| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2001 |  
| Accoglimento di ricorso in revocazione. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto  il  ricorso  in revocazione del decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio  1999  proposto dal dir. did. Leucio Palozzi in data 30 giugno 1999;  Visto  il  testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con   regio   decreto   26   giugno   1924,  n.  1054,  e  successive modificazioni;  Visto  il  regio  decreto  21  aprile 1942, n. 444, regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, capo III, art. 15;  Acquisito  il  parere  n. 940/99, espresso dal Consiglio di Stato - Sezione I, nell'adunanza del 10 maggio 2000, il cui testo e' allegato al  presente  decreto  e  le  cui  considerazioni  si  intendono  qui integralmente riprodotte;  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;                              Decreta:  Il  ricorso  e'  accolto,  pertanto  e' disposta la revocazione del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4 maggio 1999, che aveva recepito  il  parere n. 402/1998 emesso dalla I sezione del Consiglio di Stato in data 9 dicembre 1998. I tre ricorsi straordinari proposti dal  dir.  did. Palozzi vanno riuniti ed accolti nei limiti di cui in motivazione.    Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2001
                                 CIAMPI                              Dini, Ministro degli affari esteri  |  
|   |                           CONSIGLIO DI STATO             Adunanza della sezione prima 10 maggio 2000                          Parere n. 940/99  Viste  le  relazioni  del  Ministero degli affari esteri (Direzione generale  delle  relazioni culturali) n. 115/3458 del 30 aprile 1998, n. 115/8603 del 5 novembre 1998 e n. 115/7836 del 27 settembre 1999;  Visto  il  parere  interlocutorio  n.  940/99 reso all'adunanza del 17 novembre 1999;  Viste le note trasmesse dall'amministrazione degli affari esteri in data  20 marzo  2000  e  3 aprile  2000  in adempimento del succitato parere;  Vista  la memoria del ricorrente trasmessa dall'amministrazione con nota del 10 gennaio 2000;  Esaminati gli atti e udito il relatore;  Premesso  Il direttore didattico Leucio Palozzi ha proposto in data 30 giugno 1999  ricorso  per  revocazione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  4 maggio 1999 col quale, su parere n. 402/1998 reso dalla I  Sezione  del  Consiglio  di  Stato,  sono  stati  respinti, previa riunione,   tre   ricorsi   straordinari  da  lui  proposti  in  data 9 settembre  1997,  24 dicembre  1997  e 16 gennaio 1998. Sostiene il Palozzi  che  la  sezione  sarebbe incorsa in alcuni errori di fatto, onde il parere dovrebbe essere revocato.  L'estrema   complessita'   della  vicenda,  che  si  e'  sviluppata attraverso   tre   ricorsi  straordinari,  un  ulteriore  ricorso  in revocazione  del decreto del Presidente della Repubblica decisorio di tali  pareri  e,  da  ultimo,  in una istanza di revisione del parere interlocutorio  reso  dalla  Sezione  nell'ambito del procedimento di revocazione  impongono  uno  sforzo  di  chiarimento della situazione mediante  l'analisi  delle  domande contenute in ciascuno dei ricorsi straordinari,  delle  determinazioni  contenute nel parere n. 402/98, del  quale  si  chiede  la revocazione e dei motivi che sorreggono il ricorso in revocazione.  Con il ricorso del 9 settembre 1997 il Palozzi impugnava:    1)  il  decreto  ministeriale  del  Ministero degli affari esteri recante   disciplina   delle   procedure   per  la  formazione  delle graduatorie  permanenti  ai  fini  della  destinazione all'estero del personale  scolastico,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997:      1a.  nella  parte  in  cui  prevede  l'inserimento  nella nuove graduatorie   permanenti   del  personale  inserito  nelle  pregresse graduatorie  di  merito, anche gia' scadute, anche se beneficiario di provvedimento di nomina;      1b.  nella  parte  in  cui  introduce  ex  novo  un  diritto di priorita'  per  le  nomine  decorrenti dal 1o settembre 1997 a favore degli   iscritti   nelle   graduatorie   della   procedura  selettiva straordinaria espletata in applicazione del D.I.M. 1o marzo 1995;      1c. nella parte in cui sottrae alla commissione esaminatrice la valutazione dei titoli culturali e professionali;      1d.  nella  parte  in  cui prevede che la domanda di inclusione nella  graduatoria  permanente  venga  presentata  in  carta da bollo anziche' in carta semplice.    2)   l'approvazione  della  tabella  di  valutazione  dei  titoli culturali,  professionali  e di servizio, adottata con decreto n. 296 del  13 maggio 1997 di concerto tra M.P.I. e M.A.E., pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - n. 42 del 30 maggio 1997, nella  parte  in cui esclude dalla valutazione dei titoli culturali e professionali   sia  le  pubblicazioni  attinenti  alla  funzione  da svolgere all'estero, sia il servizio gia' prestato all'estero, sia in quanto  sottrae  alla  commissione  esaminatrice  la  valutazione dei titoli;    3) la graduatoria permanente applicativa dei suindicati atti;    4) ogni altro atto antecedente, presupposto e consequenziale, ivi compresa    l'autorizzazione    alla    sottoscrizione   dell'accordo dell'11 dicembre 1996 sul personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero nella parte in cui sia verificabile un eccesso di  delega  rispetto  all'art.  1,  comma 3,  lettera b) del C.C.N.L. comparto   scuola   sottoscritto   il  4 agosto  1995,  e  i  singoli provvedimenti di nomina per destinazione all'estero.  L'Amministrazione  degli  affari  esteri  eccepiva  che l'ordinanza ministeriale   per   le  modalita'  e  i  termini  della  graduatoria provinciale  e il decreto interministeriale relativo alla valutazione dei      titoli      costituiscono      applicazione     dell'accordo Aran-Organizzazioni  sindacali  dell'11 dicembre  1996, aggiuntivo al C.C.N.L.  del  4 agosto  1995  e  che ogni contestazione in merito e' devoluta  dall'accordo  stesso  agli  organismi di conciliazione, che nella  specie,  non  sono  stati  investiti.  Nel  merito riteneva il ricorso infondato.  Con il ricorso del 24 dicembre 1997 il Palozzi impugnava:    1)  La graduatoria permanente definitiva del personale direttivo, area  francofona  C.F.  004,  affissa  all'albo del Ministero A.E. il 28 novembre 1997 nella parte in cui:      1a.  essa e' stata definitivamente compilata oltre i termini di legge;      1b.  tutti  gli  aspiranti  vengono  indicati  con il punteggio complessivo,  cio'  che  non  consente  di  verificare  che  ai nuovi aspiranti  e'  stato  richiesto  un punteggio piu' elevato alla prova scritta, con violazione della par condicio;      1c.  per  gli  aspiranti  in servizio all'estero non sono state indicate   le  indicazioni  relative  al  servizio  che  costituivano presupposti  per  l'ulteriore  nomina  alla  data  di  scadenza della permanenza all'estero;      1d.  gli  effetti della graduatoria permanente sono subordinati al  previo  esaurimento della precedente graduatoria di merito di cui al D.I.M. 10 marzo 1995;      1e.  alcuni aspiranti inclusi nelle precedenti graduatorie sono stati  inseriti  nella graduatoria permanente senza aver superato gli esami  del  1997; lo stesso e' avvenuto per altri aspiranti che a suo tempo erano decaduti o avevano rinunciato alla nomina;      1f.  alcuni  aspiranti  in servizio in Italia o all'estero sono stati  inclusi  pur  non avendo il requisito di servizio effettivo di tre anni nelle scuole metropolitane;      1g.  al  ricorrente  non  sono  stati  valutati  taluni  titoli specifici non menzionati nella tabella ed altri comunque valutabili.    2)  i c.d. "rende noto", ovvero i provvedimenti di determinazione dei  posti  vacanti,  per  mancata inclusione delle sedi occupate dal personale con scadenza della permanenza all'estero al 31 agosto 1997;    3)  i  provvedimenti  di  individuazione  dei candidati che hanno diritto  di  ricevere  la  proposta  di  destinazione all'estero, per quanto esposto al primo motivo;    4) i provvedimenti di destinazione all'estero;    5)   gli   atti   e   provvedimenti  antecedenti,  presupposti  o consequenziali.  Con  il  ricorso  del  15 gennaio  1998 il Palozzi proponeva motivi aggiunti agli altri due ricorsi con riferimento:    1) alla scheda di valutazione dei propri titoli;    2) alla mancata inclusione di Atene fra le sedi disponibili.  Nel  parere n. 402/98, del quale si chiede la revocazione, la prima Sezione,   previa   riunione   dei   tre   ricorsi,  li  ha  ritenuti inammissibili:      a) rispetto al provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto  collettivo  perche'  non  notificato  ad  almeno una delle organizzazioni   sindacali   di   categoria  che  hanno  sottoscritto l'accordo;      b)  rispetto  ai  provvedimenti  di destinazione all'estero dei singoli  insegnanti  in  quanto il ricorso doveva essere notificato a ciascuno  di  essi,  trattandosi  di  provvedimenti  puntuali  aventi destinatari  ben  individuati.  Li ha ritenuti poi infondati rispetto alle  censure  rivolte all'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1997, sia  relative  alla  mancata valutazione del servizio precedentemente prestato   all'estero,   che  avrebbe  comportato,  ove  ammessa,  un ingiustificato  privilegio  a  danno di coloro che partecipano per la prima  volta  al  concorso  sia  relative  al  rinvio  ad  un decreto ministeriale  per  l'individuazione  dei  titoli valutabili in quanto tale   funzione   non  rientra  nella  competenza  della  commissione esaminatrice.  Per  quanto  attiene alle doglianze proposte contro la parte  dell'ordinanza  che  riguarda  l'utilizzazione  di  precedenti graduatorie ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto allo stato non  risultava dimostrato che fosse stato assolto l'onere di notifica ad  almeno  uno dei controinteressati. Altrettanto ha ritenuto per la doglianza  relativa  alla  valutazione del punteggio per il personale all'estero, non essendo stato il ricorso notificato ad almeno uno dei controinteressati individuati in tale loro qualita'. Inammissibili ha inoltre  ritenuto  le  ulteriori  doglianze,  rispetto  alle quali il ricorrente  non  ha  fornito  prova  dell'interesse all'accoglimento. Quanto  ai  motivi  aggiunti,  formulati  nell'ambito  di un autonomo ricorso,   onde   non   possono  configurarsi  come  integrazione  ed articolazione del primo gravame, che e' l'unico ritualmente proposto, li  ha  ritenuti parimenti inammissibili. Altrettanto ha ritenuto per le nuove censure prospettate nella memoria conclusiva.  Con  il  ricorso  in  revocazione  proposto in data 30 giugno 1999, oggetto  del  presente  parere,  il Palozzi sostiene che il parere n. 402/98  e'  stato  adottato  sulla base di taluni errori di fatto, su questioni non controverse, che cosi' descrive:    A) 1.1 Il parere avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le doglianze   riferite   agli  iscritti  nelle  precedenti  graduatorie (pag. 7)  per  mancata  notifica ad almeno uno dei controinteressati. Risulta  invece  dalla  stessa narrativa utilizzata dal parere che la destinataria  della  notifica, sig.ra Minniti, era iscritta sia nella graduatoria impugnata che in quelle di merito precedenti.  1.2.  La  Minniti  e'  stata  individuata  nel  ricorso  in  quanto appartenente  alla  precedente graduatoria di merito della sua stessa area  linguistica  (francofona) e, pertanto, avente rispetto a lui un diritto  di  precedenza.  Nulla importa che la suddetta sia stata poi nominata nell'area ispanofona.    A)  2.  La  Minniti, proprio usufruendo del beneficio accordatole dalle  disposizioni  impugnate ha chiesto ed ottenuto la reiscrizione nelle  graduatorie. La circostanza che cio' sia avvenuto in posizione postergata al ricorrente e' ininfluente, non potendo tale circostanza essere   conosciuta   prima  della  pubblicazione  della  graduatoria definitiva.    A)  3. Contrariamente a quanto ritenuto nel parere la Minniti non aveva  diritto  alla  valutazione del servizio all'estero perche' non aveva  ancora  concluso  un anno di servizio in area ispanofona. Ella pertanto,   rispetto   a   tale   censura,  non  poteva  considerarsi cointeressata.    A)  4. La pluralita' dei motivi proposti non richiede la notifica ad  una pluralita' di controinteressati, bensi' appare sufficiente la notifica  ad  uno  soltanto,  con  possibilita'  di  integrazione del contraddittorio.    A)  5.  La  Minniti  era  effettivamente  controinteressata anche perche', come il ricorrente, poteva aspirare solo alla quota del 50%, non avendo i requisiti per aspirare agli altri posti.    B)  1.  Il  parere commetterebbe un ulteriore errore di fatto nel ritenere  che  i due successivi ricorsi sono tardivi per essere stati proposti  oltre  il  termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto  impugnato,  che  il parere stesso individua nell'ordinanza ministeriale  del  16 maggio  1997  (pag. 6).  In  realta' il secondo ricorso,  proposto  il  24 dicembre  1997,  e' rivolto principalmente contro la graduatoria definitiva pubblicata il 28 novembre 1997 ed e' pertanto  tempestivo. Anche il terzo ricorso, del 15 gennaio 1998, e' tempestivo,  in  quanto  volto a contestare l'erronea valutazione dei titoli, resa nota con la pubblicazione della graduatoria ed accertata il 10 gennaio 1998.    C)  1. Il parere avrebbe errato in fatto nel ritenere che non sia stato  proposto  il  motivo  relativo  al  mancato  accertamento  del requisito  di  tre  anni  di  effettivo servizio, che e' stato invece dedotto  con il ricorso del 24 dicembre 1997, al punto 1, lettera f), punto 2.  Il  ricorrente  ritiene  che,  riconosciuti  tali  errori  in fatto commessi  nel  parere  su fatti non controversi, anche le conclusioni raggiunte  su  questioni  controverse  debbano  essere  riviste  e in particolare che:    a)   debba  essere  ritenuta  non  necessaria  la  notifica  alle associazioni  sindacali che hanno sottoscritto il C.C.N.L., in quanto non sono controinteressate;    b) non sia necessaria la notifica al controinteressato nella fase che precede la formazione della graduatoria permanente;    c)  non  sia  necessaria  la  notifica ai singoli destinatari dei provvedimenti, che sono consequenziali alla graduatoria;    d)  che  sia necessaria una puntuale motivazione su tutti i punti dei   ricorsi,  non  essendo  ammissibile  una  generica  motivazione cumulativa.  Fa  quindi  istanza  di  sospensione ex articolo 398, u.c., c.p.c., insiste  per  la  revocazione  del  parere  e  per l'accoglimento dei ricorsi straordinari.  Con  parere  istruttorio del 17 novembre 1999 la Sezione, ritenendo implicitamente  che  il  ricorso  in  revocazione  fosse  fondato, ha ritenuto   necessario,   ai  fini  della  decisione  sull'istanza  di revocazione,  che  il  ricorrente  notificasse il ricorso a tutti gli iscritti  nella  graduatoria  permanente,  anche  a mezzo di pubblici proclami;  che  provvedesse  a  notificare a tutti gli iscritti nelle graduatorie  i  precedenti  ricorsi;  che  l'amministrazione  facesse conoscere se sono state proposte impugnative avverso il provvedimento con  il  quale  l'interessato  e'  stato  depennato dalla graduatoria relativa  alla  area  linguistica francese; che l'interessato dovesse dare  la prova della notificazione dei ricorsi oggetto di revocazione ad   almeno   uno   dei   controinteressati.   Ha   inoltre  invitato l'amministrazione  a  consentire  al  ricorrente  di prendere visione della documentazione trasmessa alla Sezione per il parere.  Con  atto  del 15 febbraio 2000 il ricorrente ha chiesto il riesame del suddetto parere istruttorio ritenendo:    a)  che  sia  inapplicabile  ai  procedimenti  amministrativi  la notifica per pubblici proclami;    b)  che  tale notifica e' ineseguibile senza ordine del Ministero competente;    c) che i destinatari della notifica sono indeterminati;    d)  che  e'  inammissibile  in  sede  di  esame  revocatorio ogni adempimento  relativo  ad integrazione del contraddittorio di ricorsi straordinari gia' decisi;    e)  che  la notifica del ricorso del 9 settembre 1997 e' illogica in quanto tale ricorso e' stato proposto prima della formazione della graduatoria definitiva;    f)  che,  comunque,  la  notifica dovrebbe essere circoscritta ai controinteressati che precedono in graduatoria il ricorrente;    g)  che  comunque  il  ricorso e' stato notificato a tutti i veri controinteressati,  ovvero  a  coloro  che  si trovano a precedere il ricorrente.  Ha  chiesto, pertanto che la disposizione interlocutoria venisse  modificata  nel senso di circoscrivere l'obbligo di notifica ai  soli  aspiranti  anteposti  in  graduatoria  ed  ha insistito per l'istanza  di  sospensione  dei  termini  di  cui all'art. 398, u.c., c.p.c.  In  data  15 febbraio 2000 l'Amministrazione degli affari esteri ha ordinato  al  Palozzi  di  integrare  il  contraddittorio nei termini definiti dal parere istruttorio.  In data 14 marzo 2000 sono pervenuti alla Sezione:    1)  la  Gazzetta  Ufficiale  del  6 marzo  2000  -  Foglio  delle inserzioni  -  che a pagina 36 reca la notifica per pubblici proclami del ricorso in revocazione e dei tre precedenti ricorsi straordinari;    2)  la  copia  delle  ricevute  dell'impugnativa al Ministero del lavoro  e  al  MAE  avverso le nomine per l'anno 1999/2000 e relativa ipotesi di depennamento del Palozzi dalla graduatoria permanente;    3)  documentazione  che  comprova  l'avvenuta  notifica  dei  tre ricorsi straordinari ad almeno uno dei controinteressati;    4)  documentazione  dell'ulteriore notifica dei quattro ricorsi a Dell'Oro e Angelicola, controinteressati;    5) memoria riassuntiva delle conclusioni dei diversi gravami.  Nella   ultima   memoria   il  Palozzi  cosi'  precisa  le  proprie conclusioni:    a) Quanto  al ricorso del 9 settembre 1997, chiede l'annullamento dell'art.  9,  comma 1,  dell'O.M. 16 maggio 1997, limitatamente alle parole  "dopo  le  nomine degli iscritti nelle graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995"  in  quanto  tale  previsione  non  trova supporto nel C.C.N.L. dell'11 dicembre  1996,  essendo  ormai tale graduatoria, riferita ai soli  anni  1995/96  e 1996/97, scaduta, ne' potendo configurarsi una validita'  delle  graduatorie  permanenti  che  vada  oltre gli esami successivi ex art. 1, comma 12 della legge n. 604/1982. Per l'effetto chiede  l'annullamento  dei  decreti  di  destinazione  all'estero di dell'Oro  e di Angelicola, come adottati dalla precedente graduatoria di merito.    b) Quanto  al  ricorso  del  24 dicembre 1997, come integrato dai motivi  aggiunti  del  16 gennaio  1998,  chiede l'annullamento della graduatoria  permanente  dei direttori didattici dell'area francofona nella  parte  in  cui comprende anche aspiranti privi del triennio di servizio   effettivo   nella   scuole   in   Italia;  chiede  inoltre l'annullamento  della  destinazione  all'estero dei del-l'Oro, che ha prestato  solo  2  anni  di  servizio  nelle  scuole italiane; chiede inoltre  l'annullamento  della  graduatoria  permanente limitatamente alla  valutazione dei propri titoli, con ogni effetto per l'eventuale nuova  posizione  di  graduatoria a decorrere dal 1o settembre 1997 e con  declaratoria  del  diritto  al  conferimento di una delle nomine disposte per l'anno 1997/1998 o, subordinatamente, di quella disposta per l'anno scolastico 1999/2000.  L'Amministrazione  degli  affari  esteri, in data 20 marzo 2000, ha comunicato  che il Palozzi, non avendo accettato la nomina sulla sede di  Charleroi,  nel  mese di settembre 1999, e' stato depennato dalla graduatoria.  Egli  ha  peraltro  proposto  tentativo obbligatorio di conciliazione  presso la direzione provinciale del lavoro ex art. 410 c.p.c. in data 12 gennaio 2000.  Considerato  La   sezione  prende  atto  dell'integrazione  del  contraddittorio mediante  notifica  per  pubblici proclami effettuata dal Palozzi con inserzione  nella  Gazzetta  Ufficiale foglio delle inserzioni, n. 54 del  6 marzo 2000 e prende altresi' atto di aver controllato gli atti relativi all'originaria notifica di ciascun ricorso ad almeno uno dei controinteressati.   La   Sezione   rileva  peraltro  che,  ordinando l'integrazione   del   contraddittorio   anche   nei   confronti  dei controinteressati  ai  ricorsi dei quali si chiede la revocazione, ha implicitamente  gia'  ritenuto  fondata la domanda di revocazione dei decreto  del  Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999, conforme al presupposto parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 402/1998, del  9 dicembre  1998.  A  tale  conclusione  si  deve  pervenire  in considerazione  del  fatto  che  la  domanda principale contenuta nel primo   ricorso,  relativa  all'annullamento  dell'art.  9,  comma 1, dell'ordinanza  del  Ministero degli esteri concernente la formazione delle  graduatorie  permanenti (Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n.   38   del   16 maggio   1997)  e'  stata  ritenuta  inammissibile sull'erroneo  presupposto  che  non  fosse  stato  dimostrato  che la destinataria  della  notifica  era  iscritta  anche  nelle precedenti graduatorie,  mentre  dalla  parte  in  fatto  del parere stesso tale circostanza  e'  enunciata  come  acclarata.  Dagli  atti  depositati risulta  peraltro  confermato  che  la  Minniti,  destinataria  della notifica   del  primo  ricorso,  era  collocata  al  5o  posto  della graduatoria per l'area linguistica francese stilata nel 1995. Inoltre sono  stati  ritenuti  erroneamente  irricevibili  i  successivi  due ricorsi,  sulla  base  del  presupposto  che  essi fossero diretti ad impugnare  la  medesima ordinanza, mentre, come risulta dalla lettura dei  motivi,  essi  erano  diretti avverso la graduatoria permanente, rispetto alla quale debbono considerarsi ambedue tempestivi.  Nel merito si debbono confermare le conclusioni, con le motivazioni ivi  riportate, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica da  revocarsi, relative all'infondatezza delle censure attinenti alla mancata  valutazione del servizio precedentemente prestato all'estero (in  quanto  una  simile valutazione penalizzerebbe chi voglia per la prima  volta  recarsi  all'estero), alla procedura per la definizione del  punteggio  da  attribuire  ai  titoli  (che  spetta  sicuramente all'amministrazione   e  non  alla  commissione  giudicatrice),  alla ininfluenza  della  sentenza n. 744 del 12 febbraio 1998, emanata dal TAR   del   Lazio  (anche  perche'  successivamente  annullata  dalla decisione n. 872 del 24 giugno 1999 della VI Sezione del Consiglio di Stato) e alla inammissibilita' del primo gravame in quanto rivolto ad impugnare   l'autorizzazione   alla   sottoscrizione   del  contratto collettivo  nazionale di lavoro dell'11 dicembre 1996 (non notificato ai destinatari dell'autorizzazione stessa, controinteressati).  Deve invece essere accolta la domanda, contenuta nel primo ricorso, di  annullamento  dell'art.  9, comma 1, dell'ordinanza del Ministero degli  affari  esteri  recante  disciplina  delle  procedure  per  la formazione  delle  graduatorie  permanenti ai fini della destinazione all'estero  del  personale  scolastico  (Gazzetta  Ufficiale  - serie speciale  -  n.  38  del  16 maggio  1997).  Tale articolo introduce, infatti,  nella  procedura  di  nomina e destinazione all'estero, una precedenza  di  nomina  degli  iscritti  nella graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995,  che  appare  in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5 del contratto  collettivo  dell'11 dicembre  1996,  del quale l'ordinanza stessa costituisce atto applicativo (comma 4).  L'art.  5  del  contratto  collettivo nazionale stabilisce, infatti (comma 1)   che   alla   destinazione  alle  istituzioni  scolastiche all'estero  si  provvede,  a  decorrere dal 1o settembre 1997, con le nuove   modalita'  previste  dallo  stesso  articolo,  che  (comma 4) confluiscono nelle nuove graduatorie i candidati che abbiano superato apposite  prove  d'esame  e  il  personale  incluso nelle graduatorie formate negli ultimi nove anni che ne faccia domanda. In nessun punto del  contratto  si  prevede che possa essere istituita una precedenza per  la  nomina  di  candidati provenienti da precedenti graduatorie, specie  ove  tali  graduatorie  debbano considerarsi gia' scadute. In particolare   la   graduatoria   del   1995  fu  stilata  in  seguito all'adozione  di  un  bando  straordinario, espressamente finalizzato alla  copertura  dei  posti "che si renderanno disponibili negli anni 1995/1996  e 1996/1997, limitatamente alle categorie, numero di posti ed aree linguistiche indicate dell'annessa tabella". Tale graduatoria deve  pertanto  ritenersi  non  piu'  utilizzabile nel momento in cui tutta  la  materia,  rimessa alla contrattazione collettiva in quanto attinente  alla mobilita', trova una sua disciplina completa, in base alla  quale  si  debbono  formare nuove graduatorie, da utilizzarsi a decorrere dal 1o settembre 1997, nelle quali peraltro puo' confluire, a domanda, anche il personale idoneo nella speciale procedura indetta nel  1995.  Tale  personale  poteva  essere  nominato  con decorrenza 1o settembre 1997, solo se, inserito nella graduatoria con il proprio punteggio  di  provenienza, si fosse collocato in posizione utile per ottenere la nomina.  E'  invece  infondato  il  motivo  relativo  all'annullamento della graduatoria  dell'area francofona per la parte in cui comprende anche direttori  didattici  che non hanno maturato il requisito di servizio di   tre  anni  nelle  scuole  metropolitane,  previsto  dal  comma 1 dell'articolo 5   del   contratto  collettivo  nazionale.  Un  simile requisito  puo'  essere  chiesto, infatti, solo ai nuovi partecipanti alle  selezioni,  non essendo prevista per gli aspiranti gia' inclusi in precedenti graduatorie nessun'altra condizione se non quella della presentazione  di  una  apposita domanda per l'inclusione nelle nuove graduatorie. Tale interpretazione e' peraltro la piu' logica, perche' il requisito del servizio nelle scuole metropolitane serve ad evitare che  siano  destinati  alle  scuole  italiane  all'estero  docenti  e dirigenti  privi  della necessaria esperienza; nel caso di coloro che hanno gia' lungamente prestato servizio all'estero tale esperienza ha avuto modo di dimostrarsi e di consolidarsi.  Anche   la  domanda  relativa  all'annullamento  della  graduatoria permanente  nella  parte  relativa  alla  valutazione  dei titoli del ricorrente  va  respinta sia perche' il ricorrente non ha rivendicato un  punteggio  specifico  per  singoli  titoli,  onde  le sue censure appaiono  generiche  e  non  rapportate  ad  un  interesse  attuale e concreto,  sia  perche'  l'Amministrazione  degli  affari  esteri  ha comunicato  di  aver  gia'  provveduto  a correggere il punteggio per titoli  attribuitogli, elevandolo da p. 99 a p. 100 e rispetto a tale provvedimento  non  risulta  che  il  ricorrente abbia proposto nuove impugnazioni.  Per  quanto  riguarda  le due nomine conferite nell'anno scolastico 1997/1998  e  la  nomina  conferita  a Mattalia per l'anno scolastico 1999/2000,   anche  ad  esse  debbono  applicarsi  i  principi  sopra enunciati, relativi alla confluenza nell'unica graduatoria permanente di  tutti  gli  idonei  degli  ultimi  nove anni che ne abbiano fatto richiesta,  con  il  proprio  punteggio  di provenienza; fatti salvi, evidentemente  i  diritti  di  coloro  che, avendo sostenuto le nuove prove,  possano,  in  base  ai  relativi  risultati,  far  valere  un punteggio maggiore.  Ne  consegue  che  il  ricorso in revocazione deve essere accolto e che,  previa riunione, i tre ricorsi originariamente proposti debbono essere accolti relativamente alla richiesta di annullamento dell'art. 9,  comma 1 dell'O. Ministero degli affari esteri del 16 maggio 1997, limitatamente  alle  parole  "dopo  le  nomine  degli  iscritti nelle graduatorie  risultanti  dalle  prove  di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995".                               P.Q.M.  Esprime  il parere che il ricorso deve essere accolto e deve essere disposta  la  revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del  4 maggio  1999,  che  ha  recepito il parere n. 402/1998, emesso dalla  I  Sezione in data 9 dicembre 1998. I tre ricorsi proposti dal Palozzi vanno riuniti ed accolti nei limiti di cui in motivazione.
                                  Visto                     Il presidente della sezione                             Giacchetti  |  
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