IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Considerato che: Sono pervenuti, in relazione alla scadenza del 1o marzo 2001, concernente le procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, quesiti in ordine al momento in cui, rispetto alle procedure di gara, le imprese devono essere in possesso del documento di attestazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare; Ritenuto che: Non occorre indugiare sulla natura costitutiva o dichiarativa dell"'attestazione" (art. 2 comma l, lettera p) decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), in quanto e' testualmente precisato che la "qualificazione in essa attestata abilita l'impresa a partecipare alla gara" e conseguentemente ad a"eseguire i lavori" (art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Ne segue che la previsione normativa di una situazione abilitante alla partecipazione ad una procedura amministrativa restringe l'ambito problematico alla semplice precisazione se l'impresa debba essere in possesso dell'attestazione al momento della indizione della gara, ovvero a quello successivo in cui l'impresa, appunto, partecipa alla gara stessa. La precisazione anzidetta non puo' essere formulata, proprio in base al dato normativo testuale sopra riportato, che nel senso della necessita' di possesso dell'attestazione all'atto della partecipazione alla gara; quindi il relativo documento puo' essere stato rilasciato dalla SOA anche in data successiva a quella del 1o marzo 2001, indicata nel "considerato". La conferma dell'esattezza di questa soluzione si rinviene, oltre che nella pacifica giurisprudenza amministrativa riguardante la partecipazione a procedimenti di soggetti legittimati dal possesso di requisiti (esempio tipico e' quello di procedimenti di reclutamento), in cui mai si fa riferimento all'atto iniziale del procedimento (nella specie che interessa il bando di gara), anche nella giurisprudenza formatasi in relazione al sistema Albo nazionale dei costruttori. Si legge, infatti, (Cons. Stato sezione V, 11 aprile 1991, n. 517; Tribunale amministrativo regionale Milano, sezione III, 21 luglio 1994, n. 529) che l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori costituisce presupposto di legittimazione speciale del privato il quale contratti con la pubblica amministrazione che deve esistere al momento sia della gara che della stipulazione del contratto, non potendo intervenire, con effetti sanati, in un tempo successivo. E' stato ulteriormente chiarito (Cons. Stato sezione V, 13 giugno 1998, n. 830) che l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori costituisce un requisito soggettivo necessario per concorrere validamente all'esperimento di una gara per l'appalto dei lavori pubblici e puo' farsi rientrare nell'ambito dei provvedimenti creativi di status, ovvero nella categoria delle ammissioni (atti che imprimono una qualita' ad un soggetto). In base alle suesposte considerazioni le imprese possono partecipare alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP qualora in possesso di attestazione rilasciata sia in data anteriore al 1o marzo 2001, sia in data successiva a questa, purche' antecedente alla data dell'offerta alla gara. Roma, 15 febbraio 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |