Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2001, n. 32 |
Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti al fine di renderle coerenti con i princi'pi contenuti nello statuto del contribuente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza generale del 22 gennaio 2001; Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36-bis, riguardante la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la comunicazione all'amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione" sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione."; b) all'articolo 36-ter, riguardante il controllo formale delle dichiarazioni, nel comma 4, dopo le parole: "in sede di controllo formale", sono aggiunte le seguenti: "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione."; c) all'articolo 42, riguardante l'avviso di accertamento: 1) nel secondo comma, dopo le parole: "motivato in relazione" sono aggiunte le seguenti: "ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale."; 2) nel terzo comma, le parole: "e la motivazione di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: ", la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, vedasi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, della Costituzione: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.": "Art. 16 (Coordinamento normativo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i princi'pi desumibili dalle disposizioni della presente legge. 2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.". - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.". - Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, reca: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.". - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.". - Il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, reca: "Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.". - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, reca: "Approvazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Riportata alla voce amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato.". - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 36-bis, 36-ter e 42, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.". "Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). - 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita' operative dei medesimi uffici. 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.". "Art. 42 (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al seguente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.".
|
| Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 54-bis, riguardante la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione", sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione."; b) all'articolo 56, riguardante la notificazione e motivazione degli accertamenti, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 54-bis e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, cosi' come modificato dal presente articolo. "Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.". "Art. 56 (Notificazione e motivazione degli accertamenti). - Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".
|
| Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento
1. All'articolo 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante: "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".
|
| Art. 4. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
1. All'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardante la rettifica del valore degli immobili e delle aziende, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione. 4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.".
|
| Art. 5. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34, riguardante rettifica e liquidazione della maggiore imposta, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma."; b) all'articolo 35, riguardante accertamento e liquidazione d'ufficio, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del testo unico recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 34 (Rettifica e liquidazione della maggiore imposta). - 1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10; l'indicazione delle passivita' e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne e' stato determinato il valore o il maggior valore. 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari e' determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni. 4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'art. 16, lettera b), l'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. 5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, ne' i valori della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non puo' essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione. L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era gia' stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita cosi' attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprieta' o del diritto reale di godimento, l'ufficio del registro, nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni. 6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione. 7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo-quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste nell'art. 52, comma 5, del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, operano anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte. 8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell'art. 16, comma 1, lettere b) e d), e nell'art. 19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.". "Art. 35 (Accertamento e liquidazione d'ufficio). - 1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata. 2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalita' dei chiamati all'eredita'; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 14 a 19, 34, commi 3 e 4, e 10; l'indicazione degli estremi e del valore delle donazioni anteriori di cui all'art. 8, comma 4; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta. 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. L'esistenza di passivita' deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.".
|
| Art. 6. Disposizioni in materia di fiscalita' locale
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.". 2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione di tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, concernente la rettifica e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita', dopo le parole: "apposito avviso motivato", sono aggiunte le seguenti: "in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"; b) all'articolo 51, concernente l'accertamento ed il rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale."; c) all'articolo 71, concernente l'accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 11 (Liquidazione ed accertamento). - 1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento. 2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedelta', incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. 2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 4. Con delibera della giunta comunale e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi. 5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie. 6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.". - Si riporta il testo degli articoli 10, 51 e 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 10 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). - 1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.". "Art. 51 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa). - 1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita' di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta', inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. 2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile. 6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell' eseguito pagamento". "Art. 71 (Accertamento). - 1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonche' la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita'. 2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresi' l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. 4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalita' di rilevazione della materia imponibile nonche' dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale impiegato dal contraente".
|
| Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, concernente le cause di non punibilita', dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo."; b) all'articolo 13, riguardante il ravvedimento, il comma 4 e' abrogato; c) all'articolo 16, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 6, 13 e 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 6 (Cause di non punibilita'). - 1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. 2. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. 4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. 5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. 5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.". "Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. (Abrogato). 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.". "Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni). - 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18. 5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.".
|
| Art. 8. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione."; b) all'articolo 25, riguardante la cartella di pagamento, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.". 2. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3, e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1o luglio 2001.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari. 3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione. 4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.". "Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. 2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. 3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.". - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 reca: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337".
|
| Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento
1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente la revisione dell'accertamento, le attribuzioni e i poteri degli uffici, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie", cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 11 (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. L'ufficio doganale puo' procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale. La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale. 3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione. 4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la motivazione cui al presente comma. 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza e' ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva. 7. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate. 9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di piu' operazioni doganali con le modalita' indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sara' data comunicazione ai competenti uffici.".
|
| Art. 10. Modifiche al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498
1. Al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme sul mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, concernente proroga di alcuni termini scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, dopo le parole: "eventi di carattere eccezionale," sono inserite le seguenti: "non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,"; b) all'articolo 3, comma 1, relativo al provvedimento di accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, recante: "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari", cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1. - Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3.". "Art. 3. - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 312, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima.".
|
|
|
|