IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 28 ottobre 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera nei confronti del sig. Antonio Melfi consigliere regionale della regione Basilicata; Vista la comunicazione in data 31 ottobre 2000, n. 923/1.05.08 del commissario del Governo nella regione Basilicata; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Antonio Melfi e' sospeso dalla carica di consigliere della regione Basilicata, a decorrere dalla data del 28 ottobre 2000. In caso di revoca della misura coercitiva di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 7 febbraio 2001 Il Presidente: Amato |