Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 33 |
Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, la disciplina per l'istituzione del predetto fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati; Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto di recepire i relativi suggerimenti, salvo per quanto concerne la previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione sulle modalita' di utilizzo dei contributi concessi in quanto, essendo assegnati alla generalita' degli enti e per un periodo temporale indeterminato, non rientrano tra quelli straordinari per i quali e' dovuta, ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presentazione di apposito rendiconto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di prestazioni di servizi non commerciali affidati da comuni, province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane ed unioni di comuni a soggetti esterni all'amministrazione e le modalita' per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): "3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 158 della legge 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): "Art. 2. - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni". "Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). - 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. 2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. 3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. 4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedi nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Fondo per il contenimento delle tariffe
1. Lo Stato concorre al contenimento delle tariffe applicate dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' montane, dalle comunita' isolane e dalle unioni di comuni nella erogazione dei servizi alla collettivita' attraverso la distribuzione del fondo per il contenimento delle tariffe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Il fondo e' alimentato inizialmente con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto agli importi inclusi nelle previsioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000, incorporate nell'aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo il 28 settembre 1999, derivante dall'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da parte di comuni, province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane ed unioni di comuni. In sede di costituzione del fondo sono detratte preliminarmente le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa. 3. Ai fini del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale. 4. La quantificazione del fondo spettante per l'anno 2000, ed erogabile nell'anno 2001, e' effettuata con la previsione di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 in via presuntiva ed e' definitivamente determinata sulla base delle dichiarazioni degli enti locali da inviare al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, usando il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestanti la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000; per gli anni successivi la predetta quantificazione e' effettuata sulla base della determinazione definitiva dell'anno precedente ed e' successivamente aggiornata in relazione alle dichiarazioni che gli enti locali trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno secondo il modello di cui all'allegata tabella. |
| Art. 3. Ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe
1. Il fondo per il contenimento delle tariffe attribuibile dall'anno 2001 viene erogato sulla base di dati consuntivi degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto corrisposta per i contratti di servizio di cui all'articolo 2, comma 3. 2. Il fondo e' ripartito in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dagli enti locali territoriali di cui all'articolo 1 nel quadriennio precedente, rispetto all'anno di attribuzione del contributo statale, sui corrispettivi dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, a soggetti esterni all'amministrazione. A tale fine, a decorrere dall'anno 2001, gli enti locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione, secondo il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestante la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei predetti servizi. Ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita' montane, alle comunita' isolane ed alle unioni di comuni delle regioni a statuto speciale il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa. 3. Il pagamento del contributo statale spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, avviene nella misura del 50 per cento dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 2, foglio n. 76 |
| Allegato
COMUNE ...................................... PROVINCIA ................................... CITTA' METROPOLITANA ........................ COMUNITA' MONTANA ........................... COMUNITA' ISOLANE ........................... UNIONE DI COMUNI ............................ ---------------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ----------------------
CODICE ENTE
ALLA PREFETTURA DI .........................
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IVA IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZI NON COMMERCIALI.
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente della Repubblica ...................;
SI DICHIARA
che per il quadriennio ............... precedente rispetto all'anno di erogazione del contributo, in relazione ai contrattistipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali a soggetti esterni all'amministrazione, (ente) ........., in base alle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi, ha sostenuto, a titolo di imposta sul valore aggiunto, i seguenti oneri
Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................ Anno ......... L. ................................ BOLLO IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO
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