Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2001 |
Modificazioni allo statuto della Roma Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01800). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Roma Vita S.p.a., con sede in Roma, via Massimi, n. 158, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 20 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Roma Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 6, 11 e 12 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli: Art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni) Nuovo ammontare del capitale sociale: a) euro 81.544.960 (in luogo del precedente importo pari a euro 81.510.000), diviso in n. 81.544.960 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna [a seguito di aumento a pagamento del capitale sociale per euro 34.960 mediante emissione di n. 34.960 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna; contestuale revoca della precedente delibera non eseguita, di aumento a pagamento del capitale sociale da euro 81.510.000 ad Euro 103.500.000, assunta in sede straordinaria dall'assemblea del 20 aprile 2000 e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2001]; b) aumento a pagamento del capitale sociale, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2001, da euro 81.544.960 ad euro 85.120.000 [con le seguenti modalita': emissione di n. 3.575.040 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna da offrire in opzione agli azionisti al prezzo di complessivi euro 8.954.846, di cui euro 5.379.806 a titolo di sovrapprezzo ed euro 3.575.040 a titolo di capitale; aumento interamente eseguito, alla data del 20 dicembre 2000.]; Art. 6 (Trasferibilita' delle azioni - Prelazione) - Soppressione del divieto di trasferimento a terzi sino al 31 dicembre 2000, anche parziale, delle azioni e/o dei diritti di opzione e/o di assegnazione ad esse inerenti. In relazione alla predetta soppressione, eliminazione, dal testo, delle seguenti espressioni: "Trascorso il termine di cui sopra,..." e "Dal divieto di trasferimento di cui al 1o comma....."; Art. 1l (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea) - In relazione alle deliberazioni dell'assemblea ordinaria per le quali si osservano le norme di legge, introduzione dell'espressione "..., fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 12"; Art. 12 (Consiglio di amministrazione) - Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) numero dei componenti il consiglio di amministrazione: otto (in luogo dei precedenti sei o sette); b) elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nominati "dall'assemblea con il voto favorevole, anche in seconda convocazione, di almeno il sessanta per cento del capitale sociale presente o rappresentato;..." (in luogo della precedente previsione statutaria che richiedeva l'unanimita'); c) elezione dei componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancato raggiungimento del quorum di cui alla lettera b): ".... sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista non potra' contenere piu' di quattro candidati.... I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero di candidati riportati nella stessa ed i candidati saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parita' per gli ultimi amministratori da eleggere, saranno preferiti i candidati piu' anziani di eta'" (in luogo del precedente sistema articolato su due liste presentate dai soci, di cui una, contraddistinta quale "lista A", utilizzata per l'elezione degli amministratori e l'altra, la "lista B" per la nomina del presidente); d) nomina del presidente del consiglio di amministrazione nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui alla lettera b): nomina da parte del consiglio di amministrazione (in luogo del precedente sistema basato su liste presentate dai soci o, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei voti prevista, sull'elezione da parte dell'assemblea). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2001 Il presidente: Manghetti |
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