| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 17 febbraio 2001, n. 23 |  
| Partecipazione    italiana    alla    XII   ricostituzione   dell'IDA (International  Development  Association)  e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga la seguente legge:                               Art. 1.  1.   E'   autorizzata   la   partecipazione  dell'Italia  alla  XII ricostituzione    delle    risorse   dell'International   Development Association  (IDA) con un contributo di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi, dal 2000 al 2002.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  All'onere  derivante  dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per  ciascuno  degli  anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000,  mediante  utilizzo  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e   2002,   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.   E'   autorizzata   la  partecipazione  dell'Italia  alla  VIII ricostituzione  delle  risorse  del Fondo africano di sviluppo con un contributo  di 94.600.000 unita' di conto, pari a L. 220.499.479.800, da  erogare  in  tre  rate  annuali di L. 73.499.826.600, dal 2000 al 2002.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  All'onere  derivante  dall'articolo 3, pari a L. 73.499.827.000 per  ciascuno  degli  anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000,  mediante  utilizzo  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e   2002,   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.  |  
|   |                                 Art. 5.  1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3, sono versate su un apposito conto  corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato  al  Dipartimento  del  tesoro e denominato "Partecipazione italiana  a  banche,  fondi  ed  organismi internazionali", dal quale saranno   prelevate  per  provvedere  all'erogazione  dei  contributi autorizzati dalla presente legge.  2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, il Ministro del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio.  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 17 febbraio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e   della   programmazione                              economica Visto, il Guardasigilli: Fassino                              LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 4027):              Presentato  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e          della programmazione economica (Amato) il 19 maggio 1999.              Assegnato   alla   3a   commissione   (Affari   esteri,          emigrazione),  in  sede  deliberante, il 1o giugno 1999 con          pareri delle commissioni 1a, 5a e 6a.              Esaminato   ed   approvato   dalla  3a  commissione  il          13 luglio 1999.          Camera dei deputati (atto n. 6241):              Assegnato   alla   III  commissione  (Affari  esteri  e          comunitari),  in  sede  referente,  il  20 luglio  1999 con          pareri delle commissioni I e V.              Esaminato  dalla III commissione, in sede referente, il          5, 19 e 20 dicembre 2000.              Esaminato  in  aula ed approvato con modificazione il 9          gennaio 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 4027-B):              Assegnato   alla   3a   commissione   (Affari   esteri,          emigrazione),  in  sede deliberante, il 16 gennaio 2001 con          parere della commissione 5a.              Esaminato  dalla  3a  commissione il 30 gennaio 2001 ed          approvato il 6 febbraio 2001.  |  
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