| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2001, n. 32 |  
| Disposizioni   correttive   di  leggi  tributarie  vigenti,  a  norma dell'articolo  16  della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti  le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti al fine di renderle coerenti con i princi'pi contenuti nello statuto del contribuente;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;  Visto  il  decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle successioni e donazioni;  Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordino  degli  istituti  doganali  e  revisione  delle procedure di accertamento;  Visto  il  decreto  legislativo  31 dicembre  1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;  Visto  il  regio  decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla  legge  2 giugno  1939,  n.  739,  concernente  i provvedimenti legislativi  riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;  Visto  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di  unificazione  ai  fini  fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza generale del 22 gennaio 2001;  Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                                E m a n a
                    il seguente decreto legislativo:                               Art. 1. Modifiche  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  concernente  l'accertamento  delle  imposte  sui  redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) all'articolo   36-bis,   riguardante   la  liquidazione  delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni,   nel   comma   3,  le  parole:  "e  la  comunicazione all'amministrazione  finanziaria  di  eventuali  dati ed elementi non considerati nella liquidazione" sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Qualora  a  seguito  della  comunicazione il contribuente  o  il  sostituto  di  imposta  rilevi  eventuali dati o elementi  non  considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei   tributi,   lo  stesso  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari all'amministrazione  finanziaria  entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";    b) all'articolo  36-ter,  riguardante  il controllo formale delle dichiarazioni,  nel  comma  4,  dopo le parole: "in sede di controllo formale",   sono   aggiunte  le  seguenti:  "entro  i  trenta  giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";    c) all'articolo 42, riguardante l'avviso di accertamento:      1)  nel  secondo comma, dopo le parole: "motivato in relazione" sono  aggiunte  le  seguenti:  "ai  presupposti di fatto e le ragioni giuridiche  che  lo hanno determinato e in relazione"; e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Se la motivazione fa riferimento ad un altro  atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere  allegato  all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";      2)  nel  terzo  comma,  le  parole: "e la motivazione di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: ", la motivazione di   cui   al  presente  articolo  e  ad  esso  non  e'  allegata  la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Nota al titolo:              - Per il testo dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000,          n. 212, vedasi nelle note alle premesse.          Note alle premesse:              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87, della          Costituzione:              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione          di  princi'pi  e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo          limitato e per oggetti definiti.".              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.              Puo' inviare messaggi alle Camere.              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la          prima riunione.              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di          legge di iniziativa del Governo.              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla          Costituzione.              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge i funzionari          dello Stato.              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,          ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorra,          l'autorizzazione delle Camere.              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo          stato di guerra deliberato dalle Camere.              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.              Puo' concedere grazia e commutare le pene.              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge          27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di          statuto dei diritti del contribuente.":              "Art.  16 (Coordinamento normativo). - 1. Il Governo e'          delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di          entrata in vigore della presente legge, previo parere delle          competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o piu' decreti          legislativi  recanti le disposizioni correttive delle leggi          tributarie  vigenti strettamente necessarie a garantirne la          coerenza  con  i  princi'pi  desumibili  dalle disposizioni          della presente legge.              2.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 1 il Governo          provvede  ad  abrogare le norme regolamentari incompatibili          con la presente legge.".              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972,  n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta          sul valore aggiunto.".              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          29 settembre  1973,  n.  600, reca: "Disposizioni comuni in          materia di accertamento delle imposte sui redditi.".              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          29 settembre   1973,  n.  602,  reca:  "Disposizioni  sulla          riscossione delle imposte sul reddito.".              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile          1986,  n.  131,  reca:  "Approvazione del testo unico delle          disposizioni concernenti l'imposta di registro.".              - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, reca:          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni          concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.".              - Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, reca:          "Riordinamento  degli  istituti  doganali e revisione delle          procedure  di  accertamento e controllo in attuazione delle          direttive  n.  79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE          del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in          libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE          del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in          tema    di    procedure   di   esportazione   delle   merci          comunitarie.".              - Il  decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546,          reca:  "Disposizioni  sul processo tributario in attuazione          della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge          30 dicembre 1991, n. 413.".              - Il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, reca:          "Provvedimenti  legislativi  riguardanti l'ordinamento e le          funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.".              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 462,          reca:  "Approvazione  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662          "Riportata  alla  voce  amministrazione  del  patrimonio  e          contabilita' generale dello Stato.".              - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, reca:          "Disposizioni    generali    in    materia    di   sanzioni          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,          n. 662.".          Nota all'art. 1:              - Si  riporta  il testo degli articoli 36-bis, 36-ter e          42,   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica          29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in          materia  di  accertamento delle imposte sui redditi", cosi'          come modificato dal presente articolo:              "Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione          finanziaria provvede a:                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti          dichiarazioni;                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle          dichiarazioni;                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura          superiore a quella prevista dalla legge;                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla          dichiarazione;                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di          sostituto d'imposta.              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento          della comunicazione.              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto          d'imposta.".              "Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -          1.  Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'          operative dei medesimi uffici.              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti          richiesti ai contribuenti;                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle          persone    fisiche    e    i maggiori   contributi   dovuti          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo          contribuente;                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.              3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2, il contribuente o il          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da          terzi.              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della          comunicazione.".              "Art.  42  (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti          in  rettifica  e  gli accertamenti d'ufficio sono portati a          conoscenza  dei  contribuenti  mediante la notificazione di          avvisi  sottoscritti  dal  capo  dell'ufficio  o  da  altro          impiegato della carriera direttiva da lui delegato.              L'avviso  di  accertamento  deve  recare  l'indicazione          dell'imponibile   o   degli   imponibili  accertati,  delle          aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al          netto  delle  detrazioni,  delle  ritenute di acconto e dei          crediti  d'imposta,  e deve essere motivato in relazione ai          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno          determinato   e  in  relazione  a  quanto  stabilito  dalle          disposizioni  di  cui ai precedenti articoli che sono state          applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle          varie  categorie e con la specifica indicazione dei fatti e          delle  circostanze  che  giustificano  il  ricorso a metodi          induttivi   o   sintetici   e  delle  ragioni  del  mancato          riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione          fa  riferimento ad un altro non conosciuto ne' ricevuto dal          contribuente,  questo  deve essere allegato all'atto che lo          richiama   salvo  che  quest'ultimo  non  ne  riproduca  il          contenuto essenziale.              L'accertamento   e'  nullo  se  l'avviso  non  reca  la          sottoscrizione,  le  indicazioni,  la motivazione di cui al          seguente   articolo e   ad   esso   non   e'   allegata  la          documentazione   di  cui  all'ultimo  periodo  del  secondo          comma.".
