Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 2 febbraio 2001, n. 1138
Modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000.

Alle imprese interessate
Alle organizzazioni imprenditoriali
Al Mediocredito Centrale S.p.a.
All'Artigiancassa S.p.a.

Con il D.P.R. n. 314 del 28 luglio 2000, e' stato approvato il nuovo Regolamento di attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215 per la concessione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile, che abroga il precedente Regolamento di attuazione del 5 dicembre 1996, n. 706. Con la presente circolare, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato D.P.R. 314/2000, di seguito denominato "Regolamento", si forniscono alcune necessarie indicazioni esplicative nonche', in allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda e gli schemi delle dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

Si segnala che la presente circolare recepisce le indicazioni formulate dalla Commissione europea nel corso dell'esame finalizzato all'autorizzazione del regime d'aiuto per il periodo 2000 - 2006; alla luce di tali indicazioni sono state pertanto precisate tutte le condizioni ed eventuali limitazioni indispensabili ai fini della compatibilita' del presente regime con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.

Si precisa, infine, che le disposizioni del nuovo Regolamento di attuazione, nonche' quelle della presente circolare, si applicano alle domande presentate a decorrere dal primo bando utile immediatamente successivo all'entrata in vigore del Regolamento stesso. Le disposizioni del regolamento previgente (DM n. 705/96) continuano ad essere applicate con riferimento alle domande approvate e presentate nei bandi gia' espletati (1o, 2o e 3o bando).

PARTE I: Interventi destinati alla concessione delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali

PREMESSE

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili assegnate, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, agli interventi per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali, e' prevista la concessione di un contributo in conto capitale alle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. La concessione dei contributi avviene mediante un sistema a bandi e graduatorie.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro dell'Industria ripartisce, in base ai criteri oggettivi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile tra le Regioni e le Province autonome, dandone comunicazione alle stesse. In sede di prima applicazione il Ministro ha provveduto a ripartire tali risorse con decreto del 20 dicembre 2000.

Al fine di incrementare la dotazione finanziaria e di rendere l'intervento agevolativo piu' rispondente alle effettive esigenze del territorio, il Regolamento prevede un forte coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella gestione dell'intervento stesso. Queste ultime, infatti, possono disporre un'integrazione delle risorse statali cosi' assegnate, nella misura minima stabilita dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento, individuare particolari aree del proprio territorio e specifiche attivita' economiche considerate prioritarie per lo sviluppo ai fini della formazione delle graduatorie e gestire direttamente tutte le fasi dell'intervento, dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi.

Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero le risorse regionali stanziate ed i criteri di priorita' indicati da utilizzare per le graduatorie di cui al punto 10.3 riferite al medesimo anno. In sede di prima applicazione, le Regioni e le Province autonome effettuano la suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le risorse complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni ed i criteri di priorita' fissati dalle Regioni o Province autonome da utilizzare per le graduatorie, sono resi noti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Le domande di agevolazione possono essere presentate durante il periodo di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta in volta con apposito decreto ministeriale.

Le domande pervenute sono sottoposte ad un'istruttoria e, qualora ritenute ammissibili, sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti tre macrosettori: "agricoltura"; "manifatturiero e assimilati"; "commercio, turismo e servizi".

All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base di un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di priorita' validi su tutto il territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 febbraio 2001 e di quelli territoriali e settoriali nel caso in cui questi siano stati indicati dalla Regione o Provincia autonoma.

Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente. Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote: la prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, a fronte della realizzazione di una corrispondente quota degli investimenti ammessi; la seconda, pari al 70% delle agevolazioni, a seguito della totale realizzazione del programma e dell'invio della documentazione finale di spesa. Dalla seconda quota e' trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogarsi dopo i controlli effettuati sulla documentazione di spesa e le eventuali verifiche in loco ed in ogni caso entro il termine previsto dall'articolo 15 comma 2 del Regolamento. La prima quota puo' essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare. L'Aniministrazione competente puo' in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione del programma, disporre tutte le ispezioni e verifiche ritenute opportune.

1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese rispondenti ai requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" come definiti ai successivi punti 1.2 e 1.3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese richiedenti devono essere gia' costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte al predetto registro devono essere almeno in possesso del numero di partita I.V.A.; l'iscrizione deve comunque avvenire entro la data della richiesta di erogazione della seconda quota delle agevolazioni di cui al punto 13.4. L'articolo 23 del Regolamento ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 215/92 che limitava l'accesso alle agevolazioni alle imprese costituite in data successiva al 22 marzo 1992, data di entrata in vigore della legge stessa; pertanto possono beneficiare delle agevolazioni anche le imprese costituite precedentemente a tale data, purche' in possesso dei requisiti sopra indicati.

1.2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono: a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; b) le societa' di persone e le societa' cooperative in cui il numero
di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la
compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale
detenute; c) le societa' di capitali in cui le donne detengano almeno i due
terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi
del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Il predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima. Ai fini della verifica del soddisfacimento del predetto requisito, si pone attenzione alla sostanziale continuita' del possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformita' alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non puo' essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.

1.3 Le imprese rientranti nella definizione di "piccola impresa", secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Industria del 18 settembre 1997, sono quelle che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) hanno meno di 50 dipendenti; b) hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO; c) sono in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla
successiva lettera j). I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Al riguardo si precisa quanto segue: a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il
totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti
all'impresa richiedente le agevolazioni ed alle altre eventuali di
cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del
capitale o dei diritti di voto; b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di
una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono
posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima; c) le quote di capitale e i diritti di voto dell'impresa richiedente
vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione; d) il periodo di rilevazione del numero dei dipendenti, del fatturato
annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale relativo
all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio, l'esercizio relativo all'ultima dichiarazione dei
redditi presentata prima della data di presentazione della
domanda; per le imprese che alla data di presentazione della
domanda di agevolazione risultino costituite da non oltre un anno,
ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato
la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono
rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene
preso in considerazione; e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata a causa
dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie rispetto
all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, venga
riconfermata ai sensi del successivo punto 12.1, si fa
riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione
della domanda originaria; f) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di
unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di
riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori
a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di
ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo
determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di
quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono
conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al
rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e
quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende
l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse
con il volume d'affari; h) per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria
e/o dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo
patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare,
viene desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle
passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in
conformita' agli art. 2423 e seguenti del codice civile; i) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a
partire dal 1o gennaio 1999 e' pari a £. 1.936,27; j) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa
oppure congiuntamente (semplice somma delle quote di
partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese non conformi
alle definizioni di piccola impresa; per la determinazione della
dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri
utilizzati per l'impresa richiedente le agevolazioni; non vanno a
tal fine computate le societa' di investimenti pubblici, le
societa' di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a
condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o
congiunto sull'impresa richiedente; l'impresa considerata e'
comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo
tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e
l'impresa dichiari di poter legittimamente presumere la
sussistenza delle condizioni di indipendenza; k) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui attivita' e struttura e' definita dall'articolo 154 del T.U.
delle leggi sulle Imposte dirette del 29.1.1958, n. 645 ed al cui
capitale lo stato e/o gli enti Pubblici partecipano, direttamente
o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a
capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in
titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della
remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento
economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per
investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli
organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire,
parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni
immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di
assicurazione, i fondi pensione, le banche, etc.).

2 SETTORI AMMISSIBILI

2.1 Sono agevolabili i programmi di investimento presentati da imprese, anche artigiane, operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei servizi, del turismo come indicato dall'articolo 2 della Legge n. 215/92.

L'applicazione della legge n. 215/92, in quanto aiuto di Stato ed intervento eventualmente cofinanziato nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie e' subordinata, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie in vigore, a talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i settori agevolabili e le spese ammissibili. Relativamente ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione ISTAT, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggette a divieti e/o limitazioni, che sono specificati negli Allegati n. 1, 2 e 3. Con riferimento ai settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concessione delle agevolazioni e' subordinata, inoltre, al rispetto delle disposizioni di cui al punto 16 e segg. della presente circolare.

2.2 Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento e ai fini dell'inserimento dei programmi ammissibili nelle, graduatorie articolate per "macrosettori", si fa riferimento al codice di attivita' di cui alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991 relativo all'attivita' effettiva svolta o prevista nell'unita' locale oggetto del programma di investimenti. In tal senso si precisa che: - nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti
i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle
sezioni A e B della Classificazione delle attivita' economiche
ISTAT '91; - nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le
domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle
attivita' di cui alle sezioni C, D, E ed F della Classificazione
delle attivita' economiche ISTAT '91; - nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite le
domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle
attivita' di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della
suddetta Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91.

2.3 I programmi di investimento relativi allo svolgimento, nell'ambito della stessa unita' locale, di attivita' appartenenti a diversi settori vengono inseriti nella graduatoria del "macrosettore" in cui rientra l'attivita' prevalente. A tal fine si considera prevalente l'attivita' alla quale e' destinato il valore maggiore, in percentuale, dei beni oggetto dell'investimento. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1. In tali casi la prevalenza degli investimenti, che ha comportato l'inserimento del programma nella graduatoria relativa ad un determinato "macrosettore", deve essere mantenuta nell'effettiva realizzazione del programma medesimo, pena la revoca delle agevolazioni.

3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

3.1 Le imprese richiedenti possono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate in tutto il territorio nazionale. Per "unita' locale" si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad una sola unita' locale oggetto di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di iniziativa previste al successivo punto

3.2. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi di investimento relativi a piu' unita' locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse ed il numero di occupati attivati da ciascun programma, di cui ai punti 11.2 ed 11.3, e' rilevato con riferimento alla singola unita' locale interessata dal programma stesso.

3.2 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare le seguenti tipologie di iniziativa:

1) "avvio di attivita'" imprenditoriale;
2) "acquisto di attivita' preesistente"; rientra in tale tipologia
il rilevamento di un'attivita' preesistente o di un ramo d'azienda
mediante atto di acquisto, ovvero mediante contratto di locazione
con durata almeno pari a cinque anni dalla stipula;
3) realizzazione di "progetti aziendali innovativi" connessi
all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto,
tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento
e all'ammodernamento dell'attivita' esercitata;
4) "acquisizione dei servizi reali", destinati all'aumento della
produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento
delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di
produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' allo
sviluppo di sistemi di qualita'.

Ciascuna domanda puo' essere riferita soltanto ad una delle tipologie sopra indicate, fermo restando che nell'ambito dei programmi riguardanti le tipologie di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere previste anche spese per acquisizione di servizi reali.

Rientrano nelle tipologie "avvio di attivita'" e "acquisto di attivita' preesistenti" i programmi che hanno per oggetto l'avvio dell'esercizio di un'attivita' economica o l'acquisto di attivita' preesistenti da parte di imprese che precedentemente alla realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna attivita' imprenditoriale. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione, si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi gia' avviati, secondo le disposizioni di cui punto 5) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall'attivita' di impresa.

L'acquisto di attivita' preesistente puo' essere effettuato, nelle forme previste dalla normativa civilistica, mediante atto di acquisto, ovvero di locazione, dell'attivita' o di un ramo d'azienda. La domanda deve contenere gli elementi necessari all'individuazione dell'attivita' che si intende rilevare, quali la denominazione o ragione sociale e l'ubicazione, nonche' l'indicazione dei singoli beni acquistati e del relativo valore. Gli atti di acquisto o di locazione, in ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di contributo. Gli atti di acquisto, devono recare, relativamente al prezzo complessivo, indicazione separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle licenze, agli eventuali immobili e ai beni strumentali materiali e immateriali oggetto del trasferimento.

3.4 Rientrano nella tipologia "progetti aziendali innovativi" i programmi connessi alla reale esigenza delle imprese di innovazione di prodotto o di processo, ovvero organizzativa e gestionale, che siano attivati da soggetti che gia' esercitano un'attivita' economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza di innovazione, la quale puo' essere finalizzata anche all'ampliamento o all'ammodernamento dell'attivita', deve risultare attraverso una chiara indicazione, nella parte descrittiva della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1, degli obiettivi da raggiungere attraverso il programma medesimo. Rientrano altresi' nella tipologia "progetti aziendali innovativi", purche' rispondenti alle suddette esigenze di innovazione, i programmi relativi alla realizzazione di nuove unita' locali da parte di imprese che gia' esercitano un'attivita' economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente.

3.5 I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nell'elenco di cui all'Allegato n. 4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con: imprese e societa', anche in forma cooperativa, - iscritte al Registro delle imprese; enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica; professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I predetti soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalita' esterna, senza alcuna forma di intermediazione. I suddetti contratti devono indicare con. precisione l'oggetto e le finalita' delle prestazioni previste.

4 - SPESE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a:
a) impianti generali;
b) macchinari e attrezzature;
c) brevetti;
d) software;
e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione
lavori, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a)
e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono
superare il 5% dell'importo ammesso per opere murarie;
f)studi di fattibilita' e piani d'impresa, comprensivi
dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto
ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento
complessivamente ammesso.

Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso il costo ammissibile e' quello fatturato alla societa' di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel caso di acquisto di attivita' preesistenti, la domanda puo' riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attivita' stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita'.

Le spese relative all'acquisizione dei servizi reali, di cui all'Allegato n. 4, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti di cui al precedente punto 3.5 con esclusione del costo di acquisto di beni materiali e immateriali connessi alla fornitura delle consulenze stesse.

Riguardo alle spese ammissibili, definite dall'articolo 8 del Regolamento, si precisa che:
- tra gli impianti generali vengono comprese le spese relative
all'impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento,
condizionamento, idraulico, ecc.;
- rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti
specifici di produzione, ivi compresi gli arredi connessi allo
svolgimento dell'attivita' e le strutture non in muratura
prefabbricate e rimovibili;
- le spese per opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle
voci di spesa relative ad impianti generali, macchinari e
attrezzature, sono quelle relative esclusivamente alla
ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento
dell'attivita'; sono escluse le spese relative all'acquisto e alla
realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione
della seconda quota di contributo, le imprese devono risultare in
regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione
alle opere murarie previste; a tal fine e' prevista una apposita
dichiarazione nella predetta richiesta di erogazione;
- le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere
contenute nel limite del 5% dell'importo delle opere murarie,
comprendono la progettazione tecnica degli investimenti, gli
eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge;
- tra le spese di cui alla lettera f) sono comprese anche le quote
iniziali dei contratti di franchising.

In merito all'agevolabilita' delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili le spese non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, e' esclusa l'ammissibilita' delle spese per minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni di uso promiscuo (ad esempio telefoni cellulari, autovetture e computer portatili); sono escluse le scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese di gestione e funzionamento dell'attivita', l'acquisto di terreni e fabbricati, i beni usati ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attivita' preesistente, l'avviamento, nonche' i servizi reali non compresi nell'elenco di cui all'Allegato n. 4. Sono esclusi, altresi' i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e non riconducibili a fasi "a monte" o "a valle" dello stesso; l'esclusione dei mezzi targati di trasporto e' in ogni caso assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci.

Riguardo alle iniziative di acquisto di attivita' preesistente si rammenta che il Regolamento esclude l'agevolabilita' del costo sostenuto per tale acquisto nel caso in cui l'operazione avvenga tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado; a titolo di esempio, non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di un'attivita' preesistente se perfezionato tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti. Il costo agevolabile dell'acquisto viene decurtato qualora la titolare ovvero uno o piu' soci dell'impresa richiedente, siano anche soci, ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soci dell'impresa cedente. La decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali soggetti nella stessa impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in cui una societa' richieda le agevolazioni per il costo di acquisizione di un'attivita' preesistente e quest'ultima sia una societa' nella quale uno dei soci sia coniuge o parente entro il secondo grado di uno dei soci dell'impresa richiedente, detto costo, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, viene decurtato in proporzione alla quota di partecipazione di tale secondo soggetto nella societa' richiedente.

In conformita' alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato e come precisato anche al punto 16.4, il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attivita' preesistente non e' agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attivita' rientrante nel settore della produzione agricola primaria.

I pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia superiore a un milione di lire (Euro 516,457) non possono essere regolati in contanti.

4.2 Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali per i quali si applicano le relative disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale - devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa; i beni oggetto degli investimenti, inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell'attivita' preesistente.

4.3 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalita' regionale i beni immateriali, quali il software e i brevetti, ai fini dell'ammissibilita' devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unita' locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al settore della produzione agricola primaria (cfr. punto 6 e segg.), la spesa per l'acquisto di brevetti e' ammissibile fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

4.4 I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora cio' avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione competente che provvedera' alla revoca parziale del contributo in proporzione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria. La revoca e' totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto prima del quinquennio costituisca una variazione sostanziale tale da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato.

4.5 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalita' regionale, l'articolo 8, comma 8 del Regolamento prevede che l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Per apporti dell'impresa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Si precisa che tale obbligo deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile. Ai fini della verifica del suddetto limite minimo del 25% l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e l'importo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare ai fini di cui sopra sono quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda alla chiusura dell'esercizio a regime.

Le imprese richiedenti rilasciano apposita dichiarazione di impegno nel Modulo di domanda circa l'apporto minimo del 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione deve trovare riscontro con i dati indicati nel piano di copertura finanziaria previsto al punto D9 della Scheda tecnica, relativamente alle voci "Mezzi propri", "Altri finanziamenti a m/l termine" e "Altre disponibilita'".

Le disposizioni previste al presente punto non si applicano, qualora le agevolazioni vengano richieste secondo la regola "de minimis" di cui al successivo punto 6.4.

5 - DECORRENZA DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE 5.1 In conformita' alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quel o di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma e' quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorche' quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purche' in data successiva alla scadenza del bando precedente, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento.

6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

6.1 Le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto capitale, calcolati secondo le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente ed articolate in base alla localizzazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (punto 6.2).

In alternativa, le imprese possono richiedere che i suddetti contributi siano concessi secondo la regola "de minimis" di cui al punto 6.4

6.2 Il sistema di calcolo secondo le intensita' massime espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e Lordo (ESL) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL, esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte. Le suddette intensita' massime di aiuto articolate in base alla localizzazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento, fissate con D.M. del 2 febbraio 2001, sono riportate nell'Allegato n. 5.

Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese
relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno
solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli,
ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, nella misura ritenuta ammissibile dal soggetto
istruttore, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma di investimenti (si veda la formula
per l'attualizzazione riportata in Appendice);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la
misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel
caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle
agevolazioni nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento
all'anno solare, sulla base del piano di disponibilita' delle
agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa
imposizione fiscale, attualizzata all'anno solare della
disponibilita' della quota medesima; sommando la parte in ESN come
sopra incrementata a quella in ESL, si ottiene la quota
dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile;
- la somma delle due quote cosi' determinate costituisce
l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel
decreto di concessione.

Analogamente si procede per i servizi reali relativamente all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 5 al punto 1).

Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio a realizzazione del programma di
investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei
titoli di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto
5.1, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la
locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;
- il tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione/rivalutazione e' fissato con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle
indicazioni formulate dalla Commissione Europea che pubblica il
predetto tasso su Internet all'indirizzo
http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference
rates.html ed e' quello in vigore alla data di avvio a
realizzazione del programma di investimenti. In via presuntiva,
nel caso di programmi ancora da avviare alla data della formazione
delle graduatoria, si applica il tasso vigente alla data del
termine ultimo per la presentazione delle domande;

- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali
ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote del
contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del
reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire
dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un
numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di
ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi
appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento
relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica
tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale
vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa,
e' come di seguito individuato:
- progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
- opere murarie e assimilabili: 21 anni
- macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non
ammortizzabili (tutti i' beni acquisiti in locazione finanziaria),
si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato
concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in
parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa
disponibile e nei quattro successivi;

c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto
conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di
contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla
formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero
medio di esercizi "m" cosi' determinato:
- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a
ciascuna categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per
il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa
come ivi individuato;
- si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni in
leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
- si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare
delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato
per eccesso alla prima cifra decimale. Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

La formula per il calcolo del contributo secondo le misure espresse in ESN ed ESL e' riportata al punto 1) dell'Appendice.

6.3 Per le attivita' del settore della produzione agricola primaria le agevolazioni sono concesse secondo le intensita' massime espresse in ESL, fissate nel decreto di cui al punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 5 al punto 3) ed in conformita' alle disposizioni di cui al punto 16 e segg. della presente circolare.

6.4 Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, le imprese possono richiedere che i contributi di cui al precedente punto 6.1 siano concessi secondo la regola "de minimis", cosi' come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L/10 del 13 gennaio 2001, che prevede l'importo massimo di 100.000 EURO (pari a Lire 193.627.000) di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni.

Con l'applicazione della regola "de minimis" all'impresa possono essere concessi contributi calcolati applicando al valore nominale dell'investimento ammissibile le percentuali di aiuto di cui all'articolo 6 del Regolamento, stabilite con il decreto di cui al precedente punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 5 al punto 2).

Il valore del contributo concedibile, reso disponibile nelle due quote secondo il piano di disponibilita' indicato all'articolo 15 del regolamento e attualizzato all'anno solare del decreto di concessione, non puo', in ogni caso, superare il limite di 100.000 EURO. Nel caso, dunque, l'applicazione delle suddette percentuali comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato.

Al fine del controllo del rispetto del suddetto importo massimo, gli importi delle singole erogazioni previste sono dunque attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si applicano i criteri indicati al precedente punto 6.1, e' quello vigente alla data di concessione; in via presuntiva si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande. La formula per l'attualizzazione e' riportata in Appendice.

Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de minimis". Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

In ottemperanza a quanto disposto dalla citata comunicazione della Commissione europea, il regime "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal trattato istitutivo della Comunita' Economica del Carbone e dell'Acciaio (CECA), al settore del trasporto merci e al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui l'agevolazione sia richiesta a titolo "de minimis":
a) sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state
sostenute precedentemente alla data di presentazione della
domanda. purche' in data successiva alla scadenza del bando
precedente come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
b)non si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative
all'obbligo da parte dell'impresa di apportare mezzi finanziari in
misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo
ammissibile.

6.5 Nel caso in cui il programma riguardi diversi settori di attivita' per i quali siano previsti massimali di agevolazione diversi - come nel caso di programmi in cui oltre ad attivita' del settore agricolo primario siano previste altre attivita' - al fine del corretto calcolo delle agevolazioni si deve fornire separata indicazione degli investimenti previsti relativi a ciascuno dei settori di attivita' interessati. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1.

Nel caso in cui l'unita' locale interessata dal programma insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a Regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorita' regionale di cui al successivo punto 11.7, alla stessa intera unita' locale si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Non e' consentito il cambiamento di ubicazione al di fuori della Regione nella cui graduatoria e' inserita la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

7 - INTERVENTO DEI FONDI PUBBLICI DI GARANZIA

7.1 L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilita' di cumulo con altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma di investimento. Fa eccezione a questo divieto la possibilita', prevista dall'articolo 5, comma 3 del medesimo Regolamento, di richiedere a fronte dello stesso programma oggetto della domanda di contributo in conto capitale ai sensi della legge 215/92, la concessione della garanzia prevista dal Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che le imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, mentre le imprese dell'industria, commercio e servizi possono richiedere l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A.; l'intervento di tale Fondo e' al momento precluso per le imprese agricole.

