IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Premesso che: 1) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 e nelle determinazioni dell'Autorita' n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000; 2) l'Autorita' ha dato un primo riscontro a tali richieste con la determinazione n. 56/2000 riservandosi di dare risposta con una successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano interpretazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e per le quali e' stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione consultiva; Visti i pareri della Commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espressi nelle sedute del 19 e del 24 gennaio 2001 sui punti 1), 2), 3), 4) e 5) dei successivi considerato; Considerato che: 1. per quanto riguarda la qualificazione dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554) occorre tenere presente che: a) i consorzi stabili, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, possono eseguire i lavori appaltati con la propria organizzazione d'impresa oppure assegnarne l'esecuzione ai propri consorziati senza che cio' costituisca subappalto; b) la legge n. 109/1994 e successive modificazioni e il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 in piu' sedi assimilano il consorzio stabile alle altre figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra imprese artigiane), le quali sono tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum hanno la facolta' di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro qualificazione, il che consente di ritenere che tale facolta' si estenda anche al consorzio stabile; c) la qualificazione dei suddetti consorzi stabili puo' avvenire sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio stesso (art. 18, commi 3, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000); d) le due predette modalita' di qualificazione possono ritenersi non cumulabili in quanto fondate su princi'pi ed elementi diversi; e) la disposizione che prevede la possibilita', per cinque anni dalla costituzione, di utilizzare la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese consorziate (art. 97, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), puo' conservare valore precettivo ove la si ritenga applicabile per la dimostrazione nelle gare di appalto di importo superiore a 40 miliardi del possesso della richiesta cifra d'affari in lavori (articoli 3, comma 6, e 18, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000); 2. per quanto riguarda la direzione tecnica il punto 28 della determinazione dell'Autorita' n. 56/2000 deve essere adeguato alla disposizione introdotta dall'art. 65, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito alla direzione tecnica dei soggetti da qualificare (art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000); 3. per determinare il contenuto della nozione di trasferimento di cui all'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 35 della legge n. 109/1994, nell'ipotesi di affitto azienda va considerato che la qualificazione costituisce una attribuzione di status legittimante il soggetto che ne e' in possesso alla partecipazione alle gare di appalti pubblici ed alla esecuzione di lavori pubblici e che, pertanto deve essere considerata un bene immateriale pertinente all'azienda; 4. per quanto riguarda la qualificazione nella categoria OS2 occorre tenere conto che, qualora l'impresa richieda di qualificarsi oltre che nella categoria OS2 anche in altre categorie, e' necessario coordinare le disposizioni del decreto del Ministero dei beni culturali del 3 agosto 2000, n. 294, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; 5. nella norma in materia di acquisto di ramo di azienda (art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) manca la previsione di un obbligo di avvalersi dei suoi requisiti; 6. per quanto riguarda la disposizione di cui al punto 33 della determinazione n. 56/2000 occorre tenere conto che la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il suo regolamento prevedono una sorta di equivalenza fra la dimostrazione del possesso del requisito tramite certificato CCIAA e la presenza di specifiche figure tecnico professionali nell'organico dell'impresa; 7. si pone la necessita' di stabilire quale debbano essere i criteri, le modalita' applicative ed i corrispettivi nel caso che una impresa qualificata richieda di integrare l'attestazione che le e' stata rilasciata con l'inserimento in essa della qualificazione in nuove categorie fermo restando il termine di scadenza dell'attestazione originaria; 8. si pone, infine, la necessita' di stabilire quale debbano essere i criteri, le modalita' applicative ed i corrispettivi nel caso che una impresa qualificata richieda di estendere l'efficacia di una attestazione - stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell'Autorita' n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualita' - nel caso che tale certificazione di qualita' sia prorogata prima della scadenza dell'attestazione; Dispone che: 1) per quanto riguarda i consorzi stabili: a) le prime qualificazioni dei consorzi stabili (art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), sono attribuite con riferimento all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 osservando le seguenti regole: il consorzio deve possedere i requisiti d'ordine generale (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nonche' una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000); tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione; la qualificazione e' attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate; la classifica in ognuna delle categorie da attribuire e' pari all'importo immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate nella categoria da attribuire; la classifica illimitata in una categoria e' attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata; b) le qualificazioni successive alla prima possono essere attribuite con riferimento alle disposizioni di cui alla precedente lettera a), oppure con riferimento alle disposizioni dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; c) nel caso di qualificazione successiva alla prima la scelta tra i regimi delineati nella precedente lettera b) e' effettuata dal consorzio stabile all'atto della stipulazione del contratto di attestazione con la SOA; 2) per quanto riguarda la direzione tecnica di imprese, in sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione n. 56/2000 dell'Autorita', la stessa (salvo il caso in cui e' stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, la facolta' di conservare tale ruolo nella stessa impresa: art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) deve essere costituita: a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o piu' soggetti in possesso: di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145) per un periodo non inferiore a cinque anni; di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea; di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione europea; b) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni; c) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o piu' soggetti in possesso: di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile; di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea; di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea; d) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura; e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d), la direzione tecnica puo' comprendere altresi' laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell'amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti; 3) una impresa che prende in affitto una azienda puo' utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dalla azienda in affitto sempre che il contratto di affitto abbia durata maggiore di anni tre a partire dalla data di rilascio dell'attestazione; 4) la qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, e' attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative: a) l'organico complessivo cui si riferisce l'art. 5 del suddetto decreto per il requisito di idoneita' organizzativa e' quello corrispondente ad un costo annuale pari al 15% dell'importo della classifica da attribuire; b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro il costo annuale sostenuto: per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000, deve essere pari o superiore al venti per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo; per gli operatori qualificati di cui all'art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari al cinquanta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo; c) per le imprese con un numero di addetti superiore a venti il costo annuale sostenuto: per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari o superiore al trenta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo; per gli operatori qualificati di cui all'art. 8 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari al quaranta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo; 5) una impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facolta' di avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d'azienda; 6) ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG1O, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28, e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3, della legge n. 46/1990 e' equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge n. 46/1990; 7) le attestazioni gia' rilasciate - oltre che rinnovate ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - possono essere integrate con l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie sulla base delle seguenti prescrizioni: a) deve essere stipulata con la SOA che ha rilasciato l'attestazione una integrazione del contratto originario che faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell'attestazione originaria; b) i requisiti di cui all'art. 18, comma 2, lettera b) e commi 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario - devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e commi con riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni gia' possedute e di quelle nuove da attribuire; c) i requisiti di cui all'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - relativi alle nuove categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell'integrazione del contratto - sono pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma; d) il corrispettivo deve essere pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione; 8) l'efficacia dell'attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell'Autorita' n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualita', puo' essere prorogata dalla SOA che l'ha rilasciata sulla base delle seguenti prescrizioni: a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del contratto originario da stipularsi almeno trenta giorni prima della scadenza dell'attestazione; b) la certificazione di qualita' sia rinnovata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dell'efficacia dell'attestazione originaria; c) la proroga dell'efficacia dell'attestazione non puo' essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell'attestazione; d) la tariffa da applicare per tale prestazione e' quella prevista dalla determinazione dell'Autorita' n. 40/2000 per le variazioni di cui alla lettera A), numero 3. Roma, 8 febbraio 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Mira |