                           |  
|   |                                 Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,          n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto
    1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  in  materia  di  imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) all'articolo  54-bis, riguardante la liquidazione dell'imposta dovuta  in  base  alle  dichiarazioni,  nel comma 3, le parole: "e la segnalazione  all'amministrazione  di  eventuali dati ed elementi non considerati  nella  liquidazione",  sono  soppresse;  e' aggiunto, in fine,  il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente  rilevi  eventuali  dati  o  elementi  non considerati o valutati  erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";    b) all'articolo  56,  riguardante  la notificazione e motivazione degli  accertamenti,  dopo  il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "La  motivazione  dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni  giuridiche  che  lo  hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento  ad  un  altro  atto  non  conosciuto  ne'  ricevuto  dal contribuente,  questo  deve  essere allegato all'atto che lo richiama salvo  che  quest'ultimo  non  ne  riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento  e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.". 
                                         Nota all'art. 2:              - Si  riporta  il  testo degli articoli 54-bis e 56 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n.          633, cosi' come modificato dal presente articolo.              "Art.  54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base          alle   dichiarazioni).   -   1.  Avvalendosi  di  procedure          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate          dai contribuenti.              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione          finanziaria provvede a:                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume          d'affari e delle imposte;                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui          agli  articoli  27,  33,  comma 1, lettera a), e 74, quarto          comma.              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai          sensi  e  per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento          della comunicazione.              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli          effetti, come dichiarati dal contribuente.".              "Art.    56    (Notificazione   e   motivazione   degli          accertamenti).  -  Le  rettifiche  e  gli accertamenti sono          notificati  ai  contribuenti, mediante avvisi motivati, nei          modi  stabiliti  per le notificazioni in materia di imposte          sui  redditi,  da  messi  speciali autorizzati dagli uffici          dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.              Negli  avvisi  relativi alle rettifiche di cui all'art.          54   devono  essere  indicati  specificamente,  a  pena  di          nullita',  gli  errori,  le omissioni e le false o inesatte          indicazioni  su  cui  e'  fondata la rettifica e i relativi          elementi  probatori.  Per  le  omissioni  e  le inesattezze          desunte  in  via  presuntiva devono essere indicati i fatti          certi che danno fondamento alla presunzione.              Negli   avvisi  relativi  agli  accertamenti  induttivi          devono  essere  indicati,  a pena di nullita', l'imponibile          determinato  dall'ufficio,  l'aliquota  o  le aliquote e le          detrazioni  applicate  e  le  ragioni  per  cui  sono state          ritenute  applicabili  le  disposizioni  del  primo  o  del          secondo comma dell'art. 55.              Nelle  ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al          terzo  comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a          pena di nullita', le ragioni di pericolo per la riscossione          dell'imposta.              La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di          fatto  e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se          la   motivazione  fa  riferimento  ad  un  altro  atto  non          conosciuto  ne'  ricevuto  dal  contribuente,  questo  deve          essere   allegato   all'atto  che  lo  richiama  salvo  che          quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.          L'accertamento   e'   nullo   se   non  sono  osservate  le          disposizioni di cui al presente comma.".
                           |  
|   |                                 Art. 3. Modifiche   al   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  462, concernente  l'unificazione  ai  fini  fiscali  e  contributivi delle        procedure di liquidazione, riscossione e accertamento
    1.  All'articolo  2,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  concernente  la  riscossione  delle  somme dovute a seguito dei controlli automatici, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  L'iscrizione  a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il  contribuente  o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute  con  le  modalita'  indicate  nell'articolo  19  del  decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  concernente  le  modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,  prevista  dai  commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,   ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei  chiarimenti  forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In  tal  caso,  l'ammontare  delle  sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.". 
                                         Nota all'art. 3:              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto          legislativo    18 dicembre    1997,    n.   462,   recante:          "Unificazione   ai   fini   fiscali  e  contributivi  delle          procedure  di  liquidazione,  riscossione e accertamento, a          norma  dell'art.  3,  comma  134,  lettera  b), della legge          23 dicembre  1996,  n.  662",  cosi'  come  modificato  dal          presente articolo:              "Art.  2  (Riscossione delle somme dovute a seguito dei          controlli  automatici).  -  1.  Le somme che, a seguito dei          controlli  automatici  effettuati  ai  sensi degli articoli          36-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica          29 settembre  1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,          risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e          premi  o  di  minori  crediti  gia'  utilizzati, nonche' di          interessi  e di sanzioni per ritardato o omesso versamento,          sono  iscritte  direttamente nei ruoli a titolo definitivo,          entro  il  31 dicembre del secondo anno successivo a quello          di presentazione della dichiarazione.              2.  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede          a   pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'  indicate          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,          concernente  le  modalita'  di  versamento mediante delega,          entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione,          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,          ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la          rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute,          a  seguito  dei  chiarimenti forniti dal contribuente o dal          sostituto   d'imposta.   In  tal  caso,  l'ammontare  delle          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".
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|   |                                 Art. 4. Modifiche  al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica                       26 aprile 1986, n. 131
    1.  All'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131,  riguardante  la rettifica del valore  degli  immobili e delle aziende, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve indicare i presupposti di fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  lo  hanno  determinato. Se la motivazione  fa  riferimento  ad  un  altro  atto  non conosciuto ne' ricevuto  dal  contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo  richiama  salvo  che  quest'ultimo  non ne riproduca il contenuto essenziale.   L'accertamento  e'  nullo  se  non  sono  osservate  le disposizioni di cui al presente comma.". 
