Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2001, n. 32
Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti al fine di renderle coerenti con i princi'pi contenuti nello statuto del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza generale del 22 gennaio 2001;
Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36-bis, riguardante la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la comunicazione all'amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione" sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
b) all'articolo 36-ter, riguardante il controllo formale delle dichiarazioni, nel comma 4, dopo le parole: "in sede di controllo formale", sono aggiunte le seguenti: "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
c) all'articolo 42, riguardante l'avviso di accertamento:
1) nel secondo comma, dopo le parole: "motivato in relazione" sono aggiunte le seguenti: "ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";
2) nel terzo comma, le parole: "e la motivazione di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: ", la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, della
Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente.":
"Art. 16 (Coordinamento normativo). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi
tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la
coerenza con i princi'pi desumibili dalle disposizioni
della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo
provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili
con la presente legge.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro.".
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.".
- Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, reca:
"Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazione delle merci
comunitarie.".
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.".
- Il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, reca:
"Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le
funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
reca: "Approvazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662
"Riportata alla voce amministrazione del patrimonio e
contabilita' generale dello Stato.".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, reca:
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 36-bis, 36-ter e
42, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi", cosi'
come modificato dal presente articolo:
"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.".
"Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.".
"Art. 42 (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti
in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di
avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro
impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione
dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle
aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei
crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e in relazione a quanto stabilito dalle
disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state
applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle
varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e
delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato
riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione
fa riferimento ad un altro non conosciuto ne' ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la
sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al
seguente articolo e ad esso non e' allegata la
documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo
comma.".



 
Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54-bis, riguardante la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione", sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
b) all'articolo 56, riguardante la notificazione e motivazione degli accertamenti, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 54-bis e 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n.
633, cosi' come modificato dal presente articolo.
"Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
"Art. 56 (Notificazione e motivazione degli
accertamenti). - Le rettifiche e gli accertamenti sono
notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei
modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte
sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art.
54 devono essere indicati specificamente, a pena di
nullita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte
indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi
elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze
desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti
certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi
devono essere indicati, a pena di nullita', l'imponibile
determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le
detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state
ritenute applicabili le disposizioni del primo o del
secondo comma dell'art. 55.
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al
terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a
pena di nullita', le ragioni di pericolo per la riscossione
dell'imposta.
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se
la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.".



 
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e accertamento

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante:
"Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a
norma dell'art. 3, comma 134, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662", cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e
premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di
interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento,
sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle
sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".



 
Art. 4. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131

1. All'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardante la rettifica del valore degli immobili e delle aziende, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro" cosi' come modificato
dal presente articolo:
"Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del
valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso
descritti, degli elementi di cui all'art. 51 in base ai
quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote
applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche'
dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data.".