7.2 Nei casi in cui a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono concessi i contributi previsti dalla legge n. 215/92 sia richiesto anche l'intervento dei citati Fondi pubblici di garanzia, l'Amministrazione competente provvede ad effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione Netto, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo di 100.000 EURO derivante dall'applicazione della regola "de minimis", riducendo eventualmente il contributo concesso, nell'ambito dei controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di cui al punto 13.5. Qualora al momento della presentazione della domanda sia gia' stata concessa all'impresa richiedente la suddetta garanzia, il contributo previsto dalla legge n. 215/92 viene ridotto direttamente in fase di concessione in misura tale da consentire che l'ammontare complessivo degli aiuti non superi i predetti limiti.

7.3 L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso di ricorso alla garanzia di cui sopra, a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono richieste le agevolazioni previste dalla legge n. 215/92, la somma delle agevolazioni concesse non puo' superare il limite massimo del 75% della spesa complessivamente ammessa. A tale proposito si precisa che detto limite e' posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di ricorso alla suddetta garanzia delle disposizioni circa gli apporti dell'impresa in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile, di cui al punto 4.5. In tal senso, a prescindere dalla misura effettiva delle agevolazioni concesse, il limite del 75% rappresenta l'ammontare massimo entro il quale la somma del contributo previsto dalla legge n. 215/92 e dell'intero finanziamento coperto dalla suddetta garanzia pubblica puo' essere considerata ai fini della copertura finanziaria degli investimenti previsti dal programma. Tale disposizione non si applica qualora i contributi previsti dalla legge n. 215/92 siano richiesti secondo la regola "de minimis".

7.4 Nel caso in cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della citata legge n. 266/97, tale volonta' puo' essere direttamente espressa nel Modulo di domanda per la richiesta del contributo in conto capitale ai sensi della legge n. 215/92 tramite apposita dichiarazione. L'impresa che compila la predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia del Modulo di domanda e dei prospetti D7 e D8 della Scheda Tecnica di cui al punto 9.1, contenenti i dati di bilancio, al Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui trattasi; sulla base di tale documentazione il Mediocredito Centrale procede alla prenotazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo e attiva le procedure previste dalla normativa per la concessione della garanzia, contattando direttamente la banca interessata, ovvero l'impresa stessa nel caso in cui questa non abbia indicato alcuna banca nel Modulo di domanda. Il Mediocredito Centrale informa il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ovvero la Regione o Provincia autonoma competente, dell'avvenuta ammissione dell'iniziativa alla garanzia del Fondo, affinche' possa tenersene conto ai fini del rispetto delle intensita' massime di aiuto. Si precisa che la possibilita' sopra descritta di richiesta contestuale della garanzia sussiste esclusivamente per l'accesso al Fondo di cui alla legge n. 266/97 e che l'eventuale estensione di tale procedura all'intervento del Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa verra' tempestivamente comunicata a tutti i soggetti interessati, ferma restando, al momento, la possibilita' per le imprese artigiane di richiedere l'intervento di detto Fondo secondo le procedure previste dalla specifica normativa di riferimento.

8 - DIVIETO DI CUMULO

8.1 Ad eccezione delle garanzie di cui al precedente punto 6 si ricorda che l'articolo 7 del Regolamento prevede che le agevolazioni di cui alla legge n. 215/92 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le imprese richiedenti sottoscrivono nel modulo di domanda un'apposita dichiarazione di impegno a rispettare tale divieto e pertanto a rinunciare, in caso di approvazione della richiesta di agevolazione di cui alla legge 215/92, alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederne per il futuro. L'articolo 20 del Regolamento prevede tra i motivi di revoca totale o parziale il mancato rispetto di tale divieto di cumulo. A tal proposito si precisa che detto divieto riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto e' peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni per i quali vengono concesse le agevolazioni della legge 215/92. Cio' premesso, la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi.

9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 Il sistema agevolativo finziona attraverso bandi. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento (l'invio telematico delle domande previsto dall'articolo 9 del Regolamento sara' consentito non appena verranno definite le relative procedure):
- alla Regione o Provincia autonoma in cui e' ubicata l'unita'
locale oggetto dell'investimento, o ad eventuali soggetti
convenzionati, nel caso in cui detta Regione o Provincia autonoma
abbia provveduto, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento,
all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa
assegnate; nel caso di un programma relativo ad un'unita' locale
che insiste su due o piu' territori comunali appartenenti a
Regioni o Province autonome diverse, la relativa domanda deve
essere presentata alla Regione o Provincia autonoma nella quale
l'unita' medesima insiste prevalentemente secondo le disposizioni
di cui al punto 6.4;
- al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o
ad eventuali soggetti convenzionati, negli altri casi; in tale
circostanza, occorre comunque inviare per conoscenza una semplice
fotocopia della domanda e dei documenti allegati alla Regione in
cui e' ubicata l'unita' locale oggetto dell'investimento, che
esprime il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda.

Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda deve essere formulata secondo gli schemi previsti dai modelli appositamente predisposti, che consistono in un Modulo di richiesta delle agevolazioni, da redigere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i principali dati ed informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, e in una Scheda tecnica, riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa proposta ed i relativi dati economico-finanziari. I suddetti modelli, con le relative istruzioni per la compilazione, sono riportati negli Allegati n. 6, 7 e 8 e possono essere reperiti dal sito Internet del Ministero dell'Industria, www.minindustria.it. La mancanza del Modulo di richiesta o della Scheda tecnica determina l'invalidita' della domanda.

A tale modulistica deve essere allegata la documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98; tale documentazione e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 (rimane ferma la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98). Tale documentazione non e' richiesta nel caso di imprese individuali non ancora iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della, domanda.

9.2 L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente 'alla presentazione della domanda stessa. Le variazioni riguardanti dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori per l'attribuzione dei punteggio, di cui al successivo punto 11 e segg., che intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, non sono prese in considerazione.

10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

10.1 Le Amministrazioni competenti ad effettuare l'attivita' istruttoria sono:
- le Regioni e le Province autonome, nel caso in cui queste
abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali in base
all'articolo 12 del Regolamento; - il Ministero dell'Industria,
negli altri casi. Le predette Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, possono avvalersi di soggetti convenzionati per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

L'Amministrazione competente provvede all'esame delle domande attenendosi alle modalita' di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Al fine di consentire al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato un'immediata percezione del flusso complessivo delle richieste di agevolazioni, nella fase immediatamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le Regioni e le Province autonome competenti per l'istruttoria comunicano al Ministero stesso il numero complessivo delle domande pervenute. Entro 30 giorni esse trasmettono su supporto informatico un elenco nominativo delle domande, articolato secondo i macrosettori di cui al punto 2.2, con indicazione degli elementi idonei a consentire una prima indagine conoscitiva del flusso stesso ed articolati secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dal Ministero.

10.2 Accertata la regolarita' e la completezza della domanda, l'Amministrazione competente procede all'esame istruttorio, nel corso del quale puo' richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni purche' strettamente indispensabili per il completamento dell'esame istruttorio stesso. Nel caso in cui l'impresa non provveda, in modo puntuale e completo e con le stesse modalita' previste per la trasmissione delle domande, a fornire le integrazioni entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

L'esame istruttorio riguarda in particolare la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni, l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, nonche' la compatibilita' e la congruenza fra gli obiettivi tecnici ed economico-finanziari che si intendono conseguire con il programma di investimento e gli elementi indicati nella Scheda tecnica, anche in relazione ai dati progettuali che determinano il valore del punteggio dell'iniziativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

Qualora l'Amministrazione, in seguito al predetto accertamento, pervenga ad eventuali riduzioni degli investimenti ammissibili, se le voci di spesa escluse non possono essere univocamente ricondotte ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare. L'attivita' istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' dell'iniziativa ed evidenziare il dettaglio delle spese ammesse ed escluse, nonche' i valori degli indicatori risultanti dall'applicazione dei criteri di priorita' validi su tutto il territorio nazionale di cui al successivo punto 11 e segg. e di quelli territoriali e settoriali eventualmente indicati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all'articolo 12, comma 2 del Regolamento. I predetti indicatori sono posti alla base del calcolo, effettuato secondo quando specificato al punto 11.8, per determinare il punteggio complessivo da attribuire alle iniziative ammissibili. 10.3 In base al suddetto punteggio complessivo, le domande ritenute ammissibili sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti macrosettori in base al codice di attivita' di cui alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991 come specificato al precedente punto 2.2:
a) "agricoltura";
b) "manifatturiero e assimilati";
c) "commercio, turismo e servizi".

Le domande ritenute non ammissibili riceveranno apposita comunicazione con indicazione degli specifici motivi di esclusione.

Le graduatorie sono formate secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 commi 6, 7 e 8 del Regolamento. La formazione e l'approvazione di ciascuna graduatoria e' effettuata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui questa abbia disposto l'integrazione finanziaria, ovvero dal Ministero nel caso contrario. Entro lo stesso termine le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le graduatorie da esse formate, corredate da supporto magnetico articolato secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero stesso. Unitamente alle graduatorie vengono comunicate anche le risultanze relative alle domande non ammesse in forma di elenchi, all'interno dei quali sono contenute le informazioni principali sulle singole iniziative ed indicati chiaramente e compiutamente i motivi di esclusione. Sono altresi' inviate al Ministero tutte le informazioni contenute nelle banche dati, secondo lo schema informatico fornito dal Ministero stesso, al fine di consentire elaborazioni statistiche, analisi e studi sull'impatto degli interventi.

10.4 Il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento, ad esclusione di quelle relative alle Regioni e alle Province autonome che non hanno adempiuto alle previste attivita' entro i termini e per le quali si applica quanto previsto dal medesimo articolo 13, comma 11 del Regolamento.

10.5 Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome sono erogate in unica soluzione immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie.

10.6 Ciascuna Amministrazione competente adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nelle graduatorie, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento. L'impresa collocata nell'ultima posizione "utile" e' eventualmente agevolata parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili. Per le imprese che risultino collocate, a pari merito, nell'ultima posizione "utile" della relativa graduatoria, si provvede al riparto dei fondi residui disponibili in proporzione alle agevolazioni teoriche spettanti. Nei casi in cui e' applicata la regola "de minimis", i provvedimenti di concessione devono contenere espressa indicazione della natura "de minimis" dell'agevolazione concessa.

10.7 Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Regolamento, le somme versate alle Regioni e alle Province autonome che dovessero rendersi eventualmente disponibili a seguito di rinunce o revoche delle agevolazioni concesse, sono restituite per la quota di competenza statale alle entrate del Bilancio dello Stato. Tale quota e' determinata in proporzione alla partecipazione finanziaria del Ministero sul totale delle risorse assegnate complessivamente alla Regione/Provincia autonoma. L'applicazione di tale disposizione comporta che eventuali fondi eccedenti (statali e regionali) non possono essere assegnati mediante scorrimento della graduatoria regionale dei programmi ammissibili.

11 CRITERI DI PRIORITA'

11.1 La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti criteri validi su tutto il territorio nazionale e stabiliti con il decreto del Ministro dell'Industria del 2 febbraio 2001:

1) nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi; 2) nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi; 3) nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali; 4) partecipazione femminile nell'impresa; 5) programmi finalizzati al commercio elettronico; 6) certificazioni ambientali e di qualita'.

Ai suddetti criteri si aggiungono i criteri di priorita' regionali eventualmente definiti dalle Regioni e dalle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali. Detti criteri sono resi noti dal Ministero.

11.2 Il primo criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.

Il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato, con riferimento all'unita' locale oggetto del programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato previsto a "regime" (per la definizione di anno "a regime" si veda il punto 13.3) e quello riferito ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi gia' avviati e solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis").

Ai fini di cui sopra: - il numero di occupati e' espresso in U.L.A. e cioe' corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione, al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Tra gli occupati sono inoltre compresi i soci lavoratori delle societa' cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, cosi come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali; - il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore; - nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma.

Il dato "precedente" e': - per le iniziative di "avvio di attivita'", sempre pari a zero; - per le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente il numero di dipendenti dell'impresa, o del ramo d'azienda, acquisita e relativo ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero relativo ai dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione per i programmi gia' avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"), calcolato con i criteri di cui sopra; - per i "progetti innovativi" e le iniziative di "sola acquisizione di servizi reali", il numero di dipendenti precedente la data di presentazione della domanda, ovvero nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione per i programmi gia' avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"), calcolato, con i criteri di cui sopra;

11.3 Il secondo criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso. Per il calcolo del numero di donne occupate attivate dal programma (differenza tra il dato "a regime" e il dato "precedente") si seguono i criteri indicati con riferimento agli occupati totali al precedente punto 11.2.

11.4 Il terzo criterio e' un indicatore pari al rapporto tra il valore dei "nuovi investimenti" intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni della legge n. 215/92 (al netto dei costi del rilevamento nei casi di acquisizione di attivita' preesistente) ed il valore degli "investimenti totali" dell'impresa richiedente.

Il valore degli "investimenti totali", da considerare al denominatore del rapporto, e':

- per le iniziative di "avvio di attivita'" pari ai "nuovi investimenti" come sopra definiti; ne consegue che il valore del suddetto rapporto e' sempre pari ad uno; - per le iniziative di "acquisizione di attivita' preesistente pari alla somma delle spese ammissibili per il rilevamento (cfr. punto 4.1) e delle spese successive al rilevamento relative ai "nuovi investimenti" come sopra definiti; - per i "progetti innovativi" e le iniziative di "sola acquisizione di servizi reali", pari alla somma dei "nuovi investimenti" come sopra definiti e del valore dell'"investimento netto" alla data di presentazione della domanda, ovvero alla data di avvio del programma per i programmi gia' avviati (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis"); per "investimento netto" si intende il totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto degli ammortamenti, cosi' come riscontrabile dall'ultimo bilancio approvato precedente la data di presentazione della domanda o, se antecedente, la data di avvio del programma di investimenti (solo in caso di agevolazioni richieste a titolo "de minimis") ovvero riscontrabile dal registro dei beni ammortizzabili.

11.5 Il quarto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 10% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorita' regionale di cui al successivo punto 11.7, nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile: - le imprese individuali il cui titolare sia donna; - le societa' di persone e le cooperative in cui i soci siano tutte donne; - le societa' di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.

11.6 Il quinto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 5% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorita' regionale di cui al successivo punto 11.7, qualora ricorrano entrambe o una sola delle seguenti condizioni:

a)l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime; b)il programma, o parte di esso, e' destinato ad investimenti in hardware, software e servizi reali finalizzati ad attivare il commercio elettronico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa richiedente, attraverso la gestione telematica delle transazioni almeno fino alla fase del pagamento. Con riferimento alla lettera a) si precisa che ai fini dell'applicazione della suddetta maggiorazione del 5%, l'impresa deve aver aderito, ovvero aderire entro l'anno a regime, ad una delle seguenti tipologie di certificazione: - certificazioni di qualita' secondo le metodologie UNI EN ISO 9000; - certificazioni ambientali EMAS e UNI EN ISO 14000; - certificazioni del sistema ECOLABEL; - certificazioni specifiche di qualita' del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli organismi di Certificazione); - attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG);

Per le imprese agricole la suddetta maggiorazione opera, inoltre, in caso di iscrizione entro l'anno a regime nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 9 del dlgs. n. 220 del 17 marzo 1995, emanato in attuazione del regolamento CE 2092/91.

11.7 I criteri di priorita' regionali possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, dalle Regioni e dalle Province autonome che dispongano l'integrazione delle risorse statali con propri fondi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine, ciascuna Regione o Provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attivita' economiche, considerate prioritarie per lo sviluppo, assegnando per ciascuna area e ciascun settore di attivita' un punteggio intero da zero a dieci da attribuire ai programmi inseriti nelle graduatorie regionali di pertinenza.

Ai fini di cui sopra: - le aree del territorio sono individuate con riferimento ai codici comune ISTAT; - le attivita' economiche sono individuate con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91.

Per i programmi di investimento relativi ad unita' locali che insistono su comuni diversi si applicano i criteri indicati al punto 6.5. Ai programmi di investimento relativi allo svolgimento, nella medesima unita' locale, di attivita' riconducibili a diversi codici della suddetta classificazione ISTAT, viene assegnato il punteggio relativo all'attivita' prevalente individuata secondo i criteri indicati al precedente punto 2.3.

Come gia' indicato nelle premesse alla presente circolare, i criteri di priorita' eventualmente individuati sono comunicati dalle Regioni e Province autonome al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno, insieme alla comunicazione degli stanziamenti assegnati, e resi noti dal Ministero medesimo.

11.8 Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna domanda e' ottenuto: 1) incrementando, qualora ricorrano le condizioni previste, i primi tre criteri nazionali e gli eventuali criteri di priorita' regionale delle maggiorazioni percentuali previste ai punti 11.5 e 11.6; 2) normalizzando tramite la formula di cui al punto 3) dell'Appendice i valori, eventualmente incrementati come sopra previsto, assunti dai primi tre criteri nazionali e dagli eventuali criteri di priorita' regionale; 3) sommando algebricamente i suddetti valori normalizzati.

11.9 L'Amministrazione competente sottopone a verifica a consuntivo il valore dei criteri soggetti a scostamento al fine di rilevare gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo criterio subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati superi 120 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate (si veda successivo punto 14.1).

Ai fini della suddetta verifica si precisa che: - gli scostamenti da considerare sono quelli tra i criteri rilevati nell'esercizio a regime come definito al punto 13.3 e quelli posti a base per la formazione delle graduatorie; - i criteri soggetti a scostamento sono i primi tre indicatori nazionali ed i criteri di' priorita' regionale; - i criteri di priorita' regionale sono soggetti a scostamenti qualora, in caso di programmi relativi allo svolgimento di diverse attivita' economiche per i quali siano attribuiti diversi punteggi (si veda precedente punto 11.7), la prevalenza degli investimenti prevista e che ha determinato l'assegnazione del relativo punteggio, non venga mantenuta ad ultimazione del programma; detti criteri sono altresi' soggetti a scostamenti qualora l'impresa cambi ubicazione rispetto a quella prevista (si veda punto 6.5) e la nuova ubicazione comporti un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato per la formazione delle graduatorie; si rammenta a tale proposito che il cambiamento dell'ubicazione al di fuori della Regione nella cui graduatoria e' inserita la domanda comporta la revoca delle agevolazioni; - qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri quarto e quinto, lo scostamento e' calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo; - per il calcolo dello scostamento medio si calcola la somma dei soli scostamenti in diminuzione e la si divide per quattro (numero dei criteri suscettibili di scostamento); in mancanza dei criteri di priorita' regionale detta somma si divide per tre; - l'investimento complessivo da considerare al denominatore dei primi due indicatori e' il minore tra quello ammesso in fase di concessione e quello ammesso in via definitiva dopo l'ultimazione del programma.

12 RICONFERMA DELLE DOMANDE

12.1 Le domande ritenute ammissibili ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, possono essere inserite per una sola volta nel bando immediatamente successivo, mantenendo invariati i dati tecnici ed economico-finanziari, la decorrenza delle spese ai fini dell'ammissibilita' delle stesse e gli elementi che hanno determinato i valori dei criteri di cui ai punti 11 e segg. del programma originario, purche' l'impresa faccia pervenire all'Amministrazione competente espressa manifestazione di volonta', redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 9. Le precedenti modalita' si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alle richieste delle imprese, a condizione che queste ultime dichiarino di rinunciare o di aver rinunciato formalmente ai contributi parziali concessi e non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione a fronte dei contributi medesimi.

13 - EROGAZIONI E DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

13.1 Le erogazioni dei contributi sono effettuate in due quote dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria e, limitatamente alla seconda quota, anche della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 13.3. La prima quota e' resa disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie; la seconda quota e' resa disponibile trascorsi 6 mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento con durata fino a 12 mesi, ovvero trascorsi 12 mesi dalla medesima data per i programmi con durata superiore. Ciascuna quota e' erogata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa di tutti gli elementi previsti.

13.2 L'erogazione della prima quota, pari al 30% del contributo concesso, puo' essere richiesta dall'impresa dopo aver realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi. Con la richiesta di erogazione di cui all'Allegato n. 10 l'impresa dichiara l'importo delle spese sostenute alla data cui si riferisce lo stato di avanzamento del programma di investimenti e allega il certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa; tale ultimo documento non e' richiesto nel caso di impresa individuale non ancora iscritta al Registro delle imprese. Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa. Nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, tale quota si intende realizzata quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) sia stata fatturata la quota corrispondente al 30% del valore dei beni, al netto di IVA e altre imposte e tasse, alla societa' di leasing; 2) l'impresa abbia corrisposto canoni per un importo pari al 30% del contributo concesso in relazione ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

La prima quota puo' essere erogata anche a titolo di anticipazione; in tal caso alla richiesta deve essere allegata apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 11.

La seconda quota, pari al 70% del contributo concesso, fermo restando quanto indicato al successivo punto 13.5, e' erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa.

13.3 Si rammenta che gli investimenti si intendono realizzati quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi e' stato stipulato apposito contratto di fornitura e gli stessi sono stati forniti; b) il relativo costo agevolabile e' stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria; c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione complessiva e comunque non inferiore al 30 per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

Cio' premesso, si precisa che: - la "data di ultimazione" dell'investimento e' quella del pagamento dell'ultimo titolo di spesa; - la data di "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attivita' ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento al numero di occupati; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma; - l'esercizio "a regime" e' il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime.

13.4 Ai fini dell'erogazione della seconda quota, entro 60 giorni dalla data di ultimazione l'impresa presenta una richiesta di erogazione, da rendersi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 12, contenente l'elenco dettagliato delle fatture ed attestante in particolare: - la data di ultimazione e di entrata a regime dell'iniziativa agevolata; - la conformita' del sopracitato elenco e della documentazione allegata ai documenti originali e la regolarita' da un punto di vista fiscale di questi ultimi; - che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione delle iniziative oggetto della specifica domanda di agevolazione; - che tutti i materiali, macchinari, impianti e attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti e installati nell'unita' locale oggetto dell'investimento e sono di "nuova fabbricazione", ad eccezione di quelli rilevati nell'ambito della tipologia "acquisto di attivita' preesistente"; - che le spese non si riferiscono a spese di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; - che l'impresa risulta in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle eventuali opere murarie previste; che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture.

A tale richiesta deve essere allegata la documentazione finale di spesa che consiste in:

1) certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa; 2) copia delle fatture; 3) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 13; 4) copia dei contratti di compravendita o di affitto in caso di acquisizione di attivita' preesistente; 5) copia dei contratti di leasing; 6)verbale di consegna dei beni in caso di leasing; 7) documentazione attestante il pagamento dei canoni in caso di leasing; 8) copia dei contratti di fornitura di servizi reali; 9) copia dei contratti, inclusi gli eventuali contratti di franchising, e/o lettere di incarico stipulati con riferimento alle spese relative a studi di fattibilita', piani di impresa, quote iniziali dei contratti di franchising ecc. di cui al punto 4.1 lettera f); 10) solo per i progetti innovativi e i programmi di sola acquisizione di servizi reali, copia del bilancio relativo all'esercizio precedente la presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi gia' avviati); per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, tale documento puo' essere sostituito dal "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli art. 2423 e seguenti del codice civile, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicita' dei dati esposti e da cui sia riscontrabile il valore dell'"investimento netto" cosi' come definito al punto 11.4.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal Regolamento.

