Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 |
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1. (Finalita')
1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 98/83/CE e' pubblicata in GUCE L 330 del 5 dicembre 1998. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999". Gli articoli 1 e 2 della citata legge, cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi". "Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a L. 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E' fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 50 mila e non superiore a L. 200 milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, 1'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.". - L'allegato A, della citata legge, contiene l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, reca: "Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' della acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.". - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.".
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "acque destinate al consumo umano": 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale; b) "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione; c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; d) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
Note all'art. 2:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi le note alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera o-bis) del citato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) - o) (omissis); o-bis) "gestore del servizio idrico integrato": il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;". - La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: "Disposizioni in materia di risorse idriche.". L'art. 9, comma 2, della citata legge, cosi' recita: "2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, legge 23 dicembre 1992, n. 498".
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| Art. 3. (Esenzioni)
1. La presente normativa non si applica: a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute; b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita' delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 4. (Obblighi generali)
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I; c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1. 3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile. |
| Art. 5 Punti di rispetto della conformita'
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. 3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita' d'ambito e con il gestore, dispongono che: a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. |
| Art. 6 Controlli
1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati: a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; c) alle reti di distribuzione; d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori; e) sulle acque confezionate; f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile. 2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto. 3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. 4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III. 5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualita' sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanita', in collaborazione con l'istituto superiore di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. |
| Art. 7 Controlli interni
1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualita' dell'acqua destinata al consumo umano. 2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanita' locale. 3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. 4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni. 5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7. |
| Art. 8 Controlli esterni
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unita' locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. 2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) l'azienda unita' sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. 3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantita' o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanita'. 4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' aziende unita' sanitarie locali la regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. 5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni interessate. 6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate. 7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita' sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita', secondo le modalita' stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanita'.
Note all'art. 8:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi le note alle premesse. L'art. 43 del citato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 43 (Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici). - 1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 1 e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia' esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita' all'allegato 2. 3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con il sistema informativo nazionale dell'ambiente, nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province, le autorita' d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.". - L'allegato 2, sezione A del citato decreto legislativo, reca: "Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e per la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". L'art. 7-quinquies del citato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 7-quinquies (Coordinamento con le agenzie regionali per l'ambiente). - 1. Il Ministro della sanita' e il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta e i relativi programmi operativi. 2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attivita' di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unita' sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. 3. Le regioni e le unita' sanitarie locali, per le attivita' di laboratorio gia' svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unita' sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente".
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| Art. 9 Garanzia di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1. |
| Art. 10 Provvedimenti e limitazioni dell'uso
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, d'intesa con l'azienda unita' sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformita', indica i procedimenti necessari per ripristinare la qualita', dando priorita' alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana. 2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unita' sanitaria locale informa l'autorita' d'ambito, affinche' la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. 3. Le autorita' competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati. |
| Art. 11 Competenze statali
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti: a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria; b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea; d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato; e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale; f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque; g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonche' per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi; h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori; i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi; l) L'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano. 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanita', di concerta con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali. 3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita' di sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.
Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'art. 5 del citato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma I e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato - regioni" e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.".
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| Art. 12. (Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue: a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali; b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile; c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11,comma 1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13; d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato 1, parte C, di cui all'articolo 14; e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e' necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16; f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano; g) definizione delle competenze delle aziende unita' sanitarie locali. |
| Art. 13 Deroghe
1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni: a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica; b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame. 3. Le deroghe devono avere la durata piu' breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga. 4. Il Ministero della sanita' con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potra' essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovra', comunque, avere durata superiore ai tre anni. 5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessita' di un'ulteriore periodo di deroga. 6. Il Ministero della sanita' con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni. 7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue: a) i motivi della deroga; b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro; c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli; e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f) la durata della deroga. 8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione. 9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, e' sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformita' ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma. 10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno. 12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche. 13. Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga. 14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Note all'art. 13: - Per quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi le note alle premesse. - Gli articoli 42 e seguenti, del citato decreto legislativo, riguardano i piani di tutela delle acque. In particolare l'art. 42 recita: "Art. 42 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica). -1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni. 3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.".