                                         Nota all'art. 4:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del decreto del          Presidente   della   Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131,          recante:  "Approvazione  del testo unico delle disposizioni          concernenti  l'imposta  di  registro" cosi' come modificato          dal presente articolo:              "Art.  52  (Rettifica del valore degli immobili e delle          aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti          di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale          superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,          provvede   con   lo  stesso  atto  alla  rettifica  e  alla          liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le          sanzioni.              2.    L'avviso   di   rettifica   e   di   liquidazione          della maggiore  imposta  deve  contenere  l'indicazione del          valore  attribuito  a  ciascuno  dei beni o diritti in esso          descritti,  degli  elementi  di  cui all'art. 51 in base ai          quali  e'  stato  determinato, l'indicazione delle aliquote          applicate  e  del  calcolo  della maggiore imposta, nonche'          dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.              2-bis.   La   motivazione  dell'atto  deve  indicare  i          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno          determinato.  Se  la motivazione fa riferimento ad un altro          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che          quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.          L'accertamento   e'   nullo   se   non  sono  osservate  le          disposizioni di cui al presente comma.              3.  L'avviso  e'  notificato  nei modi stabiliti per le          notificazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi dagli          ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli          uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.              4.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il valore o il          corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con          attribuzione   di   rendita,   dichiarato   in  misura  non          inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito          dominicale  risultante  in  catasto  e, per i fabbricati, a          ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati          con  i  coefficienti  stabiliti per le imposte sul reddito,          ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei          diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati          in misura non inferiore a quella determinata su tale base a          norma  degli  articoli  47 e 48. Ai fini della disposizione          del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti          per  le  imposte  sui  redditi  hanno  effetto per gli atti          pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e          gli  atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto          giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti          previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la          registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente          comma  non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali gli          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione          edificatoria.              5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono          essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai          valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno          effetto  per  gli  atti  pubblici formati, per le scritture          private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o          emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo a quello di          pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private          non  autenticate  presentate  per  la registrazione da tale          data.".
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|   |                                 Art. 5. Modifiche  al  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con decreto legislativo                       31 ottobre 1990, n. 346
    1.  Al  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) all'articolo   34,   riguardante   rettifica   e  liquidazione della maggiore imposta, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve indicare i presupposti di fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  lo  hanno  determinato. Se la motivazione  fa  riferimento  ad  un  altro  atto  non conosciuto ne' ricevuto  dal  contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo  richiama  salvo  che  quest'ultimo  non ne riproduca il contenuto essenziale.   L'accertamento  e'  nullo  se  non  sono  osservate  le disposizioni di cui al presente comma.";    b) all'articolo   35,  riguardante  accertamento  e  liquidazione d'ufficio, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve indicare i presupposti di fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  lo  hanno  determinato. Se la motivazione  fa  riferimento  ad  un  altro  atto  non conosciuto ne' ricevuto  dal  contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo  richiama  salvo  che  quest'ultimo  non ne riproduca il contenuto essenziale.   L'accertamento  e'  nullo  se  non  sono  osservate  le disposizioni di cui al presente comma.". 
                                         Nota all'art. 5:              - Si  riporta il testo degli articoli 34 e 35 del testo          unico   recante:   "Approvazione   del  testo  unico  delle          disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e          donazioni"  approvato  con  decreto  legislativo 31 ottobre          1990, n. 346, cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.   34  (Rettifica  e  liquidazione  della maggiore          imposta).  -  1.  L'ufficio del registro, se ritiene che la          dichiarazione   della   successione,   o  la  dichiarazione          sostitutiva  o  integrativa,  sia  incompleta  o  infedele,          provvede   con   lo  stesso  atto  alla  rettifica  e  alla          liquidazione  della maggiore  imposta,  con  gli  interessi          dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta          principale  nella  misura  del  4,50  per  cento  per  ogni          semestre compiuto.              2.    L'avviso   di   rettifica   e   di   liquidazione          della maggiore  imposta  deve contenere: la descrizione dei          beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal          defunto negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore          attribuito   a   ciascuno  di  essi  o  del maggior  valore          attribuito  a  ciascuno  dei  beni  o  diritti  dichiarati;          l'indicazione  delle  donazioni  anteriori non dichiarate e          del  relativo  valore,  o  del maggior  valore attribuito a          quelle  dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella          determinazione  dei  valori  a norma degli articoli da 14 a          19,  8,  comma 4,  e  10;  l'indicazione delle passivita' e          degli  oneri  ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con          la  specificazione  degli  elementi di prova contraria alle          attestazioni   e   agli   altri   documenti   prodotti  dal          dichiarante;  l'indicazione  delle aliquote applicate e del          calcolo  della maggiore  imposta. Per i beni e i diritti di          cui  ai  commi  3  e  4  devono  essere  indicati anche gli          elementi  in  base  ai  quali,  secondo le disposizioni ivi          contenute,  ne  e' stato determinato il valore o il maggior          valore.              2-bis.   La   motivazione  dell'atto  deve  indicare  i          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno          determinato.  Se  la motivazione fa riferimento ad un altro          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che          quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.          L'accertamento   e'   nullo   se   non  sono  osservate  le          disposizioni di cui al presente comma.              3.  Il  valore  dei  beni  immobili e dei diritti reali          immobiliari e' determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai          trasferimenti  a  qualsiasi  titolo  ed  alle  divisioni  e          perizie  giudiziarie,  anteriori di non oltre tre anni alla          data  di  apertura  della  successione, che hanno avuto per          oggetto   gli   stessi   immobili   o   altri  di  analoghe          caratteristiche  e  condizioni,  ovvero al reddito netto di          cui  gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso          mediamente   applicato  alla  detta  data  e  nella  stessa          localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni          altro   elemento   di  valutazione,  anche  sulla  base  di          indicazioni fornite dai comuni.              4.  Per la determinazione del valore delle aziende, dei          diritti  reali  su  di  esse  e delle azioni o quote di cui          all'art.  16, lettera b), l'ufficio puo' tenere conto anche          degli   accertamenti  relativi  ad  altre  imposte  e  puo'          procedere  ad  accessi,  ispezioni  e  verifiche secondo le          disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.              