Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2001
Accoglimento di ricorso in revocazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso in revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1999 proposto dal dir. did. Leucio Palozzi in data 30 giugno 1999;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, capo III, art. 15;
Acquisito il parere n. 940/99, espresso dal Consiglio di Stato - Sezione I, nell'adunanza del 10 maggio 2000, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
Decreta:
Il ricorso e' accolto, pertanto e' disposta la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1999, che aveva recepito il parere n. 402/1998 emesso dalla I sezione del Consiglio di Stato in data 9 dicembre 1998. I tre ricorsi straordinari proposti dal dir. did. Palozzi vanno riuniti ed accolti nei limiti di cui in motivazione.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2001

CIAMPI
Dini, Ministro degli affari esteri
 
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della sezione prima 10 maggio 2000
Parere n. 940/99
Viste le relazioni del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali) n. 115/3458 del 30 aprile 1998, n. 115/8603 del 5 novembre 1998 e n. 115/7836 del 27 settembre 1999;
Visto il parere interlocutorio n. 940/99 reso all'adunanza del 17 novembre 1999;
Viste le note trasmesse dall'amministrazione degli affari esteri in data 20 marzo 2000 e 3 aprile 2000 in adempimento del succitato parere;
Vista la memoria del ricorrente trasmessa dall'amministrazione con nota del 10 gennaio 2000;
Esaminati gli atti e udito il relatore;
Premesso
Il direttore didattico Leucio Palozzi ha proposto in data 30 giugno 1999 ricorso per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1999 col quale, su parere n. 402/1998 reso dalla I Sezione del Consiglio di Stato, sono stati respinti, previa riunione, tre ricorsi straordinari da lui proposti in data 9 settembre 1997, 24 dicembre 1997 e 16 gennaio 1998. Sostiene il Palozzi che la sezione sarebbe incorsa in alcuni errori di fatto, onde il parere dovrebbe essere revocato.
L'estrema complessita' della vicenda, che si e' sviluppata attraverso tre ricorsi straordinari, un ulteriore ricorso in revocazione del decreto del Presidente della Repubblica decisorio di tali pareri e, da ultimo, in una istanza di revisione del parere interlocutorio reso dalla Sezione nell'ambito del procedimento di revocazione impongono uno sforzo di chiarimento della situazione mediante l'analisi delle domande contenute in ciascuno dei ricorsi straordinari, delle determinazioni contenute nel parere n. 402/98, del quale si chiede la revocazione e dei motivi che sorreggono il ricorso in revocazione.
Con il ricorso del 9 settembre 1997 il Palozzi impugnava:
1) il decreto ministeriale del Ministero degli affari esteri recante disciplina delle procedure per la formazione delle graduatorie permanenti ai fini della destinazione all'estero del personale scolastico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997:
1a. nella parte in cui prevede l'inserimento nella nuove graduatorie permanenti del personale inserito nelle pregresse graduatorie di merito, anche gia' scadute, anche se beneficiario di provvedimento di nomina;
1b. nella parte in cui introduce ex novo un diritto di priorita' per le nomine decorrenti dal 1o settembre 1997 a favore degli iscritti nelle graduatorie della procedura selettiva straordinaria espletata in applicazione del D.I.M. 1o marzo 1995;
1c. nella parte in cui sottrae alla commissione esaminatrice la valutazione dei titoli culturali e professionali;
1d. nella parte in cui prevede che la domanda di inclusione nella graduatoria permanente venga presentata in carta da bollo anziche' in carta semplice.
2) l'approvazione della tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, adottata con decreto n. 296 del 13 maggio 1997 di concerto tra M.P.I. e M.A.E., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 42 del 30 maggio 1997, nella parte in cui esclude dalla valutazione dei titoli culturali e professionali sia le pubblicazioni attinenti alla funzione da svolgere all'estero, sia il servizio gia' prestato all'estero, sia in quanto sottrae alla commissione esaminatrice la valutazione dei titoli;
3) la graduatoria permanente applicativa dei suindicati atti;
4) ogni altro atto antecedente, presupposto e consequenziale, ivi compresa l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo dell'11 dicembre 1996 sul personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero nella parte in cui sia verificabile un eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 3, lettera b) del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, e i singoli provvedimenti di nomina per destinazione all'estero.
