Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 24 febbraio 2001 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3108). |
|
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000 di proroga dello stato di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani al 31 dicembre 2001; Vista l'ordinanza 31 marzo 2000 n. 3052 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000; Vista l'ordinanza 30 maggio 2000 n. 3059 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000; Ritenuto che la situazione di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, prorogato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, perdura anche a causa della necessita' di completare urgentemente il programma straordinario di cui alla tabella "A" allegata all'ordinanza n. 3052/2000 gia' approvato dalla giunta della regione siciliana con delibera n. 309 del 22 novembre 1999 e n. 377 del 30 dicembre 1999; Sentiti i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e la regione siciliana; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il generale Roberto Iucci e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani ed opera, sino alla conclusione dello stato di emergenza, presso la prefettura di Palermo ed in altre strutture pubbliche dallo stesso individuate. Sono inoltre nominati due vice commissari nelle persone del prof. Salvatore Indelicato dell'Universita' degli studi di Catania e del Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia ing. Aldo Mancurti. Il commissario delegato individua i compiti e le funzioni dei due vice commissari. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato provvede al completamento dei programmi degli interventi gia' finanziati, in corso o da finanziare e realizzare, necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, al fine di garantire ed incrementare la quantita' e qualita' della risorsa, provvedendo, altresi', ove necessario, ad individuare i soggetti attuatori degli interventi. 2. Il commissario pone in essere prioritariamente, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 7, ogni iniziativa necessaria ad accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla tabella "A" allegata alla ordinanza n. 3052/2000 per il superamento della situazione di emergenza per l'approvvigionamento idrico delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. 3. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato puo' individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione; puo' altresi' acquisire punti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea. 4. Il commissario delegato definisce, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la rimodulazione del programma straordinario degli interventi da realizzare per sopperire alla emergenza in corso di cui al precedente comma 2. Il programma, da sottoporre al parere della Commissione di cui al successivo art. 4, puo' essere predisposto ed attuato anche per stralci. 5. Nelle more dell'adempimento, secondo le procedure ordinarie, di quanto disposto dal provvedimento n. DEC/VIA/5783 del 31 gennaio 2001 emanato dal Ministero dell'ambiente relativamente alla valutazione dell'impatto ambientale per la diga di Blufi, e' autorizzata la ripresa dei lavori esclusivamente per la costruzione dell'avandiga. 6. Il commissario delegato, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi, di concerto con la Regione siciliana, attiva tutte le procedure e le iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi strategici necessari al superamento stabile delle situazioni di emergenza idrica, con particolare riferimento agli schemi ed acquedotti Ancipa, Blufi, Fanaco, Sosio-Verdura, Garcia, Favara di Burgio e Gela Licata provvedendo alla progettazione ed alla esecuzione delle opere, avvalendosi delle proprie strutture tecniche o di altri soggetti dallo stesso individuati anche in sostituzione di quelli gia' incaricati e della commissione tecnica di cui al successivo art. 4. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle universita', delle aziende sanitarie locali e dei servizi tecnici nazionali. 2. L'utilizzazione di personale delle pubbliche amministrazioni puo' essere disposta dal commissario delegato in deroga alle procedure di comando e di distacco, nel limite di trenta unita', per l'attivita' tecnico-amministrativa di supporto al commissario medesimo. 3. Il commissario e' autorizzato a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, fino al massimo di 70 ore mensili. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che saranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste. 4. Sono abrogati l'art. 3 dell'ordinanza n. 3052/2000 e l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3059/2000. |
| Art. 4. 1. La commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3052/2000 e' integrata con i due vice commissari di cui all'art. 1 ed e' presieduta dallo stesso commissario o da un suo delegato. |
| Art. 5. 1. Il commissario delegato si avvale delle facolta', dei poteri e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 3052/2000 nonche' della facolta' di sostituire i soggetti attuatori in precedenza individuati. 2. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio, previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi e nei modi previsti dall'art. 7, commi 7, 8, 9, 10, 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni,con termini dimezzati rispetto a quelli previsti dalla norma, ed in particolare dalla legge 24 novembre 2000, n. 340. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. 3. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, avvalendosi dei prefetti delle province interessate, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga alle vigenti normative, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. 4. Per gli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' della presente ordinanza il commissario delegato puo' acquisire gli studi, le indagini, i progetti e, d'intesa con il soggetto interessato, completare le opere, integrando, ove occorra, le eventuali risorse gia' disponibili. |
| Art. 6. 1. L'art. 6 dell'ordinanza n. 3052/2000 e' abrogato. 2. I prefetti delle province interessate sono autorizzati, su richiesta del commissario delegato, e per il periodo strettamente necessario, a requisire dagli invasi, in deroga alle destinazioni attuali, i quantitativi di acqua necessari al superamento dell'emergenza idrica e ad autorizzare anche il sollevamento delle acque stesse. Gli oneri derivanti dalle predette iniziative sono posti a carico dei fondi di cui al successivo art. 7. 3. I prefetti delle province interessate provvedono alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere oggetto della presente ordinanza. |
| Art. 7. 1. Il presidente della regione siciliana gia' commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 3052/2000, trasferisce i fondi di cui al comma 1 dell'art. 9 della stessa ordinanza, al netto delle somme gia' erogate, su apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui alla presente ordinanza. Sulla stessa contabilita' speciale devono affluire, inoltre, le disponibilita' previste dal medesimo art. 9, comma 1, e non ancora trasferite dalla regione siciliana, dal Ministero dei lavori pubblici e dal Dipartimento della protezione civile. 2. Per l'attivita' prevista nella presente ordinanza e' assegnata al commissario delegato, oltre alle rinvenienze e disponibilita' della ordinanza n. 3052/2000 da assegnarsi ed erogarsi con le modalita' previste dall'articolo 10 della stessa ordinanza, l'ulteriore somma di lire 20 miliardi, che sara' direttamente versata sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato. L'onere e' posto a carico, quanto a lire 10 miliardi, delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 "Fondo della protezione civile" (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 10 miliardi a carico delle disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici ed inserite nel Programma operativo risorse idriche del QCS Italia obiettivo 1 1994/1999. 3. La copertura finanziaria degli interventi strategici di cui all'articolo 2, comma 6, potra' essere reperita, previa intesa con la regione siciliana, sui fondi comunitari 2000/2006 anche attraverso accordi specifici per ogni opera, e con criteri procedurali conformi alle norme comunitarie. Gli interventi decisi dal commissario delegato e concordati con la regione costituiscono anticipazione del P.O.R. 2000/2006 Asse risorse naturali - Sottoasse risorse idriche. |
| Art. 8. 1. Nelle more della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il commissario delegato, al termine delle attivita' della presente ordinanza, con proprio provvedimento trasferisce, con decorrenza immediata, le opere e le progettazioni, ultimate od in corso di esecuzione, compresa la documentazione ed atti relativi, al presidente della regione siciliana, il quale provvede alla individuazione ed al successivo affidamento ai soggetti gestori. |
| Art. 9. 1. Sono abrogate le norme delle ordinanze n. 3052/2000 e n. 3059/2000 in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza. 2. Per la ricerca, captazione ed utilizzo al consumo umano delle acque di falda disponibili e' autorizzata la deroga alle seguenti norme: Titolo II del testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, decreto Assessorato sanita' - Regione siciliana n. 3446 del 21 novembre 1992, decreto del Ministero della sanita' del 26 marzo 1991 nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988, Piano regolatore generale degli acquedotti. |
| Art. 10. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 febbraio 2001 Il Ministro: Bianco |
|
|
|