13.5 Dalla seconda quota e' trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogare dopo i controlli della documentazione finale di spesa da parte dell'Amministrazione competente. L'erogazione della quota a saldo del 10% e' comunque effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria, previa rideterminazione in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a 200 milioni di lire (Euro 103.291,38) il predetto termine di nove mesi e' ridotto alla meta'.

13.6 Si rammenta, come previsto all'articolo 15 del Regolamento, che l'ultimazione del programma di investimenti deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Tale termine e' perentorio, pertanto, qualora gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo e' erogato in proporzione ai soli investimenti realizzati, purche' il loro ammontare complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purche' il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato e cioe' non si discosti sostanzialmente da quest'ultimo per natura e obiettivi. Le eventuali variazioni rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande, che intervengono successivamente alla concessione e durante il periodo di realizzazione del programma di investimenti, sono tempestivamente comunicate all'Amministrazione competente per le conseguenti valutazioni.

Qualora una Regione ai fini dell'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, attinga a risorse cofinanziate con i Fondi Strutturali dell'Unione Europea, per poter consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dalla normativa comunitaria per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo delle agevolazioni, i termini e le condizioni ordinarie stabiliti dalla presente circolare per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa potrebbero subire modifiche che, comunque, la Regione stessa rendera' note e riportera' nei decreti di concessione dei programmi interessati.

14 - REVOCHE

14.1 Il soggetto concedente le agevolazioni provvede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni medesime, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento, qualora:

a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione siano state ottenute altre agevolazioni previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Regolamento e in particolare il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa; c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data del decreto di concessione dell'agevolazione; d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2 del Regolamento; e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5 del Regolamento risulti inferiore al 60% degli investimenti ammessi.

Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere b), d), e); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), c). In relazione a quanto indicato alla lettera a), relativamente al divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla legge 215/92 con altre agevolazioni, si rimanda a quanto specificato al precedente punto 8 della presente circolare. In relazione a quanto indicato alla lettera b), relativamente ai requisiti di partecipazione femminile nell'impresa beneficiaria, si rimanda a quanto specificato al precedente punto 1.2. In relazione a quanto indicato alla lettera c), nel caso in cui i beni oggetto delle agevolazioni risultino essere stati ceduti, alienati o distratti dall'uso previsto nei cinque anni successivi alla data del decreto di concessione del contributo, la revoca e' parziale in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche circa l'effettivo completamento del programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In relazione a quanto indicato alla lettera d) i limiti di scostamento in diminuzione degli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono quelli riportati al punto 11.9 della presente circolare. Si rammentano altresi' le cause di revoca totale indicate ai punti 2.3 e 6.5 della presente circolare e connesse al mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'inserimento delle domande in una determinata graduatoria regionale. In relazione a quanto indicato alla lettera e) e fermo restando quanto specificato al precedente punto 13.3 relativamente alla realizzazione degli investimenti, nel caso in cui il programma non venga ultimato entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, si precisa che la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.

14.2 Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni si procede alla distribuzione per anno solare delle spese ammesse. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le agevolazioni non siano state ancora interamente erogate, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a valere sulla quota ancora da erogare. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle quote ancora da erogare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare e' restituito maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento. Nei casi di revoca di cui alla lettera c) del precedente punto 14.1 la misura del predetto tasso e' maggiorata di cinque punti percentuali.

15 - ISPEZIONI

15.1 L'Amministrazione competente per l'attivita' istruttoria puo' effettuare verifiche, anche a campione, presso le imprese richiedenti, in qualsiasi fase dell'iter procedurale, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni. 16. DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI SETTORI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI. 16.1 La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e' subordinata al rispetto di talune disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dalla normativa comunitaria. In particolare, il Regolamento CE n. 1257/1999 e gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02) prevedono specifiche disposizioni relativamente agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative ed alle spese ammissibili, alla misura delle agevolazioni.

16.2 Con riferimento agli investimenti ed alle attivita' ammissibili, i divieti e le limitazioni (cfr. punto 2) sono riportati in dettaglio negli Allegati n. 1 e 2, relativamente ai settori della trasformazione e commercializzazione e nell'Allegato n. 3, relativamente alla produzione agricola primaria, fatte salve ulteriori diverse limitazioni o esclusioni contenute nei Programmi operativi regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione, per le Regioni dell'obiettivo 1, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre Regioni. Si precisa che dette esclusioni e limitazioni sono poste prevalentemente al fine di assicurare che, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, non siano concessi aiuti ad investimenti comportanti un aumento della produzione di prodotti che non abbiano comprovati sbocchi di mercato.

16.3 Con riferimento ai soggetti beneficiari degli aiuti:

- nel settore della produzione primaria, nonche' in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese sono obbligate a rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; - nel solo settore della produzione primaria, i soggetti richiedenti devono possedere le conoscenze e competenze professionali adeguate che sono fissate nel piano di sviluppo rurale della Regione; Al fine di assicurare il rispetto di dette disposizioni le imprese richiedenti rendono apposite dichiarazioni sostitutive di notorieta', nel modulo di domanda.

16.4 Con riferimento alle spese ammissibili:
- il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attivita' preesistente, come indicato anche al punto 4.1, non e' agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attivita' rientrante nel settore della produzione agricola primaria;
- nell'ambito di programmi relativi al medesimo settore della produzione agricola primaria, l'acquisto di brevetti e' consentito fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

16.5 Relativamente alla misura delle agevolazioni concedibili:
- nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, i contributi sono concessi secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 5 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate;
- nel settore della produzione agricola primaria, i contributi sono calcolati secondo le misure massime espresse in ESL previste dai citati "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo". Tali misure massime, riportate anche nell'Allegato n. 5 punto 3), sono pari al 50% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 40% ESL nelle altre zone; a tal riguardo si precisa che le zone agricole svantaggiate non coincidono con le aree svantaggiate individuate ai fini della concessione degli aiuti in tutti gli altri settori. Nei casi in cui l'impresa richiedente risponda ai requisiti di "giovane agricoltore" e qualora l'investimento sia effettuato entro cinque anni dall'insediamento, tali misure sono rispettivamente elevate al 55% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 45% ESL nelle altre zone. I criteri per l'ottenimento di dette maggiorazioni sono quelli fissati dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge, n.441 del 15 dicembre 1998; in base a dette normative, rispondono ai requisiti di "giovane agricoltore":
a) le ditte individuali le cui titolari siano in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo e non abbiano ancora compiuto i
quaranta anni di eta';
b) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative in cui
almeno i due terzi dei soci abbiano un'eta' inferiore ai quaranta
anni ed esercitino l'attivita' agricola, rivestendone la relativa
qualifica, a titolo principale o parziale; per le societa' in
accomandita semplice le suddette qualifiche possono essere
possedute anche solo dal socio accomandatario, mentre in caso di
piu' soci accomandatari si applica il citato criterio dei due
terzi;
c)le societa' di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione
di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori
costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e l'organo di
amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani
agricoltori.

16.6 Si rammenta che la regola "de minimis" di cui al punto 6.3 non e' applicabile ai settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale limitazione non riguarda gli investimenti relativi allo svolgimento di attivita' di agriturismo (codice 55.23.5, lettera H, della classificazione ISTAT 91) da parte di imprese agricole. A tal proposito si chiarisce, inoltre, che:
- le agevolazioni per gli investimenti relativi all'attivita' di agriturismo sono concesse secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 5 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate, ovvero, qualora le agevolazioni siano richieste secondo la regola "de minimis", secondo le misure percentuali riportate nell'Allegato n. 5 punto 2);
- le domande relative a programmi di investimento destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attivita' di agriturismo, ovvero nei quali l'attivita' di agriturismo sia prevalente secondo i criteri indicati al punto 2.3 della presente circolare, sono inserite nella graduatoria relativa al macrosettore "commercio, turismo e servizi".

PARTE II: Agevolazione per i programmi regionali per i corsi di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza e contributi alle Regioni.

17 - PREMESSE GENERALI

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, una quota delle risorse finanziarie e' destinata alla concessione di agevolazioni per la promozione delle iniziative previste dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 12 della legge.

Tali agevolazioni consistono in un contributo da concedere alle Regioni e alle Province autonome che presentano i programmi previsti dall'articolo 21 del Regolamento, diretti a:
a) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne;
b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e
manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile;
c) attuare iniziative di informazione e supporto per la diffusione
della cultura d'impresa tra le donne.

I programmi regionali rappresentano il quadro di riferimento generale al quale si riconducono le seguenti iniziative:
a) le iniziative a favore di soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b) della legge (di seguito denominati soggetti terzi)
che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale;
b) le iniziative regionali, di cui all'articolo 12 della legge,
che prevedano la diffusione di informazione mirate, nonche', la
realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione organizzativa e di supporto alle attivita'
imprenditoriali.

Tutti i servizi previsti nei programmi regionali devono prevedere come destinatari finali almeno il settanta per cento di donne. I soggetti terzi, di cui alla precedente lettera a), potranno accedere ai benefici previsti dalla legge presentando apposita domanda direttamente alle Regioni e alle Province autonome competenti nell'ambito degli obiettivi e dei criteri da queste fissati nei propri programmi. Per l'attuazione delle iniziative regionali di cui alla precedente lettera b), le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge, possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che presentino caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

18 - CONTENUTI DEI PROGRAMMI REGIONALI

18.1 L'articolo 22 del Regolamento indica i contenuti dei programmi che le Regioni e le Province autonome predispongono in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale e con le proprie normative generali e di settore, ovvero:
1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono
raggiungere;
2) la descrizione degli interventi proposti, articolati per
tipologia di iniziativa;
3) l'indicazione dei soggetti beneficiari, qualora il programma
preveda agevolazioni a favore di soggetti terzi;
4) le eventuali priorita' per l'accesso alle agevolazioni;
5) l'indicazione, a favore dei soggetti beneficiari, della misura
dell'agevolazione;
6) le modalita' di realizzazione degli interventi;
7) l'indicazione delle spese ammissibili;
8) gli eventuali limiti, massimo e minimo, dell'investimento
ammissibile;
9) i tempi previsti per l'attuazione del programma;
10) gli aspetti finanziari, con l'indicazione del piano di
copertura del programma proposto, articolato per tipologia di
intervento, e della quota di risorse regionali destinata al
cofinanziamento del programma; 11) il regime delle revoche;
12) i risultati attesi, con l'indicazione degli strumenti e dei
criteri utilizzati per la verifica.

18.2 In relazione a tali contenuti e' opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di consentire una formulazione omogenea dei programmi, fermo restando che gli stessi devono comunque essere ispirati ad un'esigenza generale di coerenza ed equilibrio di tutti gli interventi proposti.

A) INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI Il programma descrive le motivazioni degli interventi con particolare riferimento alla promozione della formazione imprenditoriale e della cultura d'impresa tra le donne. Indica, inoltre, in maniera dettagliata il contesto territoriale e tematico (in considerazione delle peculiarita' e delle potenzialita' della forza lavoro e del tessuto imprenditoriale femminile e delle opportunita' di sviluppo dello stesso) e programmatico (con evidenza delle compatibilita' e sinergie con altri programmi regionali attuati, in corso di realizzazione o previsti) entro il quale gli interventi verranno realizzati. Sono descritti gli obiettivi generali del programma sulla base delle seguenti finalita':
a) promozione della formazione imprenditoriale delle donne;
b) sviluppo di servizi di assistenza e consulenza tecnica e
manageriale a favore dell'imprenditorialita' femminile;
c) attuazione di iniziative di informazione e di supporto per la
diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

Nell'ambito degli obiettivi generali fissati, il programma indica, infine, gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere attraverso i singoli interventi che lo compongono.

B) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Il programma descrive gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati. In relazione a tali obiettivi, viene indicata l'articolazione degli interventi, distinguendo tra iniziative regionali e iniziative a favore dei soggetti terzi. Il programma descrive, inoltre, le modalita' operative prescelte per l'attuazione di ciascun intervento previsto. Si ribadisce che gli interventi previsti devono avere come destinatari finali dei servizi almeno il settanta per cento di donne.

C) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo sui programmi regionali e' concesso alle Regioni e alle Province come previsto dall'articolo 21 del Regolamento. Tuttavia, si rammenta che, nell'ambito dei predetti programmi, le iniziative a favore dei soggetti terzi devono essere destinate alla concessione di contributi alle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, ovvero le imprese, i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali.

D) DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI PRIORITA' DI ACCESSO

In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, sono indicate le eventuali priorita' di accesso alle agevolazioni, che potranno essere definite, anche attraverso la previsione di eventuali riserve di fondi, con riferimento alle tipologie dei programmi, alle modalita' di realizzazione degli stessi, al settore merceologico di riferimento, a particolari categorie di beneficiari o ad altri elementi ritenuti opportuni dalle Regioni e Province autonome. Sono, inoltre, indicate le eventuali limitazioni o cause di esclusione in ragione della specificita' degli interventi.

E) INDICAZIONE DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI SOGGETTI TERZI

Per le iniziative a favore dei soggetti terzi, sono indicate le intensita' di aiuto concedibile, nel limite massimo previsto del cinquanta per cento della spesa sostenuta. Vanno evidenziate, inoltre, eventuali limitazioni all'ammontare di aiuto concedibile per ciascun soggetto beneficiario ed eventuali vincoli di cumulabilita'.

F) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per ciascun intervento il programma descrive le modalita' di gestione e di attuazione, mettendo in evidenza, con riferimento alle iniziative regionali previste, eventuali altri soggetti che intervengono nel procedimento. Inoltre, in relazione ai singoli interventi sono indicate le modalita' che saranno utilizzate, al fine della promozione e pubblicita' degli interventi stessi.

G) SPESE AMMISSIBILI

Il programma indica le tipologie di spese ammissibili, sulla base delle indicazioni contenute nel punto 2 della presente circolare. Il programma puo' determinare dei limiti massimi di ammissibilita' per alcune tipologie di spesa, espressi in valore assoluto oppure in misura percentuale rispetto ad altre voci di spesa, nonche' eventuali limiti minimo e massimo di investimento ammissibile.

H) TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE

Sono indicati i tempi di realizzazione del programma regionale (evidenziando la tempistica per ciascun intervento), nel limite massimo di diciotto mesi dalla data di approvazione del programma stesso.

I) ASPETTI FINANZIARI CON L'INDICAZIONE DEL PLANO DI COPERTURA DEL PROGRAMMA PROPOSTO, ARTICOLATO PER INTERVENTO, E DELLA QUOTA DI RISORSE REGIONALI DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

E' illustrato il piano di copertura finanziaria relativo all'intero periodo di realizzazione del programma, in considerazione del fatto che la legge puo' finanziare i programmi regionali in misura non superiore al 50% della spesa complessivamente prevista. Tale piano finanziario indichera', quindi, la quota di cofinanziamento regionale e/o delle altre fonti di finanziamento, quali fondi comunitari o fondi di altri soggetti pubblici, ed il riferimento agli strumenti normativi che assicurano tale copertura.

Al fine dell'indicazione degli aspetti finanziari devono essere predisposti i seguenti prospetti, sia per il programma nel suo complesso sia per ciascun intervento:

L) PROGRAMMA REGIONALE - PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

---------------------------------------------------------------- Programma complessivo 2001 2002 TOTALE % Contributo Stato Contributo Regione Altri contributi pubblici -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- Iniziative regionali Contributi pubblici
Totale Stato Regione Altri ------------------------------------------------------------------- Intervento n. 1 Intervento n. 2 Intervento.... TOTALE ------------------------------------------------------------------- Interventi a favore dei Contributi pubblici soggetti di cui all'art. 2, Totale Stato Regione Altri c. 1, lett. b) della legge ------------------------------------------------------------------- Intervento n. 1 Intervento n. 2 Intervento... TOTALE -------------------------------------------------------------------

M) REGIME DELLE REVOCHE

Il programma indica il regime delle revoche delle agevolazioni concesse con gli interventi proposti, indicando gli elementi che verranno presi in considerazione per determinare le condizioni necessarie per la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

N) RISULTATI ATTESI

Saranno indicati i risultati attesi dall'attuazione degli interventi proposti, in termini di benefici economici e sociali ottenibili. L'indicazione dei risultati attesi e' espressa prevalentemente in termini quantitativi. In particolare, va evidenziata la ricaduta degli interventi sul territorio, anche in termini di soggetti formati e imprenditrici assistite. Il programma descrive, inoltre, il sistema di monitoraggio delle iniziative, specificando strumenti e criteri per verificare lo stato di attuazione delle stesse, anche da un punto di vista finanziario, ed il conseguimento degli obiettivi fissati.

19 - SPESE AMMISSIBILI

19.1 Le spese ammissibili sono quelle strettamente pertinenti alle iniziative previste dal programma regionale e sostenute successivamente alla sua presentazione. In relazione alle iniziative a favore di soggetti terzi, tali spese sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi programmi e la data di decorrenza e' quella di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei soggetti richiedenti.

19.2 Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

19.3 I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione. L'acquisto di beni ammortizzabili e' ammesso solo in relazione alla quota di ammortamento degli stessi di competenza del periodo di realizzazione delle iniziative agevolate delle Regioni e dei soggetti terzi.

20 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI

20.1 Una volta all'anno, entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni presentano i propri programmi per l'approvazione. Al programma, qualora sia previsto che per l'attuazione delle iniziative regionali vengano stipulate convenzioni con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge, sono allegate copia delle convenzioni gia' stipulate.

20.2 Il Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, previo parere del Comitato per l'imprenditoria Femminile, approva i programmi medesimi tenendo conto degli obiettivi perseguiti e della relativa copertura finanziaria.

21 - MISURA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI

21.1 Per la realizzazione dei programmi regionali e' concesso alle Regioni e alle Province autonome un contributo pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto dai programmi, entro i limiti delle risorse assegnate in base al riparto di cui all'articolo 21 del Regolamento.

21.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ripartisce tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie destinate ai predetti programmi, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 11 del Regolamento.

22 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

22.1 Il contributo e' erogato in due quote di cui la prim,a pari al cinquanta per cento del contributo spettante, contestualmente all'approvazione del programma da parte del Ministero; l'altra, successivamente alla presentazione da parte della Regione o Provincia autonoma della relazione finale di cui al successivo punto 3.

22.2 I programmi regionali sono realizzati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di approvazione da parte del Ministero. A tal fine si precisa che per la determinazione della data di avvio e di quella di ultimazione del programma, si considera rispettivamente la data del primo titolo di spesa ammissibile e quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le Regioni procedono alla verifica finale del programma e presentano al Ministero una relazione finale, di cui all'articolo 22 del Regolamento, che evidenzia, in coerenza con il programma approvato, i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma. Alla relazione finale sara' allegata copia delle convenzioni eventualmente stipulate con gli enti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge successivamente alla presentazione del programma.

22.3 Il Ministero, esaminata la relazione e la documentazione allegata, accredita il saldo finale del contributo.

23 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

23.1 Il regime delle revoche relativo agli interventi attuati dai soggetti terzi, viene definito da ciascuna Regione o Provincia autonoma nell'ambito dei programmi presentati. Se dalla relazione finale risulta che l'anticipo versato alla Regione o alla Provincia autonoma sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza e' restituita all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

23.2 Il Ministero si riserva la facolta' di procedere a verifiche sull'attuazione dei programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA
 
APPENDICE
----> Vedere appendice alle pagg. 38 - 39 <----

Precisazioni per il calcolo del numero degli occupati
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato e' proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali e il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sara' 0,5.
- Nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato alla lettera precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto part-time prevede l'effettuazione del 50% delle ore del contratto collettivo ed il contratto e' per sei mesi l'ULA sara': 0,5 x (6/12) = 0,25. Per agevolare il calcolo dei dipendenti in termini di ULA, si fornisce il seguente esempio:

==================================================================== Tipologia N. dipendenti N. mesi rapporto ore ULA
(a) espresso in lavorative* a x b x c
dodicesimi (b) (c) ==================================================================== Dipendenti occupati 20 Tutto l'anno 1 20 a tempo pieno per =12/12=1 tutto l'anno preso in considerazione -------------------------------------------------------------------- Dipendenti occupati 1 6/12 =0,5 1 0,5 a tempo pieno per un periodo inferiore 10 4 mesi = 1 3,3 all'anno preso in 4/12=0.333 considerazione -------------------------------------------------------------------- Dipendenti occupati 6 Tutto l'anno 0,5 3 non a tempo pieno =12/12=1 (il cui contratto prevede l'effettua zione del 50% delle ore) per tutto l'anno presso in considerazione -------------------------------------------------------------------- Dipendenti occupati 2 6 mesi = 6/12 0,5 0,5 non a tempo pieno =0,5 (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo infe riore all'anno preso in considerazione -------------------------------------------------------------------- TOTALE DIPENDENTI IN ULA 27,3 --------------------------------------------------------------------

* rapporto tra ore effettive previste per il contratto a tempo
parziale e ore previste dal contratto di riferimento a tempo pieno
lavorate.

N.B.: se il valore in ULA non corrisponde ad un numero intero, l'importo deve essere arrotondato al primo decimale dopo la virgola.

Il numero di dipendenti riferito ad un determinato periodo (ad esempio all'esercizio precedente alla presentazione della domanda) è quello medio mensile, cioè la somma dei dipendenti rilevati per ogni mese del periodo considerato con il metodo indicato nel precedente prospetto (ULA), diviso 12 (= numero dei mesi).

