Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001 |
Modificazioni ed integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, 28 dicembre 2000, n. 243/00. (Deliberazione n. 22/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 febbraio 2001, premesso che: ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni; ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, sono in particolare trasferite all'Autorita' le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge numero 481/1995, prevede che l'Autorita' stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; prevede, inoltre, che l'Autorita' verifica la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; e prevede che, qualora la pronuncia dell'Autorita' non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente; l'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, prevede che i soggetti esercenti il servizio predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12, della medesima legge; prevede, inoltre, che trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorita' abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata; che ove l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine e' prorogato di quindici giorni; e prevede, infine, che le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo; con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 204/99), l'Autorita' ha emanato norme per la regolamentazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995; ai sensi dell'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99, le imprese esercenti presentano all'Autorita', ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire per l'anno 2001 alle tipologie di utenza di cui all'art. 2, comma 2.1, lettere da b) a i) della deliberazione n. 204/99; il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenze n. 06165/2000, 06166/2000 e 06167/2000, depositate in data 30 ottobre 2000, in parziale accoglimento di alcuni dei ricorsi proposti, ha disposto l'annullamento della deliberazione numero 204/99; con ordinanze del 1o dicembre 2000, n. 6203/2000, n. 6204/2000 e n. 6205/2000, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia delle sentenze sopra citate rese dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia; con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 243/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 243/00), l'Autorita' ha adottato disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in attuazione e ad integrazione della deliberazione n. 204/99; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Viste: la deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99); la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230, recante norme per la modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, (di seguito: deliberazione n. 230/00); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, recante norme per la definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 238/00); la deliberazione dall'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 242/00, recante norme per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di codici di condotta commerciale e di integrazione dell'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 204/99, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 242/00) ha definito un codice di condotta commerciale per i soggetti esercenti ai quali non sia stato approvato il codice di condotta commerciale entro il 31 dicembre 2000; Considerato che: a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorita' sono emersi elementi che rendono necessaria la modifica della deliberazione n. 243/00, con la quale l'Autorita' ha stabilito che ventidue soggetti esercenti non hanno presentato opzioni tariffarie base ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99; in base degli approfondimenti di cui al precedente alinea, i soggetti esercenti che non hanno presentato opzioni tariffarie base ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 481/1995, secondo le disposizioni della deliberazio dell'Autorita' n. 204/99, sono ventuno, vale a dire: l'azienda Ahrntaler Bauindustrie (Bolzano); l'azienda elettrica comunale di Vervo' (Trento); l'azienda elettrica Stelvio (Bolzano); l'azienda interessenza elettrica Vicina Armentarola (Bolzano); l'azienda interessenza utilizzazioni idrauliche Pedraces-Costalta (Bolzano); la casa di reclusione di Gorgona (Livorno); la centrale elettrica Colz Spessa (Bolzano); il comune di Jenne (Roma); il comune di Monte Compatri (Roma); il comune di Moso in Passiria (Bolzano); il comune di Perdifumo (Salerno); il comune di Rocca Pia (L'Aquila); il comune di Saracinesco - Servizi elettrici (Roma); il comune di Sessa Cilento (Salerno); il comune di Tres (Trento); il comune di Valprato Soana - Servizi elettrici (Torino); il comune di Vermiglio - Servizi elettrici (Trento); il consorzio azienda elettrica Corvara (Bolzano); il consorzio utenti luce elettrica Salza (Torino); la ditta Ebenkofler Laurentius (Bolzano); la societa' elettrica Musellarese di Emilio Sarra & Co. (Pescara); Considerato che: a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorita' sono emersi elementi che rendono necessaria la modifica della deliberazione n. 243/00, con la quale l'Autorita' ha valutato quindici opzioni tariffarie base difformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 ed alla deliberazione n. 204/99; per la determinazione della conformita' delle opzioni tariffarie base alla disciplina di cui alla deliberazione n. 204/99, resta valido quanto previsto al secondo e terzo considerato della deliberazione n. 243/00; Considerato che a seguito degli approfondimenti di cui al punto