Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 21 febbraio 2001
Utilizzo del certificato modello TT 930 (ex MC 930) per i tubi di capacita' superiore a 1000 litri.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e' stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti al progresso tecnico;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235 del 17 settembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti al progresso tecnico;
Visti i regolamenti approvati con decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti ed i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' inferiore e superiore a 1.000 litri, le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;
Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative ai certificati di approvazione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nei decreti ministeriali 13 settembre 1925 e 22 luglio 1930 alle tipologie di recipienti previste dalle norme ADR e RID;
Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi al riguardo favorevolmente approvando il verbale n. 512 del 23 settembre 1999;
Verificato che le scorte giacenti presso gli uffici provinciali sono state esaurite;
Decreta:
Art. 1.
Per i tubi di cui ai marginali 2211(2) dell'ADR e marginale 211(2) del RID, aventi capacita' superiore a 1000 litri e fino a 5000 litri, sia singoli che facenti parte di un veicolo, carro o contenitore ad elementi multipli, si applicano i certificati di approvazione modello TT 930 (ex MC 930).
 
Art. 2.
I certificati MC 452 in precedenza rilasciati per i tubi di cui all'art. 1 devono essere sostituiti con il certificato modello TT 930 (ex MC 930), in occasione della prima revisione periodica.
Sul nuovo certificato dovranno essere riportati, nel paragrafo osservazioni, gli estremi del documento mod. MC 452.
 
Art. 3.
Il presente decreto entrera' in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2001
Il capo dipartimento: Fabretti Longo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone