 1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 2.               Fondo per il contenimento delle tariffe
    1.  Lo  Stato  concorre al contenimento delle tariffe applicate dai comuni,  dalle  province, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' montane,  dalle  comunita'  isolane  e  dalle  unioni di comuni nella erogazione dei servizi alla collettivita' attraverso la distribuzione del  fondo per il contenimento delle tariffe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.  2.  Il  fondo  e'  alimentato  inizialmente  con il maggior gettito dell'imposta  sul  valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto   agli   importi   inclusi   nelle  previsioni  del  gettito dell'imposta   sul  valore  aggiunto  per  l'anno  2000,  incorporate nell'aggiornamento      del      documento      di     programmazione economico-finanziaria  presentato  dal  Governo il 28 settembre 1999, derivante   dall'affidamento   a  soggetti  esterni  di  servizi  non commerciali  da  parte  di  comuni,  province,  citta' metropolitane, comunita'  montane, comunita' isolane ed unioni di comuni. In sede di costituzione   del  fondo  sono  detratte  preliminarmente  le  quote dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spettanti  alla Unione europea e quelle  attribuite  alle  regioni  a  statuto speciale, alle province autonome  di  Trento  e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.  3.  Ai  fini  del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto  i  servizi  non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati  all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti  locali,  sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel  campo  di  applicazione  dell'imposta  sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.  4.  La  quantificazione  del  fondo  spettante  per l'anno 2000, ed erogabile nell'anno 2001, e' effettuata con la previsione di bilancio a  legislazione  vigente  per  l'anno  2001  in  via presuntiva ed e' definitivamente determinata sulla base delle dichiarazioni degli enti locali  da  inviare  al  Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture,  entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, usando il modello  di  cui  all'allegata  tabella,  che fa parte integrante del presente decreto, attestanti la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto  per  ciascuno  degli  anni  dal  1997 al 2000; per gli anni successivi la predetta quantificazione e' effettuata sulla base della determinazione  definitiva dell'anno precedente ed e' successivamente aggiornata  in  relazione  alle  dichiarazioni  che  gli  enti locali trasmettono  entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno secondo il modello di cui all'allegata tabella.  |  
|   |                                 Art. 3.      Ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe
    1.   Il  fondo  per  il  contenimento  delle  tariffe  attribuibile dall'anno  2001  viene  erogato  sulla  base di dati consuntivi degli oneri  relativi  all'imposta  sul  valore  aggiunto corrisposta per i contratti di servizio di cui all'articolo 2, comma 3.  2.  Il fondo e' ripartito in misura direttamente proporzionale alla media  annuale  degli  oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti  dagli  enti  locali territoriali di cui all'articolo 1 nel quadriennio   precedente,   rispetto  all'anno  di  attribuzione  del contributo statale, sui corrispettivi dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, a soggetti esterni all'amministrazione. A tale fine, a decorrere dall'anno 2001, gli  enti locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno,  trasmettono  al  Ministero  dell'interno, per il tramite delle prefetture,  apposita  certificazione,  secondo  il  modello  di  cui all'allegata  tabella,  che fa parte integrante del presente decreto, attestante  la  spesa  relativa all'imposta sul valore aggiunto sulla base   delle   risultanze   delle  fatture  rilasciate  dai  soggetti affidatari  dei  predetti  servizi.  Ai  comuni,  alle province, alle citta'  metropolitane, alle comunita' montane, alle comunita' isolane ed  alle  unioni  di  comuni  delle  regioni  a  statuto  speciale il contributo   statale  viene  corrisposto  nei  limiti  delle  risorse derivanti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto  percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta  la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa.  3.  Il  pagamento  del  contributo statale spettante a ciascun ente avviene  in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  avviene  nella misura del 50 per cento dello  stanziamento  iniziale dello stato di previsione del Ministero dell'interno.  Il  pagamento  della  seconda  rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bianco, Ministro dell'interno                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
    Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001  Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 2, foglio n. 76  |  
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  COMUNE ...................................... PROVINCIA ................................... CITTA' METROPOLITANA ........................ COMUNITA' MONTANA ........................... COMUNITA' ISOLANE ........................... UNIONE DI COMUNI ............................                                      ----------------------                                     !     !     !     !    !                                     !     !     !     !    !                                      ----------------------
                                              CODICE ENTE
                           ALLA PREFETTURA DI                                            .........................
     DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IVA IN RELAZIONE AI                CONTRATTI DI SERVIZI NON COMMERCIALI.
  Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente della Repubblica ...................;
                               SI DICHIARA
  che  per  il quadriennio ............... precedente rispetto all'anno di  erogazione del contributo, in relazione ai contrattistipulati per l'affidamento  della  gestione  di servizi non commerciali a soggetti esterni   all'amministrazione,   (ente)   .........,   in  base  alle risultanze  delle  fatture  rilasciate  dai  soggetti  affidatari dei servizi,  ha  sostenuto,  a  titolo di imposta sul valore aggiunto, i seguenti oneri
  Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................        BOLLO         IL RESPONSABILE DEL       IL RESPONSABILE DEL      DELL'ENTE      SERVIZIO FINANZIARIO             SERVIZIO
  ..........................  |  
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