L'Amministrazione degli affari esteri eccepiva che l'ordinanza ministeriale per le modalita' e i termini della graduatoria provinciale e il decreto interministeriale relativo alla valutazione dei titoli costituiscono applicazione dell'accordo Aran-Organizzazioni sindacali dell'11 dicembre 1996, aggiuntivo al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e che ogni contestazione in merito e' devoluta dall'accordo stesso agli organismi di conciliazione, che nella specie, non sono stati investiti. Nel merito riteneva il ricorso infondato.
Con il ricorso del 24 dicembre 1997 il Palozzi impugnava:
1) La graduatoria permanente definitiva del personale direttivo, area francofona C.F. 004, affissa all'albo del Ministero A.E. il 28 novembre 1997 nella parte in cui:
1a. essa e' stata definitivamente compilata oltre i termini di legge;
1b. tutti gli aspiranti vengono indicati con il punteggio complessivo, cio' che non consente di verificare che ai nuovi aspiranti e' stato richiesto un punteggio piu' elevato alla prova scritta, con violazione della par condicio;
1c. per gli aspiranti in servizio all'estero non sono state indicate le indicazioni relative al servizio che costituivano presupposti per l'ulteriore nomina alla data di scadenza della permanenza all'estero;
1d. gli effetti della graduatoria permanente sono subordinati al previo esaurimento della precedente graduatoria di merito di cui al D.I.M. 10 marzo 1995;
1e. alcuni aspiranti inclusi nelle precedenti graduatorie sono stati inseriti nella graduatoria permanente senza aver superato gli esami del 1997; lo stesso e' avvenuto per altri aspiranti che a suo tempo erano decaduti o avevano rinunciato alla nomina;
1f. alcuni aspiranti in servizio in Italia o all'estero sono stati inclusi pur non avendo il requisito di servizio effettivo di tre anni nelle scuole metropolitane;
1g. al ricorrente non sono stati valutati taluni titoli specifici non menzionati nella tabella ed altri comunque valutabili.
2) i c.d. "rende noto", ovvero i provvedimenti di determinazione dei posti vacanti, per mancata inclusione delle sedi occupate dal personale con scadenza della permanenza all'estero al 31 agosto 1997;
3) i provvedimenti di individuazione dei candidati che hanno diritto di ricevere la proposta di destinazione all'estero, per quanto esposto al primo motivo;
4) i provvedimenti di destinazione all'estero;
5) gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti o consequenziali.
Con il ricorso del 15 gennaio 1998 il Palozzi proponeva motivi aggiunti agli altri due ricorsi con riferimento:
1) alla scheda di valutazione dei propri titoli;
2) alla mancata inclusione di Atene fra le sedi disponibili.
Nel parere n. 402/98, del quale si chiede la revocazione, la prima Sezione, previa riunione dei tre ricorsi, li ha ritenuti inammissibili:
a) rispetto al provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto collettivo perche' non notificato ad almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria che hanno sottoscritto l'accordo;
b) rispetto ai provvedimenti di destinazione all'estero dei singoli insegnanti in quanto il ricorso doveva essere notificato a ciascuno di essi, trattandosi di provvedimenti puntuali aventi destinatari ben individuati. Li ha ritenuti poi infondati rispetto alle censure rivolte all'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1997, sia relative alla mancata valutazione del servizio precedentemente prestato all'estero, che avrebbe comportato, ove ammessa, un ingiustificato privilegio a danno di coloro che partecipano per la prima volta al concorso sia relative al rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei titoli valutabili in quanto tale funzione non rientra nella competenza della commissione esaminatrice. Per quanto attiene alle doglianze proposte contro la parte dell'ordinanza che riguarda l'utilizzazione di precedenti graduatorie ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto allo stato non risultava dimostrato che fosse stato assolto l'onere di notifica ad almeno uno dei controinteressati. Altrettanto ha ritenuto per la doglianza relativa alla valutazione del punteggio per il personale all'estero, non essendo stato il ricorso notificato ad almeno uno dei controinteressati individuati in tale loro qualita'. Inammissibili ha inoltre ritenuto le ulteriori doglianze, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito prova dell'interesse all'accoglimento. Quanto ai motivi aggiunti, formulati nell'ambito di un autonomo ricorso, onde non possono configurarsi come integrazione ed articolazione del primo gravame, che e' l'unico ritualmente proposto, li ha ritenuti parimenti inammissibili. Altrettanto ha ritenuto per le nuove censure prospettate nella memoria conclusiva.