Esempio: periodo di riferimento corrispondente all'anno solare

====================================================================

mese GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ==================================================================== Numero di dipendenti 5 4,5 5,5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 Rilevato ogni mese --------------------------------------------------------------------

Numero di dipendenti riferito all'anno considerato =54/12 = 4,5
 
Allegato n. 1

Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea

l. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI RELATIVI AD ALCUNI SETTORI

Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) sono ammessi, sia alle risorse nazionali che a quelle eventualmente cofinanziate, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B), invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra. Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C) sono ammessi, sia alle risorse nazionali che a quelle eventualmente cofinanziate, solo programmi di investimento riguardanti: * l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttivita' purche':
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 22,5% ESN,
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalita' regionale, se questo e' inferiore,
- riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalita' regionale * l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad un'intensita' massima di aiuto dei 10% lordo, purche' siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, che non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:
- gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto,
- il loro importo e la loro intensita' siano limitati al minimo indispensabile tenendo conto del grado di rischio associato al progetto. L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella parte descrittiva della scheda tecnica, e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D) sono ammessi, sia alle risorse nazionali che a quelle eventualmente cofinanziate, solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva dell'unita' interessata; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera E) che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro (96.813.500.000 lire) o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di euro (9.681.350.000 lire), la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): le classi e le categorie indicate alla lettera F) (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento FESR in considerazione della contestuale finanziabilita' a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal cofinanziamento FESR, in base agli orientamenti ed ai regolamenti previsti dall'U.E. (Reg. CE 1257/99, Reg. CE 1750/99, Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, Reg. CE 1263/99, Reg. CE 2792/99) e in base alle condizioni di ammissibilita' definite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), sono ammissibili alle sole risorse nazionali le tipologie di investimento indicate nella colonna b. Per le suddette classi e categorie indicate alla lettera F), la concessione delle agevolazioni per i programmi che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni di euro (48.406,75 milioni di lire) o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni di euro (23.235,24 milioni di lire) e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti nella classe 15.20 - "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 che rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 (cfr. Allegato n. 2). Le seguenti classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle agevolazioni:

15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi
- la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
- l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini. 15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi
raffinati
- la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di
olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
- la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura,
ossidazione, standolizzazione, disidratazione,
idrogenazione. 15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati 15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
- fabbricazione di margarina;
- fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da
spalmare);
- fabbricazione di grassi da cucina composti. 15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei
- fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
- macinatura umida del granoturco;
- fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
- fabbricazione di glutine;
- fabbricazione di tapioca. 15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali
domestici 15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- produzione di altre bevande fermentate non distillate,
quali ad esempio idromele, sakè; 15.97 - Fabbricazione di malto

Ai fini delle verifiche istruttorie e della concessione delle agevolazioni, le imprese che operano in uno dei settori di cui alla richiamata lettera F) ovvero nel settore della "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce", devono fornire tutti gli elementi e le informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al Reg. CE 1257/99, al Reg. CE 1750/99, agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, al Reg. CE 1263/99, al Reg. CE 2792/99 o al punto 2.4 dell'allegato III a quest'ultimo. Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che anche per i suddetti settori di attivita' ammissibili la concessione delle agevolazioni sara' disposta secondo l'ordine delle graduatorie di pertinenza ma sulla base delle risorse, secondo il caso, eventualmente cofinanziate o nazionali disponibili.

A) SIDERURGIA - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L. 388 del 28.12.96).

Classificazione ISTAT '91:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti) 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese) 27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe) (*) (*) per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

B) SIDERURGIA - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" - G.U.C.E. C320 del 13.12.88).

Classificazione ISTAT '91: 27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria) 27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

C) CANTIERISTICA NAVALE - Per le seguenti categorie gli investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29.6.1998 - G.U.C.E.L. 202 del 18.7.98).

Classificazione ISTAT '91: 35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a
- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea)
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"
- trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, dei sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1

D) FIBRE SINTETICHE - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - G.U.C.E. C94 del 30.3.96 e successiva Comunicazione di proroga - G.U.C.E.C99 del 29.1.99).

Classificazione ISTAT '91: 24.70 'Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe)

E) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA - Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 Meuro o aiuti lordi pari o superiori a 5 Meuro) (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 - G.U.C.E. C279 del 15.9.97).

Classificazione ISTAT '91:

34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a
- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di
persone
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci:
limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori
stradali
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli
autoveicoli di questa classe
- fabbricazione di autobus, filobus
- fabbricazione di motori per autoveicoli 34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli
- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"
- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per
autoveicoli 34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e
per loro motori"
- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli
- fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote,
ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori,
tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e
scatole dello sterzo
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di
autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti

F) INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) - Le seguenti classi e categorie (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento dell'U.E. (FESR) e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali, limitatamente agli investimenti indicati (colonna b).

====================================================================
ISTAT '91 colonna a Investimenti ammissibili colonna b ====================================================================
15.11.1 Carne bovina, suina(*) e ovicaprina Produzione di carne, non di 1. gli investimenti finalizzati alla volatili, e di prodotti della produzione di prodotti a marchio macellazione Dop/Igp (nei limiti fissati dai
disciplinari produttivi),
di prodotti innovativi (terze e
quarte lavorazioni; la produzione di carne fresca 2. gli investimenti finalizzati ad non di volatili, refrigerata, implementare un sistema di in carcasse etichettatura delle carni in grado
di fornire informazioni più la produzione di carne fresca complete rispetto alla normativa non di volatili, refrigerata, esistente; in tagli 3. gli investimenti finalizzati all'
adeguamento degli impianti ai la fusione di grassi sistemi di gestione qualità, in commestibili di origine animale base alle norme Iso 9000, e ai
sistemi di gestione ambientale, in la lavorazione delle frattaglie; base alle norme Iso 14000; produzione di farine e polveri 4. gli investimenti finalizzati di carne ad aumentare la capacità di
conservazione della carne;
15.11.2 5. gli investimenti per gli impianti Conservazione di carne, non di dedicati per il trattamento dei volatili, mediante congelamento sottoprodotti di lavorazione degli e surgelazione scarti di macellazione;
(*) Non sono ammissibili nuovi
15.13 impianti, né investimenti Produzione di prodotti a base che determinino un aumento di carne della capacità produttiva.

la produzione di carne essiccata, salata o affumicata

la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne

la produzione di piatti di carne precotti -------------------------------------------------------------------
15.12.1 Carne avicola Produzione di carni di 1. gli investimenti finalizzati alla volatili e di conigli e di produzione di prodotti innovativi prodotti della macellazione; (quarte e quinte lavorazioni);
2. gli investimenti finalizzati
all'adeguamento degli impianti ai la macellazione di volatili sistemi di gestione qualità, in e di conigli base alle norme Iso 9000, e ai
sistemi di gestione ambientale, la preparazione di carne di in base alle norme Iso 14000; volatili e di conigli 3. gli investimenti per impianti
dedicati al trattamento la produzione di carne dei sottoprodotti di lavorazione di volatili e di conigli, fresca egli scarti di macellazione;

15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;

15.13 Produzione di prodotti a base di carne

la produzione di carne essiccata, salata o affumicata

la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne

la produzione di piatti di carne precotti -------------------------------------------------------------------
15.12.1 Carne di struzzo Produzione di carni 1. gli investimenti volti alla di volatili e di conigli realizzazione di impianti e di prodotti della specializzati per la macellazione; macellazione; 2. gli investimenti finalizzati
all'adeguamento degli stabilimenti la macellazione di volatili e esistenti alle caratteristiche di conigli specifiche dell'animale (ad es.
introduzione di adeguati sistemi la preparazione di carne di di mobilità degli animali allo volatili e di conigli scopo di ridurne lo stess);
3. gli investimenti finalizzati la produzione di carne di all'adeguamento degli impianti ai volatili e di conigli, fresca sistemi di gestione qualità, in
base alle norme Iso 9000, e ai
sistemi di gestione ambientale,
in base alle norme Iso 14000;
15.12.2 4. gli investimenti finalizzati ad Conservazione di carni di aumentare la capacità di volatili e di conigli mediante conservazione delle carne; congelamento e surgelazione; 5. gli investimenti per impianti
dedicati al trattamento dei
15.13 sottoprodotti di lavorazione Produzione di prodotti a base degli scarti di macelazione; di carne

la produzione di carne essiccata, salata o affumicata

la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne la produzione di piatti di carne precotti -------------------------------------------------------------------
15.31 Patate Lavorazione e conservazione 1. gli investimenti delle patate per l'ammodernamento tecnologico
degli impianti di condizionamento la produzione di patate e trasformazione; surgelate precotte 2. gli investimenti mirati
alla realizzazione/adeguamento di
piattaforme logistiche; la produzione di purè di 3. gli investimenti finalizzati patate disidratato all'adeguamento degli impianti
ai sistemi di gestione della la produzione di snacks a base qualità, in base alle norme di patate Iso 9000, e ai sistemi di gestione
ambientale, norme Iso 14000; la fabbricazione di farina e 4. gli investimenti diretti a fecola di patate ristrutturare ed incrementare la
capacità di trasformazione per la sbucciatura industriale prodotti innovativi; delle patate 5. gli investimenti diretti a
ampliare, ristrutturare le
strutture destinate allo
stoccaggio di tuberi freschi
nell'arco delle campagne di
commercializzazione; -------------------------------------------------------------------
15.32 Ortofrutta Produzione di succhi di frutta 1. investimenti per l'ammodernamento ed ortaggi tecnologico degli impianti di
condizionamento e trasformazione;
15.33 Lavorazione e conservazione di 2. investimenti mirati alla frutta e ortaggi realizzazione/adeguamento di
piattaforme logistiche; la conservazione di frutta, 3. investimenti finalizzati frutta a guscio od ortaggi: all'adeguamento degli impianti ai congelamento, surgelazione, sistemi di gestione della qualità essiccazione, immersione in base alle norme Iso 9000 e ai; in olio o in aceto, sistemi di gestione ambientale, inscatolamento, ecc. norme Iso 14000; la fabbricazione di prodotti 4. investimenti diretti a alimentari a base di frutta ristrutturare ed incrementare la o di ortaggi capacità di trasformazione per la fabbricazione di confetture, prodotti innovativi; marmellate e gelatine di 5. investimenti diretti a frutta ristrutturare ed incrementare la
la capacità di trasformazione per
prodotti non vincolanti da quote; -------------------------------------------------------------------
15.41.1 Olio d'oliva Fabbricazione di olio d'oliva 1. nel caso di materie prime di grezzo esclusiva origine comunitaria e di
prodotti trasformati appartenenti
alle categorie "olio extra
vergine" e "olio vergine": tutti
gli investimenti;
2. nel caso di materie prime di
15.42.1 esclusiva origine comunitaria: Fabbricazione di olio d'oliva tutti gli investimenti che non raffinato comportano un incremento totale
della produzione; -------------------------------------------------------------------
15.41.2 Oleaginose Fabbricazione di oli da semi 1. gli investimenti per il oleosi grezzi miglioramento del controllo di
qualità dei prodotto; la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco

la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi

la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio -------------------------------------------------------------------
15.51.1 Latte e derivati Trattamento igienico e 1. solo per il comparto lattiero- confezionamento di latte caseario bufalino sono ammessi pastorizzato e a lunga tutti gli investimenti; conservazione 2. gli investimenti finalizzati
alla produzione di prodotti a
marchio Dop/Igp (nei limiti la produzione di latte liquido fissati dai disciplinari fresco, pastorizzato, produttivi); sterilizzato, omogeneizzato 3. gli investimenti finalizzati
all'adeguamento degli impianti ai
sistemi di gestione qualità, in la produzione di panna ottenuta base alle norme Iso 9000, ai con latte liquido fresco, sistemi di gesione ambientale, in pastorizzato, sterilizzato, base alle norme Iso 14000; omogeneizzato

la produzione di yogurt

15.51.2 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.

la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno

la fabbricazione di latte in polvere

la produzione di burro

la produzione di formaggio e cagliata

la produzione di siero di latte in polvere

la produzione di caseina greggia o lattosio -------------------------------------------------------------------
15.61.1 Cereali e riso Molitura dei cereali:

produzione di farina, semole, gli investimenti per il semolini o agglomerati di miglioramento del frumento, segale, avena, mais controllo di qualità e delle o altri cereali condizioni sanitarie del prodotto;

15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie:

la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;

la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;

la fabbricazione di cereali per la prima colazione;

la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria -------------------------------------------------------------------
15.71 Foraggie mangimi

Fabbricazione degli alimenti 1. gli investimenti finalizzati a per l'alimentazione degli razionalizzare l'attività animali da allevamento dell'industria dell'alimentazione
zootecnica - ad eccezione la fabbricazione di prodotti dell'attività produttiva per l'alimentazione degli riguardante i foraggi, attraverso animali da allevamento, inclusi processi di concentrazione i complementi alimentari (acquisizioni, fusioni, ecc.);

2. gli investimenti finalizzati
all'adeguamento degli impianti ai
sistemi di gestione qualità, in
base alle norme Iso 9000, e ai
sistemi di gestione ambientale, in
base alle norme Iso 14000;

3. gli investimenti per impianti
dedicati, per il trattamento dei
sottoprodotti di lavorazione e
degli scarti di macellazione
finalizzati alla produzione di
alimenti per il bestiame; -------------------------------------------------------------------
15.83 Zucchero

Fabbricazione dello zucchero 1. In conformità all'art. 53 del
Regolamento 2038/99 solo ed la produzione di zucchero esclusivamente investimenti (saccarosio), di sciroppo e di nella regione sud (*) fino alla surrogati dello zucchero a campagna di commercializzazione base di canna, barbabietola, 2000-2001(investimenti iniziati acero, palma, ecc. entro il 2001).
2. Misure al sud (*) per interventi la raffinazione dello zucchero industriali che possano la produzione di melassa allungare la filiera dello
zucchero favorendo ulteriori
canali di sbocco (ad esempio
nell'industria chimica)
(*)Regioni: Abruzzo, Molise,
Puglia, Sardegna, Basilicata,
Calabria, Sicilia. -------------------------------------------------------------------
15.89.3 Uova
1. gli investimenti finalizzati Fabbricazione di altri prodotti alla produzione di prodotti alimentari: innovativi(ovoprodotti di prima
e seconda generazione); la fabbricazione di aceto, 2. gli investimenti finalizzati lievito, uova in polvere e all'adeguarnento degli impianti ricostituite ai sistemi di gestione qualità,
in base alle norme Iso 9000, e
ai sistemi di gestione
ambientale, in base alle norme
Iso 14000; -------------------------------------------------------------------
15.91 Vino ed alcol

Fabbricazione di bevande 1. nel caso di materie prime e di alcoliche distillate prodotti trasformati di
esclusiva origine comunitaria: la fabbricazione di bevande tutti gli investimenti; alcoliche distillate, whisky, 2. nel caso di materie prime di brandy, gin, cordiali, liquori, esclusiva origine comunitaria: ecc. tutti gli investimenti che non
comportano un incremento totale
della produzione dell'impresa;
15.92

Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione

la produzione di alcol etilico di fermentazione

la produzione di alcol etilico rettificato

la produzione di lievito alcolico per la panificazione

15.93.1

Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali

la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino

la produzione di vino da mosto d'uva concentrato

15.93.2.

Fabbricazione di vini speciali -------------------------------------------------------------------
16 Tabacco (*)

Industria del tabacco 1. investimenti per
l'ammodernamento e l'adeguamento la stagionatura, manipolazione, tecnologico degli impianti di selezione, ed imbottamento trasformazione; delle foglie del tabacco 2. investimenti finalizzati alla la fabbricazione di prodotti riconversione produttiva degli a base di tabacco impianti di trasformazione; la fabbricazione di tabacco (*) Non sono ammissibili nuovi omogeneizzato o ricostituito impianti né investimenti che
determinino un aumento della
capacità produttiva. -------------------------------------------------------------------
 
Allegato n. 2

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) - Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 del 17.12.1999

Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento n. 2792/1999

2.4 Trasformazione e commercializzazione

a) Ai fini del presente regolamento, per "trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"
si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione,
trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento
dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.
b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere
utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo
qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il
trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli
scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
ii) il commercio al dettaglio. Omissis
 
Allegato n. 3

Disciplina delle attivita' rientranti nei settori della produzione agricola primaria (classificazione Istat 1991)

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso) -------------------------------------------------------------------
investintenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della
qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella
biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento
dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad
interventi di ricomposizione fondiaria.

=================================================================== Codice Istat: =================================================================== 01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi -------------------------------------------------------------------
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della
qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella
biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento
dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad
interventi di ricomposizione fondiaria.

=================================================================== Codice Istat: =================================================================== 01.11.4 Coltivazione di tabacco -------------------------------------------------------------------
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità
(attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione
varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi
ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento
dei costi di produzione ed al risparmio energetico nel
rispetto della QMG assegnata.

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.11.5 Coltivazione di altri seminativi

=================================================================== FORAGGI E MANGIMI ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità
delle essenze foraggiere da destinare alla trasformazione,
al contenimento dei costi di produzione e al risparmio
energetico;

2. gli investimenti in tecnologie che garantiscono
il mantenimento di un migliore livello qualitativo del
prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di
trasformazione.

=================================================================== LINO E CANAPA ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione
dell'ambiente con particolare riferirnento all'utilizzo di
input chimici; 2. gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla
meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a
introdurre innovazioni tecnologiche che possano favorire
l'ottenimento di un prodotto di alta qualità.

===================================================================

PATATE ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente,
al risparmio energetico; 2. gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione
di prodotti di qualità certificata; 3. gli investimenti finalizzati alla produzioni di patate da
seme; 4. gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà
destinate alla trasformazione industriale.

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.12.1 Coltivazione di ortaggi 01.13.3 Coltivazione agrumicole 01.13.4 Colture frutticole diverse

=================================================================== ORTOFRUTTA ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente,
al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto
dall'OCM; 2. investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di
prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP; 3. investimenti finalizzati alla produzione biologica.

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.12.2 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 01.12.4 Coltivazioni miste di ortaggi, specilità orticole, fiori e
prodotti di vivai

=================================================================== FLORICOLTURA ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di
produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela
dell'ambiente naturale e al risparmio energetico; 2. gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di
materiale da riproduzione e materiale di propagazione.

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.13.1 Colture viticole ed aziende vitivinicole -------------------------------------------------------------------
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della
qualità, alla riconversione varietale, alla protezione
dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al
risparmio energetico che non comportano un incremento della
superficie vitata aziendale.

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.13.2 Colture olivicole -------------------------------------------------------------------
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della
qualità, alla riconversione varietale, alla protezione
dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al
risparmio energetico che non comportano un incremento della
superficie olivicola aziendale.

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.21 Allevamento di bovini e bufalini 01.22.1 Allevamento di ovini e caprini 01.23 Allevamento di suini

=================================================================== COMPARTO BOVINO DA CARNE ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere
degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al
risparmio energetico; 2. gli investimenti nelle aziende con un carico di animali
inferiore al limite di densità fissato dall'Ocm; 3. gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in
cui la produzione bovina riveste particolare importanza per
l'economia locale; 4. gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura
biologica (Reg Ce 1804/99).

=================================================================== COMPARTO BOVINO E BUFALINO DA LATTE ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti
finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento
degli impianti alle norme sanitarie e comunitarie, alla
protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di
produzione ed al risparmio energetico.

=================================================================== COMPARTO SUINO ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere
degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al
risparmio energetico; 2. gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura
biologica (Reg Ce 1804/99).

=================================================================== COMPARTO OVICAPRINO DA CARNE ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere
degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al
risparmio energetico; 2. gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone
agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del Reg. Ce
2467/98) in cui la produzione ovina riveste particolare
importanza per l'economia locale; 3. gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura
biologica (Reg Ce 1804/99).

=================================================================== COMPARTO OVICAPRINO DA LATTE ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. tutti gli investimenti.

=================================================================== Codici Istat: =================================================================== 01.24.1 Allevamento di pollame e altri volatili

=================================================================== CARNE AVICOLA ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere
degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al
risparmio energetico; 2. gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura
biologica (Reg Ce 1804/99).

=================================================================== CARNE DI STRUZZO ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati a miglioramento della qualità,
alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere
degli animali (con particolare riferimento alla mortalità),
al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio
energetico; 2. gli investimenti orientati a favorire gli interventi di
ristrutturazione e di riconversione delle aziende,
finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e
all'ammodernamento degli impianti; 3. gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura
biologica (Reg Ce 1804/99).

=================================================================== UOVA ===================================================================
investimenti ammissibili ------------------------------------------------------------------- 1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità,
alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere
degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al
risparmio energetico; 2. gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura
biologica (Reg Ce 1804/99).

===================================================================

Codici Istat: =================================================================== 02.01.1 Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi
- la silvicoltura
- l'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli
alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di
pozzi, legni squadrati, picchetti, traverse di binari o
legna da ardere 02.01.2 Consorzi di forestazione e rimboschimento
- l'arboricoltura forestale: imboschimento,
rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione
delle foreste e sentieri forestali 02.02 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione
di aree forestali
- servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali:
trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale
- servizi di protezione antincendio connessi alla
silvicoltura

===================================================================
investimenti ammissibili =================================================================== 1. imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati
o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni
finalizzato alla crescita significativa del valore economico,
ecologico o sociale; 2. imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati
o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni
finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo
silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e
finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di
prevenzione; 3. imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati
o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni
finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento
coltivate a breve durata (In tal caso l'aiuto per i costi di
imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto); 4. imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità
pubbliche.

=================================================================== Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento =================================================================== 01.11.3 Coltivazione barbabietole da zucchero
 
Allegato n. 4

SERVIZI REALI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

1. SERVIZI DESTINATI ALL'AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA'AZIENDALE

1. Area della logistica

1. Ottimizzazione della distribuzione;
2. Ottimizzazione della rete di fornitura;
3. Progettazione di sistemi di programmazione;
4. Ottimizzazione dei costi di trasporto, esterni e interni;
5. Ottimizzazione dei magazzini;
6. Controllo dell'efficienza della rete di vendita; 2. Area della produzione
1. Dimensionamento e localizzazione della produzione;
2. Ottimizzazione del layout e dei flussi produttivi;
3. Progettazione dei metodi di lavoro;
4. Progettazione dei sistemi di programmazione e controllo della
produzione;
5. Ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti. 3. Area organizzazione 1. "Check up" aziendale; 2. Analisi dei bisogni formativi e piani di formazione; 3. Semplificazione di flussi procedurali; 4. Dimensionamento degli organici; 5. Analisi, descrizione e progettazione della microstruttura (posti di lavoro, compiti e mansioni); 6. Analisi e progettazione della macrostruttura (organigramma, funzioni e responsabilita'); 7. Produttivita' del lavoro di ufficio: progettazione di interventi di automazione degli uffici; 8. Programmi di riduzione costi. 4. Area controllo direzionale
1. Progettazione di sistemi per controllo di gestione;
2. Sistemi di gestione per attivita'.

2. TRASFERIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE: PROGETTUALI, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE

1. Area della ricerca e sviluppo
1. Progettazione di organizzazione e strumenti per lo sviluppo di
nuovi prodotti e processi e relativa assistenza;
2. Analisi dell'applicabilita' ai processi ed ai prodotti
dell'azienda di tecnologie esterne e relativa assistenza;
3. Informazione sui risultati di ricerca e sviluppo;
4. Assistenza all'introduzione-adattamento di nuove tecnologia;
5. Elaborazione di progetti e/o individuazione di patners da
coinvolgere nei programmi di ricerca e sviluppo. 2. Area dell'automazione
1. Studi di fattibilita' tecnico-organizzativa per l'automazione
industriale e per i sistemi informatici tecnici. 3. Area progettazione
1. Sistemi per la pianificazione e gestione di progetti. 4. Area sistemi energetici e antinquinamento
1. "Audit" ambientale;
2. Analisi dei consumi energetici e pianificazione di interventi
di risparmio energetico;
3. Introduzione di sistemi tecnologici avanzati per il
disinquinamento in relazione all'attivita' produttiva;
4. Valutazione dell'impatto ambientale ed introduzione di sistemi
di prevenzione dell'impatto medesimo;

3. RICERCA DI NUOVI MERCATI PER IL COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI

1. Area di individuazione dello scenario
1. Analisi di settore e di mercato;
2. Identificazione e misurazione della potenzialita' dei diversi
segmenti di mercato;
3. Analisi delle strutture di intermediazione;
4. Identificazione delle caratteristiche (abitudini, motivazioni)
e dei requisiti di qualita'/prezzo dei diversi segmenti mercato;
5. Analisi e ridefinizione della gamma dei prodotti. 2. Area delle scelte strategiche
1. Analisi e valutazione delle opportunita';
2. Analisi e valutazione delle risorse umane, organizzative,
tecnologiche e finanziarie;
3. Costruzione e selezione delle alternative strategiche, in
termini di fattori di sviluppo (prodotti, mercati, tecnologie,
risorse umane e finanziarie, qualita') ;
4. Pianificazione pluriennale di obbiettivi, azioni, investimenti. 3. Area di definizione degli obiettivi sul mercato
1. Quantificazione e identificazione di obiettivi di vendita, a
volumi e valore, analizzati per zone e fasce di clienti;
2. Analisi delle leve del marketing e valutazione dell'elasticita'
della domanda alle leve di marketing;
3. Definizione dell'offerta ai diversi segmenti di destinazione
(gamma prodotti e servizi/qualita'/prezzi/condizioni). 4. Area della definizione delle azioni marketing
1. Definizione delle politiche di vendita: organizzazione della
rete di vendita in Italia e all'estero, condizioni per gli
intermediari;
2. Progettazione dell'insieme di strumenti (siti Internet, media
pubblicitari classici, iniziative promozionali, azione ai punti di
vendita, servizi di assistenza) e relative ricerche di
supporto..br, 5. Area della programmazione e dei controllo vendite
1. Piano di vendite, per addetto, area, periodo;
2. Piano di marketing, per campagna;
3. Progettazione del sistema informativo di marketing;
4. Realizzazione di accordi produttivi, tecnologici e commerciali.

4. SVILUPPO DI SISTEMI DI QUALITA'

1. Area prodotto/processo
1. Valutazione dei sistemi di qualita' e conformita' con le norme
ISO-UNI; 2. Piani di qualita';
3. Manuale della qualita';
4. Informazione e formazione su norme, standard e tecniche per la
qualita';
5. Sistemi di certificazione dei fornitori;
6. Supporto per la definizione di procedure per la certificazione
biologica in agricoltura. 2. Area della qualita' totale
1. Analisi del livello di soddisfazione del cliente;
2. Analisi del valore;
3. Sistemi di misura delle prestazioni interne;
4. Analisi dei punti critici, delle priorita', della
praticabilita' dello sviluppo quantitativo;
5. Formazione;
6. Sistemi di visibilita', motivazione e mobilitazione dei gruppi
di miglioramento.

5. SERVIZI FINALIZZATI AL COMMERCIO ELETTRONICO

1. Area Internet e commercio elettronico
1. Progettazione e costruzione di pagine Web finalizzate
all'attivita' di commercio elettronico e relativa attivita' di
formazione.
 
Allegato n. 5

1) Misure agevolative espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) ed Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Settori di attivita' diversi dalla produzione agricola primaria.

=================================================================== Aree del territorio Spese per impianti, Spese per acquisto
macchinari, di servizi reali
attrezzature,
software,
brevetti, opere murarie,
progettazione e studi ===================================================================
Calabria 50% ESN + 15% ESL 40% ESL Aree in deroga Basilicata, 35% ESN + 15% ESL 40% ESL 87.3.a Campania,
Puglia,
Sardegna,
Sicilia ------------------------------------------------------------------- Comuni di Abruzzo e 20% ESN + 10% ESL 40% ESL Molise in deroga 87.3.c* ------------------------------------------------------------------- Comuni "centro-nord" 8% ESN + 10% ESL 40% ESL in deroga 87.3.c* ------------------------------------------------------------------- Restanti zone 15% ESL 30% ESL -------------------------------------------------------------------

2) Misure agevolative per gli aiuti a titolo "de minimis" espresse
in percentuale delle spese ammissibili.

=================================================================== Aree dei territorio Spese per impianti, Spese per acquisto
macchinari, di servizi reali
attrezzature,
software,
brevetti, opere murarie,
progettazione e studi ===================================================================
Calabria 75% 40% Aree in deroga 87.3.a Basilicata, 75% 40%
Campania,
Puglia,
Sardegna,
Sicilia ------------------------------------------------------------------- Comuni di Abruzzo e 65% 40% Molise in deroga 87.3.c* ------------------------------------------------------------------- Comuni "centro-nord" 60% 40% in deroga 87.3.c* ------------------------------------------------------------------- Restanti zone 50% 30% ------------------------------------------------------------------- * L'elenco dei comuni in deroga 87.3.c) è riportato nell'Allegato 14

3) Misure agevolative per il settore della produzione agricola primaria espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Zone agricole svantaggiate(secondo la normativa specifica) 50% ESL Altre zone 40% ESL

Qualora il beneficiario sia "giovane agricoltore" (punto 16.5 della circolare) le medesime percentuali sono aumentate a:

Zone agricole svantaggiate (secondo la normativa specifica)55% ESL Altre zone 45% ESL
 
Allegato n. 6

Raccomandata A.R.

Spett.le............. MARCA DA BOLLO
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
PREVISTE DALLA LEGGE 25/2/1992, N. 215

Il/la sottoscritto/a............, nato/a a........... il........., in qualità di legale rappresentante della impresa sottoindicata, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, CHIEDE l'ammissione alle agevolazioni di cui alla legge 25/2/92, n. 215 in relazione al programma di investimenti in seguito descritto. A tal fine

DICHIARA 0) Nella compilazione della presente domanda tutti gli importi sono espressi nella seguente unità monetaria:
Lire Euro

1) DENOMINAZIONE ..................................................

2) NATURA GIURIDICA ...............................................

3) SEDE LEGALE Comune.............................. Prov............. Cap......... Via e n. civico.................................................... Telefono:.............. Fax.............

4)UNITÀ LOCALE INTERESSATA DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI Comune.............................. Prov............. Cap......... Via e n. civico.................................................... Telefono:.............. Fax.............

5 )CODICE FISCALE........................

6) PARTITA IVA: N°................ Data di attribuzione............

7) ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di .............................. N° ................... Data.......................

8) ISCRIZIONE ALL'ALBO ARTIGIANI di................................ N°....................Data.........................................

9) DATA DI COSTITUZIONE............................................

10) PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALL'IMPRESA - PER LE DITTE INDIVIDUALI: Titolare (Cognome e Nome) ......... - PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE Numero totale dei soci.............
E SOCIETÀ DI PERSONE:
Numero di socie donne.....(minimo 60%) - PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI: Capitale sociale.....(Migliaia di £/?)
Quota di capitale spettante a donne
(min. 2/3).......... (Migliaia di £/?)
Organo di amministrazione:
n° dei componenti.............. di cui
donne.......................(min. 2/3) Nel caso in cui vi siano quote o azioni possedute da altre società, fornire per ognuna di esse le medesime indicazioni relative al capitale sociale e agli organi di amministrazione................... ....................................................................

11) CODICE DI ATTIVITÀ ISTAT '91:...................

12) MACROSETTORE DI APPARTENENZA: a) macrosettore "agricoltura"
b) macrosettore "manifatturiero
e assimilati"
c) macrosettore "commercio,
turismo e servizi"

13) ATTIVITÀ DELL'IMPRESA:.......................................... ....................................................................

14) AREA TERRITORIALE DI APPARTENENZA - per le iniziative relative al macrosettore "agricoltura":
Area svantaggiata () Area non svantaggiata () - per le iniziative relative ai macrosettori "manifatturiero e
assimilati" e "commercio, turismo e servizi":
Area: a () b () c () d () e ()

15) DIMENSIONE: DELL'IMPRESA
15.1) Dipendenti .................................................
15.2) Stato Patrimoniale:.......................(Migliaia di £/? )
15.3) Fatturato:................................(Migliaia di £/? )
15.4) L'impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il
25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese: SI () NO () 15.5) L'impresa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese che detengono, singolarmente o congiuntamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, che non siano conformi alle definizioni di piccola impresa):
SI () NO ()

16) TIPO DI INIZIATIVA CHE SI INTENDE REALIZZARE:................... ....................................................................

17) FATTURATO PRECEDENTE LA DOMANDA (O AVVIO DEL PROGRAMMA) 17.1 fatturato alla data della domanda (o all'avvio del programma).. 17.2 fatturato relativo all'ultimo esercizio........................ 17.3 fatturato relativo al penultimo esercizio......................

18) INVESTIMENTO COMPLESSIVO:....................................... di cui per SERVIZI REALI:...........................................

19) SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE SECONDO LA REGOLA DEGLI AIUTI "DE MINIMIS" (se SI è obbligatorio compilare i successivi punti 26 e 27)
SI () NO ()

20) SI RICHIEDE LA GARANZIA del fondo di cui al comma 1 dell'art. 15 della L. 266/97 (Escluse le imprese agricole e artigiane) SI () NO () (se si è barrato SI è obbligatorio compilare i seguenti punti 20.1) 20.2), 20.3), e riportare la dichiarazione di cui al punto 20.4) 20.1) Denominazione del soggetto finanziatore:...................... (indicare solo se è già stato individuato il soggetto al quale si è presentata o si presenterà richiesta di finanziamento) 20.2) Importo del finanziamento:.................................... (nel caso in cui il finanziamento non sia stato ancora deliberato, indicare una stima) 20.3) Data della delibera del soggetto finanziatore:................ (da indicare solo in caso di finanziamento già deliberato) 20.4) L'impresa dichiara di accettare eventuali riduzioni del contributo in conto capitale a valere sugli interventi di cui alla legge 215/92, nel caso in cui la somma di tale agevolazione e dell'agevolazione concessa sotto forma di garanzia ecceda i massimali previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

ATTENZIONE: se si è barrato Si al punto 20, è obbligatorio inviare al Mediocredito Centrale (Via Piemonte 51 - 00187 Roma) una copia del presente modulo di richiesta di agevolazioni, con allegati i soli prospetti D7 e D8 della Scheda Tecnica relativi a Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Il/la sottoscritto/a ...............................................
DICHIARA INOLTRE: 21) di impegnarsi a rispettare il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla presente domanda con altre agevolazioni previste da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche allo stesso fine, e pertanto, in caso di approvazione della presente richiesta, di rinunciare alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederle per il futuro;

22) che i beni oggetto del programma:

- sono (o saranno) installati nell'unità locale oggetto del
programma di investimento; - sono (o saranno) di nuova fabbricazione (ad eccezione di quelli
facenti parte dell'attività rilevata, nel caso di programmi di
acquisto di attività preesistenti); - non verranno ceduti, alienati o distratti dall'uso per un
periodo di cinque anni dalla data di concessione
dell'agevolazione, senza che ne venga data immediata
comunicazione all'Amministrazione competente;

23) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

24) che il valore economico dei mezzi apportati, esenti da qualunque aiuto pubblico, per la realizzazione dell'iniziativa è pari ad almeno il venticinque per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili;

25) di impegnarsi a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 215/92 per un periodo di cinque anni dalla data della concessione e a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti il venir meno dei predetti requisiti;

26) (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" e sia stato pertanto barrato il punto 19) di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti de minimis, o di averne beneficiato per un importo di lire..., pari a EURO ....(importo che deve essere inferiore a 100.000 EURO), e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione de minimis, il limite di cumulo di 100.000 EURO di agevolazioni de minimis complessivamente ottenute;

27) (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" e sia stato pertanto barrato il punto 19) che le agevolazioni ottenute a titolo de minimis sono le seguenti: ==================================================================== Legge di Data di Importo in Tasso di Importo in Riferimento concessione lire della conversione ecu/euro della
della agevolazione lira/ecu/euro agevolazione
agevolazione ====================================================================

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
TOTALE *** *** *** *** --------------------------------------------------------------------

28) (dichiarazione necessaria in caso di acquisto di attività preesistente) che l'acquisto di attività preesistente oggetto della presente domanda: - è o sarà perfezionato tra coniugi o parenti entro il secondo grado
SI () NO () - che i soci /titolare dell'impresa richiedente sono anche soci/titolare dell'impresa rilevata ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado degli stessi SI () NO ()

29) che gli investimenti del programma oggetto dell'agevolazione saranno iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa;

30) di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

31) (dichiarazione necessaria per i programmi riguardanti attività agricola e/o trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) che l'impresa opera nel rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

32)(dichiarazione necessaria per i programmi riguardanti attività agricola primaria) che l'impresa agricola sia condotta secondo le conoscenze e competenze professionali adeguate e fissate nel piano di sviluppo rurale della Regione;

33) di trasmettere, contestualmente, copia della presente domanda e della Scheda Tecnica alla Regione in cui è ubicata l'unità locale interessata dal progetto (nel caso in cui l'originale della domanda è inviato al Ministero dell'Industria ai sensi dell'articolo 14 del regolamento);

34) (dichiarazione necessaria per i progetti innovativi e i programmi di sola acquisizione di servizi reali) che il valore dell'investimento netto", indicato al punto C5 e nei prospetti di Stato patrimoniale della Scheda tecnica allegata alla presente domanda, corrisponde al valore delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali al netto delle quote di ammortamento così come riscontrabile dal registro dei beni ammortizzabili e dal bilancio relativi all'esercizio precedente la domanda, ovvero l'avvio del programma di investimenti se già avviato;

35) di allegare alla presente domanda:

- la Scheda tecnica - la documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98.

Data ....... Firma del legale rappresentante¹:.................

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 7
----> Vedere allegato di pag. 62 <----

B - DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

B1 - L'IMPRESA B1.1 Descrizione delle conoscenze professionali e delle eventuali precedenti esperienze dell'imprenditrice e/o dei soci. B1.2 Descrizione dell'idea imprenditoriale e dell'attivita' dell'impresa. B1.3 Descrizione dell'organizzazione dell'impresa e della scelta della localizzazione.

B2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CI SI INTENDE SVOLGERE, DEL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO E DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

B2.1 Descrizione dei prodotti/servizi offerti. B2.2 Sintesi delle possibilita' di mercato, dei clienti e della concorrenza. B2.3 Descrizione delle strategie di promozione e di diffusione dei prodotti/servizi offerti.

B3 - DESCRIZIONE DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE

B3.1 Stima annuale dei fabbisogni e dei consumi di materie prime, merci, servizi ecc. necessari per la produzione/erogazione/vendita dei prodotti/servizi offerti e dei relativi costi di esercizio. B3.2 Sintesi dei dati relativi all'occupazione, con specifica del numero di occupati a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e part-time. B3.3 Impatto ambientale: descrivere le eventuali misure adottate o che si intendono adottare per il rispetto e la tutela dell'ambiente.

B4 - GLI ASPETTI FINANZIARI

B4.1 Descrizione e valore economico dei mezzi propri apportati per la realizzazione dell'iniziativa. B4.2 Descrizione dei finanziamenti diversi dai contributi della L. 215/92 (prestiti bancari ecc.). B4.3 Descrizione dei criteri adottati per la determinazione delle previsioni economico-finanziarie riportate nei prospetti D.6 (Stato patrimoniale) e D.7 (Conto Economico)

B5 - DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI Descrizione delle modalita' di realizzazione dell'investimento, dei beni oggetto dell'investimento e delle previsioni di costo. ATTENZIONE:
1) Per le iniziative riguardanti lo svolgimento di attivita'
appartenenti a settori diversi, in particolare quelle riguardanti
anche il settore agricolo primario, indicare e descrivere in
dettaglio i beni destinati prevalentemente a ciascuna attivita';
2) Indicare se il programma di investimenti e' finalizzato al
commercio elettronico fornendo dettagliata descrizione dei
relativi investimenti in hardware, software e servizi reali.

Firma...............
----> Vedere immagini da pag. 64 a pag. 73 <----
 
Allegato n. 8

Istruzioni per la compilazione del Modulo di domanda e della Scheda tecnica per la richiesta di agevolazioni ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 215

MODULO DI DOMANDA

Scelta dell'unita' monetaria (0): contrassegnare la casella relativa all'unita' monetaria prescelta. Non e' consentita, nella compilazione della scheda l'indicazione di alcuni importi in Lire ed altri in Euro.

Denominazione (1): riportare esattamente la denominazione indicata nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, ovvero, in mancanza, quella risultante dal certificato di attribuzione del numero di Partita Iva.

Natura giuridica (2): indicare se: - ditta individuale; - societa' in nome collettivo; - societa' in accomandita semplice; - societa' a responsabilita' limitata; - societa' per azioni; - societa' in accomandita per azioni; - societa' cooperativa.

Sede legale (3): riportare comune, provincia, CAP, via e numero civico indicati nel Registro delle imprese di cui al precedente punto 1), nonche' numero telefonico e fax.

Unita' locale interessata dall'investimento (4): riportare comune, provincia, CAP, via e numero civico dell'unita' locale interessata all'investimento, come indicati nel Registro delle imprese, nonche' numero telefonico e fax. - L'indicazione del comune nel quale e' localizzata l'unita' locale oggetto del programma di investimenti e' obbligatoria anche se non e' ancora individuato uno specifico indirizzo della stessa.

Codice fiscale (5): riportare il codice fiscale nell'apposito spazio.

Partita Iva (6): indicare il numero e la data di attribuzione.

Iscrizione al Registro Imprese (7): indicare la provincia, la data ed il numero di iscrizione al Registro Imprese.

Iscrizione all'albo degli artigiani (8): indicare la provincia, il numero e la data di iscrizione, ovvero, per le imprese artigiane che ne hanno fatto richiesta, indicare la data di presentazione della domanda.

Data di costituzione (9): indicare la data di costituzione dell'impresa..br, Per data di costituzione si intende:
- per le societa' la data della stipula dell'atto costitutivo;
- per le ditte individuali la data di iscrizione al registro delle imprese. Qualora le ditte individuali, al momento della domanda, non risultino ancora iscritte a tale registro, e' necessario che siano almeno in possesso del numero di partita I.V.A.. In tal caso, la data da indicare e' quella di attribuzione della partita I.V.A. Si ricorda che l'iscrizione al Registro delle imprese deve avvenire in ogni caso entro l'erogazione della prima quota di contributo (punto 1.1 della circolare).

Partecipazione delle donne all'impresa (10): fornire le notizie richieste, tenendo presente quanto segue ai fini dell'ammissibilita' della domanda:
- nelle ditte individuali il titolare deve essere necessariamente una donna; - nelle societa' di persone e societa' cooperative, il numero di donne socie deve rappresentare almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute; - nelle societa' di capitali devono sussistere entrambe le condizioni richieste in ordine alla presenza femminile (minimo due terzi del capitale e minimo due terzi dei componenti gli organi di amministrazione).

Codice di attivita' ISTAT (11): indicare il codice relativo all'attivita' dell'impresa richiedente, individuato nella classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91. Nel caso di programmi riguardanti lo svolgimento di attivita' riconducibili a diversi codici ISTAT indicare l'attivita' principale cosi' come definita al punto 2.3 della circolare.

Macrosettore di appartenenza (12): indicare il macrosettore di appartenenza dell'impresa in base alle seguenti indicazioni:
a) nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande
riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attivita'
di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attivita'
economiche ISTAT '91;
b) nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le
domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle
attivita' di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione
delle attivita' economiche ISTAT '91;
c) nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite
le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle
attivita' di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT'91.

Nel caso di progetti relativi a piu' attivita' si fa riferimento all'investimento prevalente (punto 2.3 della circolare)

Attivita' dell'impresa (13): indicare l'attivita' svolta o da svolgere nell'unita locale oggetto dell'investimento. Tale attivita' dovra' risultare coerente con "l'attivita' dichiarata" dell'impresa, riportata nel Registro delle imprese.

Area territoriale di appartenenza (14):
- per le iniziative relative al macrosettore "agricoltura" indicare se l'unita' locale interessata dall'investimento e ubicata in un'area agricola "svantaggiata" o "non svantaggiata" in base alla vigente normativa comunitaria relativa al settore agricolo; se non si conosce la classificazione della propria area si puo' lasciare in bianco questo punto;
- per le iniziative relative ai macrosettori "manifatturiero e assimilati" e "commercio, turismo e servizi" indicare l'area di appartenenza, tenendo conto dell'ubicazione dell'unita' locale dove e' realizzato l'investimento e individuandola tra le seguenti (l'elenco dei comuni in deroga 87.3.c) e' riportato nell'Allegato14).
- obiettivo 1 aree in deroga 87.3.a) - Calabria: indicare a)
- obiettivo 1 aree in deroga 87.3.a) - Basilicata, Campania, Puglia Sardegna, Sicilia: indicare b)
- comuni Abruzzo e Molise in deroga 87.3.: indicare c)
- comuni centro-nord in deroga 87.3.: indicare d)
- restanti zone: indicare e)

Dimensione dell'impresa ATTENZIONE: nel caso in cui l'impresa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di una o piu' imprese per la compilazione dei punti 15.1, 15.2 e 15.3, considerare quanto indicato relativamente al punto 15.4.

Dipendenti (15.1): riportare il numero di dipendenti occupati dall'impresa nell'anno precedente la presentazione della domanda. Per le imprese che alla data della domanda risultino costituite da non oltre un anno, il numero degli occupati e' quello rilevato alla data della domanda. Per occupati si intendono i dipendenti regolarmente iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G., con esclusione di quello in C.I.G.S.. Il numero degli occupati deve essere espresso in unita'-lavorative-anno (ULA). Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno indicare "0 (zero)". Per la compilazione di tale punto si raccomanda di leggere attentamente quanto riportato al punto 1.3 della circolare esplicativa e gli esempi riportati in Appendice.

Stato patrimoniale (15.2): indicare, in migliaia di lire, il valore totale dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il totale dell'attivo, desumendolo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, in particolare dal "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformita' agli artt. 2423 e segg. del codice civile, come modificati dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Le imprese costituite da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda, devono indicare il totale dell'attivo dello stato patrimoniale a tale data.

Fatturato (15.3): per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. I dati richiesti, indicati in migliaia di lire, fanno riferimento all'ultimo bilancio approvato precedentemente l'invio della domanda. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, devono desumere tale dato dalla dichiarazione dei redditi precedente alla data di presentazione della domanda. Le imprese costituite da non oltre un anno da tale data devono indicare "0" (zero). Per il calcolo del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio 1999 e successivi, occorre utilizzare il tasso di conversione lira/EURO, pari a lire 1936,27.

Partecipazioni dell'impresa in altre imprese (15.4): nel caso in cui l'impresa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di una o piu' imprese, al fine di verificare i limiti dimensionali, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima.

Requisito di indipendenza (15.5): se il capitale sociale dell'impresa e' controllato per il 25% o piu' da una o da piu' imprese, anche congiuntamente, non conformi alle definizioni di piccola impresa la domanda non e' ammissibile. Non devono essere indicate, ancorche' detengano una quota di partecipazione superiore al 25%, le societa' finanziarie pubbliche, quelle a capitale di rischio e gli investitori istituzionali.