5.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica il valore degli          immobili  iscritti  in  catasto con attribuzione di rendita          dichiarato  in  misura  non  inferiore,  per  i  terreni, a          settantacinque  volte  il  reddito dominicale risultante in          catasto  e,  per  i  fabbricati,  a  cento volte il reddito          risultante   in  catasto,  aggiornati  con  i  coefficienti          stabiliti  per  le  imposte sui redditi, ne' i valori della          nuda  proprieta'  e  dei  diritti  reali di godimento sugli          immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella          determinata   su   tale  base  a  norma  dell'art.  14.  La          disposizione  del  presente  comma  non  si  applica  per i          terreni  per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la          destinazione edificatoria.              6.  Per  i  fabbricati  dichiarati per l'iscrizione nel          catasto  edilizio  ma  non  ancora  iscritti  alla  data di          presentazione  della  dichiarazione  della  successione  la          disposizione del comma 5 si applica a condizione:                a) che  la  volonta' di avvalersene sia espressamente          manifestata nella dichiarazione della successione;                b) che in allegato alla domanda di voltura catastale,          la quale in tal caso non puo' essere inviata per posta, sia          presentata specifica istanza di attribuzione della rendita,          recante  l'indicazione degli elementi di individuazione del          fabbricato   e   degli   estremi   della  dichiarazione  di          successione,  di  cui  l'ufficio  tecnico erariale rilascia          ricevuta in duplice esemplare;                c) che  la  ricevuta,  entro il termine perentorio di          sessanta  giorni dalla presentazione della dichiarazione di          successione,  sia  prodotta  all'ufficio  del  registro, il          quale   ne  restituisce  un  esemplare  con  l'attestazione          dell'avvenuta produzione.              L'ufficio  tecnico  erariale,  entro  dieci  mesi dalla          presentazione  dell'istanza  di attribuzione della rendita,          invia  all'ufficio  del  registro un certificato attestante          l'avvenuta  iscrizione  in  catasto  del  fabbricato  e  la          rendita  attribuita;  se l'imposta era gia' stata liquidata          in  base  al  valore  indicato  nella  dichiarazione  della          successione  e  tale valore risulta inferiore a cento volte          la  rendita cosi' attribuita e debitamente aggiornata, o al          corrispondente  valore  della nuda proprieta' o del diritto          reale  di godimento, l'ufficio del registro, nel termine di          decadenza   di   cui  al  comma  3  dell'art.  27,  liquida          la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli          interessi  di  cui  al  comma 1 dalla data di notificazione          della  precedente  liquidazione  e  senza  applicazione  di          sanzioni.              6-bis.  La  disposizione del comma 5 si applica inoltre          alle  unita'  immobiliari  urbane  oggetto  di  denuncia in          catasto  con  modalita'  conformi  a  quelle  previste  dal          regolamento  di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e          1-septies,   del  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,          n.  75,  con  riferimento  alla rendita proposta, alla sola          condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente          manifestata nella dichiarazione di successione.              7.   Ai   fini  dei  commi  5  e  6  le  modifiche  dei          coefficienti  stabiliti  per  le  imposte sui redditi hanno          effetto  per le successioni aperte dal decimo-quinto giorno          successivo  a  quello di pubblicazione dei relativi decreti          ministeriali.    Le   modifiche   dei   moltiplicatori   di          settantacinque  e cento volte, previste nell'art. 52, comma          5,  del  testo unico dell'imposta di registro approvato con          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.          131,  operano  anche  ai  fini  dei  predetti commi e hanno          effetto  per le successioni aperte dal decimo quinto giorno          successivo  a  quello  di  pubblicazione del decreto con il          quale sono disposte.              8.  Ai  fini della rettifica e della liquidazione della          maggiore  imposta  non  si  tiene conto delle differenze di          valore  relative  ai  beni  indicati nell'art. 16, comma 1,          lettere  b) e d), e nell'art. 19, dei quali sia evidente la          scarsa rilevanza.".              "Art.  35 (Accertamento e liquidazione d'ufficio). - 1.          In  caso di omissione della dichiarazione della successione          l'ufficio    del    registro    provvede   all'accertamento          dell'attivo  ereditario  e  alla  liquidazione dell'imposta          avvalendosi  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o          venuti   a  sua  conoscenza,  compresi  quelli  desunti  da          dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28,          comma  8,  e  32,  comma 1.  In  aggiunta  all'imposta sono          liquidati,  nella  misura  di cui all'art. 34, comma 1, gli          interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale          la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.              2.   L'avviso   di  accertamento  e  liquidazione  deve          contenere:  l'indicazione  delle  generalita'  dei chiamati          all'eredita';   la  descrizione  dei  beni  e  dei  diritti          compresi  nell'attivo  ereditario,  con  l'indicazione  dei          valori  a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti          per  determinarli  a  norma  degli articoli da 14 a 19, 34,          commi 3 e 4, e 10; l'indicazione degli estremi e del valore          delle  donazioni  anteriori  di  cui  all'art.  8, comma 4;          l'indicazione   delle  aliquote  applicate  e  del  calcolo          dell'imposta.              2-bis.   La   motivazione  dell'atto  deve  indicare  i          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno          determinato.  Se  la motivazione fa riferimento ad un altro          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che          quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.          L'accertamento   e'   nullo   se   non  sono  osservate  le          disposizioni di cui al presente comma.              3.  L'esistenza di passivita' deducibili e la spettanza          di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei          modi  indicati  negli articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26,          entro  il  termine  di sei mesi dalla data di notificazione          dell'avviso.              4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,          salvo  il  diverso  contenuto  dell'avviso,  anche  per  la          riliquidazione  dell'imposta  in  caso  di  omissione della          dichiarazione    sostitutiva    e   per   la   liquidazione          della maggiore   imposta   in   caso   di  omissione  della          dichiarazione integrativa.".
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    1.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,   concernente  la  liquidazione  e  l'accertamento  dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati  in  relazione  ai  presupposti  di  fatto  ed  alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve   essere   allegato,   all'atto   che  lo  richiama,  salvo  che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".  2.  Al  decreto  legislativo  15 novembre  1993,  n.  507,  recante revisione  ed  armonizzazione  di  tributi  locali, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) all'articolo   10,   comma   1,  concernente  la  rettifica  e l'accertamento  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicita',  dopo  le parole: "apposito avviso motivato", sono aggiunte le seguenti:  "in  relazione  ai  presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che  lo  hanno  determinato.  Se  la motivazione fa riferimento ad un altro  atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere  allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale";    b) all'articolo  51,  concernente  l'accertamento  ed il rimborso della  tassa  per  l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai  presupposti  di  fatto  ed  alle  ragioni giuridiche che lo hanno determinato.  Se  la  motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto  che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";    c) all'articolo 71, concernente l'accertamento della tassa per lo smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  Gli  avvisi  di  accertamento  devono  essere  motivati in relazione  ai  presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno  determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non  conosciuto  ne'  ricevuto  dal  contribuente, questo deve essere allegato  all'atto  che  lo  richiama,  salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.". 