Con il ricorso in revocazione proposto in data 30 giugno 1999, oggetto del presente parere, il Palozzi sostiene che il parere n. 402/98 e' stato adottato sulla base di taluni errori di fatto, su questioni non controverse, che cosi' descrive:
A) 1.1 Il parere avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le doglianze riferite agli iscritti nelle precedenti graduatorie (pag. 7) per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Risulta invece dalla stessa narrativa utilizzata dal parere che la destinataria della notifica, sig.ra Minniti, era iscritta sia nella graduatoria impugnata che in quelle di merito precedenti.
1.2. La Minniti e' stata individuata nel ricorso in quanto appartenente alla precedente graduatoria di merito della sua stessa area linguistica (francofona) e, pertanto, avente rispetto a lui un diritto di precedenza. Nulla importa che la suddetta sia stata poi nominata nell'area ispanofona.
A) 2. La Minniti, proprio usufruendo del beneficio accordatole dalle disposizioni impugnate ha chiesto ed ottenuto la reiscrizione nelle graduatorie. La circostanza che cio' sia avvenuto in posizione postergata al ricorrente e' ininfluente, non potendo tale circostanza essere conosciuta prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
A) 3. Contrariamente a quanto ritenuto nel parere la Minniti non aveva diritto alla valutazione del servizio all'estero perche' non aveva ancora concluso un anno di servizio in area ispanofona. Ella pertanto, rispetto a tale censura, non poteva considerarsi cointeressata.
A) 4. La pluralita' dei motivi proposti non richiede la notifica ad una pluralita' di controinteressati, bensi' appare sufficiente la notifica ad uno soltanto, con possibilita' di integrazione del contraddittorio.
A) 5. La Minniti era effettivamente controinteressata anche perche', come il ricorrente, poteva aspirare solo alla quota del 50%, non avendo i requisiti per aspirare agli altri posti.
B) 1. Il parere commetterebbe un ulteriore errore di fatto nel ritenere che i due successivi ricorsi sono tardivi per essere stati proposti oltre il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato, che il parere stesso individua nell'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1997 (pag. 6). In realta' il secondo ricorso, proposto il 24 dicembre 1997, e' rivolto principalmente contro la graduatoria definitiva pubblicata il 28 novembre 1997 ed e' pertanto tempestivo. Anche il terzo ricorso, del 15 gennaio 1998, e' tempestivo, in quanto volto a contestare l'erronea valutazione dei titoli, resa nota con la pubblicazione della graduatoria ed accertata il 10 gennaio 1998.
C) 1. Il parere avrebbe errato in fatto nel ritenere che non sia stato proposto il motivo relativo al mancato accertamento del requisito di tre anni di effettivo servizio, che e' stato invece dedotto con il ricorso del 24 dicembre 1997, al punto 1, lettera f), punto 2.
Il ricorrente ritiene che, riconosciuti tali errori in fatto commessi nel parere su fatti non controversi, anche le conclusioni raggiunte su questioni controverse debbano essere riviste e in particolare che:
a) debba essere ritenuta non necessaria la notifica alle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il C.C.N.L., in quanto non sono controinteressate;
b) non sia necessaria la notifica al controinteressato nella fase che precede la formazione della graduatoria permanente;
c) non sia necessaria la notifica ai singoli destinatari dei provvedimenti, che sono consequenziali alla graduatoria;
d) che sia necessaria una puntuale motivazione su tutti i punti dei ricorsi, non essendo ammissibile una generica motivazione cumulativa.
Fa quindi istanza di sospensione ex articolo 398, u.c., c.p.c., insiste per la revocazione del parere e per l'accoglimento dei ricorsi straordinari.
Con parere istruttorio del 17 novembre 1999 la Sezione, ritenendo implicitamente che il ricorso in revocazione fosse fondato, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione sull'istanza di revocazione, che il ricorrente notificasse il ricorso a tutti gli iscritti nella graduatoria permanente, anche a mezzo di pubblici proclami; che provvedesse a notificare a tutti gli iscritti nelle graduatorie i precedenti ricorsi; che l'amministrazione facesse conoscere se sono state proposte impugnative avverso il provvedimento con il quale l'interessato e' stato depennato dalla graduatoria relativa alla area linguistica francese; che l'interessato dovesse dare la prova della notificazione dei ricorsi oggetto di revocazione ad almeno uno dei controinteressati. Ha inoltre invitato l'amministrazione a consentire al ricorrente di prendere visione della documentazione trasmessa alla Sezione per il parere.
Con atto del 15 febbraio 2000 il ricorrente ha chiesto il riesame del suddetto parere istruttorio ritenendo:
a) che sia inapplicabile ai procedimenti amministrativi la notifica per pubblici proclami;
b) che tale notifica e' ineseguibile senza ordine del Ministero competente;
c) che i destinatari della notifica sono indeterminati;
d) che e' inammissibile in sede di esame revocatorio ogni adempimento relativo ad integrazione del contraddittorio di ricorsi straordinari gia' decisi;
e) che la notifica del ricorso del 9 settembre 1997 e' illogica in quanto tale ricorso e' stato proposto prima della formazione della graduatoria definitiva;
f) che, comunque, la notifica dovrebbe essere circoscritta ai controinteressati che precedono in graduatoria il ricorrente;
g) che comunque il ricorso e' stato notificato a tutti i veri controinteressati, ovvero a coloro che si trovano a precedere il ricorrente. Ha chiesto, pertanto che la disposizione interlocutoria venisse modificata nel senso di circoscrivere l'obbligo di notifica ai soli aspiranti anteposti in graduatoria ed ha insistito per l'istanza di sospensione dei termini di cui all'art. 398, u.c., c.p.c.
In data 15 febbraio 2000 l'Amministrazione degli affari esteri ha ordinato al Palozzi di integrare il contraddittorio nei termini definiti dal parere istruttorio.
In data 14 marzo 2000 sono pervenuti alla Sezione:
1) la Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2000 - Foglio delle inserzioni - che a pagina 36 reca la notifica per pubblici proclami del ricorso in revocazione e dei tre precedenti ricorsi straordinari;
2) la copia delle ricevute dell'impugnativa al Ministero del lavoro e al MAE avverso le nomine per l'anno 1999/2000 e relativa ipotesi di depennamento del Palozzi dalla graduatoria permanente;
3) documentazione che comprova l'avvenuta notifica dei tre ricorsi straordinari ad almeno uno dei controinteressati;
4) documentazione dell'ulteriore notifica dei quattro ricorsi a Dell'Oro e Angelicola, controinteressati;
5) memoria riassuntiva delle conclusioni dei diversi gravami.
Nella ultima memoria il Palozzi cosi' precisa le proprie conclusioni:
a) Quanto al ricorso del 9 settembre 1997, chiede l'annullamento dell'art. 9, comma 1, dell'O.M. 16 maggio 1997, limitatamente alle parole "dopo le nomine degli iscritti nelle graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995" in quanto tale previsione non trova supporto nel C.C.N.L. dell'11 dicembre 1996, essendo ormai tale graduatoria, riferita ai soli anni 1995/96 e 1996/97, scaduta, ne' potendo configurarsi una validita' delle graduatorie permanenti che vada oltre gli esami successivi ex art. 1, comma 12 della legge n. 604/1982. Per l'effetto chiede l'annullamento dei decreti di destinazione all'estero di dell'Oro e di Angelicola, come adottati dalla precedente graduatoria di merito.
b) Quanto al ricorso del 24 dicembre 1997, come integrato dai motivi aggiunti del 16 gennaio 1998, chiede l'annullamento della graduatoria permanente dei direttori didattici dell'area francofona nella parte in cui comprende anche aspiranti privi del triennio di servizio effettivo nella scuole in Italia; chiede inoltre l'annullamento della destinazione all'estero dei del-l'Oro, che ha prestato solo 2 anni di servizio nelle scuole italiane; chiede inoltre l'annullamento della graduatoria permanente limitatamente alla valutazione dei propri titoli, con ogni effetto per l'eventuale nuova posizione di graduatoria a decorrere dal 1o settembre 1997 e con declaratoria del diritto al conferimento di una delle nomine disposte per l'anno 1997/1998 o, subordinatamente, di quella disposta per l'anno scolastico 1999/2000.
L'Amministrazione degli affari esteri, in data 20 marzo 2000, ha comunicato che il Palozzi, non avendo accettato la nomina sulla sede di Charleroi, nel mese di settembre 1999, e' stato depennato dalla graduatoria. Egli ha peraltro proposto tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro ex art. 410 c.p.c. in data 12 gennaio 2000.
Considerato
La sezione prende atto dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami effettuata dal Palozzi con inserzione nella Gazzetta Ufficiale foglio delle inserzioni, n. 54 del 6 marzo 2000 e prende altresi' atto di aver controllato gli atti relativi all'originaria notifica di ciascun ricorso ad almeno uno dei controinteressati. La Sezione rileva peraltro che, ordinando l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei controinteressati ai ricorsi dei quali si chiede la revocazione, ha implicitamente gia' ritenuto fondata la domanda di revocazione dei decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999, conforme al presupposto parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 402/1998, del 9 dicembre 1998. A tale conclusione si deve pervenire in considerazione del fatto che la domanda principale contenuta nel primo ricorso, relativa all'annullamento dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Ministero degli esteri concernente la formazione delle graduatorie permanenti (Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997) e' stata ritenuta inammissibile sull'erroneo presupposto che non fosse stato dimostrato che la destinataria della notifica era iscritta anche nelle precedenti graduatorie, mentre dalla parte in fatto del parere stesso tale circostanza e' enunciata come acclarata. Dagli atti depositati risulta peraltro confermato che la Minniti, destinataria della notifica del primo ricorso, era collocata al 5o posto della graduatoria per l'area linguistica francese stilata nel 1995. Inoltre sono stati ritenuti erroneamente irricevibili i successivi due ricorsi, sulla base del presupposto che essi fossero diretti ad impugnare la medesima ordinanza, mentre, come risulta dalla lettura dei motivi, essi erano diretti avverso la graduatoria permanente, rispetto alla quale debbono considerarsi ambedue tempestivi.
Nel merito si debbono confermare le conclusioni, con le motivazioni ivi riportate, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica da revocarsi, relative all'infondatezza delle censure attinenti alla mancata valutazione del servizio precedentemente prestato all'estero (in quanto una simile valutazione penalizzerebbe chi voglia per la prima volta recarsi all'estero), alla procedura per la definizione del punteggio da attribuire ai titoli (che spetta sicuramente all'amministrazione e non alla commissione giudicatrice), alla ininfluenza della sentenza n. 744 del 12 febbraio 1998, emanata dal TAR del Lazio (anche perche' successivamente annullata dalla decisione n. 872 del 24 giugno 1999 della VI Sezione del Consiglio di Stato) e alla inammissibilita' del primo gravame in quanto rivolto ad impugnare l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 dicembre 1996 (non notificato ai destinatari dell'autorizzazione stessa, controinteressati).
Deve invece essere accolta la domanda, contenuta nel primo ricorso, di annullamento dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Ministero degli affari esteri recante disciplina delle procedure per la formazione delle graduatorie permanenti ai fini della destinazione all'estero del personale scolastico (Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997). Tale articolo introduce, infatti, nella procedura di nomina e destinazione all'estero, una precedenza di nomina degli iscritti nella graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995, che appare in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5 del contratto collettivo dell'11 dicembre 1996, del quale l'ordinanza stessa costituisce atto applicativo (comma 4).
