Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 7 febbraio 2001 |
Disciplina degli interventi di prevenzione sismica per gli edifici privati nei comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina). (Ordinanza n. 3105). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999; VISTA la legge 31 dicembre 1991 n. 433, e successive modifiche ed integrazioni; VISTE le ordinanze dei Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 dei 25 giugno 1998, n. 3050 dei 31 marzo 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 dei 18 aprile 2000, n. 3059 dei 30 maggio 2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 dei 6 giugno 2000 e n. 3083 dei 28 settembre 2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2000; CONSIDERATO che e' necessario procedere ad emanare criteri e modalita' per la prevenzione sismica nei comuni della Sicilia Orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina), in attuazione dell'articolo 1 dell'obiettivo i-bis della legge 433/1991; VISTI i risultati dei gruppo di lavoro misto dei Servizio Sismico nazionale e dei Dipartimento della protezione civile; SENTITA la Regione Siciliana; SU PROPOSTA del Direttore dell'Agenzia di protezione civile Prof. Franco Barberi; DISPONE ART. 1 1. Le domande di cui all'art. 10, comma 2 dell'ordinanza n. 3050/2000, come modificata dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3059/2000, vengono esaminate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suoi delegati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, escludendo quelle che ricadono in uno dei seguenti casi: a) domande relative ad edifici situati in Comuni non appartenenti alle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina, b) domande che non indichino con esattezza gli elementi richiesti dall'art. 5, ultimo comma dell'ordinanza n. 3059/2000 che sostituisce l'art. 10 dell'ordinanza n. 3050/2000, che di seguito vengono riportati: - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento; - estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; - estremi dei versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999, se dovuta; - estremi della delibera assembleare, nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'art. 1117 dei codice civile. 2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o i suoi delegati possono richiedere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ove lo ritengano opportuno, i documenti che provino quanto dichiarato nelle domande; in tale caso il termine di 45 giorni di cui al precedente comma e' sospeso, fino ad un massimo di 15 giorni, per consentire al soggetto interessato la produzione della documentazione richiestagli. L'inottemperanza di cui a quest'ultimo termine comporta l'irreversibile esclusione del soggetto richiedente dai benefici di cui all'obiettivo i-bis della legge n. 433/1991 e successive integrazioni e modificazioni. Di quanto sopra i Comuni sono tenuti a custodire apposita notazione, anche relativamente alle domande esitate negativamente. 3. Entro 15 giorni dal termine dell'istruttoria, per i soggetti richiedenti il cui esito e' stato positivo, il Comune, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ne da' al soggetto interessato specifica comunicazione comprendente l'invito a presentare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di trasmissione, a pena d'esclusione, apposita domanda redatta secondo l'allegato A, corredata da apposita scheda tecnica (allegato B). Tali allegati, compilati in ogni loro parte e debitamente sottoscritti dagli aventi titolo, devono essere spediti esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo valida la data del timbro postale agli effetti dei termine temporale suscritto. 4. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, o suoi delegati, unitamente all'Ingegnere-Capo del Genio Civile, o suoi delegati, sulla base degli allegati A e B, pervenuti nei termini di cui al precedente comma, redigono la graduatoria delle domande, secondo i criteri specificati nel successivo art. 3, da effettuarsi entro 45 giorni dal termine ultimo di ricevimento degli allegati sopracitati. Nel caso in cui in corso di istruttoria siano ritenuti necessari chiarimenti od integrazioni alle schede pervenute, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale li richiede al soggetto interessato, che dovra' far pervenire quanto richiesto entro il termine massimo perentorio di ulteriori giorni 30. 5. La graduatoria finale nell'ambito di ogni comune viene approvata con atto del Sindaco, trasmessa alla regione Siciliana e affissa all'Albo pretorio dei comune. La regione Siciliana provvede all'elaborazione della graduatoria unica regionale, da approvare con decreto dei Presidente della Giunta Regionale Siciliana o suo delegato, entro 15 giorni dal ricevimento delle graduatorie comunali. |
| ART. 2 1. Per gli interventi oggetto della presente ordinanza, cori il termine "edifici" si intendono esclusivamente unita' -strutturali rientranti nelle tipologie descritte nell'allegato C. 2. Sono ammessi al contributo, di cui all'art. 1 dell'obiettivo i-bis della legge n. 433/1991 e successive integrazioni e modificazioni, gli edifici in cui ricade almeno un'unita' immobiliare ad uso abitativo, adibita a residenza principale alla data dei 31 marzo 2000, anche affittata ad un conduttore che alla stessa data utilizzi l'unita' quale residenza principale. In quest'ultimo caso entro il limite temporale di presentazione degli allegati di cui all'art. 1, comma 4, il proprietario si impegna a rinnovare, per almeno cinque anni dalla data di scadenza dell'ultimo contratto registrato, il contratto di locazione agli stessi patti e condizioni con lo stesso conduttore, o con i suoi eredi aventi diritto. 3. Sono ammessi anche gli edifici in cui alla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3050/2000 siano ricomprese anche unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo, purche' sussistano le condizioni di cui al comma 2, e la superficie cumulativa di dette unita' immobiliari ad uso diverso non superi il 50% della superficie totale dell'edificio. 4, Sono ammessi a contributo anche gli edifici nei quali siano presenti unita' immobiliari viziate da abusi edilizi, non sanate alla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3050/2000, purche' detti abusi costituiscano variazioni non essenziali, intendendosi per "variazioni essenziali" quelle elencate all'art. 4 della legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985, di recepimento della legge n. 47 dei 28 febbraio 1985. In tal caso il contributo non compete ai soli proprietari delle unita' immobiliari in cui siano stati effettuati detti abusi. Qualora l'edificio costituisca un condominio, occorre che nell'allegato A di cui al precedente art. 1, comma 4, il condominio si impegni ad eseguire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1136 dei C.C., l'intervento di miglioramento sismico in modo unitario, anche per l'unita' immobiliare non soggetta a contributo. 5. Per gli edifici comprendenti piu' unita' immobiliari, ma non costituenti un condominio ai sensi dei codice civile, qualora anche un solo proprietario abbia presentato domanda entro il termine previsto dall'art. 10, secondo comma, dell'ordinanza n. 3050/2000, come modificato dall'art. 5, ultimo periodo dell'ordinanza n. 3059/2000, anche gli altri proprietari possono accedere ai contributi, purche' tutti i proprietari si aggreghino sotto forma di "condominio di fatto", anche solo per l'intervento oggetto della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dei codice civile. In questo caso la domanda dovra' contenere copia della delibera assembleare che attesti l'avvenuta costruzione di tutti i proprietari in condominio per l'intervento oggetto della presente ordinanza, con contestuale nomina di amministratore o altro soggetto, munito di procura resa dalle parti dinanzi a notaio o altro pubblico ufficiale a cio' preposto, nonche' l'impegno ad eseguire i lavori in maniera unitaria, con la maggioranza prevista ai sensi dell'art. 1136 dei codice civile. 6. La mancata costituzione del condominio di fatto di cui al comma 5 comporta l'esclusione della possibilita' di adire al contributo anche per i soggetti che ne hanno fatto domanda secondo i termini dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 3050/2000, come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3059/2000, rimanendo in ogni caso le Amministrazioni competenti indenni da ogni eventuale contenzioso derivante da tale esclusione. 7. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli edifici danneggiati dal sisma dei 13 e 16 dicembre 1990, ammessi ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3050/2000, con la sola eccezione di quelli i cui proprietari sono decaduti per inerzia dai benefici medesimi, purche' non oggetto dell'intervento sostitutivo da parte del Comune, previsto dall'art. 8, comma 5 dell'ordinanza n. 2212/1992, come modificato dall'art. 1 comma 4 dell'ordinanza n. 2437/1996. 8. Sono altresi' esclusi dal contributo di cui alla presente ordinanza gli edifici o le unita' immobiliari i cui proprietari hanno gia' ottenuto contributi, o hanno in corso la pratica per l'ottenimento degli stessi, a causa di eventi sismici diversi dal sisma dei 13 e 16 dicembre 1990. 9. Sono esclusi dal contributo di cui alla presente ordinanza gli edifici oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale, nel caso in cui l'ordinanza venga emessa per motivi di natura strutturale o geotecnica o geologica. 10. Sono esclusi dal contributo di cui alla presente ordinanza gli edifici che ricadono all'interno delle zone perimetrate, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, a rischio idrogeologico R3 e R4 come definiti dal DPCM 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 dei decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180". |