Tipo di iniziativa che si intende realizzare (16): indicare solo una delle seguenti tipologie di iniziativa: 1) AVVIO DI ATTIVITA' 2) ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTE 3) REALIZZAZIONE DI PROGETTI AZIENDALI INNOVATIVI 4) ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI

ATTENZIONE: la domanda puo' avere ad oggetto soltanto uno dei programmi sopra indicati, fermo restando che nell'ambito dei programmi indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere previste spese per servizi reali da evidenziare nel successivo punto 18). Fatturato precedente la domanda (o avvio del programma) (17) (cfr. punto 3.2 della circolare): (17.1) Fatturato alla data della domanda (o all'avvio del programma): indicare il fatturato relativo al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio in corso e la data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi gia' avviati). (17.2) Fatturato relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi gia' avviati). (17.3) Fatturato relativo al penultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi gia' avviati). N.B. Il fatturato indicato al punto l5.3, richiesto al fine di verificare la dimensione di impresa, e' quello dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e pertanto potrebbe coincidere con il dato indicato al punto 17.2 o con quello indicato al punto 17.3 ovvero non coincidere con entrambi.

Investimento complessivo (18): indicare l'investimento complessivo ammissibile e, se previste, le spese per l'acquisizione di servizi reali.

Richiesta dell'agevolazione secondo la regola degli aiuti "de minimis" (l9): barrare il caso che interessa. Se si barra la casella corrispondente al SI compilare la dichiarazione di cui al punto 26) ed il prospetto di cui al punto 27).

Richiesta della garanzia (20): nel caso in cui si richieda l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 15 comma 1 della L. 266/97, una copia del modulo di domanda deve essere inviata al Mediocredito Centrale SPA, via Piemonte n. 51, 00187 Roma, allegando i soli prospetti dello Stato patrimoniale e del Conto Economico riportati ai punti D7 e D8 della Scheda Tecnica. L'intervento del Fondo in questione non puo' essere richiesto dalle imprese artigiane e agricole; rimane ferma per le imprese artigiane la possibilita' di richiesta dell'intervento del Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, secondo le procedure previste dalla relativa normativa di riferimento. Dichiarazione relativa al "de minimis" (26): la dichiarazione deve essere compilata solo nel caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" e sia stato barrato il SI al punto 18). Se l'impresa ha gia' ottenuto agevolazioni a titolo "de minimis" deve indicarne l'importo nell'apposito spazio, espresso sia in Lire che in Euro, calcolato secondo lo schema di cui al successivo punto 26).

Prospetto delle agevolazioni ottenute a titolo "de minimis" (27): il prospetto deve essere compilato nel caso in cui sia stato barrato il SI al punto 19) e l'impresa abbia gia' ottenuto agevolazioni a titolo "de minimis". Nel prospetto occorre indicare la legge di riferimento a valere sulla quale sono stati ottenuti i contributi, la data di concessione dell'agevolazione, l'importo in Lire, il tasso di conversione applicato e l'importo espresso in ECU o Euro. Per la compilazione del prospetto i tassi di conversione da applicare sono: - 1.923,6 lire/ecu per gli aiuti concessi nel 1998; - 1.936,27 lire/euro per gli aiuti concessi a partire dal 1999.

Allegati alla domanda (35): - Scheda tecnica; - Documentazione necessaria per la richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni richieste sia superiore a 300 milioni di lire (154.937,07 euro). Tale documentazione e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalita' fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998. Rimane ferma la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98. Tale documentazione non e' richiesta nel caso di imprese individuali non ancora iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

SCHEDA TECNICA

0 - Contrassegnare la casella relativa all'unita' monetaria prescelta. Non e' consentita, nella compilazione della scheda l'indicazione di alcuni importi in Lire ed altri in Euro.

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE A1 - Indicare l'esatta denominazione e forma giuridica dell'impresa, casi come indicate nel modulo di domanda A2 - Indicare obbligatoriamente il comune nel quale e' localizzata l'unita' locale oggetto del programma di investimenti anche se non e' ancora individuato un esatto indirizzo della stessa. A3 - Indicare negli appositi spazi nome e cognome della titolare o dei soci dell'impresa richiedente, la data di nascita, il titolo di studio: a: "licenza elementare"; b: "diploma di scuola media inferiore"; c: "diploma di istituto tecnico-professionale"; d: "diploma di maturita'"; e: "laurea o titolo equivalente". Indicare, inoltre, le esperienze di lavoro eventualmente maturate, indicando "si"/"no" nelle apposite colonne. In particolare, con riferimento alla colonna "precedenti esperienze di lavoro - imprenditoriali", indicare "si" nel caso di precedente titolarita' di imprese individuali o posizione di socio in societa' di qualunque forma giuridica, o "no" in caso contrario.

B - DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA (PIANO D'IMPRESA) In tale sezione e' obbligatorio fornire per ciascun paragrafo indicato nei punti da B.1 a B.5 una descrizione sintetica dell'iniziativa nel suo complesso (fornire sinteticamente le indicazioni richieste dai punti seguenti, allegando per ciascun punto massimo 1 pagina formato A4 utilizzando programmi di scrittura su computer o dattiloscritta).

B1 L'IMPRESA B1.1 Descrizione delle precedenti esperienze di lavoro dell'imprenditrice o dei soci indicate nel prospetto A.3. B1.2 Descrizione dell'idea imprenditoriale e dell'attivita' dell'impresa: descrizione dell'idea di base che ha portato alla decisione di intraprendere l'iniziativa e breve descrizione dell'attivita' dell'impresa. ATTENZIONE: per le iniziative relative a "progetti aziendali innovativi" evidenziare le esigenze di innovazione, il carattere di innovativita' del progetto ed i relativi obiettivi. B1.3 L'organizzazione dell'impresa e la scelta della localizzazione Descrivere sinteticamente l'organizzazione del lavoro e la distribuzione dei compiti e delle mansioni per lo svolgimento dell'attivita', rimandando al punto B3.2 per le informazioni dettagliate sugli eventuali occupati. In caso di ditta individuale senza occupati indicare comunque le principali attivita' lavorative e professionali svolte dalla titolare. Indicare altresi' i motivi per la localizzazione dell'impresa (esempi: disponibilita' dei locali, proprieta' o disponibilita' del suolo, vicinanza con la clientela, zona di rilievo commerciale, coincidenza con la localita' di domicilio e residenza, particolare conoscenza della zona ecc.) B2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE, DEL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO E DEL MERCATO DI RIFERIMENTO B2.1 Descrizione dei prodotti/servizi offerti: Fornire una descrizione dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa. B2.2 Sintesi delle possibilita' di mercato, dei clienti e della concorrenza: indicare i fattori che si ritengono vincenti rispetto alle possibilita' di mercato (individuazione di bisogni specifici della clientela, qualita' dei prodotti/servizi offerti ecc.) Individuare i possibili concorrenti principali (ad esempio negozi della stessa tipologia situati nella stessa area ecc.) e la tipologia di possibile clientela che si prevede di acquisire e/o di consolidare attraverso la realizzazione dell'iniziativa. B2.3 Strategie di promozione e diffusione dei prodotti/servizi offerti: indicare i mezzi attraverso i quali si intende far conoscere i propri prodotti/servizi (inserzioni pubblicitarie su stampa e altri mezzi di comunicazione, esposizione in vetrina, brochure, manifesti, partecipazione a fiere, insegne dell'esercizio ecc.). Ove possibile indicare una stima dei relativi costi per pubblicita'. B3 DESCRIZIONE DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE B3.1 Stima annuale dei fabbisogni e dei consumi di materie prime, merci, servizi ecc. necessari per la produzione/erogazione/vendita dei prodotti/servizi offerti e dei relativi costi di esercizio. Tale paragrafo deve illustrare i principali costi di gestione dovuti allo svolgimento dell'attivita' caratteristica: - acquisti di materie prime per la produzione, di merci e prodotti per la rivendita, di materiali necessari allo svolgimento di attivita' di servizi ecc. - stima dei principali costi relativi alle utenze (elettricita', telefono, riscaldamento ecc.) - altri costi di gestione che si ritengono di particolare rilevanza ecc. B3.2 Sintesi dei dati relativi all'occupazione, specificando il numero di occupati a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e part-time, ed i relativi costi. Indicare i contratti di lavoro di riferimento, il livello contrattuale dei dipendenti ed i relativi costi medi. Indicare, inoltre, gli occupati assunti con contratto di lavoro interinale o con borse di studio (ATTENZIONE: questi occupati non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale di cui al punto D6). ATTENZIONE: Le indicazioni fornite in tale paragrafo devono essere coerenti con l'incremento occupazionale indicato nella scheda tecnica ai punti D6.1 e D6.2, nonche' con i costi relativi al personale indicati nel prospetto D6 e riportati nei conti economici. A tal fine e' necessario fornire indicazioni circa i contratti di riferimento (contratti collettivi o, in mancanza, contratti specifici applicati in azienda). B3.3 Indicare gli eventuali impatti ambientali dell'iniziativa intrapresa e le eventuali conseguenti misure da adottare o adottate per il rispetto e la tutela dell'ambiente (rispetto delle specifiche normative, riduzione e contenimento dei rifiuti, risparmio energetico, eventuali certificazioni ecc.) B4 GLI ASPETTI FINANZIARI B4.1 Descrizione e valore economico dei mezzi propri apportati per la realizzazione dell'iniziativa. Indicare il valore e fornire una descrizione dei mezzi propri apportati dall'impresa. B4.2 Finanziamenti diversi dai contributi L. 215/92 (prestiti bancari ecc.) Indicare eventuali finanziamenti ordinari a breve e a medio/lungo termine gia' ottenuti o che si prevede di ottenere da banche o da altri enti, o singoli finanziatori (es. anche finanziamenti dei soci). Fornire anche un'indicazione effettiva o presunta del costo dell'indebitamento previsto. B4.3 Descrizione dei criteri adottati per la determinazione delle previsioni economico finanziarie riportate nei prospetti D7 (Stato patrimoniale) e D8 (Conto Economico). Indicare sinteticamente le ipotesi poste a base per la stima delle principali voci di bilancio. B5 DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI: Fornire una descrizione della natura e dei costi dei beni oggetto dell'investimento. In caso di acquisti in leasing gia' effettuati al momento della domanda, indicare le societa' di leasing e gli estremi dei contratti. In caso di acquisto di attivita' preesistente specificare la denominazione dell'attivita' rilevata, la compagine sociale dell'impresa rilevata ed eventuali rapporti di parentela tra titolare/soci dell'impresa acquisita e di quella acquirente, il costo complessivo del rilevamento e il dettaglio (descrizione, numero e natura) dei beni rilevati per i quali si richiedono le agevolazioni (macchinari e attrezzature) e di quelli non agevolabili (es. licenza, avviamento, immobile, merci e materie prime ecc.) . Nel caso l'acquisto sia gia' perfezionato indicare gli estremi e la data dell'atto di cessione. In caso di acquisizione di servizi reali specificare le tipologie di servizi che si intendono acquisire, gli obiettivi del progetto e, se gia' individuati i fornitori del servizio. In caso di acquisizioni gia' effettuate al momento della domanda, indicare gli estremi dei relativi contratti. ATTENZIONE: NEL CASO DI INIZIATIVE CHE INTERESSINO SETTORI DIVERSI DI ATTIVITA' (ES. agricoltura primaria e agriturismo, oppure manifatturiero e fornitura di servizi ecc.) E' OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE E LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INVESTIMENTI RIFERITI A CIASCUNA ATTIVITA'. Fornire dettagliata descrizione degli eventuali investimenti in hardware, software sollevare e servizi destinati ad attivare il commercio elettronico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa.

C - DATI RIEPILOGATIVI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

C1 - Descrivere sinteticamente l'attivita' principale, svolta o da svolgere, alla quale sono destinati gli investimenti del programma ed indicare nell'apposito spazio il relativo codice "ATECO '91" della classificazione delle attivita' economiche dell'ISTAT. Nel caso di programmi riguardanti lo svolgimento di attivita' diverse. indicare l'attivita' principale cosi come definita al punto 2.3 della circolare. C2 - Tipologia di iniziativa: indicare una sola delle seguenti tipologie di iniziative ammissibili ai sensi della normativa, cosi' come indicato al punto 16 del Modulo di domanda: 1) AVVIO DI ATTIVITA' 2) ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTE 3) REALIZZAZIONE DI PROGETTI AZIENDALI INNOVATIVI 4) ACQUISIZIONE DI SERVIZI REALI

Si ricorda che la domanda puo' ad oggetto uno solo dei programmi sopra indicati, fermo restando che nell'ambito delle prime tre tipologie possono essere previste anche acquisizioni di servizi reali.

C3 - Date effettive o previste relative al programma: C3.1 - data (g/m/a) di avvio a realizzazione del programma: indicare la data (effettiva o presunta) relativa al primo titolo di spesa ammissibile (fattura, contratto di leasing, contratto di fornitura di servizi reali) C3.2 - data (g/m/a) di ultimazione del programma: indicare la data (effettiva o presunta) relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile pagato e quietanzato C3.3 - data (g/m/a) di entrata a regime: l'entrata a regime dell'iniziativa deve verificarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione sopra indicata C3.4- anno del primo esercizio "a regime" del programma: indicare il primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime (esempio: data di entrata a regime 20/3/2001; primo esercizio a regime: 2002) C3.5 - Tempo di realizzazione (in mesi): indicare la durata in mesi del programma di investimenti (si ricorda che i programmi non possono avere durata superiore ai 24 mesi)

C4 - Importo complessivo dell'investimento (importi in milioni di lire o migliaia di euro): riportare il totale indicato al punto D3

C4.1 - riportare il totale degli acquisti diretti e di quelli in leasing indicati nel prospero D1 C4.2 - di cui per servizi reali: riportare il totale del prospero D2 C4.3 - Importo complessivo dell'investimento destinato alla produzione agricola primaria: riportare il relativo totale indicato nel prospero D1.3 C4.4 - Costo agevolabile del rilevamento in caso di acquisizione di attivita' preesistente: riportare il totale agevolabile indicato al punto D5.4

C5 - Solo per i progetti innovativi e per le iniziative di sola acquisizione di servizi reali: investimento netto preesistente risultante dal libro cespiti ammortizzabili o dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda (o dell'avvio dell'iniziativa) (importi in milioni di lire o migliaia di euro): "L'investimento netto" e' definito al punto 11.4 della circolare come valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto delle quote di ammortamento, riscontrabile dal registro dei beni ammortizzabili o (per le imprese tenute alla redazione dello stesso, dal bilancio, relativi all'esercizio precedente l'avvio del programma, ovvero la data di presentazione della domanda, per i programmi da avviare. Il dato riportato deve essere riscontrabile con quanto indicato nelle relative voci di stato patrimoniale di cui al prospetto D7. Si rammenta, inoltre, che l'impresa rende, a tal proposito, apposita dichiarazione sostitutiva di notorieta' al punto 33 della modulo di domanda

C6 - C6.1 e C6.2 Contributo Legge 215/92 complessivo previsto (importi in milioni di lire o migliaia di euro): indicare il contributo che si prevede di ottenere applicando le formule riportate in Appendice, con separata indicazione dell'eventuale contributo per l'attivita' agricola primaria (C6.1 ) e per i servizi reali (C6.2) Per il calcolo in via presuntiva le imprese possono utilizzare l'ultimo tasso disponibile reperibile sul sito Internet indicato al punto 6.2 della circolare.

C7 - Occupati complessivi attivati: riportare il totale del prospero D6.1

C8 - Numero di donne occupate attivate dall'iniziativa: riportare il totale del successivo prospetto D6.2

C9 - L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'anno "a regime" ai seguenti sistemi di certificazione di qualita' e/o ambientale. Si veda il punto 11.6 della circolare. Si rammenta che l'anno "a regime" e' il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime (punto 13.3 della circolare).

C10 - Programma finalizzato al commercio elettronico. Si veda il punto 11.6 della circolare.

D - PROSPETTI SINTETICI E DATI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'INIZIATIVA

D1 - Dettaglio delle spese del programma (al netto dell'I.V.A.) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni (da compilare nel caso di iniziative di avvio di attivita', acquisizione di attivita' preesistente e progetti aziendali innovativi) (importi in milioni di lire o migliaia di euro): Compilare il prospetto accorpando gli investimenti in voci omogenee di spesa. Indicare gli importi nella valuta indicata al punto 0, per modalita' di acquisizione (diretto e leasing), i totali per categoria di spesa ed il totale generale. Si ricorda che la spesa per opere murarie non puo' essere superiore al 25% della spesa per impianti generali, macchinari e attrezzature e che la spesa per studi di fattibilita' e piani di impresa non puo' essere superiore al 2% dell'investimento complessivamente ammissibile (totale generale del prospetto). Si ricorda altresi' che la voce "opere murarie" e' comprensiva di spese per progettazione e direzione lavori il cui importo non puo' superare il 5% dell'importo per opere murarie.

ATTENZIONE: Nei casi di programmi che riguardino nell'ambito della stessa iniziativa piu' settori di attivita' riconducibili a diversi codici ISTAT (cfr. punto 2 della circolare) e' obbligatorio distinguere nelle colonne "totale A" e "totale B" gli importi degli investimenti riconducibili specificamente a ciascuna delle diverse attivita' ed indicare il rispettivo codice ISTAT. Nei casi di programmi che riguardino congiuntamente il settore agricolo primario ed altri settori di attivita' (es. "produzione agricola + agriturismo"), detta indicazione separata e' fondamentale per il corretto calcolo delle agevolazioni. a causa delle diverse intensita' massime di agevolazione previste.

D2 - Acquisizione di servizi reali (importi in milioni di lire o migliaia di euro): indicare l'importo complessivo per l'acquisizione di uno o piu' servizi reali tra quelli inclusi nell'elenco di cui all'Allegato 4.

D3 - Totale complessivo(importi in milioni di lire o migliaia di euro): riportare il valore totale dell'investimento complessivo di cui al prospetto D1 e del totale delle spese per servizi reali di cui al punto D2. ATTENZIONE: tale somma deve essere uguale al totale riportato al punto C4 della Scheda tecnica e al punto 18 del Modulo di domanda.

D4 - Suddivisione delle spese di cui al punto D1 e D2 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma indicato al punto C3.1(importi in milioni di lire o migliaia di euro): indicare il totale delle spese previste suddiviso per anno solare. Il primo anno e' quello di avvio a realizzazione e' l'ultimo quello di ultimazione, secondo quanto indicato al punto C3 (ATTENZIONE: il programma di investimenti deve concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni).

D.5 - Nel caso di acquisto di attivita' preesistente specificare:

- D5.1 - Denominazione dell'impresa (o ramo d'azienda) rilevata - D5.2 - Soci o titolare dell'attivita' rilevata partecipanti nell'impresa richiedente Indicare:
- nella colonna A, il nome dei soci dell'impresa richiedente le agevolazioni L. 215/92 che siano anche soci dell'impresa rilevata;
- nella colonna B, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna A nell'impresa rilevata, in termini di quote percentuali del capitale;
- nella colonna C, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna A nell'impresa richiedente (cessionaria), in termini di quote percentuali del capitale.

- D5.3 - Soci/titolare dell'attivita' rilevata che siano coniugi o parenti entro il secondo grado dei soci/titolare dell'impresa richiedente Indicare:
- nella colonna A, il nome dei soci dell'impresa rilevata che siano coniugi o parenti dei soci/titolare dell'impresa richiedente (cessionaria);
- nella colonna B, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna A nell'impresa rilevata, in termini di quote percentuali del capitale; - nella colonna C, il grado o tipo di parentela (es. coniuge, padre, figlia, fratello ecc.) tra i soggetti indicati nella colonna A e quelli nella successiva colonna D;
- nella colonna D, il nome dei soci/titolare dell'impresa richiedente (cessionaria) coniugi o parenti dei soggetti indicati nella colonna A secondo il tipo di parentela indicato nella colonna C;
- nella colonna E, la partecipazione dei soggetti indicati nella colonna D nell'impresa richiedente (cessionaria), in termini di quote percentuali del capitale. - D5.4 - Costi del rilevamento (importi in milioni di lire o migliaia di euro): Indicare per ciascuna voce di spesa il costo dei beni rilevati con l'acquisizione dell'attivita' e gli importi per i quali e' richiesta l'agevolazione. N.B.: Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni il costo del rilevamento e' decurtato in proporzione alla partecipazione all'impresa richiedente del titolare/soci dell'impresa rilevata, ovvero di coniugi o parenti entro il secondo grado degli stessi (cfr. punto 4.1 della circolare)

ATTENZIONE: si rammenta che il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attivita' preesistente non e' agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attivita' rientrante nel settore della produzione agricola primaria. In tali casi, e in tutti gli altri casi in cui non sono richieste agevolazioni per i beni rilevati, indicare "0" nell'apposita colonna del prospetto C5.4.

- D5.5 - Investimenti successivi al rilevamento (importi in milioni di lire o migliaia di euro): (beni nuovi) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni

- D5.6 - Totale agevolabile dell'iniziativa (importi in milioni di lire o migliaia di euro): sommare il totale dei beni rilevati di cui al punto D5.4 ed il totale degli investimenti successivi al rilevamento di cui al punto D5.5.

D6 - OCCUPATI ATTIVATI DALL'INIZIATIVA. ATTENZIONE: Il calcolo degli occupati va effettuato, secondo le indicazioni fornite nella circolare al punto 11.2 e nell'esempio fornito in Appendice, applicando le modalita' di calcolo di ULA (Unita'-Lavorative-Anno) rispetto al periodo considerato con riferimento sia al dato complessivo che al numero di donne dipendenti. Si ricorda che il dato "precedente" e':
- per l'avvio di nuova attivita': sempre = 0
- per i progetti innovativi e la sola acquisizione di servizi reali: numero medio mensile di occupati nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione. (o la data di presentazione della domanda per le iniziative ancora da realizzare), espresso in U.L.A;
- per l'acquisizione di attivita' preesistente: numero medio mensile di occupati dell'impresa acquisita, nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (o la data di presentazione della domanda per le iniziative ancora da realizzare), espresso in U.L.A;
- analogamente per il calcolo del numero di donne occupate, il dato precedente e':
- per l'avvio di nuova attivita': sempre = 0
- per i progetti innovativi e la sola acquisizione di servizi reali: numero medio mensile di donne occupate nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione (o la data di presentazione della domanda per le iniziative da realizzare), espresso in U.L.A;
- per l'acquisizione di attivita' preesistente: numero medio mensile di donne occupate dell'impresa acquisita, nei dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione. (o la data di presentazione della domanda per le iniziative ancora da realizzare), espresso in U.L.A;
- La variazione e' pari alla differenza tra il dato "precedente" e quello a "regime".

Si rammenta che il numero di occupati previsto a regime si riferisce al primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, cosi' come indicata al punto C3.3. (esempio: data di entrata a regime 20/3/2001; primo esercizio a regime: 2002).

Nell'ultima colonna del prospetto indicare il costo totale stimato (importi in milioni di lire o migliaia di euro) per categorie di dipendenti riferito all'esercizio a regime. Tale indicazione deve trovare riscontro nei costi per il personale indicati nei conti economici.

D7 E D8- STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL'IMPRESA.

I prospetti proposti rappresentano una semplificazione, ottenuta attraverso l'aggregazione di alcune voci, degli schemi previsti dal Codice Civile per i bilanci delle societa'. Tutte le imprese richiedenti, ivi incluse le imprese individuali e le altre imprese in contabilita' semplificata, devono presentare i dati richiesti secondo gli schemi previsti nei prospetti D7 e D8 della scheda tecnica. (importi in milioni di lire o migliaia di euro).

ATTENZIONE: indicare negli appositi spazi gli anni considerati. A tal proposito si precisa che:
- "ultimo consuntivo" e' riferito all'esercizio precedente l'anno di avvio a realizzazione dell'iniziativa o, per le iniziative ancora da realizzare, la data di presentazione della domanda, mentre "penultimo consuntivo" e' riferito al penultimo esercizio precedente le suddette date; i dati relativi a tali esercizi precedenti precedente si riferiscono chiaramente alle imprese gia' esistenti ed operanti nel periodo considerato e dunque tali parti andranno compilate solo nei casi in cui l'iniziativa sia un "progetto aziendale innovativo";
- l'anno di avvio e' quello di avvio a realizzazione dell'iniziativa (primo titolo di spesa ammissibile);
- i prospetti devono essere compilati fino all'anno a "regime" indicato al punto C3.4

I prospetti D7 Stato Patrimoniale e D8 Conto economico non devono essere compilati se l'iniziativa consiste esclusivamente nell'acquisizione di servizi reali.

D7 Stato patrimoniale

Attivo Rimanenze: totale per ogni anno delle rimanenze finali di prodotti finiti, semilavorati, merci, materie prime ecc. Disponibilita' liquide: denaro in cassa, saldi attivi di conti correnti bancari ecc.. Crediti a breve: tale voce corrisponde ai crediti esigibili entro l'esercizio. Ratei e risconti attivi: proventi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo. Altro Attivo circolante: somma di ratei e risconti, crediti a breve e disponibilita' liquide. Immobilizzazione: totale immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Immobilizzazioni immateriale: tale voce, al netto degli ammortamenti, comprende sia gli investimenti agevolabili, sia quelli non agevolabili, relativi ai beni immateriali (software, brevetti ecc.) Immobilizzazioni materiali: tale voce, al netto degli ammortamenti, comprendente sia gli investimenti agevolabili, sia quelli non agevolabili, relativi ai beni materiali (impianti, macchinari, attrezzature ecc.) Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni e titoli di natura finanziaria detenuti durevolmente dall'impresa.

Passivo Passivo circolante: (Debiti a breve vs. banche e fornitori + ratei e risconti passivi) Debiti a breve vs. fornitori: tale voce comprende debiti "di funzionamento" esigibili entro l'esercizio. Debiti a breve vs. banche: gli importi relativi a tali voci devono essere coerenti con quanto previsto nella parte descrittiva al punto B4 ed in relazione sia al piano di copertura degli investimenti previsti per la realizzazione dell'iniziativa e sia al fabbisogno generato dall'attivita' di gestione ordinaria (ad esempio la copertura di crediti verso clienti eccedenti notevolmente i debiti verso fornitori potrebbe richiedere un aumento del ricorso all'indebitamento a breve. Ratei e risconti passivi: costi di competenza dell'esercizio e non ancora sostenuti e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio successivo. La stima di tali importi da parte delle imprese richiedenti non e' obbligatoria, vista anche la complessita' che questa comporta in fase previsionale (si veda, tuttavia, oltre circa il trattamento contabile dei contributi L. 215). Passivo a m/l termine: (Debiti a medio e lungo termine + Trattamento fine rapporto + Fondi per rischi e oneri) Debiti a m/l termine: gli importi relativi a tali voci devono essere coerenti con quanto previsto nella parte descrittiva al punto B4 ed in relazione sia al piano di copertura degli investimenti previsti per la realizzazione dell'iniziativa. Trattamento di fine rapporto: tale voce corrisponde agli accantonamenti TFR di ogni anno sommati a quelli degli anni precedenti. Fondi per rischi e oneri: accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile (es. fondo per imposte ecc.); tale voce e' eventuale, non essendo richiesto un tale dettaglio tecnico in fase previsionale. Mezzi propri (Capitale sociale + utili + riserve) Totale passivo

D8 Conto economico

Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni): tale voce corrisponde per ogni anno ai ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' caratteristica dell'impresa, diminuiti di sconti o abbuoni e al netto di I.V.A. e altre imposte (voce A.1 del conto economico redatto secondo lo schema previsto dal codice civile). Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti: pari alla differenza (rimanenze finali - rimanenze iniziali); tali importi saranno presumibilmente pari a 0 per le imprese diverse da quelle di produzione di beni. Altri ricavi e proventi: ricavi e proventi diversi da quelli derivanti dall'attivita' caratteristica dell'impresa (si veda oltre circa il trattamento contabile dei contributi L. 215). Valore della produzione: e' pari alla somma degli importi relativi alle tre voci di cui sopra. Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: comprende i prodotti acquistati per la rivendita da parte di imprese commerciali. Acquisizione di servizi, consulenze, utenze ecc.: gli importi previsti devono essere coerenti con quanto esposto nella parte descrittiva e con l'attivita' caratteristica dell'impresa. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: pari alla differenza (rimanenze iniziali - rimanenze finali); corrisponde, per ogni anno, alla voce "Variazione delle rimanenze". Fitti passivi e canoni per locazioni: affitto dei locali o di altri beni strumentali ecc.; comprende eventualmente i canoni leasing. Personale: tale voce comprende il costo del personale relativo a salari e stipendi e deve essere coerente, nell'anno "a regime" con quanto indicato al punto D6. Accantonamenti: eventuali accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri dello Stato patrimoniale. Ammortamenti: corrisponde, per ogni anno, alla voce "Ammortamenti totali". Oneri diversi di gestione: voce residuale per altri costi legati alla gestione. Costi della produzione: somma delle precedenti voci di costo a partire dagli "Acquisti di materie prime ecc." Risultato operativo: pari alla differenza (valore della produzione - costi della produzione). Proventi finanziari: eventuali interessi attivi. Interessi e oneri finanziari: interessi passivi relativi ai debiti di gestione, debiti vs. banche e alle fonti di finanziamento a titolo oneroso. Proventi e oneri finanziari = proventi finanziari - oneri finanziari. Proventi e oneri straordinari = proventi straordinari - oneri straordinari. Risultato prima delle imposte: risultato operativo + (proventi - oneri finanziari) + (proventi - oneri straordinari). Imposte sul reddito d'esercizio: stimare un'aliquota approssimativa (IRPEF o IRPEG, a seconda del tipo di societa', + IRAP) Utile netto (o perdita): Risultato prima delle imposte - imposte sul reddito

ATTENZIONE: fermo restando che in fase di redazione di un piano di impresa non e' richiesta l'applicazione delle norme civilistiche e fiscali in tema di bilanci e di determinazione del reddito di esercizio, al fine di una piu' corretta redazione dei bilanci previsionali si specifica quanto segue con riferimento al trattamento contabile e fiscale dei contributi della L. 215/92,

Le agevolazioni previste dalla L. 215/92, definite contributi in c/capitale, si dividono, secondo la normativa fiscale, in contributi in c/impianti per la parte relativa a spese per beni ammortizzabili (dunque per quasi la totalita' degli investimenti agevolabili) e in c/capitale per la parte relativa ad altre tipologie di spese non ammortizzabili (es. beni in leasing, studi di fallibilita' e piani di impresa). Per il trattamento della parte di contributo relativa a beni ammortizzabili puo' essere adottato uno dei due seguenti metodi:
1) contabilizzazione del bene ammortizzabile al netto dei contributi;
2) contabilizzazione del bene al costo d'acquisto, iscrizione nella voce "altri ricavi e proventi" del Conto economico di una quota di contributo calcolata in base al periodo di ammortamento del bene stesso e iscrizione tra i risconti passivi della parte residua del contributo.

In entrambi i casi il risultato e' quello di diminuire l'ammortamento di un importo pari alla quota di contributo corrispondente, che in tal modo partecipa alla formazione del reddito di esercizio. Per quanto riguarda la quota di contributo attribuibile ai beni non ammortizzabili (in conto capitale), questa viene considerata una sopravvenienza attiva (proventi straordinari) e partecipa al reddito di esercizio nell'esercizio in cui e' percepita, o in quote costanti, nell'esercizio in cui e' percepita e nei quadro successivi.

D9 - PIANO FINANZIARIO per la copertura degli investimenti dell'iniziativa e del capitale di esercizio (importi in milioni di lire o migliaia di euro)

Il prospetto non deve essere compilato se l'iniziativa consiste esclusivamente nell'acquisizione di servizi reali

I dati richiesti sono relativi al periodo di realizzazione dell'iniziativa, dall'anno di avvio a realizzazione sino all'anno di ultimazione dell'investimento. I fabbisogni rappresentano le uscite di denaro conseguenti agli investimenti previsti (immobilizzazioni agevolabili e non agevolabili) e agli impieghi di risorse relativi alla gestione caratteristica dell'impresa nel periodo considerato (capitale d'esercizio). Non comportando un immediato esborso e quindi un fabbisogno pari al relativo costo, tra gli investimenti sono esclusi i beni in leasing, mentre, in tal senso, rappresenta un fabbisogno la spesa per la quota capitale del canone anticipato. Tra le fonti di risorse disponibili per la copertura dei fabbisogni generati dall'iniziativa, oltre all'agevolazione L. 215/92 che si prevede di ottenere (con esclusione della quota relativa ai beni in leasing), vanno indicati, coerentemente con quanto riportato nella parte descrittiva e nei bilanci previsionali, gli importi relativi agli altri finanziamenti a m/l termine, gli apporti di mezzi propri e gli eventuali finanziamenti coperti dalle garanzie dei Fondi pubblici (punto 7 della circolare). La voce "altre disponibilita'" si riferisce, tra l'altro, alle fonti relative alla gestione caratteristica dell'impresa nel periodo considerato, cioe' debiti a breve (fonti esterne) e altre fonti generate all'interno dell'impresa, ovvero l'autofinanziamento (gli utili al netto delle perdite, reintegrati con i costi che, non comportando un'effettiva uscita monetaria, come ammortamenti e accantonamenti TFR, rappresentano una disponibilita' per l'impresa). Le eventuali eccedenze di fonti rispetto al fabbisogno possono essere iscritte, a pareggio, nella voce "capitale di esercizio" tra i fabbisogni.
 
Allegato n. 9

Istanza di inserimento primo bando utile successivo delle domande ammissibili e non agevolate, ovvero agevolate parzialmente e per le quali si rinuncia al contributo parziale concesso (punto 12 della circolare)

La/Il sottoscritta/o......,nata/o a.....,prov.......... il......, e residente in......,prov.....,via e n. civ.................. consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni,

DICHIARA

in qualita' di titolare/legale rappresentante dell'impresa............con sede legale in...........,via e n. civ................ - di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della
legge n. 215/92, sottoscritta in data e recante il n.........,
riguardante un programma di investimenti relativo all'unita' locale
ubicata in.........., prov............, via e n. civ...........,
riguardante un'iniziativa di (1).......... comportante spese
ritenute ammissibili per L./euro....., di cui L./euro.........
relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente
dall'impresa stessa e L./euro....relative a beni da acquisire in
locazione finanziaria; - che tale domanda e' stata inserita nella graduatoria della
Regione......., "macrosettore"..........formata con decreto
ministeriale del..........,in posizione n..............non utile
per la concessione delle agevolazioni di cui si tratta a causa
delle insufficienza delle disponibilita' finanziarie;

ovvero (riportare solo l 'ipotesi che ricorre)

- che tale domanda e' stata inserita nella graduatoria della
Regione......., "macrosettore"......... formata con decreto
ministeriale del........, in posizione n............ utile per la
concessione delle agevolazioni in misura parziale, a causa delle
disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni
complessivamente richieste, e di avere ottenuto, con decreto del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
n.......... del............ un contributo complessivo di
L./euro........, di cui L./euro........ relative a beni da
acquistare direttamente dall'impresa stessa e L./euro.........
relative a beni da acquisire in locazione finanziaria. - di rinunciare all'intero richiamato contributo per il quale, ad
oggi, non e' stata ancora richiesta alcuna erogazione;

CHIEDE

l'inserimento della suddetta domanda nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo e a tal fine dichiara di mantenere invariati i dati tecnici ed economico-finanziari e gli elementi che hanno determinato il valore dei criteri di priorita' di cui al DM 2 febbraio 2000, alla base della posizione in graduatoria del programma originario.

Data .......... Firma del legale rappresentante (2)...........

Note:

(1) Riportare l'ipotesi che ricorre tra: avvio di nuova attività, acquisizione attività preesistente, progetto innovativo, acquisizione di servizi reali.

(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 10
----> Vedere allegato di pag. 85 <----

- (4) che le suddette spese complessivamente sostenute sono così
articolate, con riferimento al decreto di concessione citato: - IMPIANTI GENERALI L./euro ......... - MACCHINARI E ATTREZZATURE L./euro ......... - OPERE MURARIE E RELATIVI ONERI
DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI L./euro ......... - SOFTWARE L./euro ......... - BREVETTI L./euro ......... - STUDI DI FATTIBILITÁE PIANI DI IMPRESA L./euro ......... - SERVIZI REALI L./euro ......... - (4) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; - (4) di aver pagato canoni leasing per L./euro .... pari a .....(5) del contributo concesso per i relativi beni; - (4) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al programma approvato; - (4) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono "di nuova fabbricazione", ad eccezione di quelli rilevati nell'ambito della tipologia "acquisto di attività preesistente";

CHIEDE

- che venga erogata la prima quota del suddetto contributo
* a titolo di anticipazione (2)
* a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni
acquistati (2); - che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n.... intestato a ............ presso la Banca ............ Agenzia n. .......... via e n. civ. .... di ........ coordinate bancarie (ABI/CAB) .......

Si allega: - Certificato di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA
attestante la vigenza dell'impresa (se l'impresa è già iscritta) - Fidejussione o polizza assicurativa per la richiesta di
anticipazione 2).

..........., lì ........ L'impresa:
timbro e firma (7)

......................

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Riportare l'ipotesi che ricorre tra: avvio di nuova attivita', acquisizione attivita' preesistente, progetto innovativo, acquisizione di servizi reali
(4) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento
(5) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(6) Indicare la/le societa' di leasing intestatarie delle fatture
(7) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato. 11

Schema di fidejussione bancaria e schema di polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione (punto 13.2 della circolare)

Premesso:

che il/la.......................(a) cod. fisc............., partita IVA................. con sede legale in................., in data..........ha presentato al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese, appresso indicato per brevita' Ministero, ovvero alla Regione/Provincia autonoma competente, domanda intesa ad ottenere un contributo ai sensi della L. 215/92 su un programma di spesa ammissibile di lire.......... da realizzare nell'unita' locale di................. per un'iniziativa di2 ...........; che con decreto n...... del..... il Ministero e/o la Regione ha concesso alla contraente per la realizzazione di tale programma, un contributo complessivo di L........... che ai sensi dell'art. 15 del decreto di attuazione della L. 215/92 e' prevista la possibilita' di erogare un anticipo del contributo pari al 30% dell'ammontare del contributo concesso; sulla base di polizza assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari almeno alle somma da erogare e di durata non inferiore a 30 mesi a fare data dall'erogazione dell'importo garantito.

Tutto cio' premesso:

Il/la sottoscritta...............(b), in seguito denominata per brevita' "banca" o "societa'" con sede legale in.............. via................. iscritta nel registro delle imprese di.............. al n....., a mezzo dei sottoscritti signori...................... nato a............ il........ nato a.......... il.......... nella rispettiva qualita' di..................... dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della.........................(a) ed a favore del Ministero, fino alla concorrenza dell'importo di lire.......(lire..........), corrispondente al 30% del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto per la durata del periodo che decorre dalla data dell'emissione dell'anticipo sino alla data del rimborso. La................(c) sottoscritta, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al
Ministero, con le procedure di cui al successivo punto 3,
l'importo garantito con il presente atto, qualora
il/la..........(d) non abbia provveduto a restituire l'importo
stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito
invito - comunicato per conoscenza al garante - formulato dal
Ministero medesimo a fronte del non corretto utilizzo delle somme
anticipate. L'ammontare del rimborso sara' automaticamente
maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la
data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione
del tasso ufficiale di sconto alla data della restituzione; 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta
scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate,
comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della
richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza
riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non
potra' essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualita''
di opposizione proposta dal/dalla............(d) o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente
sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure
concorsuali o posta in liquidazione. 3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero per
l'Industria, Commercio e Artigianato con le modalita' che verranno
indicate nella richiesta, di cui al punto due; 4) precisa che, in virtu' di quanto sopra esposto, la presente
garanzia fidejussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a
30 mesi a fare data dall'erogazione dell'importo. La garanzia
sara' svincolata dal Ministero o dalla Regione alla data in cui
questi verificheranno la completa realizzazione del progetto di
investimenti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca
del contributo. Verra' data contestualmente comunicazione di
svincolo ai soggetti interessati. 5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della
preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed
intendendo restare obbligata in solido con il/la...............
(d)................ e rinunzia sin d'ora ad eccepire la decorrenza
del termine di cui all'art. 1957 c.c.; agli effetti degli articoli
1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le
condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi
compresa quella di cui all'art. 1944. 6) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia
fidejussoria si intendera' tacitamente accettata qualora nel
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, al Ministero
o alla Regione, non sia comunicato il diniego di tale garanzia ai
soggetti firmatari del presente atto.
Fidejussore Impresa

(2) Indicare la tipologia di iniziativa: Nuova attivita', progetto
innovativo, acquisto di attivita' preesistente, servizi reali. (a) Soggetto beneficiario del contributo. (b) Soggetto che presta la garanzia. (c) Denominazione abbreviata del soggetto che presta la garanzia. (d) Denominazione abbreviata del soggetto beneficiario del
contributo.
 
Allegato n. 12
----> Vedere allegato alle pagg. 89 - 90 <----
 
Allegato n. 13
----> Vedere allegato di pag. 91 <----
 
Allegato 14 Elenco dei comuni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato UE (approvato con decisione della Commissione
dell'Unione Europea C(2000) 2752 del 20 settembre 2000)

Regione VALLE D'AOSTA

Provincia di Aosta Aosta(1) Arnad Bard Brissogne Champdepraz Donnas Fénis Hône (2) Issogne Pollein Pont-Saint-Martin (3) Saint-Marcel Verrès (4)

Regione PIEMONTE Provincia di Torino

Aglie' Airasca Ala di Stura Albiano d'Ivrea Alice Superiore Almese Alpette Alpignano Andrate Angrogna Avigliana Azeglio Bairo Balangero Baldissero Canavese Balme Banchette Barbania Barone Canavese Beinasco Bobbio Pellice Bollengo Borgaro Torinese Borgiallo Borgofranco d'Ivrea Borgomasino Borgone Susa Bosconero Brandizzo Bricherasio Brosso Bruino Bruzolo Buriasco Burolo Busano Bussoleno Buttigliera Alta Cafasse Caluso Candia Canavese Candiolo Canischio Cantalupa Cantoira Caprie Caravino Casalborgone Cascinette d'Ivrea Caselette Caselle Tormese Castagneto Po Castagnole Piemonte Castellamonte Casteinuova Nigra Castiglione Torinese Cavour Cercenasco Ceres Ceresole Reale Chialamberto Chianocco Chiaverano Chiesanuova Chiomonte Chiusa di San Michele Chivasso Ciconio Cintano Cinzano Ciriè Coassolo Torinese Coazze Collegno Colleretto Castelnuovo Colleretto Giacosa Condove Corio Cossano Canavese Cuceglio Cumiana Cuorgnè Druento Favria Feletto Fiano Fiorano Canavese Foglizzo Forno Canavese Frassinetto Front Frossasco Garzigliana Gassino Torinese Germagnano Giaglione Giaveno Givoletto Gravere Groscavallo Grosso Grugliasco Ingria Issiglio Ivrea La Cassa La Loggia Lanzo Torinese Lemi Lemie Lessolo Levone Locana Lombardore Loranzè Lugnacco Luserna San Giovanni Lusernetta Lusigliè Macello Maglione Mathi Mattie Mazzè Meana di Susa Mercenasco Meugliano Mezzenile Mompantero Monastero di Lanzo Moncalieri (5) Moncenisio Montalenghe Montalto Dora Montanaro Nichelino Noasca Nole Nomaglio None Novalesa Oglianico Orbassano Orio Canavese Osasco Osasio Ozegna Palazzo Canavese Parella Pavone Canavese Pecco Pecetto Torinese Perosa Argentina Perosa Canavese Pertusio Pessinetto Pianezza Pinasca Pinerolo Piobesi Torinese Piossasco Piscina Piverone Pont-Canavese Porte Prarostino Prascorsano Pratiglione Quagliuzzo Quassolo Reano Ribordone Rivalba Rivalta di Torino Rivara Rivarolo Canavese Rivarossa Rivoli Robassomero Rocca Canavese Roletto Romano Canavese Ronco Canavese Rondissone Rora' Rosta Rubiana Rueglio Salassa Salerano Canavese Samone San Benigno Canavese San Carlo Canavese San Colombano Belmonte San Didero San Francesco al Campo San Germano Chisone San Gillio San Giorgio Canavese San Giorio di Susa San Giusto Canavese San Martino Canavese San Maurizio Canavese San Mauro Torinese San Pietro Vai Lemina San Ponso San Raffaele Cimena San Sebastiano da Po San Secondo di Pinerolo Sangano Sant'Ambrogio di Torino Sant'Antonino di Susa Scalenghe Scarmagno Sciolze Settimo Rottaro Settimo Torinese Sparone Sframbinello Strambino Susa Torino (6) Torrazza Piemonte Torre Canavese Torre Pellice Trana Trausella Traversella Traves Trofarello Usseglio Vaie Vai della Torre Valgioie Vallo Torinese Valperga Vaiprato Soana Varisella Vauda Canavese Venaria Reale Venaus Verolengo Vestignè Vialfre Vico Canavese Vidracco Vigone Villanova Canavese Villar Dora Villar Focchiardo Villar Pellice Villar Perosa Villarbasse Vinovo Virle Piemonte Vische Vistrorio Viù Volpiano Volvera

Regione LOMBARDIA

Provincia di Varese

Albizzate Arsago Seprio Besnate Busto Arsizio (7) Cairate Cardano al Campo Carnago Caronno Varesino Casorate Sempione Cassano Magnago Castellanza (8) Cavaria con Premezzo Fagnano Olona Ferno Gallarate Golasecca Gorla Maggiore Gorla Minore Jerago con Orago Lonate Pozzolo Marnate Oggiona con Santo Stefano Olgiate Olona Samarate Solbiate Arno Solbiate Olona Somma Lombardo Sumirago Vizzola Ticino

Provincia di Como

Arosio Cabiate Carugo Inverigo Lurago d'Erba Mariano Comense

Provincia di Milano

Albiate Arconate Barlassina Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Buscate Busto Garolfo Canegrate Carate Brianza Casorezzo Castano Primo Ceriano Laghetto Cerro Maggiore Cesano Maderno Cogliate Cuggiono Dairago Desio Giussano Inveruno Lazzate Legnano (9) Lentate sul Seveso Limbiate Lissone Macherio Magnago Meda Misinto Muggiò Nosate Nova Milanese Renate Rescaldina Robecchetto con Induno San Giorgio su Legnano Seregno Seveso Solaro Sovico Triuggio Turbigo Vanzaghello Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villa Cortese

