| Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| REGIONE LOMBARDIA |  
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2000 |  
| Stralcio   di  un'area  ubicata  nel  Comune  di  Manerba  del  Garda dall'ambito  territoriale  n. 19, individuato con deliberazione della giunta   regionale   n.   IV/3859   del  10  dicembre  1985,  per  la realizzazione   di   piscina   da  parte  del  sig.  Comelli  Emilio.                     (Deliberazione n. VII/2471). |  
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                         LA GIUNTA REGIONALE
     VISTO  il  Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 "Testo Unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10 dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma,   legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nelle  quali  aree  trova applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita' dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27 maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge 431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale paesistico;   PRESO  ATTO  che il dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:   -  che  in  data  6.6.2000  e'  pervenuta  l'istanza del Comune di Manerba  del  Garda (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art.  1 ter legge 431/85 da parte del sig. Comelli Emilio per la realizzazione di piscina;   -  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria svolta dal funzionario competente,  cosi' come risulta dalla relazione agli atti dell'Unita' Organizzativa,  si  evince  che  non  sussistono esigenze assolute di immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente  ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera   di   cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non  puo'  esimersi  dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a controllo  ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
  TUTTO CIO' PREMESSO,
  CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
                                DELIBERA
  1) di  stralciare,  per  le  motivazioni  di  cui in premessa, l'area   ubicata  in  Comune  di Manerba del Garda BS fg. 8-9 mapp. n. 1735   per  la  sola  parte interessata alla realizzazione delle opere in   oggetto   dall'ambito   territoriale   n.   19   individuato   con   deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,   per la realizzazione di piscina da parte del sig. Comelli Emilio; 2) di   ridefinire,   in   conseguenza  dello  stralcio  disposto  al   precedente  punto  n.  1), l'ambito territoriale n. 19 individuato   con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di  pubblicare  la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3   giugno  1940,  n.  1357  e  nel Bollettino Ufficiale della Regione   Lombardia,  come  previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27   maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12   settembre 1986, n. 54.
  Milano, 1 dicembre 2000
                                    Il segretario: Sala  |  
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