| ART. 3 1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 2, sono ammessi a contributo i seguenti edifici: a) edifici realizzati prima della data di entrata in vigore dei decreto ministeriale di classificazione sismica, relativamente al Comune di appartenenza; b) edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore dei decreto ministeriale di classificazione sismica, ma con concessione rilasciata prima di tale data; c) edifici con concessione in sanatoria, la cui data di rilascio sia precedente alla data di entrata in vigore dei decreto ministeriale di classificazione sismica; d) edifici con concessione in sanatoria, la cui data sia posteriore alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di classificazione sismica, ma realizzati prima della data di entrata in vigore dei decreto ministeriale di classificazione sismica, e quindi, ai sensi della legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985, per la concessione in sanatoria sia stata sufficiente la presentazione dei certificato di idoneita' statica; e) edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore dei decreto ministeriale di classificazione sismica, ma prima della data di entrata in vigore dei D.M. 3 marzo 1975, di attuazione della legge n. 64/1974. 2. Gli edifici di cui al precedente comma 1, lettere a, b, c, d, sono inseriti nella priorita' 1; gli edifici di cui al precedente comma 1, lettera e, sono inseriti nella priorita' 2 e sono ammessi al contributo una volta ultimata nel Comune, nell'ambito dei finanziamenti allo stesso destinati, l'assegnazione dei contributi per il miglioramento sismico degli edifici inseriti in priorita' 1. 3. La spesa massima per unita' immobiliare ammissibile ai fini della determinazione dei contributo non potra' in nessun caso superare quella indicata all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 3050/2000, con le specificazioni e maggiorazioni previste nei successivi commi del presente articolo. 4. La spesa di cui al comma 3 e' soggetta ad una maggiorazione connessa al reddito del nucleo familiare come risultante da certificato di stato di famiglia alla data del 31 marzo 2000 e dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1999. Tale maggiorazione e' computata nel seguente modo: a) reddito annuo complessivo dei nucleo familiare fino a L. 21 milioni, maggiorazione del 20%; b) reddito annuo complessivo del nucleo familiare dei proprietario superiore a L. 21.000.000, ma inferiore a L. 30.000.000 maggiorazione del 10%; c) reddito annuo complessivo dei nucleo familiare dei proprietario superiore a L. 30.000.000, ma inferiore a L. 50.000.000, maggiorazione dei 3%; d) reddito annuo complessivo dei nucleo familiare dei proprietario uguale o superiore a L. 50.000.000, non si applica alcuna maggiorazione. Qualora il reddito del nucleo familiare derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime annuali INPS, si applica comunque una maggiorazione del 40%. 5. La spesa di cui al comma 3 e' altresi' maggiorata delle seguenti percentuali tra loro cumulabili: a) aumento del 10% per le unita' immobiliari ricadenti nei Comuni classificati con S=9 e S=12; b) aumento del 10% per le unita' immobiliari aventi superficie utile abitabile fino a mq. 46, e del 5% per le unita' con la superficie utile abitabile compresa tra mq. 46 e mq. 70; c) aumento del 20% per gli edifici interamente vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939, e successive modificazioni ed integrazioni; d) per le unita' ad uso abitativo con altezza d'interpiano superiore a ml. 3,50 fino a ml. 4,50, il costo d'intervento e' maggiorato sulla base della seguente formula: costo d'intervento al metro quadrato moltiplicato per (1+ (dh/1,5)x0,5), ove per dh si intende l'altezza effettiva d'interpiano, espressa in metri lineari, diminuita di ml. 3,5. La percentuale cumulativa massima delle maggiorazioni descritte nel presente comma non puo' superare il 40% della spesa di cui al comma 3, ed e' cumulabile con le eventuali maggiorazioni di cui al precedente comma 4. In nessun caso la somma delle maggiorazioni previste dai commi 4 e 5 puo' superare la percentuale del 60%. 