IL DIRIGENTE               dell'ufficio V del Dipartimento per la          valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il  decreto  dirigenziale  8 marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000, concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di medicinali in Italia e all'estero;  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di medicinali in Italia e all'estero;  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;  Visto  il  D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  - ai sensi  dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.  178,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  -  di alcune specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;  Vista  la  domanda  della  ditta Astrazeneca S.p.a., in qualita' di legale  rappresentante  in Italia della Astrazeneca UK Limited (Regno Unito)  titolare  delle  specialita',  che ha chiesto la revoca della sospensione  dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con  il  citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alle  specialita'  medicinali  indicate  nella  parte dispositiva del presente decreto;  Constatato  che  per le specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;                              Decreta:  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con decorrenza  immediata  -  limitatamente  alle  specialita' medicinali sottoelencate - il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:    HIBIDIL:      soluzione  acquosa  sterile  color  rosa  25  ml  -  A.I.C.  n. 032187015;      soluzione  acquosa  sterile  color  rosa  100  ml  -  A.I.C. n. 032187027;    HIBIMAX:      soluzione  e  sterile  color  giallo  busta  25  ml - A.I.C. n. 032189019;      soluzione  sterile  color  giallo  busta  100  ml  -  A.I.C. n. 032189021.  Ditta Astrazeneca UK Limited (Regno Unito).  Le   suddette   specialita'  medicinali  potranno  pertanto  essere commercializzate,  salvo  eventuali  limitazioni  per disposizioni di altri uffici.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta interessata.    Roma, 19 febbraio 2001                                                Il dirigente: Guarino  |