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| Art. 14 Conformita' ai parametri indicatori
1. In caso di non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorita' d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformita' ai valori di parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana. 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanita' e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformita' riscontrati nell'anno precedente: a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformita'; b) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonche' disposizioni in materia di riesame. 3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta. 4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano. |
| Art. 15 Termini per la messa in conformita'
1. La qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B. |
| Art. 16 Casi eccezionali
1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanita', su istanza della regione, o provincia autonoma, puo' chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanita' entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficolta' incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2. 3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanita' un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresi' l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficolta' incontrate. Il Ministero della sanita' puo' chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni. 4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinche' la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanita' delle iniziative adottate ai sensi del presente comma. 5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano. |
| Art. 17 Informazioni e relazioni
1. Il Ministero della sanita' provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o piu' persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10. 3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovra' riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004. 4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10. 5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanita' ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati. |
| Art. 18. (Competenze delle regioni speciali e province autonome)
1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 19 Sanzioni
1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale. 4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e' punita: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico; c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano. 5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni. |
| Art. 19-bis (1)
(( 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. )) |
| Art. 20 Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16. 2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche normative in materia. 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie VERONESI, Ministro della sanita' DINI, Ministro degli affari esteri FASSINO, Ministro della giustizia VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica NESI, Ministro dei lavori pubblici LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali BORDON, Ministro dell'ambiente LOIERO, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Nota all'art. 20:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vedi le note alle premesse.
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| ALLEGATO I
PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*
PARTE A
Parametri microbiologici ================================================= Parametro Valore di parametro (numero/100 ml) ------------------------------------------------- Escherichia coli (E. coli) 0 ------------------------------------------------- Enterococchi 0 -------------------------------------------------
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
================================================= Parametro Valore di parametro ================================================= Escherichia coli (E.coli) 0/250ml ------------------------------------------------- Enterococchi 0/250 ml ------------------------------------------------- Pseudomonas aeruginosa 0/250ml ------------------------------------------------- Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml ------------------------------------------------- Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml ------------------------------------------------- PARTE B
Parametri chimici =================================================================== Parametro Valore di Uniti di Note parametro misura =================================================================== Acrilammide 0,10 µg/l Nota 1 ------------------------------------------------------------------- Antimonio 5,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Arsenico 10 µg/l ------------------------------------------------------------------- Benzene 1,0 µg/1 ------------------------------------------------------------------- Benzo(a)pirene 0,010 µg/l ------------------------------------------------------------------- Boro 1,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Bromato 10 µg/l Nota 2 ------------------------------------------------------------------- Cadmio 5,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Cromo 50 µg/l ------------------------------------------------------------------- Rame 10 mg/l Nota 3 ------------------------------------------------------------------- Cianuro 50 µg/l ------------------------------------------------------------------- 1.2 dicloroetano 3,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Epicioridrina 0,10 µg/l Nota 1 ------------------------------------------------------------------- Fluoruro 1,50 mg/l ------------------------------------------------------------------- Piombo 10 µg/l Note 3 e 4 ------------------------------------------------------------------- Mercurio 1,0 µg/l ------------------------------------------------------------------- Nichel 20 µg/l Nota 3 ------------------------------------------------------------------- Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5 ------------------------------------------------------------------- Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5 ------------------------------------------------------------------- Antiparassitari 0,10 ug/l Nota 6 e 7 ------------------------------------------------------------------- Antiparassitari-Totale 0,50 µg/l Note 6 e 8 ------------------------------------------------------------------- Idrocarburi policiclici 0,10 µg/l Somma delle aromatici concentrazioni di composti specifici; Nota 9 ------------------------------------------------------------------- Selenio 10 µg/l ------------------------------------------------------------------- Tetracloroetilene 10 µg/l Somma delle Tricioroetilene concentrazioni dei parametri specifici ------------------------------------------------------------------- Trialometani-Totale 30 µg/l Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10 Cloruro di vinile 0,5 µg/l Nota 1 ------------------------------------------------------------------- Clorito 200 µg/l Nota 11 ------------------------------------------------------------------- Vanadio 50 µg/l -------------------------------------------------------------------
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.
------------------------------------------------------------------- Nota 1 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua ------------------------------------------------------------------- Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana. ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l.
Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata. ------------------------------------------------------------------- Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+ (nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento. ------------------------------------------------------------------- Nota 6 Per antiparassitari s'intende: - insetticidi organici - erbicidi organici - fungicidi organici - nematocidi organici - acaricidi organici - alghicidi organici - rodenticidi organici - sostanze antimuffa organiche - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.
Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua. ------------------------------------------------------------------- Nota 7 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l. ------------------------------------------------------------------- Nota 8 "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo. ------------------------------------------------------------------- Nota 9 I composti specifici sono i seguenti: - benzo(b)fluorantene - benzo(k)fluorantene - benzo(ghi)perilene - indeno(1,2,3-cd)pirene ------------------------------------------------------------------- Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano. ------------------------------------------------------------------- Nota 11 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorite, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l. ------------------------------------------------------------------- PARTE C
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
RADIOATTIVITA'
------------------------------------------------------------------- Parametro Valore di parametro Unità di misura Note ------------------------------------------------------------------- Trizio 100 Becquerel/l Note 8 e 10 ------------------------------------------------------------------- Dose totale 0,10 mSv/anno Note 9 e 10 indicativa -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- Nota 1 L'acqua non deve essere aggressiva. ------------------------------------------------------------------- Nota 2 Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l' Azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell'articolo 18,comma 1. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere adotto a 4,5 unità di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore. ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore. ------------------------------------------------------------------- Nota 5 Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "Numero/250 ml". ------------------------------------------------------------------- Nota 6 Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamento d'acqua inferiori a 10.000 mc al giorno. ------------------------------------------------------------------- Nota 7 In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: = a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento. ------------------------------------------------------------------- Nota 8 Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II. ------------------------------------------------------------------- Nota 9 Ad eccezione del trizio, potassio - 40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II. ------------------------------------------------------------------- Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati. -------------------------------------------------------------------
(AVVERTENZA)
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori:
1) alghe; 2) batteriofagi anti E.coli; 3) elminti; 4) enterobatteri patogeni; 5) enterovirus; 6) funghi; 7) protozoi; 8) Pseudomonas aeruginosa; 9) Stafilococchi patogeni.
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni. |
| ALLEGATO II
CONTROLLO TABELLA A Parametri da analizzare
1. Controllo di routine
Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualita' organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonche' informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto. Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:
- Alluminio (Nota 1) - Ammonio - Colore - Conduttivita' - Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2) - Escherichia coli (E. coli) - Concentrazione ioni idrogeno - Ferro (Nota 1) - Nitriti (Nota 3) - Odore - Pseudomonas aeruginosa (Nota 4) - Sapore - Conteggio delle colonie a 22oC e 37oC (Nota 4) - Batteri coliformi a 37oC - Torbidita' - Disinfettante residuo (se impiegato)
------------------------------------------------------------------- Nota 1 Necessario solo se usato come flocculante o presente, in concentrazione significativa, nelle acque utilizzate. (°). ------------------------------------------------------------------- Nota 2 Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali (°). ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di disinfezione (°). ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in contenitori. ------------------------------------------------------------------- ° In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco relativo al controllo di verifica.
2. Controllo di verifica
Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda unita' sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, e' improbabile che un parametro si trovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un marcato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica" ai parametri per la radioattivita'. TABELLA B 1
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari. I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell'articolo 6, al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente.
=================================================================== Volume d'acqua Controllo di routine Controllo di verifica distribuito o Numero di campioni Numero di campioni prodotto ogni all'anno (Note 3, all'anno (Note 3e 5) giorno in una zona 4 e 5) di approvvigiona- mento (Note 1 e 2) m3 =================================================================== =100 (Nota 6) (Nota 6) ------------------------------------------------------------------- >100 =1000 4 1 ------------------------------------------------------------------- >1000 =10000 1
4 +1 ogni 3300m3/g del volume totale e frazione di 3300 ------------------------------------------------------------------- >10000 =100000 +3 ogni 1000 3 m3/g del volume + ogni 10000 m3/g del volume totale o frazione di 1000 ------------------------------------------------------------------- >100000 totale e frazione 10 di 1000 +1 ogni 25000 m3/g del volume totale e frazioni di 10000 -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- Nota 1 Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme. ------------------------------------------------------------------- Nota 2 I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per determinare la frequenza minima in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua si può fare riferimento alla popolazione servita calcolando un consumo di 200 l pro capite al giorno. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve durata, la frequenza del controllo delle acque distribuite con cisterna deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale. ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda unità sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni indicato nella tabella se:
a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un periodo di almeno due anni consecutivi sono costanti e significativamente migliori dei limiti previsti dall'allegato I e b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità dell'acqua.
La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso specifico di cui alla nota 6. ------------------------------------------------------------------- Nota 5 Nella misura del possibile, il numero, di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo. ------------------------------------------------------------------- Nota 6 La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale. -------------------------------------------------------------------
TABELLA B 2
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e messe a disposizione per il consumo umano.
=================================================================== Volume d'acqua Controllo di routine - Controllo di verifica prodotto ogni giorno Numero di campioni Numero di campioni (*) messo in vendita all'anno all'anno in bottiglie o contenitori m3 =================================================================== =10 1 1 ------------------------------------------------------------------- >10 = 12 1 60 ------------------------------------------------------------------- > 60 1 ogni 5 m3 del volume 1 ogni 100 mc del totale e frazione di 5 volume totale e frazione di 100 ------------------------------------------------------------------- (*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. |
| ALLEGATO III SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI 1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI
I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento, ogni qualvolta e' disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri.