6. La spesa massima ammissibile e' funzione del prodotto del costo d'intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, che si applica alle assegnazioni disposte nell'anno successivo a quello di riferimento, per la superficie, con le condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato D. 7. Il contributo e' pari al minore tra gli importi risultanti dal computo metrico estimativo del progetto di miglioramento sismico dell'intero edificio, redatto sulla base del prezziario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, e della spesa di cui al comma 6 calcolata come indicato nell'allegato D. 8. L'importo progettuale dei lavori dovra' essere destinato per almeno il 70% alla realizzazione delle opere strutturali di miglioramento sismico, con il limite dei 30% destinato alle finiture strettamente connesse alle opere strutturali. Inoltre l'importo lordo delle spese tecniche ammesse a contributo non puo' in nessun caso superare l'8,5% del contributo totale concesso. 9. Le domande idoneamente presentate sono ammesse a contributo, nei limiti di finanziamento disponibile, e nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 1 comma 5, sulla base della seguente documentazione: a) allegato B redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, conformemente alle indicazioni riportate nell'allegato stesso e negli allegati E "Indicatori di vulnerabilita' per gli edifici" e F "Metodologia per la valutazione dell'indice di rischio"; b) allegato A compilato e sottoscritto dal soggetto richiedente. 10. Il criterio per la graduatoria delle domande viene definito con il coefficiente di rischio dell'edificio, come risultante dall'allegato "B", approssimato alla seconda cifra decimale. In caso di uguale coefficiente di rischio, l'ordine di priorita' e' stabilito in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda originaria, di cui all'art. 10, comma 2 dell'ordinanza n. 3050/2000, come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3059/2000. |
| ART. 4 1. Entro il termine di 15 giorni dalla definizione delle graduatorie delle domande di cui all'articolo 1, il Comune invita con raccomandata con ricevuta di ritorno i soggetti passibili di finanziamento sulla base dei contributo massimo teorico loro erogabile, nei limiti dei finanziamento disponibile per ogni Comune, a presentare la progettazione di miglioramento sismico dell'edificio, secondo tempi, criteri e modalita' che verranno stabiliti con apposita direttiva dei Dipartimento della protezione civile da emanarsi entro 60 giorni dalla data della presente ordinanza. 2. Le disposizioni della presente ordinanza abrogano quelle delle precedenti ordinanze, in quanto incompatibili. |
| ART. 5 1. All'onere per gli interventi di cui alla presente ordinanza si fa fronte nei limiti della disponibilita' di lire 230 miliardi di cui alla delibera della giunta della regione Siciliana n. 154 dei 19 giugno 2000. 2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui ai comma 1 viene ripartita tra i Comuni interessati in funzione dell'indice di rischio sismico, come indicato nell'ordinanza n. 2788/1998 e della popolazione, assicurando comunque un finanziamento minimo di lire 250 milioni per ogni comune. La ripartizione viene calcolata sulla base della seguente espressione: IR * POP C = Cmin+(S-199*Cmin)*----------------- 199 sigma (IRi * POPi) i=1 dove: S = somma da ripartire pari a lire 138 miliardi (60% dei totale) Cmin = contributo minimo per ciascun comune (250 milioni) IR = indice di rischio dei comune POP = popolazione dei comune 3. L'importo residuo, pari a lire 92 miliardi (40 per cento del totale), viene ripartito nel rispetto della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 1, comma 5. Deve comunque essere finanziato almeno un intervento per comune, integrando ove necessario, l'importo minimo di lire 250 milioni con le risorse residue indivise. Le somme attribuite ai singoli Comuni e non assegnate per carenza di domande o che residuino dagli interventi finanziabili, affluiscono alla risorsa da utilizzare per finanziare la graduatoria unica regionale. Una quota di lire 10 miliardi dell'importo residuo complessiva, viene accantonata e assegnata dopo l'approvazione dei progetti esecutivi. |
| ART. 6 1. All'ordinanza 3050/2000, come modificata dalle ordinanze n. 3059/2000 e n. 3083/2000, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: All'art. 11, comma 1, dopo le parole "di cui all'art. 7," sono inserite le seguenti parole: "dopo l'espletamento degli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3 e 4,". Allart. 11, comma 2, le parole "dall'art. 12" sono sostituite con le parole "dall'art. 13". All'art. 11, comma 2, al terzo periodo sono sostituite le parole "dall'integrazione dei documenti di cui al punto 2 dell'articolo 10" con le parole "dalla presentazione della documentazione progettuale secondo l'ordine cronologico di protocollo". La presente ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma. 7 febbralo 2001 Il Ministro: BIANCO |
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