| Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394 |  
| Testo  del  decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  394  (in  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 24 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale alla pag. 4), recante: "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura". |  
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Avvertenza:
      Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
      A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.  1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo  1815,  secondo  comma, del codice civile, si intendono usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. ((  2.   In  considerazione  dell'eccezionale  caduta  dei  tassi  di interesse  verificatasi  in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente  carattere  strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti  non  agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso  rientranti  nella  categoria  dei  mutui,  individuata  con il decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  previsto  dall'articolo  2,  comma  2, della legge 7 marzo 1996,  n.  108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per il  debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione e' altresi' ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote  di  mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire,  o  all'equivalente  importo  in  valuta  al  cambio vigente al momento  della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione   di  abitazioni,  diverse  da  quelle  rientranti  nelle categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  per  i  quali  spettano  le detrazioni  di  cui  alla  lettera b)  del  comma  1 e al comma 1-ter dell'articolo  13-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del  mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.  3.  Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza a  decorrere  dal  3 gennaio  2001, in misura non superiore al valore medio  per  il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con vita residua superiore ad un anno.))    4.  Le  disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, concessi o ricevuti  in  applicazione  di  leggi  speciali  in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.
            Riferimenti normativi:              - Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:              "Art.  644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti          dall'art.  643,  si  fa  dare o promettere, sotto qualsiasi          forma,  per  se'  o  per  altri,  in  corrispettivo  di una          prestazione  di  denaro  o  di  altra utilita', interessi o          altri  vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito con la          reclusione  da  uno  a  sei anni e con la multa da lire sei          milioni a lire trenta milioni.              Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso di          concorso  nel  delitto  previsto dal primo comma, procura a          taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o          promettere,  a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione, un          compenso usurario [c.p. 649].              La  legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale gli          interessi  sono  sempre  usurari. Sono altresi' usurari gli          interessi,  anche  se  inferiori a tale limite, e gli altri          vantaggi  o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle concrete          modalita'   del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato  per          operazioni   similari,  risultano  comunque  sproporzionati          rispetto  alla  prestazione  di denaro o di altra utilita',          ovvero  all'opera  di  mediazione,  quando chi li ha dati o          promessi  si trova in condizioni di difficolta' economica o          finanziaria.              Per  la  determinazione del tasso di interesse usurario          si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi          titolo  e  delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,          collegate alla erogazione del credito.              Le  pene  per  i  fatti di cui al primo e secondo comma          sono aumentate da un terzo alla meta':                1)  se  il  colpevole  ha agito nell'esercizio di una          attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione          finanziaria mobiliare;                2)   se   il   colpevole  ha  richiesto  in  garanzia          partecipazioni  o quote societarie o aziendali o proprieta'          immobiliari;                3)  se  il reato e' commesso in danno di chi si trova          in stato di bisogno;                4)  se  il  reato  e' commesso in danno di chi svolge          attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;                5)  se il reato e' commesso da persona sottoposta con          provvedimento  definitivo  alla misura di prevenzione della          sorveglianza   speciale  durante  il  periodo  previsto  di          applicazione  e  fino  a  tre  anni  dal  momento in cui e'          cessata l'esecuzione.              Nel  caso  di  condanna,  o  di applicazione di pena ai          sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno          dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata          la  confisca  dei  beni che costituiscono prezzo o profitto          del  reato  ovvero  di somme di denaro, beni ed utilita' di          cui  il  reo  ha  la  disponibilita'  anche  per interposta          persona  per  un  importo  pari al valore degli interessi o          degli  altri  vantaggi  o compensi usurari, salvi i diritti          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al          risarcimento dei danni.              - Si riporta il secondo comma dell'art. 1815 del codice          civile:              Se  sono convenuti interessi usurai [c.p. 644, 649], la          clausola  e'  nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339,          1419].              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge          7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):              "2.  La  classificazione delle operazioni per categorie          omogenee,   tenuto   conto   della   natura,  dell'oggetto,          dell'importo,  della durata, dei rischi e delle garanzie e'          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,          sentiti  la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13-bis,  comma  1,          lettera  b)  e comma 1-ter del decreto del Presidente della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo          unico delle imposte sui redditi):              1.  Dall'imposta  lorda si detrae un importo pari al 19          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che          concorrono a formare il reddito complessivo:                a) (omissis);                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'          immobiliare  da  adibire ad abitazione principale entro sei          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve          essere  effettuato  nei  sei  mesi antecedenti o successivi          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di          capitale  da  rimborsare, maggiorata  delle  spese  e degli          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende          quella  nella quale il contribuente dimora abitualmente. La          detrazione  spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto          delle  variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di          lavoro.  In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La          detrazione  spetta,  nello stesso limite complessivo e alle          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme          corrisposte  dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova          costruzione,  alla cooperativa o all'impresa costruttrice a          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari          contratti dalla stessa e ancora indivisi;              (omissis).              "1-ter.  Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998          e  garantiti  da  ipoteca,  per  la costruzione dell'unita'          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la          detrazione di cui al presente comma".  |  
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