Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO |
DECRETO 14 febbraio 2001 |
Contributi ai consorzi alle esportazioni per la partecipazione alla rassegna "Italia in Giappone 2001". |
|
|
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di contributi e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 252, recante "Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001" con la quale e' stata istituita la Fondazione "Italia in Giappone 2001", in appresso Fondazione; Visto l'art. 145, comma 44, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); Considerato che nel calendario ufficiale della rassegna "Italia in Giappone 2001" e' stata inserita la manifestazione "Italia Matsuri", che si svolgera' a Tokyo dal 28 aprile al 6 maggio 2001; Considerato che l'iniziativa "Italia Matsuri" ha lo scopo di dare risalto alle diverse caratteristiche regionali del Paese e di valorizzarne i prodotti tipici e che, pertanto, e' da ritenere auspicabile un'equilibrata partecipazione dei consorzi del settore agro-alimentare, dell'artigianato e di quello turistico-alberghiero; Considerato che la Fondazione "Italia in Giappone 2001" ha comunicato che l'area disponibile per "Italia Matsuri" e' pari a 2.500 mq, di cui 1.000 riservati alla partecipazione ufficiale delle regioni e 1.500 ai consorzi alle esportazioni; Tenuto conto che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri e della stessa Fondazione, nonche' quelli delle categorie e delle regioni, nelle riunioni preparatorie, si sono espressi in favore di una concentrazione delle risorse finanziarie per assicurare una buona riuscita di "Italia Matsuri"; Ritenuto opportuno adottare adeguate misure per promuovere, attraverso i consorzi alle esportazioni, la presenza delle imprese italiane alla rassegna "Italia in Giappone 2001"; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Al fine di promuovere la presenza delle imprese italiane alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di erogazione dei fondi stanziati a questo scopo dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a lire 4.500 milioni per il 2001 e lire 4.000 milioni per il 2002. 2. I citati stanziamenti sono destinati ad incentivare la realizzazione di iniziative promozionali dei consorzi alle esportazioni nell'ambito delle manifestazioni inserite nel calendario ufficiale della rassegna "Italia in Giappone 2001" e, in particolare, la partecipazione all'iniziativa "Italia Matsuri". |
| Art. 2. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che i loro statuti prevedano finalita' di promozione delle esportazioni ovvero attivita' volte a incrementare la domanda turistica estera. |
| Art. 3. Agevolazione e spese ammissibili 1. Al fine di favorire la partecipazione a "Italia Matsuri" sono ammessi a contributo i costi sostenuti dai consorzi per agevolare la presenza delle imprese agli stessi associate, relativi: a) all'affitto dell'area per la partecipazione alla manifestazione "Italia Matsuri" nell'ambito del progetto ufficiale approvato dalla Fondazione; b) all'allestimento dei relativi stand secondo quanto previsto dal progetto sub a). 2. I fondi sono erogati in forma di contributo nella misura del 70% delle spese di cui al comma precedente. 3. Al fine di assicurare un'ampia e qualificata partecipazione e fermo restando quanto previsto dal comma 2, il contributo complessivo massimo concedibile a ciascun consorzio per la partecipazione a "Italia Matsuri" non puo', comunque, essere superiore a 350 milioni. |
| Art. 4. Presentazione della domanda per la partecipazione a "Italia Matsuri" 1. Le domande di contributo alle spese di partecipazione a "Italia Matsuri" devono pervenire, a pena di esclusione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del commercio con l'estero, direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, divisione III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. 2. Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione: a) fotocopia dello statuto vigente del consorzio, dal quale si evincano le finalita' o l'attivita' di cui all'art. 2; b) copia della prenotazione dell'area espositiva in cui siano indicati i mq riservati; c) preventivo di spesa distinto in due voci relativamente all'affitto e all'allestimento dell'area; d) coordinate bancarie per l'accredito delle somme; e) elenco e relativi importi delle altre spese preventivate per la partecipazione a "Italia Matsuri"; f) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che il consorzio non ha percepito, da enti privati o pubblici, altri contributi, oltre a quello del Ministero del commercio estero, destinati a coprire le voci di spesa di cui alla lettera c), ovvero che il consorzio ha ricevuto contributi in misura non superiore al 30% delle stesse. In questo caso la dichiarazione dovra' contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi. 3. Al fine di una corretta erogazione degli anticipi il Ministero acquisisce dalla Fondazione l'elenco dei soggetti partecipanti e delle relative aree prenotate. |
| Art. 5. Esame delle domande 1. Le domande vengono esaminate entro trenta giorni dall'arrivo al Ministero. 2. L'esito dell'istruttoria della domanda e' comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame. |
| Art. 6. Modalita' di erogazione 1. Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalita': il 50% dell'importo concedibile e' erogato, a titolo di anticipo, entro trenta giorni dall'approvazione della domanda; il restante 50% e' erogato, a consuntivo, dietro presentazione della rendicontazione di spesa ed in base all'ordine di arrivo della documentazione entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, fino alla concorrenza delle risorse disponibili nel 2001, ovvero entro il primo bimestre del 2002. 2. Al fine di procedere all'erogazione dei contributi secondo le modalita' indicate, sono riservati, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 145, comma 44, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i fondi necessari a soddisfare tali esigenze. |
| Art. 7. Documentazione di spesa 1. La documentazione di spesa, a consuntivo, deve pervenire al Ministero del commercio estero - Direzione generale promozione degli scambi e internazionalizzazione delle imprese - Div. III, entro e non oltre il 30 settembre 2001 e deve contenere fotocopia delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva. 2. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale. |
| Art. 8. Revoca del contributo 1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata la mancanza dei requisiti e nei casi in cui sia riscontrata la mancata partecipazione del consorzio a "Italia Matsuri". 2. In caso di revoca, il consorzio e' tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero, si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. |
| Art. 9. Presentazione della domanda per la partecipazione ad altri eventi 1. Al fine di agevolare la partecipazione dei consorzi ad eventi diversi da "Italia Matsuri", la domanda di contributo alle spese di partecipazione ad altri eventi inseriti nel calendario ufficiale della rassegna "Italia in Giappone 2001" deve essere fatta pervenire a pena di esclusione, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale promozione scambi e internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale Boston, 25 - 00144 Roma, almeno sessanta giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. In deroga a tale termine le domande di contributo riguardanti manifestazioni previste dalla Fondazione per i mesi di aprile e maggio 2001, devono pervenire al Ministero almeno cinque giorni prima dalla data di realizzazione, fermo restando il disposto dell'art. 12. In ogni caso, al fine di programmare tempestivamente un corretto utilizzo dei fondi disponibili, le richieste di contributo per la partecipazione ad iniziative diverse da "Italia Matsuri" del calendario ufficiale della rassegna "Italia in Giappone 2001" devono pervenire entro il 31 dicembre 2001. 2. Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione: a) fotocopia dello statuto del consorzio, dal quale si evincano le finalita' o l'attivita' di cui all'art. 2; b) indicazione degli eventi inseriti nel calendario ufficiale della manifestazione "Italia in Giappone 2001" ai quali il consorzio intende partecipare; c) preventivo dettagliato delle spese promozionali e pubblicitarie connesse con la partecipazione agli eventi di cui alla lettera b); d) coordinate bancarie per l'accredito delle somme; e) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che il consorzio non ha percepito da enti privati o pubblici altri contributi, oltre a quello del Ministero del commercio estero, destinati a coprire le voci di spesa di cui alla lettera c), ovvero che il consorzio ha ricevuto contributi in misura non superiore al 30% delle stesse. In questo caso la dichiarazione dovra' contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi. |
| Art. 10. Agevolazione e spese ammissibili 1. I fondi sono erogati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in forma di contributo nella misura del 70% delle spese promozionali e pubblicitarie connesse alla partecipazione agli eventi di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), fino ad un massimo di 350 milioni per ciascuna manifestazione. 2. Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio, di soggiorno, di trasporto e assicurazione merci. |
| Art. 11. Esame delle domande 1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico entro trenta giorni dall'arrivo e sono accolte in relazione alle disponibilita' finanziarie. 2. L'esito dell'istruttoria e' comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame delle domande. |
| Art. 12. Modalita' di erogazione Il contributo e' erogato, a consuntivo, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili nel 2001, ovvero nel 2002. |
| Art. 13. Documentazione di spesa 1. La documentazione di spesa, a consuntivo, deve comunque pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese - Div. III, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa a cui si e' preso parte e deve contenere fotocopia delle fatture quietanzate relative alle voci di spesa contenute nel preventivo. 2. L'importo a saldo viene erogato in proporzione alle spese del preventivo effettivamente sostenute. 3. Fermo restando l'importo complessivo, e' ammessa una compensazione del 20% tra le voci di spesa indicate nel preventivo. 4. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale. |
| Art. 14. Organizzazione di ulteriori iniziative 1. Qualora a consuntivo dell'anno 2001 risultino fondi disponibili, il Ministero del commercio estero esaminera' la possibilita' di organizzare, in favore dei consorzi alle esportazioni, altre manifestazioni da inserire nel programma ufficiale di "Italia in Giappone 2001". |
| Art. 15. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore 1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 febbraio 2001 Il Ministro: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 42 |
|
|
|