IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modifiche,  ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che "in  caso  di  mancata  pubblicazione  dei  decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con  gli  ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente";  Rilevato  che  la  procedura relativa all'emanazione del decreto di programmazione   dei   flussi  per  il  2001  e'  stata  avviata  con l'approvazione  della  proposta  di decreto da parte del Comitato dei Ministri,  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio del Ministri  in data 2 agosto 2000, nella seduta dal 15 dicembre 2000, e non e' ancora completata;  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  15 marzo  2000,  di  programmazione  dei  flussi per il 2000, ha autorizzato  l'ingresso di 63.000 cittadini stranieri non comunitari, ed  in  particolare  ha  all'art. 2 comma 1, lettera a), autorizzato: "28.000  lavoratori  per  lavoro  subordinato  a tempo indeterminato, determinato   e  a  carattere  stagionale,  chiamati  ed  autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario.";  Ritenuto  che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha segnalato  al  comitato  tecnico  previsto  dal  citato  decreto  del Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  in  data  2 agosto  2000 l'esigenza   di  autorizzare  con  urgenza  l'ingresso  di  cittadini stranieri  non  comunitari per lo svolgimento di attivita' lavorative stagionali     per     soddisfare    le    esigenze    del    settore turistico-alberghiero  e  agricolo,  al  fine di non compromettere la stagione  turistica  invernale ed alcune tipologie di raccolti, e che il comitato in parola si e' espresso favorevolmente;  Ritenuto  di dover provvedere con urgenza ad autorizzare l'ingresso dei  lavoratori  stagionali  non  comunitari,  in coerenza con quanto autorizzato  nell'anno  2000,  nonche'  la  proposta  di  decreto  di programmazione dei flussi per l'anno 2001, in corso di definizione;  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri nella riunione del 2 febbraio 2001;                              E m a n a                       la seguente direttiva:                               Art. 1.  1. E' stabilita, come anticipazione delle quote massime di ingresso di  lavoratori  non  comunitari per l'anno 2001, una quota massima di 13.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari.  2.   Il   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e' autorizzato   ad   impegnare   la  quota  di  lavoratori  subordinati stagionali nei limiti di cui al comma 1.  3.   Le  amministrazioni  competenti  curano  l'applicazione  della presente  direttiva  che  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 febbraio 2001                                                 Il Presidente: Amato
  Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 171  |