Batteri coliformi ed Escherichia coli ( E. coli) (ISO 930-1) Enterococchi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780) Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 22o C (prEN ISO 6222) Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 37o C (prEN ISO 6222) Clostridium perfrigens (spore comprese) Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 ± 1 o C per 21 ± 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo un esposizione di 20 - 30 secondi a vapori di idrossido di ammonio.
Nota 1 Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:
Terreno di base Triptosio 30 g Estratto di lievito 20 g Saccarosio 5 g Cloridrato di L-cisteina 1 g MgSO4 7H2A 0,1 g Bromocresolo porpora 40 mg Agar 15 g Acqua 1000 ml
Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti. Lasciare raffreddare e aggiungere:
D-cicloserina 400 mg B-solfato di polimixina 25mg Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8 ml 60 mg di acqua sterile prima dell'addizione Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%) 20ml filtrata - sterilizzata
FeCL3 6H20 (al 4,5%) filtrata - sterilizzata 2 ml 2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con una esattezza, una precisione ed un limite di rilevamento specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanita' che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'Allegato 1, parti B e C.
===================================================================== | | | Limite di | | | Esattezza | Precisione |rilevazione | | | in % del | in % del | in % del | | | valore di | valore di | valore di | | | parametro | parametro | parametro | | Parametri | (Nota 1) | (Nota 2) | (Nota 3) | Condizioni | Note ===================================================================== | | | |Controllare | | | | |secondo le | Acrilam- | | | |specifiche | mide | | | |del prodotto| --------------------------------------------------------------------- Alluminio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Ammonio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Antimonio |25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Arsenico |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Benzopirene|25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Benzene |25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Boro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Bromato |25 |25 |25 | | --------------------------------------------------------------------- Cadmio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Cloruro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Cromo |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Condutti | | | | | vità |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Rame |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Cianuro |10 |10 |10 |Nota 4 | --------------------------------------------------------------------- 1,2 dicloro| | | | | etano |25 |25 |10 | | --------------------------------------------------------------------- | | |Controllare | | | | |secondo le | | Epiclo- | | |specifiche | | ridrina | | |del prodotto| | --------------------------------------------------------------------- Floruro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Ferro |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Piombo |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Manganese |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Mercurio |20 |10 |20 | | --------------------------------------------------------------------- Nichel |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Nitrati |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Nitriti |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Ossidabi- | | | | | lità |25 |25 |10 | |Nota 5 --------------------------------------------------------------------- Anti | | | | | parassitari|25 |25 |25 | |Nota 6 --------------------------------------------------------------------- Idrocarburi| | | | | policiclici| | | | | aromatici |25 |25 |25 | |Nota 7 --------------------------------------------------------------------- Selenio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Sodio |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Solfato |10 |10 |10 | | --------------------------------------------------------------------- Tetracloro | | | | | etilene |25 |25 |10 | |Nota 8 --------------------------------------------------------------------- Tricloro | | | | | etilene |25 |25 |10 | |Nota 8 --------------------------------------------------------------------- Trialo | | | | | metani | | | | | totali |25 |25 |10 | |Nota 7 --------------------------------------------------------------------- | | | |Controllare | | | | |secondo le | Cloruro di | | | |specifiche | vinile | | | |del prodotto| 2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni pari al valore di parametro con un'accuratezza di 0,2 unita' pH ed una precisione di 0,2 unita' pH.
------------------------------------------------------------------- Nota 1(*) L'esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore vero; la sua misura è generalmente indicata come errore sistematico. ------------------------------------------------------------------- Nota 2 (*) La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa è generalmente espressa come la deviazione standard all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali. ------------------------------------------------------------------- (*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725. ------------------------------------------------------------------- Nota 3 Il limite di rilevamento è pari a:
- tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale oppure - cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco. ------------------------------------------------------------------- Nota 4 Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme (cianuro totale). ------------------------------------------------------------------- Nota 5 L'ossidazione deve essere effettuata per 10 minuti a una temperatura di 100°C in ambiente acido con l'uso di permanganato. ------------------------------------------------------------------- Nota 6 Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il limite di rilevamento può non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo. ------------------------------------------------------------------- Nota 7 Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 25% del valore parametrico che figura nell'allegato I. ------------------------------------------------------------------- Nota 8 Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 50% del valore parametrico che figura nell'allegato I. ------------------------------------------------------------------- |
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