Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 febbraio 2001
Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, con la quale sono stati stanziati finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata;
Viste le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, n. 30/1998 e n. 194/1998, con le quali sono stati assegnati contributi ad interventi inseriti nelle graduatorie predisposte per il riparto dei fondi ex lege n. 211/1992;
Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha fissato i termini entro i quali dovevano essere presentati i progetti definitivi, relativi a interventi rientranti nell'ambito delle finalita' previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, pena la revoca dei contributi concessi;
Visto l'art. 13 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999, concernente "Interventi nel settore dei trasporti";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 21 dicembre 1999, con il quale sono state individuate procedure di attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti;
Viste le richieste di proroga al termine fissato dall'art. 2 del citato decreto formulata dai soggetti attuatori interessati;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, prot. n. 1567(TIF5)211;
Decreta:
Art. 1.
Scadenza per l'avvio dei lavori
1. I termini per la consegna dei lavori fissati dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, per interventi approvati nel periodo dal 21 dicembre 1999 al 22 dicembre 2000, sono fissati in diciotto mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 1 determinera' la decadenza dai benefici dei finanziamenti statali.
3. Ai fini della revoca dei contributi per "consegna dei lavori" va intesa almeno la consegna di tutte le opere civili ove il beneficiario avesse deciso di procedere con affidamenti distinti per tipologie di opere; ove l'esecuzione dell'opera fosse prevista per lotti funzionali, connessi comunque con un unico finanziamento statale, la consegna sara' considerata tale quando almeno il 75% dell'importo di progetto delle opere civili sara' cantierato avendo cosi' avviato in maniera irreversibile la realizzazione dell'intera opera.
 
Art. 2.
Ulteriori disposizioni
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti esclusi quelli per i quali l'assegnazione dei finanziamenti e' stata disposta con delibera CIPE del 22 giugno 2000 e successive.
2. Restano immutate le altre disposizioni di cui al precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1999, non in contrasto con quanto disposto con il presente provvedimento.
Roma, 15 febbraio 2001
p. Il Ministro: Angelini
 
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