| Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 393 |  
| Testo  del  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n.  393  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27   recante:   "Proroga  della partecipazione  militare  italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20 marzo 2001 si procedera' alla ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative note.                               Art. 1. Proroga  della  partecipazione  italiana a missioni internazionali di                                pace  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19  giugno  2000,  n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2000,  n  228,  relativo  alla partecipazione di personale militare  e  civile  alle  operazioni  in  Macedonia, in Albania, nei territori  della  ex  Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato fino  al  30 giugno  2001.  ((Fino  alla  stessa data e' prorogata la partecipazione  del  personale della Polizia di Stato alle operazioni in  Macedonia  ed  in  Kosovo  di  cui  all'articolo 2,  comma 2, del decreto-legge  7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1o luglio 2000)).  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al personale  di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione prevista  dal  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90%  per  tutta  la  durata  del periodo. L'indennita' di missione e' corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno - 30 novembre 2000.  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;    b) gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;    c) l'articolo  2,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia ((e al personale di cui al secondo periodo del comma 1));    d) l'articolo   3  del  decreto-legge  19 giugno  2000,  n.  163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.  4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  in  caso di necessita' ed urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,  entro  un  limite  complessivo  di  lire 39.250 milioni, a valere  sullo  stanziamento  di  cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze  di  completamento  delle opere aggiuntive e di acquisizione dei  relativi  apparati  di  comunicazione,  presso  gli aeroporti di Dakovica  e  di  Pristina,  per  le  attivita'  aeree  del settore di competenza  italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi  e  mobili  e  di  apparati informatici e di telecomunicazione, nonche'  per  gli  interventi diretti al miglioramento della qualita' della  vita  a  favore  dei  contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.  |  
|   |                                 Art. 2. Prosecuzione  dei  programmi  "delle  Forze  di  polizia  italiane in                               Albania  1.  Per  lo  sviluppo  ed il completamento dei programmi italiani a sostegno  delle  Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge  28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27 ottobre  2000,  n.  305, ((fino al 30 giugno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni)).  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni  degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed  il  coordinamento  dei  relativi  interventi  e'  assicurato  dal Ministero  dell'interno.  Il  trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo  4  della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto in lire,  dal  1o gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto   previsto   dal   comma  2-bis  dell'articolo  1  del  citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 ((in materia di presentazione al Parlamento   di   una  relazione  del  Governo  sugli  interventi  in Albania)).  |  
|   |                               Art. 2-bis Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi ((  1.  Per  lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle  Forze  armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per  la  fornitura  di  mezzi,  materiali  e  servizi, nonche' per la realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  e  l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.  2.  Per le finalita' di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.  3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi,  per la costituzione della guardia costiera, e' autorizzata la  cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della  navigazione,  Comando  generale del Corpo delle capitanerie di porto,  secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.  4.  Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato  in  territorio  nazionale  o  in  Paesi terzi in attivita' addestrative  ovvero  in  esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane,  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)).  |  
|   |                                 Art. 3.     Contributo alle attivita' operative dell'Ucraina in Kosovo  1.   Nell'ambito   della   partecipazione  italiana  alla  missione internazionale  di  pace  in  Kosovo, e' autorizzato un contributo al finanziamento  dei  voli  degli  elicotteri  dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.  |  
|   |                                 Art. 4.   Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea  1.  Per  le  finalita'  previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza  dell'ONU  n. 1320 del 15 settembre 2000, e' autorizzata, a decorrere   dal  1o  gennaio  2001  e  fino  al  30 giugno  2001,  la partecipazione  di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni previste  dall'articolo  1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,  in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.  3.   Sono  convalidate  le  attivita'  preliminari  e  preparatorie relative  alla  missione  di  cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.  |  
|   |                               Art. 4-bis.                       Monitoraggio sanitario ((  1.  E'  disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini italiani che a qualunque titolo    hanno    operato    od    operano   nei   territori   della Bosnia-Herzegovina   e   del   Kosovo,   in   relazione   a  missioni internazionali  di  pace e di assistenza umanitaria, nonche' di tutto il   personale  della  pubblica  amministrazione,  incluso  quello  a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso  le  rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei  familiari  che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti  sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro  della  difesa  e  con  il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le modalita',  le  condizioni  e i criteri per l'attuazione del presente articolo  e  per  gli  eventuali  controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.  3.  Il  Governo  trasmette  quadrimestralmente  al  Parlamento  una relazione  del  Ministro  della  difesa  e del Ministro della sanita' sullo  stato  di  salute  del  personale  militare  e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia)).  |  
|   |                               Art. 4-ter. Disposizioni  per  il personale militare e della Polizia di Stato che               abbia contratto infermita' in servizio ((  1.  Il  personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio  in  missioni  internazionali di pace e contragga infermita' idonee   a  divenire,  anche  in  un  momento  successivo,  causa  di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di  convalescenza  o  in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.  2.  Il  personale  trattenuto  alle  armi,  di  cui  al comma 1, e' computato  nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.  3.  Al  personale  militare  e  della  Polizia di Stato in servizio permanente,   che  presti  o  abbia  prestato  servizio  in  missioni internazionali  di  pace  e  che  abbia  contratto  le infermita' nei termini  e  nei  modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo  di  aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza   dal  servizio  fino  a  completa  guarigione  delle  stesse infermita',  a  meno  che queste comportino inidoneita' permanente al servizio.  4.  Nei  confronti  del personale di cui al commi 1 e 3, deceduto o divenuto  permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero  giudicato  assolutamente  inidoneo ai servizi di istituto per lesioni   traumatiche  o  per  le  infermita'  di  cui  al  comma  1, riconosciute dipendentida causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai  figli  superstiti,  ovvero  ai  fratelli  germani conviventi ed a carico,  qualora  unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  23 novembre  1998,  n.  407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288)).  |  
|   |                                 Art. 5.                        Copertura finanziaria ((  1.  All'onere  derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:    a) quanto    a    lire   150.250   milioni   mediante   riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF),  iscritta  nell'unita'  previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio l985, n. 222;    b) quanto  a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti  per  l'anno  2001  dalla  tabella  C  allegata  alla legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;    c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva  per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  2. All'onere    derivante    dall'attuazione   dell'articolo 4-bis, valutato  in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede,  per  gli  anni  2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'inter-no  per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per  lire  5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonche' l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione  per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio)).  |  
|   |                                 Art. 6.                          Entrata in vigore  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
|   |                                                               "Tabella                                         (art. 5, comma 1, lettera b) Elenco  delle  riduzioni  da apportare per l'anno 2001 alla tabella C            allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388
                                                        Milioni di lire                                                              - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)...............................                 20.000 Ministero degli affari esteri: Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).........                20.000 Ministero della pubblica istruzione: Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)................................                20.000 Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)........................               20.000 Ministero della sanità: Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p)....              4.639 Ministero dell'ambiente: Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (art. 1-bis, comma 5, e art. 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240).............             10.000".  |  
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