| Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 29 gennaio 2001 |  
| Conferma  del  riconoscimento  dell'acqua minerale "Pieve", in Calci, alla societa' acqua oligominerale Pieve di Guidotti Damiano. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento della prevenzione  Vista  la  domanda  in data 19 giugno 1992 con la quale la societa' acqua  oligominerale  Pieve  di  Guidotti  Damiano  con sede in Calci (Pisa),  via  Brogiotti  n. 59, ha chiesto la revisione ai fini della conferma  del  riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Pieve"  che  sgorga  nell'ambito  dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Calci (Pisa);  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;.  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Esaminata la documentazione allegata alla do-manda;  Visti gli atti d'ufficio;  Visto  che  la  terza  Sezione  del Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 14 luglio 1999, ha rinviato l'espressione del parere in merito all'acqua minerale Pieve;  Vista  la  nota  in data 22 febbraio 2000 con la quale la societa', avvalendosi  della documentazione gia' agli atti, ha chiesto di poter riportare sulle etichette la dicitura: "Puo' avere effetti diuretici" in sostituzione della dicitura: "Stimola la digestione";  Visto   il  seguente  parere  della  terza  Sezione  del  Consiglio superiore  di  sanita'  espresso  nella  seduta del 22 novembre 2000: "favorevole  affinche'  la  societa'  acqua  oligominerale  Pieve  di Guidotti Damiano possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Pieve  ai  fini  dell'imbottigliamento  e  della  vendita. Per quanto riguarda  la  richiesta  di  riportare in etichetta la dicitura "Puo' avere  effetti  diuretici"  esprime parere non favorevole in quanto i dati   clinici   sperimentali   sono   del   tutto  insufficienti  ed incompleti".  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1.  E'   confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale "Pieve"  che  sgorga  nell'ambito  dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Calci (Pisa).  |  
|   |                                 Art. 2.  Sulle  etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste  dall'art.  11,  punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.    Roma, 29 gennaio 2001                                     p. Il dirigente generale: Scriva  |  
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