Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 12 febbraio 2001 |
Classificazione quale statale SS 350 delle varianti esterne agli abitati di Folgaria, S. Sebastiano e Morganti in comune di Folgaria - Contestuale declassificazione a comunali dei tratti sottesi. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali; Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti A.N.A.S. competenti e sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.; Visto il comma 3, dello stesso art. 4 citato, che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dimessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune; Considerato che in ragione della suddetta deroga non e' necessario acquisire preventivamente al provvedimento di classificazione i predetti pareri di cui al comma 2, dell'art. 4 medesimo; Visto l'art. 1, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 - norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilita' - che prevede che a decorrere dal 1o luglio 1998, sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'ente nazionale per le strade (A.N.A.S.); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata ai sensi dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1998, la rete autostradale e stradale di interesse nazionale; Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 461/1999, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al decreto medesimo rimane disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto; Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/1999 citato, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/1998 e successivi provvedimenti attuativi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal succitato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 370; Considerato altresi' che tale deroga all'applicazione della citata disciplina alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente disciplina prevista dal nuovo codice della strada in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'A.N.A.S. in qualita' di ente proprietario in concessione delle strade statali ai sensi del precitato art. 1, lettera b) del decreto legislativo n. 320/1997; Vista l'istanza n. 2556/2000-S106 CaR del 15 febbraio 2000, successivamente integrata in data 20 ottobre 2000, con la quale la provincia autonoma di Trento ha richiesto la declassificazione dei tratti di SS n. 350 "di Folgaria e di Val d'Astico" sottesi alle nuove varianti esterne ai centri abitati di Folgaria, S. Sebastiano e Morganti in comune di Folgaria, ai fini della loro cessione allo stesso comune di Folgaria; Considerato che contestualmente alla richiesta declassificazione si rende necessario procedere alla statizzazione dei tronchi di nuova costruzione realizzati esternamente ai suddetti centri abitati; Decreta: Le strade di nuova costruzione esterne ai centri abitati di Folgaria, S. Sebastiano e Morganti in comune di Folgaria, i cui estremi coincidono rispettivamente con il km 11+900 ed il km 13+500, con il km 16+590 ed il km l7+350 e con il km l8+350 ed il km 18+520 della SS 350 "di Folgaria e di Val d'Astico", sono classificate statali quali varianti ai tratti corrispondenti della stessa SS 350. I tratti di SS 350 "di Folgaria e di Val d'Astico" sottesi alla nuova viabilita' statale sono declassificati a comunali e consegnati al comune di Folgaria. La SS n. 350, conserva inalterati i capisaldi di itinerario. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2001 Il Ministro: Nesi |
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