Regione VENETO

Provincia di Verona

Castagnaro Terrazzo Villa Bartolomea

Provincia di Venezia

Cavarzere Chioggia (10) Cona Venezia (11)

Provincia di Padova

Baone Carceri Casale di Scodosia Castelbaldo Cinto Euganeo Este Granze Megliadino San Fidenzio Megliadino San Vitale Merlara Montagnana Ospedaletto Euganeo Ponso Saletto Santa Margherita d'Adige Sant'Elena Sant'Urbano Urbana Vighizzolo d'Este Villa Estense

Provincia di Rovigo

Adria Bagnolo di Po Canaro Corbola Fiesso Umbertiano Giacciano con Barrucchella Loreo Occhiobello Papozze Pettorazza Grimani Rosolina Stienta Trecenta

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Udine

Cervignano del Friuli (12) S.Giorgio di Nogaro Torviscosa

Provincia di Gorizia

Doberdò del Lago Gorizia (13) Grado (14) Monfalcone (15) Ronchi dei Legionari Savogna d'Isonzo Staranzano

Provincia di Trieste

Duino-Aurisina (16) Monrupino (17) Muggia S. Dorligo della Valle (18) Sgonico Trieste (19)

Regione LIGURIA

Provincia di Savona

Altare Bergeggi (20) Cairo Montenotte (21) Carcare Cengio Cosseria (22) Dego (23) Finale Ligure (24) Millesimo Pontinvrea Quiliano (25) Roccavignale Sassello Savona (26) Vado Ligure (27) Vezzi Portio

Provincia di Genova

Arenzano (28) Avegno Bargagli Busalla (29) Carasco (30) Casarza Ligure (31) Casella Ceranesi (32) Chiavari (33) Cicagna Cogoleto (34) Coreglia Ligure Davagna Genova (35) Isola del Cantone (36) Lavagna (37) Leivi Moconesi (38) Montoggio Ne (39) Orero Ronco Scrivia (40) San Colombano Certenoli Sant'Olcese (41) Savignone (42) Serra Riccò (43) Sestri Levante (44) Sori (45) Tribogna

Provincia di La Spezia

Arcola (46) Bolano (47) Pollo (48) La Spezia (49) Ortonovo Santo Stefano di Magra (50) Sarzana (51) Vezzano Ligure (52)

Regione EMILIA ROMAGNA

Provincia di Ferrara

Comacchio (53) Copparo (54) Ferrara (55) Formignana Migliarino Migliaro Ostellato Ro Ferrarese (56) Tresigallo

Provincia di Ravenna

Ravenna (57)

Regione TOSCANA

Provincia di Massa-Carrara

Aulla (58) Carrara Casola in Lunigiana Fivizzano Massa Montignoso

Provincia di Lucca

Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Camporgiano Careggine Castelnuovo di Garfagnana Castiglione di Garfagnana Coreglia Antelminelli Fabbriche di Vallico Fosciandora Gallicano Giuncugnano Minucciano Molazzana Piazza al Serchio Pieve Fosciana San Romano in Garfagnana Sillano Vagli Sotto Vergemoli Villa Collemandina

Provincia di Pistoia

Agliana Montale Piteglio San Marcello Pistoiese

Provincia dl Prato

Cantagallo Carmignano Montemurlo Poggio a Caiano Prato Vaiano Vernio

Provincia di Livorno

Campiglia Marittima Castagneto Carducci Piombino San Vincenzo Sassetta Suvereto

Provincia di Pisa

Castelnuovo Val di Cecina Monteverdi Marittimo Pomarance

Provincia di Siena

Chiusdino Monticiano

Provincia di Grosseto

Massa Marittima Monterotondo Marittimo Montieri Roccastrada

Regione UMBRIA

Provincia di Perugia

Campello sul Clitunno Foligno (59) Gualdo Tadino Nocera Umbra Spoleto Trevi Valtopina

Provincia di Terni

Narni (60) Terni (61)

Regione MARCHE

Provincia di Ancona Cerreto d'Esi Fabriano Genga Sassoferrato

Provincia di Macerata

Camerino Castelraimondo Esanatoglia Matelica

Provincia di Ascoli Piceno

Acquasanta Terme Amandola Appignano del Tronto Arquata del Tronto Ascoli Piceno Castel di Lama Castignano (62) Castorano (63) Colli del Tronto Comunanza Cossignano Folignano Force Maltignano Montalto delle Marche Montedinove Montefalcone Appennino Montefortino Montegallo Monteleone di Fermo Montelparo Montemonaco Offida Palmiano Roccafluvione Rotella Santa Vittoria in Matenano Smerillo Spinetoli Venarotta

Regione LAZIO

Provincia di Roma

Albano Laziale (64) Anzio Ariccia (65) Artena Carpineto Romano Castel Gandolfo Colleferro Gavignano Genzano di Roma Gorga Lanuvio Lariano Montelanico Nemi Nettuno Segni Valmontone Velletri

Provincia di Latina

Aprilia Bassiano Castelforte Cisterna di Latina Cori Latina Maenza Norma Priverno Prossedi Rocca Massima Roccagorga Roccasecca Dei Volsci Santi Cosma e Damiano Sermoneta Sezze

Provincia dl Frosinone

Alatri Amaseno Anagni Aquino Arce Arnara Arpino Ausonia Boville Ernica Broccostella Campoli Appennino Cassino Castelliri Castelnuovo Parano Castro Dei Voisci Castrocielo Ceccano Ceprano Cervaro Colfelice Collepardo Coreno Ausonio Falvaterra Ferentino Filettino Fontana Liri Fontechiari Frosinone Fumone Giuliano Di Roma Guarcino Isola del Liri Monte San Giovanni Campano Morolo Paliano Pastena Patrica Pescosolido Pico Piedimonte San Germano Piglio Pignataro Interamna Pofi Posta Fibreno Ripi Roccasecca San Giorgio a Liri San Vittore del Lazio Sant'Ambrogio sul Garigliano Sant'Andrea del Garigliano Sant'Apollinare Serrone Sgurgola Sora Strangolagalli Supino Torrice Trevi nel Lazio Vallecorsa Vallemaio Veroli Vicalvi Vico Nel Lazio Villa Santa Lucia Villa Santo Stefano

Regione ABRUZZO

Provincia di L'Aquila

Balsorano Capestrano Collepietro Ofena Villa Santa Lucia Vittorito

Provincia di Teramo

Alba Adriatica Ancarano Arsita Atri Basciano Bellante Bisenti Campli Canzano Castei Castagna Castellalto Castelli Castiglione Messer Raimondo Castilenti Cellino Attanasio Cermignano Civitella del Tronto Colledara Corropoli Cortino Crognaleto Fano Adriano Giulianova Isola Gran Sasso Montefino Montorio al Vomano Morro d'Oro Mosciano Sant'Angelo Nereto Notaresco Penna Sant'Andrea Pietracamela Pineta Rocca Santa Maria Roseto degli Abruzzi S.Egidio alla Vibrata Sant'Omero Silvi Teramo Torano Nuovo Torricella Sicura Tortoreto Tossicia Valle Castellana

Provincia dl Pescara

Abbateggio Alanno Bolognano Brittoli Bussi sul Tirino Caramanico Terme Carpineto della Nora Castiglione a Casauria Catignano Cepagatti Civitaquana Civitella Casanova Collecorvino Corvara Cugnoli Elice Farindola Lettomanoppello Loreto Aprutino Manoppello Montebello di Bertona Nocciano Penne Pescosansonesco Picciano Pietranico Popoli Roccamorice Rosciano Salle San Valentino in Abruzzo Citeriore Sant'Eufemia a Maiella Scafa Serramonacesca Tocco da Casauria Torre dei Passeri Turrivalignani Vicoli Villa Celiera

Provincia di Chieti

Altino Archi Ari Atessa Bomba Bucchianico Carpineto Sinello Carunchio Casacanditella Casalanguida Casalbordino Casalincontrada Casoli Castel Frentano Castelguidone Castiglione Messer Marino Celenza sul Trigno Chieti Civitella M.Raimondo Colledimacine Colledimezzo Cupello Dogliola Fallo Fara Filiorum Petri Fara S.Martino Fossacesia Fraine Fresagrandinaria Frisa Furci Gessopalena Gissi Giuliano teatino Guardiagrele Guilmi Lama dei Peligni Lanciano Lentella Lettopalena Liscia Miglianico Montenerodomo Monteodorisio Mozzagrogna Paglieta Palena Palmoli Palombaro Pennadomo Pennapiedimonte Perano Pietraferrazzana Pollutri Pretoro Rapino Ripa Teatina Rocca San Giovanni Roccamontepiano Roccascalegna Roccaspinalveti San Buono San Giovanni Lipioni San Martino sulla Marrucina San Salvo (66) San Vito Chietino Santa Maria Imbaro Sant'Eusanio del Sangro Scerni Schiavi di Abruzzo Taranta Peligna Tollo Torino di Sangro Tornareccio Torrebruna Torrevecchia Teatina Torricella Peligna Tregua Tufillo Vacri Vasto (67) Villa Santa Maria Villalfonsina Villamagna

Regione MOLISE

Provincia di Isernia

Acquaviva d'Isernia Bagnoli del Trigno Cantalupo nel Sannio Capracotta Carovilli Carpinone Castel del Giudice Castel San Vincenzo Castelpetroso Castelpizzuto Castelverrino Cerro al Volturno Chiauci Civitanova del Sannio Colli a Volturno Conca Casale Filignano Forlì del Sannio Fornelli Frosolone Isernia Longano Macchia d'Isernia Macchiagodena Miranda Montaquila Monteroduni Pesche Pescolanciano Pettoranello del Molise Pietrabbondante Pizzone Poggio Sannita (68) Pozzilli Roccamandolfi Roccasicura Rocchetta a Volturno Santa Maria del Molise Sant'Agapito Sant'Elena Sannita Scapoli Sessano del Molise Sesto Campano Vastogirardi Venafro

Provincia di Campobasso

Acquaviva Collecroce Bojano Bonefro Campobasso Campochiaro Campodipietra Campomarino Casacalenda Castelbottaccio Castelmauro Castropignano (69) Civitacampomarano Colle d'Anchise Duronia Ferrazzano Gildone Guardialfiera Guardiaregia Guglionesi Larino Lucito Lupara Mafalda Mirabello Sannitico Molise Montecilfone Montefalcone nel Sannio Montemitro Montenero di Bisaccia Palata Petacciato Pietracatella Portocannone Ripalimosani Roccavivara San Felice del Molise San Giacomo degli Schiavoni San Martino in Pensilis San Massimo San Polo Matese Spinete Tavenna Termoli Toro Trinvento Ururi Vinchiaturo

NOTE

1. Le seguenti sezioni censuarie: 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 120, 121, 122, 123, 124, 133, 134, 137, 199, 204, 208, 250.
2. Solo la sezione censuaria n. 2.
3. Solo le seguenti sezioni censuarie 5, 6, 11.
4. Solo le sezioni censuarie 4 e 10.
5. L'intero territorio comunale con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello, il fiume Po e delimitata da strada Moriondo, strada Revigliasco, via Cavour, Stazione ferroviaria.
6. Solo i seguenti quattro quartieri: Mirafiori Sud, Rebaudengo-Falchera- Villaretto, Madonna di Campagna-Lanzo, Regio Parco-Barca-Bettolla.
7. Con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: da 1 a 3, da 12 a 15, 29, da 33 a 51, 56, da 88 a 92, da 95 a 97, 8888.
8. Con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 2, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 26, 27.
9. Con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 1, 2, da 4 a 11, da 29 a 36, da 39 a 43, 49, 50.
10. Solo le seguenti zone o quartieri: Canali, Saloni, B.S. Giovanni (compresa zona ortuale di Val da Rio), Sottomarina centro, Sottomarina spiaggia.
11. Solo le seguenti zone o quartieri: Giudecca-Saccafisola, Murano-Sant'Erasmo, Burano-Mazzorbo-Torcello, Pellestrina-S.Pietro in Volta, Zona portuale del Comune di Venezia, Venezia arsenale, Marghera-CateneMalcontenta.
12. Solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno.
13. Solo i seguenti quartieri: Piedimonte del Calvario, S. Andrea, - S. Rocco, S. Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti e sponda destra del Fiume Isonzo).
14. L'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossalon.
15. L'intero territorio comunale incluso il Demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo.
16. Si tratta delle frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana.
17. Si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Fernetti, che in parte rientra nel comune di Trieste.
18. Si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona industriale di Trieste, una parte della quale e' situata nel comune di Trieste.
19. Solo le seguenti Circoscrizioni: Altipiano est, Servola-ChiarbolaValmaura-Borgo S. Sergio, l'area ortuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area ortuale di Trieste).
20. Solo la sezione censuaria 7.
21. Solo le seguenti sezioni censuarie 14, 15, 18, 19, dalla 24 alla 30, dalla 32 alla 34, dalla 36 alla 39, dalla 44 alla 51, 55 solo per la parte a nord della linea ferroviaria.
22. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 14 alla 16.
23. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 3, dalla 5 alla 12, dalla 18 alla 31.
24. Solo le seguenti sezioni censuarie 3, 13, 20, 27, 29, 32, 34, dalla 51 alla 54.
25. Solo le seguenti sezioni censuarie 8, dalla 16 alla 21, dalla 27 alla 34, 36, 37, dalla 42 alla 47.
26. Solo le seguenti sezioni censuarie 114, 115, 118, 119, 121, dalla 123 alla 127, dalla 129 alla 132.
27. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 13, 24, 27.
28. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 32 alla 35, 37, 40.
29. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 6 alla 11, 13, 14.
30. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 11, dalla 13 alla 16, 19, 20.
31. Solo le seguenti sezioni censuarie 5, 8, 9, dalla 11 alla 14, dalla 16 alla 20.
32. Solo le seguenti sezioni censuarie 20, 22, 24, 44, 45.
33. Solo le sezioni di censimento: dalla 0008 alla 0010 inclusa, 0015; 0023; 0028; 0040 e 0041; 0044 e 0045; 0047; 0049; dalla 0051 alla 0053 inclusa; 0080; 0087 e 0088; 0099.
34. Solo le sezioni censuarie 23 e 35.
35. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 24 alla 27, dalla 29 alla 97, dalla 101 alla 106, dalla 108 alla 112, dalla 153 alla 159, dalla 166 alla 179, dalla 189 alla 194, dalla 200 alla 215, 217, 229, 230, 239, 266, 281, 328, dalla 334 alla 343, dalla 350 alla 364, 367, dalla 374 alla 377, dalla 390 alla 393, dalla 431 alla 433, 461, 520, dalla 522 alla 524, dalla 542 alla 620, 661, 663, 705, 706, dalla 709 alla 725, dalla 801 alla 829, dalla 831 alla 835, 839, 841, dalla 844 alla 847, dalla 853 alla 872, dalla 877 alla 881, 891, dalla 895 alla 899, dalla 960 alla 1025, dalla 1047 alla 1049, 1107, dalla 1114 alla 1122, dalla 1191 alla 1193, 1363, 1367, 1712, 1753, 1754, 2718, dalla 3103 alla 3112.
36. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 7, 12, 13, 15, 16, 22, 37.
37. Solo le sezioni di censimento: 0001; 0003; 0006; dalla 0012 alla 0016 inclusa; dalla 0019 alla 0021 inclusa, 0029; 0031 e 0032; 0042.
38. Solo le sezioni censuarie dalla 1 alla 18.
39. Solo le seguenti sezioni censuarie 5, 6, dalla 19 alla 21, dalla 28 alla 32, 39, 41.
40. Solo le seguenti sezioni censuarie 1, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27.
41. Solo le seguenti sezioni censuarie 7, 8, dalla 11 alla 13, 15, 26, dalla 32 alla 35.
42. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 3 alla 6, 12, 17, 18.
43. Solo la sezione censuaria 13.
44. Solo le sezioni di censimento: dalla 0002 alla 0004 inclusa; dalla 0010 alla 0013 inclusa; 0026 e 0027; dalla 0030 alla 0033 inclusa; 0036; 0038, 0039; dalla 0048 alla 0052 inclusa, 0058 e 0059; dalla 0061 alla 0063 inclusa.
45. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 5 alla 13, dalla 15 alla 17, 25, 26.
46. Solo le seguenti sezioni censuarie 7, dalla 25 alla 29, 31, 32, 38, 39, dalla 41 alla 47.
47. Solo le seguenti sezioni censuarie 17, 25, 37, dalla 41 alla 43, 45.
48. Solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 9, dalla 24 alla 29, 31, 32.
49. Solo le seguenti sezioni censuarie 26, 27, 473, dalla 487 alla 489, 492, 494, dalla 497 alla 500, dalla 527 alla 530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, dalla 568 alla 570, 574, 575, dalla 577 alla 579, 628, 629, 687, 688, 821, dalla 824 alla 954.
50. Solo le seguenti sezioni censuarie 6, dalla 11 alla 18, dalla 24 alla 31.
51. Limitatamente alle sezioni censuarie 20*, 34, 40, 41, 50*, 51*, 55(*) solo per la parte interna alle unita' urbanistiche in ob.2.
52. Solo le seguenti sezioni censuarie 9, 10, dalla 15 alla 26, dalla 41 alla 47.
53. Solo le sezioni censuarie 6, 17, 21, 33 e 35.
54. Solo le sezioni censuarie 16, dalla 24 alla 29, 32, dalla 34 alla 44, dalla 46 alla 51, dalla 73 alla 77, dalla 79 alla 84, 106.
55. Solo le Circoscrizioni Nord-Ovest e Nord ad esclusione delle sezioni censuarie dalla 626 alla 644, dalla 646 alla 673, dalla 680 alla 682.
56. Solo le sezioni censuarie 2, 12, 13 e 19.
57. Solo le frazioni geografiche Camerlona limitatamente alla sezione censuaria 1427, Casalborsetti-Primaro, Fornace Zarattini, Lido di Magnavacca, Lido Adriano limitatamente alle sezioni censuarie 1614, 2441 e 2309, Lido di Dante limitatamente alla sezione censuaria 1685, Mandriole, Marina di Ravenna, Marina Romea, Mezzano limitatamente alle sezioni censuarie da 1085 a 1094, Piallassa Baiona, Piallassa Piombone,Piangipane limitatamente alle sezioni di censimento da 1461a 1464 e 1467, Pineta di Classe 1, Pineta di Classe 2, Pineta S. Vitale, Porto Corsini, Punta Marina Terme escluse le sezioni di censimento 1379 e 1381, Ravenna frazione prima limitatamente alle sezioni censuarie da 759 a 762, Ravenna razione terza limitatamente alle sezioni cen,suarie da 612 a 637, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 769 a 775, da 779a 780, da 786 a 797, da 799 a 804, da 2429 a 2430 e 2432, S.Michele limitatamente alla sezione censuaria 1519, Torri limitatamente alle sezioni censuarie 1153, 1155, 1156, da 1159 a 1.162, S.
58. Solo le seguenti sezioni censuarie: 4, da 6 a 11, da 13 a 18, da 20 a 75.
59. L'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie: 61 e 62; dalla 66 alla 93 compresa; dalla 99 alla 134 compresa; dalla 136 alla 141 compresa; 143 e 144; dalla 146 alla 170 compresa; dalla 181 alla 186 compresa; 187 (la fascia a Nord-Est del torrente Teverone di 1.500 m di ampiezza); dalla 188 alla 190 compresa; 191 (la parte a Sud-Est della Starda Statale 316); dalla 197 alla 205 compresa; dalla 207 alla 233 compresa; 247; dalla 249 alla 261 compresa; 283 e 284; 382 e 383; 401; 414; dalla 417 alla 419, dalla 425 alla 429 compresa; dalla 435 alla 437 compresa, 439 e 440.
60. L'intero territorio comunale con esclusione delle sezioni censuarie dalla 1 alla 10, dalla 12 alla 26, 28, 29, dalla 105 alla 117, 121.
61. L 'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie dalla 1 alla 4, dalla 7 alla 19; dalla 21 alla 42 compresa; dalla 50 alla 57 compresa; 76; dalla 78 alla 99; dalla 101 alla 109; dalla 111 alla 119 compresa; dalla 121 alla 123, dalla 125 alla 152, dalla 154 alla 159, 161, 162, dalla 164 alla 167, 169, 170, dalla 172 alla 175, dalla 177 alla 200, dalla 202 alla 226, 228, da 231 a 245, da 249 a 258, da 264 a 275, da 278 a 285, da 287 a 324, da 328 alla 374, 613, 614, 617, da 619 a 653, 655, 656, da 658 a 683, dalla 704 alla 706, 712, 713, 733.
62. Centro abitato di Castignano e Ripaberarda e le frazioni di S. Martino, Moglie piccola, Palombare crocefisso, S. Giuliano e confine con il comune di Rotella; area eslusa della localita' S. Venanzo; area eslusa di S. Angelo e Marianera.
63. L 'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree Contrade: Ferretti, Padulo, S.Silvestro p. Pescolla p. e Rocchetta.
64. L'area e' delimitata da: confine comunale di Ardea, confine comunale di Roma, Via di Monte Savello, ferrovia Roma-Velletri, Via delle Noci e fosso di Valle Caia.
65. La prima e' delimitata dalla errovia Roma-Velletri, Via Traspontina, Via Nettunense, Via Tenutella e Via Paluzzetti. La seconda da Via della Moletta, Via dell'Emissario, Via dei Santoni, Via della Pagliarozza fino a Via di S. Antonio, confine Comune di Genzano di Roma, confine Comune di Lanuvio lungo la strada provinciale Via Monte Giove fino alla s.s. n. 207, Via Colle di San Paolo, Via dell'Antica Corriera Ardea-Genzano, Via Nettunense, ferrovia Roma-Velletri fino alla confluenza della strada provinciale che si ricollega in linea retta fino all'incrocio con la strada provinciale Vallericcia-Ginestreto-Albano Laziale-Genzano di Roma- Cecchina; confine territoriale Albano Laziale fino a Via del Quartaccio, Via Vallericcia fino a Via della Palombara ricollegandosi in linea retta a Via della Moletta.
66. Solo le seguenti localita': contrada Felciaro, contrada Prato, contrada Stazione, contrada Piane S. Angelo e zona industriale (Nucleo industriale), contrada Nereidi, Via Paolucci, Strada Statale 16.
67. Solo la zona di Punta Penne costituita dalle seguenti frazioni: Pagliarelli, Zimarino, Madonna della Penna, Colle S. Leonardo, Passo della Noce, Fonte Fico, Pennaluce, Punta Penna.
68. Solo la parte del territorio posta al di sotto di quota m. 650 compresa tra Acquedotto Pezzelle-confine comunale in corrispondenza del torrente Verrino-strada comunale "Coste del Mulino" dalla F. V. Verrino all'intersezione Est con la strada di lottizzazione Nord del PIP-strada di lottizzazione Nord del PIP-Strada comunale "Coste del Mulino" dall'intersezione Ovest con la strada di lottizzazione Nord del PIP fino a quota 650 sul livello del mare.
69. Solo l'area PIP delimitata dalle strade "Vetecale" e "Valli".
 
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