 
Art. 5. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, riguardante rettifica e liquidazione della maggiore imposta, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.";
b) all'articolo 35, riguardante accertamento e liquidazione d'ufficio, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del testo
unico recante: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni" approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 34 (Rettifica e liquidazione della maggiore
imposta). - 1. L'ufficio del registro, se ritiene che la
dichiarazione della successione, o la dichiarazione
sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi
dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta
principale nella misura del 4,50 per cento per ogni
semestre compiuto.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei
beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal
defunto negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati;
l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e
del relativo valore, o del maggior valore attribuito a
quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella
determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a
19, 8, comma 4, e 10; l'indicazione delle passivita' e
degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con
la specificazione degli elementi di prova contraria alle
attestazioni e agli altri documenti prodotti dal
dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del
calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di
cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli
elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi
contenute, ne e' stato determinato il valore o il maggior
valore.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali
immobiliari e' determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai
trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e
perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla
data di apertura della successione, che hanno avuto per
oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di
cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa
localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni
altro elemento di valutazione, anche sulla base di
indicazioni fornite dai comuni.
4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei
diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui
all'art. 16, lettera b), l'ufficio puo' tenere conto anche
degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo'
procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le
disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli
immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita
dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a
settantacinque volte il reddito dominicale risultante in
catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito
risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti
stabiliti per le imposte sui redditi, ne' i valori della
nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli
immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella
determinata su tale base a norma dell'art. 14. La
disposizione del presente comma non si applica per i
terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria.
6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel
catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione della successione la
disposizione del comma 5 si applica a condizione:
a) che la volonta' di avvalersene sia espressamente
manifestata nella dichiarazione della successione;
b) che in allegato alla domanda di voltura catastale,
la quale in tal caso non puo' essere inviata per posta, sia
presentata specifica istanza di attribuzione della rendita,
recante l'indicazione degli elementi di individuazione del
fabbricato e degli estremi della dichiarazione di
successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia
ricevuta in duplice esemplare;
c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di
successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il
quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione
dell'avvenuta produzione.
L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla
presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita,
invia all'ufficio del registro un certificato attestante
l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita; se l'imposta era gia' stata liquidata
in base al valore indicato nella dichiarazione della
successione e tale valore risulta inferiore a cento volte
la rendita cosi' attribuita e debitamente aggiornata, o al
corrispondente valore della nuda proprieta' o del diritto
reale di godimento, l'ufficio del registro, nel termine di
decadenza di cui al comma 3 dell'art. 27, liquida
la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli
interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione
della precedente liquidazione e senza applicazione di
sanzioni.
6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre
alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in
catasto con modalita' conformi a quelle previste dal
regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e
1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola
condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente
manifestata nella dichiarazione di successione.
7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno
effetto per le successioni aperte dal decimo-quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti
ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di
settantacinque e cento volte, previste nell'art. 52, comma
5, del testo unico dell'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, operano anche ai fini dei predetti commi e hanno
effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione del decreto con il
quale sono disposte.
8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della
maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di
valore relative ai beni indicati nell'art. 16, comma 1,
lettere b) e d), e nell'art. 19, dei quali sia evidente la
scarsa rilevanza.".
"Art. 35 (Accertamento e liquidazione d'ufficio). - 1.
In caso di omissione della dichiarazione della successione
l'ufficio del registro provvede all'accertamento
dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta
avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da
dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28,
comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono
liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli
interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale
la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve
contenere: l'indicazione delle generalita' dei chiamati
all'eredita'; la descrizione dei beni e dei diritti
compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei
valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti
per determinarli a norma degli articoli da 14 a 19, 34,
commi 3 e 4, e 10; l'indicazione degli estremi e del valore
delle donazioni anteriori di cui all'art. 8, comma 4;
l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo
dell'imposta.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'esistenza di passivita' deducibili e la spettanza
di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei
modi indicati negli articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26,
entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione
dell'avviso.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la
riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della
dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione
della maggiore imposta in caso di omissione della
dichiarazione integrativa.".



 
Art. 6.
Disposizioni in materia di fiscalita' locale

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione di tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, concernente la rettifica e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita', dopo le parole: "apposito avviso motivato", sono aggiunte le seguenti:
"in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale";
b) all'articolo 51, concernente l'accertamento ed il rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";
c) all'articolo 71, concernente l'accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante: "Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", cosi' come modificato
dal presente articolo:
"Art. 11 (Liquidazione ed accertamento). - 1. Il comune
controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi
dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del
medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce
stesse, nonche' sulla base delle informazioni fornite dal
sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei
redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori
materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune
emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei
criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e
delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere
notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al
contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli
anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello
nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il
versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai
fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune
trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico
erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla
attribuzione della rendita, dandone comunicazione al
contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il
comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla
liquidazione della maggiore imposta dovuta senza
applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella
misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il
rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli
interessi computati nella predetta misura; se la rendita
attribuita supera di oltre il 30 per cento quella
dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20
per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle
dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedelta',
incompletezza od inesattezza ovvero provvede
all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa
presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento
motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore
imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi;
l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui
queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso
del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento
dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di
accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a
quello nel corso del quale e' stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta.
2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento
devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto
ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale e' designato un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di
esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e
modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema
informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni
verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione
degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.".
- Si riporta il testo degli articoli 10, 51 e 71 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante:
"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale", cosi' come modificato
dal presente articolo:
"Art. 10 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). - 1. Il
comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione
e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a
rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto
dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto
passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo
pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore
imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi
interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal
funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la
gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in
concessione, da un rappresentante del concessionario.".
"Art. 51 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
della tassa). - 1. Il comune o la provincia controlla le
denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e
sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili
dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori
materiali o di calcolo, dandone comunicazione al
contribuente nei sei mesi successivi alla data di
presentazione delle denunce o di effettuazione dei
versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia'
versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e
accettata dal contribuente, e' effettuata dal contribuente
medesimo mediante versamento con le modalita' di cui
all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento
in rettifica delle denunce nei casi di infedelta',
inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero
all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione
della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di
accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa,
nonche' le soprattasse e gli interessi liquidati e il
termine di sessanta giorni per il pagamento.
2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto
dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che
d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena
di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata
presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto
essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o
parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di
accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini
di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua
secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in
un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice
civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita
istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di tre anni dal
giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono
entro novanta giorni dalla data di presentazione della
stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli
interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni
semestre compiuto dalla data dell' eseguito pagamento".
"Art. 71 (Accertamento). - 1. In caso di denuncia
infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad
emettere, relativamente all'anno di presentazione della
denuncia ed a quello precedente per la parte di cui
all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di
accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la
denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal
funzionario designato per l'organizzazione e la gestione
del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli
elementi identificativi del contribuente, dei locali e
delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli
imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa
applicata e relativa delibera, nonche' la motivazione
dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione
richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta
distintamente per tributo, addizionali ed accessori,
soprattassa ed altre penalita'.
2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere
altresi' l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere
prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di
accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere
autonomamente, puo' stipulare apposite convenzioni con
soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle
superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il
relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei
criteri e delle modalita' di rilevazione della materia
imponibile nonche' dei requisiti di capacita' ed
affidabilita' del personale impiegato dal contraente".



