IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente"; Rilevato che la procedura relativa all'emanazione del decreto di programmazione dei flussi per il 2001 e' stata avviata con l'approvazione della proposta di decreto da parte del Comitato dei Ministri, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 2 agosto 2000, nella seduta dal 15 dicembre 2000, e non e' ancora completata; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, di programmazione dei flussi per il 2000, ha autorizzato l'ingresso di 63.000 cittadini stranieri non comunitari, ed in particolare ha all'art. 2 comma 1, lettera a), autorizzato: "28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario."; Ritenuto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha segnalato al comitato tecnico previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2000 l'esigenza di autorizzare con urgenza l'ingresso di cittadini stranieri non comunitari per lo svolgimento di attivita' lavorative stagionali per soddisfare le esigenze del settore turistico-alberghiero e agricolo, al fine di non compromettere la stagione turistica invernale ed alcune tipologie di raccolti, e che il comitato in parola si e' espresso favorevolmente; Ritenuto di dover provvedere con urgenza ad autorizzare l'ingresso dei lavoratori stagionali non comunitari, in coerenza con quanto autorizzato nell'anno 2000, nonche' la proposta di decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2001, in corso di definizione; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 2 febbraio 2001; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. 1. E' stabilita, come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2001, una quota massima di 13.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad impegnare la quota di lavoratori subordinati stagionali nei limiti di cui al comma 1. 3. Le amministrazioni competenti curano l'applicazione della presente direttiva che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2001 Il Presidente: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 171 |