Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2000 |
Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997; Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia di riforma dell'organizzazione del Governo; Visto in particolare l'art. 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998; Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale; Acquisito, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali; Acquisito, in data 11 ottobre 2000, il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze e il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative da trasferire agli enti locali in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
| Art. 2. Trasferimento di personale 1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 ed ai fini del trasferimento ai comuni dell'esercizio delle funzioni in materia di tenuta e aggiornamento del catasto e dei relativi servizi, e' indicato un contingente di 4000 unita' di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addette agli uffici del territorio (settore catasto) del Ministero delle finanze. Il numero di unita' di personale effettivamente da trasferire e le relative modalita' di trasferimento, saranno stabilite secondo le procedure del presente decreto. 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalita' di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici di cui al comma 1, nonche' le relative risorse finanziarie da trasferire. 3. I successivi provvedimenti di concreta attribuzione dovranno tenere conto delle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, tra i comuni e l'Agenzia del territorio nonche' delle intese intercorse tra i comuni e il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, fino alla costituzione ed alla piena operativita' dell'Agenzia del territorio. |
| Art. 3. Risorse finanziarie 1. Al fine di consentire agli enti locali l'esercizio dei servizi catastali conferiti ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse di bilancio dello Stato da trasferire ai predetti enti per spese di funzionamento e per spese di investimento sono quantificate complessivamente in lire 80 miliardi, come specificato nella annesse tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto. 2. Le risorse finanziarie relative alla conduzione dei locali, incluse nell'importo di cui al comma 1, verranno rideterminate e attribuite a seguito del subentro dei comuni nei predetti locali. 3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale ai comuni, secondo le modalita' di cui all'art. 3. 4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, saranno stabiliti i criteri di riparto e il riparto stesso delle risorse spettanti ad ogni singolo comune o altre realta' locali. 5. I successivi provvedimenti di concreta attribuzione dovranno tenere conto delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 67, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, tra i comuni e l'Agenzia del territorio nonche' delle intese intercorse tra i comuni e il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, fino alla costituzione ed alla piena operativita' dell'Agenzia del territorio. |
| Art. 4. Affari pendenti 1. Il Ministero delle finanze provvede a consegnare, entro le date del conferimento di cui ai precedenti articoli, ai comuni interessati, con elenchi, gli atti concernenti funzioni e compiti dei comuni medesimi relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. 2. Resta di competenza del Ministero delle finanze o dell'Agenzia del territorio, il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico dei bilanci precedenti alla chiusura dell'esercizio durante il quale avviene il trasferimento delle funzioni. 3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni. |
| Art. 5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale 1. I beni immobili o le parti di beni immobili dello Stato, strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, da trasferire ai comuni, sono individuati sulla base di un contraddittorio fra i comuni o le altre realta' locali, anche attraverso le relative rappresentanze, e l'amministrazione statale competente da effettuarsi entro il 30 ottobre 2000. 2. L'attribuzione dei beni di cui al comma 1 e' effettuata applicando la percentuale derivante dal rapporto tra personale mantenuto al Ministero delle finanze o all'Agenzia del territorio e personale trasferito, sulla base di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del presente decreto. 3. La consegna dei predetti beni immobili e' effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero delle finanze o dell'Agenzia del territorio. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni delle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarita' per i beni immobili. 4. Gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo. 5. Gli enti locali subentrano nelle locazioni di immobili utilizzati dal Ministero delle finanze, in via esclusiva, per gli uffici adibiti all'espletamento delle funzioni conferite. Le risorse necessarie alla conduzione dei locali sono determinate secondo quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 2. |
| Art. 6. Tempi per la conclusione della procedura di trasferimento 1. Il trasferimento di funzioni, risorse e beni e' operato tenendo conto delle procedure richiamate dal punto 3.4 dell'accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 1o giugno 2000. Tali procedure devono comunque essere completate entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. A seguito delle predette procedure verranno regolati i relativi rapporti finanziari tra Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati, operando eventualmente per dodicesimi. |
| Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4 da trasferire ai comuni sono iscritte in apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, progressivamente sulla base delle procedure di cui all'art. 6. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro dell'interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Le risorse finanziarie relative al personale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono determinate con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale. 4. Ai fini dell'attribuzione ai comuni delle risorse finanziarie di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze sono ridotti di pari importo. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro dell'interno provvede con propri decreti al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133. |
| Art. 8. Continuita' del servizio catastale 1. Nelle more del trasferimento, ai comuni ed alle altre realta' locali interessate, dell'esercizio delle funzioni catastali richiamate all'art. 1, l'Agenzia del territorio assicura la continuita' del servizio e svolge le attivita' di tenuta e di aggiornamento del catasto, in base a quanto previsto all'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999. 2. Fino alla costituzione ed alla piena operativita' della citata Agenzia del territorio, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalle competenti strutture operative del dipartimento del territorio. 3. Per garantire l'uniformita' e la qualita' dei servizi catastali, il Dipartimento del territorio, ovvero l'Agenzia del territorio a partire dalla data della sua costituzione ed avviamento, assicurera' la piu' ampia collaborazione e fornira', tra l'altro, il necessario supporto tecnico e formativo al sistema delle autonomie locali. Roma, 19 dicembre 2000 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini |
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