 
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, concernente le cause di non punibilita', dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.";
b) all'articolo 13, riguardante il ravvedimento, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 16, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 13 e 16 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante:
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662", cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 6 (Cause di non punibilita'). - 1. Se la
violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non
e' responsabile quando l'errore non e' determinato da
colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della
continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti
criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo
corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni
punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le
violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche'
relative alle operazioni disciplinate dal decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da
quelle accertate in misura non eccedente il cinque per
cento.
2. Non e' punibile l'autore della violazione quando
essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da
indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei
modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile
d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il
pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto
denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile
esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non
si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per
forza maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo e non incidono sulla determinazione della base
imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.".
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
"Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie
sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'art. 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.".



 
Art. 8. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.";
b) all'articolo 25, riguardante la cartella di pagamento, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.".
2. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3, e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1o luglio 2001.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito", cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1.
L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai
contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni
compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si
riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti i dati che il
ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua
formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali
procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i
concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero
del codice fiscale del contribuente, la data in cui il
ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale
precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la
motivazione, anche sintetica della pretesa; in difetto di
tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo
delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene
esecutivo.".
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento, entro
l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di
consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al
coobbligato nei confronti dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo.".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 reca:
"Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337".



 
Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle
procedure di accertamento

1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente la revisione dell'accertamento, le attribuzioni e i poteri degli uffici, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante:
"Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie",
cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e
poteri degli uffici). - 1. L'ufficio doganale puo'
procedere alla revisione dell'accertamento divenuto
definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato
l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita'
dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale.
La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando
l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con
istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine
di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo.
2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione
dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il
motivo e fissando un termine non inferiore a quindici
giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a
fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti,
anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno
formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i
documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti
pubblici o privati che risultano essere comunque
intervenuti nell'operazione commerciale.
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di
apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi
adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
e negli altri luoghi ove devono essere custodite le
scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di
operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale
ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa
documentazione.
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art.
52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che
su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o
errori relativi agli elementi presi a base
dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa
rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica
conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo.
5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso
non reca la motivazione cui al presente comma.
6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si
intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo
a quello di presentazione non e' stato notificato il
relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o
espresso, della istanza e' ammesso ricorso entro trenta
giorni al direttore compartimentale, che provvede in via
definitiva.
7. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore
entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al
momento della contestazione e' redatto il relativo verbale,
ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti
amministrativi per la risoluzione delle controversie
previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede
al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore
ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di
quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento
comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione
delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'
gravi infrazioni eventualmente rilevate.
9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche
generali o parziali per revisioni di piu' operazioni
doganali con le modalita' indicate nel presente articolo
per accertare le violazioni al presente decreto, al testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui
applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in
attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi
contribuenti, trova applicazione la procedura prevista
dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica
emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni
di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
sara' data comunicazione ai competenti uffici.".



 
Art. 10.
Modifiche al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498

1. Al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme sul mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, concernente proroga di alcuni termini scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, dopo le parole: "eventi di carattere eccezionale," sono inserite le seguenti: "non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,";
b) all'articolo 3, comma 1, relativo al provvedimento di accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del
decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, recante: "Norme per
la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari", cosi'
come modificato dal presente articolo:
"Art. 1. - Qualora gli uffici finanziari non siano in
grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di
carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni
organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini
di prescrizione e di decadenza nonche' quelli di
adempimento di obbligazioni e di formalita' previsti dalle
norme riguardanti le imposte e le tasse a favore
dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o
irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo
giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3.".
"Art. 3. - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 312, il periodo di
mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici
finanziari e' accertato con decreto del direttore del
competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale
interessata, sentito il Garante del contribuente, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare
funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici
giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio
e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque
giorni dalla data medesima.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone