Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 febbraio 2001 |
Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Capaldo Luciano, nato a Campo di Giove (L'Aquila) il 24 luglio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di "Chartered Civil Engineer", conseguito presso "The Institution of Civil Engineers" in data 17 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il riconoscimento richiesto dal Capaldo riguarda un "titolo assimilato a un diploma" ai sensi dell'art. 1, lettera a), della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 115/1992, come attestato da "The Institution of Civil Engineers" in data 24 novembre 2000, e dal "Department of Trade and Industry" di Londra in data 28 novembre 2000; Considerato pertanto che, sulla base di detti attestati, il richiedente risulta essere in possesso di una preparazione accademica equipollente ad un "Bachelor of Engineering" triennale; Considerato inoltre che il sig. Capaldo e' membro di "The Association of Cost Engineers" dal 9 marzo 2000; Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 novembre 2000; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "ingegnere" e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere delle misure compensative, come specificato nella nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 6 dicembre 2000; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Capaldo Luciano, nato a Campo di Giove (L'Aquila) il 24 luglio 1962, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'uno o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: geotecnica; convertitori, macchine ed azionamenti elettrici. Roma, 20 febbraio 2001 Il direttore generale: Hinna Danesi |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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