L'art. 5 del contratto collettivo nazionale stabilisce, infatti (comma 1) che alla destinazione alle istituzioni scolastiche all'estero si provvede, a decorrere dal 1o settembre 1997, con le nuove modalita' previste dallo stesso articolo, che (comma 4) confluiscono nelle nuove graduatorie i candidati che abbiano superato apposite prove d'esame e il personale incluso nelle graduatorie formate negli ultimi nove anni che ne faccia domanda. In nessun punto del contratto si prevede che possa essere istituita una precedenza per la nomina di candidati provenienti da precedenti graduatorie, specie ove tali graduatorie debbano considerarsi gia' scadute. In particolare la graduatoria del 1995 fu stilata in seguito all'adozione di un bando straordinario, espressamente finalizzato alla copertura dei posti "che si renderanno disponibili negli anni 1995/1996 e 1996/1997, limitatamente alle categorie, numero di posti ed aree linguistiche indicate dell'annessa tabella". Tale graduatoria deve pertanto ritenersi non piu' utilizzabile nel momento in cui tutta la materia, rimessa alla contrattazione collettiva in quanto attinente alla mobilita', trova una sua disciplina completa, in base alla quale si debbono formare nuove graduatorie, da utilizzarsi a decorrere dal 1o settembre 1997, nelle quali peraltro puo' confluire, a domanda, anche il personale idoneo nella speciale procedura indetta nel 1995. Tale personale poteva essere nominato con decorrenza 1o settembre 1997, solo se, inserito nella graduatoria con il proprio punteggio di provenienza, si fosse collocato in posizione utile per ottenere la nomina.
E' invece infondato il motivo relativo all'annullamento della graduatoria dell'area francofona per la parte in cui comprende anche direttori didattici che non hanno maturato il requisito di servizio di tre anni nelle scuole metropolitane, previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del contratto collettivo nazionale. Un simile requisito puo' essere chiesto, infatti, solo ai nuovi partecipanti alle selezioni, non essendo prevista per gli aspiranti gia' inclusi in precedenti graduatorie nessun'altra condizione se non quella della presentazione di una apposita domanda per l'inclusione nelle nuove graduatorie. Tale interpretazione e' peraltro la piu' logica, perche' il requisito del servizio nelle scuole metropolitane serve ad evitare che siano destinati alle scuole italiane all'estero docenti e dirigenti privi della necessaria esperienza; nel caso di coloro che hanno gia' lungamente prestato servizio all'estero tale esperienza ha avuto modo di dimostrarsi e di consolidarsi.
Anche la domanda relativa all'annullamento della graduatoria permanente nella parte relativa alla valutazione dei titoli del ricorrente va respinta sia perche' il ricorrente non ha rivendicato un punteggio specifico per singoli titoli, onde le sue censure appaiono generiche e non rapportate ad un interesse attuale e concreto, sia perche' l'Amministrazione degli affari esteri ha comunicato di aver gia' provveduto a correggere il punteggio per titoli attribuitogli, elevandolo da p. 99 a p. 100 e rispetto a tale provvedimento non risulta che il ricorrente abbia proposto nuove impugnazioni.
Per quanto riguarda le due nomine conferite nell'anno scolastico 1997/1998 e la nomina conferita a Mattalia per l'anno scolastico 1999/2000, anche ad esse debbono applicarsi i principi sopra enunciati, relativi alla confluenza nell'unica graduatoria permanente di tutti gli idonei degli ultimi nove anni che ne abbiano fatto richiesta, con il proprio punteggio di provenienza; fatti salvi, evidentemente i diritti di coloro che, avendo sostenuto le nuove prove, possano, in base ai relativi risultati, far valere un punteggio maggiore.
Ne consegue che il ricorso in revocazione deve essere accolto e che, previa riunione, i tre ricorsi originariamente proposti debbono essere accolti relativamente alla richiesta di annullamento dell'art. 9, comma 1 dell'O. Ministero degli affari esteri del 16 maggio 1997, limitatamente alle parole "dopo le nomine degli iscritti nelle graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995".
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso deve essere accolto e deve essere disposta la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999, che ha recepito il parere n. 402/1998, emesso dalla I Sezione in data 9 dicembre 1998. I tre ricorsi proposti dal Palozzi vanno riuniti ed accolti nei limiti di cui in motivazione.

Visto
Il presidente della sezione
Giacchetti
 
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