precedente, le proposte tariffarie base che risultano difformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99 sono dieci, vale a dire: l'azienda elettrica monguelfo con sede in via Rienza n. 7 - 39035 Monguelfo (Bolzano), ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99; la centrale elettrica Fleres, con sede in frazione di Fleres 124, Colle Isarco - 39040 (Bolzano) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza Forniture in media tensione per tutti gli altri usi oltre 192,5 kW di potenza impegnata che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99; la centralina elettrica Costa (Anton Leimegger), di Onies, con sede in localita' Stegona - via Althing, 50 - 39031 Brunico (Bolzano) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99; il Comune di Alpette, con sede in via Senta 22, 10080 Alpette (Torino) ha presentato opzioni tariffarie base per le tipologie di utenza forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica, forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi, forniture in media tensione per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con quella di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99. Cio' comporta per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99; il Comune di Berchidda con sede in piazza del Popolo 5, 07022 Berchidda (Sassari) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99; il Comune di Oschiri con sede in via Marconi 9, 07027 Oschiri (Sassari) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2 della deliberazione n. 204/99; la ditta Compassi Gelindo con sede in via Stazione 1, 33010 Dogna (Udine) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2 della deliberazione n. 204/99; la SIPPIC S.p.a. con sede legale in via G. Rossini 22, 80128 Napoli, ha presentato opzioni tariffarie base per tutte le tipologie di utenza che comportano, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2 della deliberazione n. 204/99; la societa' cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra, con sede in via Nazionale, localita' Santaviela, 33024 Forni di Sopra (Udine) ha presentato un'opzione tariffaria per la tipologia di utenza forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99; la societa' impianti elettrici (SIE) S.r.l. con sede in via Condotta 10, 50122 Firenze ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza, forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica e un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per tutti gli altri usi che prevedono una nozione di potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con quella di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99, e cio' comporta per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.2, della deliberazione n. 204/99; Considerato che: a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorita' sono emersi elementi che rendono necessaria la modifica della deliberazione n. 243/00, con la quale l'autorita' ha valutato tutte le opzioni tariffarie speciali o ulteriori conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 ed alla deliberazione n. 204/99; in base degli approfondimenti di cui al precedente alinea, una proposta tariffaria ulteriore risulta difforme ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99, vale a dire: la societa' AEM Torino S.p.a, con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino, ha presentato un'opzione tariffaria speciale per la tipologia di utenza forniture in bassa tensione per usi domestici denominata ad incremento potenza che viola il principio di non discriminazione di cui all'art. 5, comma 5.2 della deliberazione n. 204/99; Ritenuto che gli ulteriori approfondimenti svolti dagli uffici dell'autorita' rendano necessario modificare ed integrare il testo e le tabelle della deliberazione n. 243/00, al fine di garantire uniformita' di trattamento a tutti i soggetti esercenti; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni: a) per autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; b) per legge n. 481/1995, si intende la legge 14 novembre 1995, n. 481; c) per deliberazione n. 204/99, si intende la deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, "Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni; d) per deliberazione n. 243/00, si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 243/00, "Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2. |
| Art. 2. Modificazioni ed integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 243/00 2.1 La tabella 1 allegata alla deliberazione n. 243/00, e' sostituita dalla tabella 1 bis ed integrata con la tabella 3 allegate alla presente deliberazione. 2.2 Nell'art. 3 della deliberazione 243/00, l'espressione "Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie speciali e ulteriori per l'anno 2001, presentate dagli esercenti si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99" e' sostituita dalle seguenti espressioni: "3.1 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie speciali e ulteriori per l'anno 2001 per le tipologie di utenza indicate nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione sono rigettate. 3.2 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie speciali e ulteriori per l'anno 2001, presentate dagli esercenti e non riportate nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione si intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e alla deliberazione n. 204/99". |
| Art. 3. Disposizioni finali 3.1 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001. Milano, 14 febbraio 2001 Il Presidente: Ranci |
| ----> Vedere Tabella a pag. 59 della G.U. <---- |
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