                                         Note all'art. 6:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504 recante: "Riordino          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4          della legge 23 ottobre 1992, n. 421", cosi' come modificato          dal presente articolo:              "Art. 11 (Liquidazione ed accertamento). - 1. Il comune          controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi          dell'art.  10,  verifica i versamenti eseguiti ai sensi del          medesimo  articolo e,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi          direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce          stesse,  nonche'  sulla base delle informazioni fornite dal          sistema  informativo  del Ministero delle finanze in ordine          all'ammontare  delle  rendite  risultanti  in catasto e dei          redditi  dominicali, provvede anche a correggere gli errori          materiali  e  di  calcolo  e  liquida  l'imposta. Il comune          emette   avviso  di  liquidazione,  con  l'indicazione  dei          criteri  adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e          delle  sanzioni  ed  interessi dovuti; l'avviso deve essere          notificato  con  le  modalita'  indicate  nel  comma  2  al          contribuente  entro il termine di decadenza del 31 dicembre          del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui e' stata          presentata  la  dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli          anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello          nel  corso  del  quale e' stato o doveva essere eseguito il          versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai          fabbricati  indicati  nel  comma  4  dell'art. 5, il comune          trasmette  copia  della  dichiarazione  all'ufficio tecnico          erariale  competente il quale, entro un anno, provvede alla          attribuzione   della   rendita,  dandone  comunicazione  al          contribuente  e  al  comune; entro il 31 dicembre dell'anno          successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il          comune  provvede, sulla base della rendita attribuita, alla          liquidazione    della maggiore    imposta    dovuta   senza          applicazione  di sanzioni, maggiorata degli interessi nella          misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il          rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli          interessi  computati  nella  predetta misura; se la rendita          attribuita   supera   di  oltre  il  30  per  cento  quella          dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20          per cento.              2.    Il   comune   provvede   alla   rettifica   delle          dichiarazioni  e  delle  denunce  nel  caso  di infedelta',          incompletezza     od     inesattezza     ovvero    provvede          all'accertamento    d'ufficio    nel    caso    di   omessa          presentazione.  A  tal  fine  emette avviso di accertamento          motivato   con   la  liquidazione  dell'imposta  o maggiore          imposta  dovuta  e  delle  relative  sanzioni ed interessi;          l'avviso  deve  essere  notificato,  anche  a  mezzo  posta          mediante   raccomandata   con  avviso  di  ricevimento,  al          contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del          terzo  anno  successivo a quello in cui e' stata presentata          la  dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui          queste  non  dovevano essere presentate, a quello nel corso          del  quale  e' stato o doveva essere eseguito il versamento          dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di          accertamento  deve  essere  notificato entro il 31 dicembre          del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione          o  la  denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a          quello  nel  corso  del  quale  e'  stato  o  doveva essere          eseguito il versamento dell'imposta.              2-bis.  Gli  avvisi  di  liquidazione e di accertamento          devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto          ed  alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la          motivazione  fa riferimento ad un altro atto non conosciuto          ne'  ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato          all'atto  che  lo  richiama,  salvo che quest'ultimo non ne          riproduca il contenuto essenziale.              3.    Ai    fini   dell'esercizio   dell'attivita'   di          liquidazione  ed  accertamento  i comuni possono invitare i          contribuenti,   indicandone   il   motivo,   a   esibire  o          trasmettere  atti  e  documenti;  inviare  ai  contribuenti          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere          specifico,  con  invito  a restituirli compilati e firmati;          richiedere   dati,   notizie   ed  elementi  rilevanti  nei          confronti  dei  singoli  contribuenti  agli uffici pubblici          competenti, con esenzione di spese e diritti.              4.  Con  delibera della giunta comunale e' designato un          funzionario  cui  sono conferiti le funzioni e i poteri per          l'esercizio  di  ogni  attivita' organizzativa e gestionale          dell'imposta;  il predetto funzionario sottoscrive anche le          richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di          esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi.              5.  Con  decreti  del  Ministro  delle finanze, sentita          l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare          nella  Gazzetta  Ufficiale,  saranno  stabiliti  termini  e          modalita'   per   l'interscambio   tra   comuni  e  sistema          informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.              6.  Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni          verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione          degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.".              - Si  riporta  il  testo degli articoli 10, 51 e 71 del          decreto  legislativo  15 novembre  1993,  n.  507, recante:          "Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta comunale sulla          pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della          tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche dei          comuni   e  delle  province  nonche'  della  tassa  per  lo          smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4          della   legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il          riordino della finanza territoriale", cosi' come modificato          dal presente articolo:              "Art. 10 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). - 1. Il          comune,  entro  due anni dalla data in cui la dichiarazione          e'  stata  o  avrebbe  dovuto  essere presentata, procede a          rettifica  o  ad  accertamento  d'ufficio,  notificando  al          contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con          avviso   di   ricevimento,   apposito  avviso  motivato  in          relazione   ai   presupposti   di  fatto  ed  alle  ragioni          giuridiche  che  lo hanno determinato. Se la motivazione fa          riferimento  ad  un  altro atto non conosciuto ne' ricevuto          dal  contribuente, questo deve essere allegato all'atto che          lo  richiama  salvo  che  quest'ultimo  non ne riproduca il          contenuto essenziale.              2.  Nell'avviso  devono  essere  indicati  il  soggetto          passivo,   le  caratteristiche  e  l'ubicazione  del  mezzo          pubblicitario,   l'importo  dell'imposta  o  della maggiore          imposta  accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi          interessi,  nonche' il termine di sessanta giorni entro cui          effettuare il relativo pagamento.              3.  Gli  avvisi  di  accertamento sono sottoscritti dal          funzionario  designato dal comune per l'organizzazione e la          gestione  dell'imposta,  ovvero,  nel  caso  di gestione in          concessione, da un rappresentante del concessionario.".              "Art. 51 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva          della  tassa).  -  1. Il comune o la provincia controlla le          denunce  presentate,  verifica  i  versamenti  effettuati e          sulla  base  dei  dati  ed elementi direttamente desumibili          dagli  stessi, provvede alla correzione di eventuali errori          materiali   o   di   calcolo,   dandone   comunicazione  al          contribuente   nei   sei   mesi  successivi  alla  data  di          presentazione   delle   denunce   o  di  effettuazione  dei          versamenti.   L'eventuale  integrazione  della  somma  gia'          versata  a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e          accettata  dal contribuente, e' effettuata dal contribuente          medesimo  mediante  versamento  con  le  modalita'  di  cui          all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione          della comunicazione.              2.  Il  comune o la provincia provvede all'accertamento          in   rettifica   delle  denunce  nei  casi  di  infedelta',          inesattezza   ed   incompletezza   delle  medesime,  ovvero          all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione          della  denuncia.  A  tal  fine  emette  apposito  avviso di          accertamento  motivato  nel  quale  sono indicati la tassa,          nonche'  le  soprattasse  e  gli  interessi  liquidati e il          termine di sessanta giorni per il pagamento.              2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in          relazione   ai   presupposti   di  fatto  ed  alle  ragioni          giuridiche  che  lo hanno determinato. Se la motivazione fa          riferimento  ad  un  altro atto non conosciuto ne' ricevuto          dal  contribuente, questo deve essere allegato all'atto che          lo  richiama,  salvo  che  quest'ultimo non ne riproduca il          contenuto essenziale.              3.  Gli  avvisi  di  accertamento, sia in rettifica che          d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena          di  decadenza,  anche  a mezzo posta, mediante raccomandata          con  avviso  di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo          anno  successivo  a  quello  in  cui  la  denuncia e' stata          presentata  o  a  quello  in cui la denuncia avrebbe dovuto          essere presentata.              4.  Nel  caso  in  cui  la  tassa  risulti totalmente o          parzialmente   non  assolta  per  piu'  anni,  l'avviso  di          accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini          di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.              5.  La  riscossione  coattiva  della  tassa si effettua          secondo  le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n. 43, in          un'unica  soluzione.  Si  applica  l'art.  2752  del codice          civile.              6.  I  contribuenti  possono  richiedere,  con apposita          istanza,  ai comuni o alle province il rimborso delle somme          versate  e  non  dovute  entro  il  termine di tre anni dal          giorno  del  pagamento,  ovvero  da  quello in cui e' stato          definitivamente  accertato  il  diritto  alla restituzione.          Sull'istanza  di rimborso i comuni e le province provvedono          entro  novanta  giorni  dalla  data  di presentazione della          stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli          interessi  di  mora  in  ragione  del  7 per cento per ogni          semestre compiuto dalla data dell' eseguito pagamento".              "Art.  71  (Accertamento).  -  1.  In  caso di denuncia          infedele  o  incompleta,  l'ufficio  comunale  provvede  ad          emettere,  relativamente  all'anno  di  presentazione della          denuncia  ed  a  quello  precedente  per  la  parte  di cui          all'art.  64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica,          a  pena  di  decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno          successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.          In  caso  di  omessa  denuncia,  l'ufficio emette avviso di          accertamento  d'ufficio,  a  pena  di  decadenza,  entro il          31 dicembre  del  quarto anno successivo a quello in cui la          denuncia doveva essere presentata.              2.  Gli  avvisi  di  accertamento sono sottoscritti dal          funzionario  designato  per  l'organizzazione e la gestione          del  tributo  di  cui  all'art.  74  e devono contenere gli          elementi  identificativi  del  contribuente,  dei  locali e          delle  aree  e  loro  destinazioni,  dei  periodi  e  degli          imponibili  o maggiori  imponibili accertati, della tariffa          applicata  e  relativa  delibera,  nonche'  la  motivazione          dell'eventuale   diniego  della  riduzione  o  agevolazione          richiesta,   l'indicazione   della maggior   somma   dovuta          distintamente   per   tributo,  addizionali  ed  accessori,          soprattassa ed altre penalita'.              2-bis.   Gli   avvisi  di  accertamento  devono  essere          motivati  in  relazione  ai  presupposti  di  fatto ed alle          ragioni   giuridiche   che  li  hanno  determinati.  Se  la          motivazione  fa riferimento ad un altro atto non conosciuto          ne'  ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato          all'atto  che  lo  richiama,  salvo che quest'ultimo non ne          riproduca il contenuto essenziale.              3.  Gli  avvisi  di  cui  al  comma  1 devono contenere          altresi'  l'indicazione  dell'organo presso cui puo' essere          prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.              4.   Ai   fini   del   potenziamento   dell'azione   di          accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere          autonomamente,  puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con          soggetti  privati  o  pubblici  per  l'individuazione delle          superfici  in  tutto  o in parte sottratte a tassazione. Il          relativo   capitolato   deve  contenere  l'indicazione  dei          criteri  e  delle  modalita'  di  rilevazione della materia          imponibile   nonche'   dei   requisiti   di   capacita'  ed          affidabilita' del personale impiegato dal contraente".
                           |  
|   |                                 Art. 7. Modifiche   al   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  472, concernente   le   disposizioni   generali  in  materia  di  sanzioni        amministrative per le violazioni di norme tributarie
    1.  Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni   di   norme   tributarie   sono   apportate  le  seguenti modificazioni:    a) all'articolo  6, concernente le cause di non punibilita', dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:    "5-bis.  Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio  all'esercizio  delle  azioni di controllo e non incidono sulla  determinazione  della  base  imponibile,  dell'imposta  e  sul versamento del tributo.";    b) all'articolo  13,  riguardante  il ravvedimento, il comma 4 e' abrogato;    c) all'articolo  16,  concernente  il procedimento di irrogazione delle  sanzioni,  nel  comma  2,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:  "Se  la  motivazione  fa  riferimento  ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto  che  lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.". 
                                         Nota all'art. 7:              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 6, 13 e 16 del          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472, recante:          "Disposizioni    generali    in    materia    di   sanzioni          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,          n. 662", cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.  6  (Cause  di  non  punibilita').  -  1.  Se  la          violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non          e'  responsabile  quando  l'errore  non  e'  determinato da          colpa.   Le   rilevazioni   eseguite   nel  rispetto  della          continuita'  dei  valori  di  bilancio  e  secondo corretti          criteri   contabili   e  le  valutazioni  eseguite  secondo          corretti  criteri  di  stima  non  danno luogo a violazioni          punibili.  In  ogni  caso,  non  si  considerano colpose le          violazioni  conseguenti a valutazioni estimative, ancorche'          relative   alle   operazioni   disciplinate   dal   decreto          legislativo  8 ottobre  1997,  n.  358,  se differiscono da          quelle  accertate  in  misura  non  eccedente il cinque per          cento.              2.  Non  e'  punibile  l'autore della violazione quando          essa  e'  determinata da obiettive condizioni di incertezza          sulla   portata   e   sull'ambito   di  applicazione  delle          disposizioni   alle   quali   si  riferiscono,  nonche'  da          indeterminatezza  delle  richieste  di  informazioni  o dei          modelli per la dichiarazione e per il pagamento.              3.  Il  contribuente,  il  sostituto  e il responsabile          d'imposta  non  sono  punibili  quando  dimostrano  che  il          pagamento  del  tributo  non  e'  stato  eseguito per fatto          denunciato   all'autorita'   giudiziaria   e   addebitabile          esclusivamente a terzi.              4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non          si tratta di ignoranza inevitabile.              5.  Non  e'  punibile  chi  ha  commesso  il  fatto per          forza maggiore.              5-bis.  Non sono inoltre punibili le violazioni che non          arrecano   pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni  di          controllo  e  non  incidono sulla determinazione della base          imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.".              "Art.  13  (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto          formale conoscenza:                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua          commissione;                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta          giorni.              2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al          tasso legale con maturazione giorno per giorno.              3.   Quando   la   liquidazione  deve  essere  eseguita          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.              4. (Abrogato).              5.  Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza di legge          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino          l'attenuazione della sanzione.".              "Art.  16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).          -  1.  La  sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie          sono   irrogate   dall'ufficio   o   dall'ente   competenti          all'accertamento   del   tributo   cui   le  violazioni  si          riferiscono.              2.  L'ufficio  o  l'ente notifica atto di contestazione          con  indicazione,  a pena di nullita', dei fatti attribuiti          al  trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle norme          applicate,  dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per la          determinazione  delle sanzioni e della loro entita' nonche'          dei  minimi  edittali  previsti  dalla legge per le singole          violazioni.  Se  la  motivazione fa riferimento ad un altro          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.              3.  Entro  il  termine previsto per la proposizione del          ricorso,  il trasgressore e gli obbligati in solido possono          definire  la  controversia  con  il pagamento di un importo          pari  ad  un  quarto della sanzione indicata e comunque non          inferiore  ad un quarto dei minimi edittali previsti per le          violazioni  piu'  gravi  relative  a  ciascun  tributo.  La          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle          sanzioni accessorie.              4.  Se  non  addivengono  a  definizione  agevolata, il          trasgressore  e  i  soggetti  obbligati  in solido possono,          entro  lo  stesso termine, produrre deduzioni difensive. In          mancanza,    l'atto    di    contestazione   si   considera          provvedimento   di   irrogazione,   impugnabile   ai  sensi          dell'art. 18.              5.  L'impugnazione  immediata  non  e'  ammessa  e,  se          proposta,  diviene improcedibile qualora vengano presentate          deduzioni difensive in ordine alla contestazione.              6.  L'atto  di contestazione deve contenere l'invito al          pagamento  delle  somme  dovute nel termine previsto per la          proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di          cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso          termine,   se  non  si  intende  addivenire  a  definizione          agevolata,  le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione          dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.              7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel          termine  di  decadenza di un anno dalla loro presentazione,          irroga,  se  del caso, le sanzioni con atto motivato a pena          di  nullita'  anche  in  ordine  alle  deduzioni  medesime.          Tuttavia,  se  il  provvedimento non viene notificato entro          centoventi  giorni,  cessa  di  diritto  l'efficacia  delle          misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.".
                           |  
|   |                                 Art. 8. Modifiche  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre        1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  concernente  la  riscossione  dei  tributi,  sono  apportate le seguenti modificazioni:    a) all'articolo  12,  riguardante  la  formazione e contenuto dei ruoli,  il  comma  3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel ruolo devono essere   comunque   indicati   il   numero  del  codice  fiscale  del contribuente,  la  data  in  cui  il  ruolo  diviene  esecutivo  e il riferimento  all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza,  la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.";    b) all'articolo 25, riguardante la cartella di pagamento, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  "2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.".  2. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:  "Art.  18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo  entro  termini  di  decadenza).  - 1. Le disposizioni previste dagli  articoli  12,  comma  3,  e  25,  comma 2-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.".  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1o luglio 2001. 
                                         Note all'art. 8:              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  12  e 25 del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  602,  recante:  "Disposizioni  sulla  riscossione delle          imposte  sul  reddito",  cosi' come modificato dal presente          articolo:              "Art.  12  (Formazione  e  contenuto  dei  ruoli). - 1.          L'ufficio  competente  forma  ruoli  distinti  per ciascuno          degli  ambiti  territoriali in cui i concessionari operano.          In  ciascun  ruolo  sono iscritte tutte le somme dovute dai          contribuenti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  in comuni          compresi   nell'ambito   territoriale   cui   il  ruolo  si          riferisce.              2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto          con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  sono  stabiliti  i  dati che il          ruolo  deve  contenere,  i  tempi  e le procedure della sua          formazione,  nonche'  le  modalita' dell'intervento in tali          procedure   del  consorzio  nazionale  obbligatorio  fra  i          concessionari.              3.  Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero          del  codice  fiscale  del  contribuente,  la data in cui il          ruolo  diviene  esecutivo  e  il  riferimento all'eventuale          precedente  atto  di  accertamento  ovvero, in mancanza, la          motivazione,  anche  sintetica della pretesa; in difetto di          tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.              4.  Il  ruolo  e'  sottoscritto,  anche  mediante firma          elettronica,   dal   titolare  dell'ufficio  o  da  un  suo          delegato.   Con   la   sottoscrizione   il   ruolo  diviene          esecutivo.".              "Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il          concessionario  notifica  la  cartella  di pagamento, entro          l'ultimo  giorno  del  quarto  mese  successivo a quello di          consegna  del  ruolo,  al  debitore  iscritto  a ruolo o al          coobbligato nei confronti dei quali procede.              2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si          procedera' ad esecuzione forzata.              2-bis.   La   cartella   di  pagamento  contiene  anche          l'indicazione  della  data  in  cui  il ruolo e' stato reso          esecutivo.              3.  Ai  fini della scadenza del termine di pagamento il          sabato e' considerato giorno festivo.".              - Il  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 reca:          "Riordino   della  disciplina  della  riscossione  mediante          ruolo,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,          n. 337".
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|   |                                 Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il  riordinamento  degli  istituti  doganali  e  la  revisione  delle                      procedure di accertamento
    1.  Nell'articolo  11  del  decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,  concernente la revisione dell'accertamento, le attribuzioni e i poteri degli uffici, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:  "5-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve indicare i presupposti di fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  lo hannodeterminato. Se nella motivazione  si  fa  riferimento  ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto  dal  contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo  richiama  salvo  che  quest'ultimo  non ne riproduca il contenuto essenziale  ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.". 
                                         Nota all'art. 9:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto          legislativo    8 novembre    1990,    n.    374,   recante:          "Riordinamento  degli  istituti  doganali e revisione delle          procedure  di  accertamento e controllo in attuazione delle          direttive  n.  79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE          del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in          libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE          del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in          tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie",          cosi' come modificato dal presente decreto:              "Art.  11  (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e          poteri   degli   uffici).  -  1.  L'ufficio  doganale  puo'          procedere   alla   revisione   dell'accertamento   divenuto          definitivo,   ancorche'  le  merci  che  ne  hanno  formato          l'oggetto  siano  state lasciate alla libera disponibilita'          dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale.          La   revisione   e'   eseguita   d'ufficio,  ovvero  quando          l'operatore   interessato  ne  abbia  fatta  richiesta  con          istanza  presentata,  a pena di decadenza, entro il termine          di  tre  anni  dalla data in cui l'accertamento e' divenuto          definitivo.              2.   L'ufficio   doganale,   ai  fini  della  revisione          dell'accertamento,  puo' invitare gli operatori, a mezzo di          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  indicandone il          motivo  e  fissando  un  termine  non  inferiore a quindici          giorni,  a  comparire  di mezzo di rappresentante, ovvero a          fornire,  entro  lo  stesso  termine,  notizie e documenti,          anche  in  copia  fotostatica,  inerenti le merci che hanno          formato  oggetto  di  operazioni  doganali. Le notizie ed i          documenti  possono essere richiesti anche ad altri soggetti          pubblici   o   privati   che   risultano   essere  comunque          intervenuti nell'operazione commerciale.              3.  I  funzionari  doganali possono accedere, muniti di          apposita  autorizzazione  del capo dell'ufficio, nei luoghi          adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali          e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere  custodite  le          scritture  e la documentazione inerenti le merci oggetto di          operazioni  doganali,  al  fine di procedere alla eventuale          ispezione  di  tali  merci  ed alla verifica della relativa          documentazione.              4.  Sono applicabili le disposizioni previste dall'art.          52,  commi  dal  4  al 10, del decreto del Presidente della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.              5.  Quando  dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che          su  istanza  di  parte,  emergono  inesattezze, omissioni o          errori    relativi    agli    elementi    presi    a   base          dell'accertamento,    l'ufficio   procede   alla   relativa          rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,          notificando   apposito   avviso.   Nel  caso  di  rettifica          conseguente  a  revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve          essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di          tre  anni  dalla  data  in  cui  l'accertamento e' divenuto          definitivo.              5-bis.   La   motivazione  dell'atto  deve  indicare  i          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno          determinato.  Se  nella motivazione si fa riferimento ad un          altro  atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,          questo  deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo          che  quest'ultimo  non ne riproduca il contenuto essenziale          ai  fini  della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso          non reca la motivazione cui al presente comma.              6.  L'istanza di revisione presentata dall'operatore si          intende  respinta se entro il novantesimo giorno successivo          a  quello  di  presentazione  non  e'  stato  notificato il          relativo  avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o          espresso,  della  istanza  e'  ammesso ricorso entro trenta          giorni  al  direttore  compartimentale, che provvede in via          definitiva.              7.  La  rettifica puo' essere contestata dall'operatore          entro  trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al          momento della contestazione e' redatto il relativo verbale,          ai  fini  della  eventuale  instaurazione  dei procedimenti          amministrativi   per   la  risoluzione  delle  controversie          previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.          43.              8.  Divenuta  definitiva la rettifica l'ufficio procede          al  recupero  dei maggiori  diritti  dovuti  dall'operatore          ovvero  promuove  d'ufficio la procedura per il rimborso di          quelli  pagati  in  piu'.  La  rettifica  dell'accertamento          comporta,  ove  ne  ricorrano gli estremi, la contestazione          delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'          gravi infrazioni eventualmente rilevate.              9.  L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche          generali  o  parziali  per  revisioni  di  piu'  operazioni          doganali  con  le  modalita' indicate nel presente articolo          per  accertare  le violazioni al presente decreto, al testo          unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          23 gennaio  1973,  n.  43,  ad  ogni  altra  legge  la  cui          applicazione  e' demandata agli uffici doganali, nonche' in          attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa          o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di          evitare   reiterazioni   di   accessi   presso  gli  stessi          contribuenti,  trova  applicazione  la  procedura  prevista          dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.              10.  Qualora  nel corso dell'ispezione e della verifica          emergano  inosservanze di obblighi previsti da disposizioni          di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne          sara' data comunicazione ai competenti uffici.".
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|   |                                Art. 10.          Modifiche al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498
    1.  Al  decreto-legge  21 giugno  1961,  n.  498,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme sul mancato  o  irregolare  funzionamento  degli  Uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) all'articolo  1,  primo  comma,  concernente proroga di alcuni termini  scadenti  nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, dopo  le  parole: "eventi di carattere eccezionale," sono inserite le seguenti:    "non    riconducibili    a   disfunzioni   organizzative dell'amministrazione finanziaria,";    b) all'articolo   3,   comma  1,  relativo  al  provvedimento  di accertamento  del  periodo  di mancato funzionamento degli uffici, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "Fermo quanto previsto dall'articolo  9,  comma  2,  della  legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo  di  mancato  o  irregolare  funzionamento  di singoli uffici finanziari  e'  accertato  con  decreto  del direttore del competente ufficio  di  vertice  dell'agenzia  fiscale  interessata,  sentito il Garante  del  contribuente,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro  quarantacinque  giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.".  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Del Turco, Ministro delle finanze                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica Visto, il Guardasigilli: Fassino 
                                         Nota all'art. 10:              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  3  del          decreto-legge  21 giugno  1961, n. 498, recante: "Norme per          la  sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato          o  irregolare funzionamento degli uffici finanziari", cosi'          come modificato dal presente articolo:              "Art.  1.  - Qualora gli uffici finanziari non siano in          grado  di  funzionare  regolarmente  a  causa  di eventi di          carattere  eccezionale,  non  riconducibili  a  disfunzioni          organizzative  dell'amministrazione  finanziaria, i termini          di   prescrizione   e   di   decadenza  nonche'  quelli  di          adempimento  di obbligazioni e di formalita' previsti dalle          norme   riguardanti   le   imposte  e  le  tasse  a  favore          dell'erario,  scadenti  durante  il  periodo  di  mancato o          irregolare  funzionamento,  sono  prorogati  fino al decimo          giorno  successivo  alla data in cui viene pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3.".              "Art.  3. - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma          2,  della  legge  27 luglio  2000,  n.  312,  il periodo di          mancato   o  irregolare  funzionamento  di  singoli  uffici          finanziari  e'  accertato  con  decreto  del  direttore del          competente   ufficio   di   vertice   dell'agenzia  fiscale          interessata,   sentito  il  Garante  del  contribuente,  da          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro quarantacinque          giorni  dalla  scadenza del periodo di mancato o irregolare          funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici          giorni,  la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio          e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque          giorni dalla data medesima.".
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