Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
SEDUTA 1 giugno 2000 |
Accordo concernente le modalita' di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto. |
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Conferenza unificata (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);
LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, affida a questa Conferenza il compito di promuovere accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza unificata, in particolare, promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' d'interesse comune; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 22 aprile 1999, ai sensi del citato art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 28 agosto 1997, n. 281 e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato in data 4 novembre 1999 e integrato in data 20 gennaio 2000 (rispettivamente repertorio atti numeri 104/CU, 167/CU e 208/CU); Visto lo schema di accordo concernente le modalita' di trasferimento delle risorse, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, che acquisito agli atti con protocollo n. 2128/A.4.7.1/A.1.6.1/CU del 12 aprile 2000, e' stato inoltrato alle regioni ed agli enti locali; Tenuto conto delle risultanze della seduta del 29 marzo 2000 di questa Conferenza, nel corso della quale l'esame dell'argomento e' stato differito alla seduta di questa Conferenza successiva al rinnovo dei consigli regionali, mentre nella seduta del 23 maggio 2000, i presidenti delle regioni e delle associazioni delle autonomie locali hanno preannunciato un positivo avviso sullo schema di decreto in oggetto, fermo restando l'impegno a costituire un tavolo tecnico-politico che dovra' seguire l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 7 della richiamata legge n. 59 del 1997; Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di accordo in argomento, ribadendo l'esigenza di attivare nel contempo il tavolo tecnico-politico di monitoraggio convenuto nella precedente seduta del 23 maggio; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, l'accordo concernente le modalita' di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del commissario straordinario del Governo, per il completamento del federalismo amministrativo, acquisito agli atti con protocollo n. 2128/A. 4.7.1/A. 1.6.1/CU del 12 aprile 2000 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 1o giugno 2000 Il presidente: Loiero |
| Allegato
ACCORDO SULLE MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CATASTO.
1. Il quadro normativo di riferimento. 1.1. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della delega contenuta nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta norme "per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali". La materia oggetto di esame e' disciplinata nel titolo III, capo II, sezione IV: l'art. 65 individua le funzioni mantenute allo Stato; l'art. 66 elenca le funzioni attribuite ai comuni; l'art. 67 prevede l'istituzione di un organismo tecnico che provvede allo svolgimento di specifiche funzioni mantenute allo Stato nonche' al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni. L'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 112/1998 dispone che, con i provvedimenti previsti dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (D.D.P.C.M., sentiti i Ministri interessati ed il Ministro del tesoro), siano stabiliti tempi e modalita' dell'assunzione da parte dei comuni delle funzioni loro conferite, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. 1.2. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta norme in materia di "riforma dell'organizzazione del Governo". Il titolo V prevede espressamente, nel capo II, la riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale. Nella sezione II (articoli 61-67) e' contenuta la disciplina specifica delle agenzie fiscali. L'art. 64 definisce le competenze dell'agenzia del territorio. Il primo comma ne specifica le attribuzioni in materia di catasto ed assegna ad essa il "compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando ... l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti immobiliari.". Il secondo comma afferma che "l'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 112/1998". Il terzo comma stabilisce che "l'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare". Il quarto comma prevede che il comitato direttivo dell'agenzia del territorio sia integrato da due membri designati dalla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Particolare attenzione meritano le disposizioni transitorie contenute nella sezione III, segnatamente quelle dell'art. 73 che riguardano "gestione e fasi del cambiamento". Il terzo ed il quarto comma di tale articolo indicano i tempi previsti per l'avvio della fase di costruzione dell'agenzia del territorio. 1.3. Lo statuto provvisorio dell'Agenzia del territorio. Lo statuto provvisorio dell'agenzia del territorio approvato con decreto del Ministro delle finanze il 14 marzo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state precisate e meglio definite, nel rispetto dei due decreti legislativi prima schematicamente richiamati, sia i fini istituzionali (art. 2) sia le specifiche attribuzioni dell'agenzia del territorio (art. 4). Significative indicazioni su modalita' e tempi di realizzazione dell'agenzia si rinvengono nelle norme transitorie e finali (art. 17). L'art. 18 dello statuto provvisorio, frutto di un proficuo confronto tra Ministero delle finanze e rappresentanze degli enti locali, fornisce puntuali indicazioni per il trasferimento definitivo dei servizi catastali di competenza degli enti locali. 2. Trasferimento delle risorse e costituzione dell'Agenzia del territorio. Appare opportuno, preliminarmente, prevedere che il passaggio dell'esercizio delle funzioni, conferite con il decreto legislativo n. 112/1998 ai comuni, avvenga gradualmente, in considerazione dell'importanza del servizio catastale nel processo di acquisizione delle entrate e della necessita', quindi, di evitarne l'interruzione. Inoltre il richiamo, ancorche' schematico, alla normativa che rappresenta il quadro di riferimento entro il quale e' necessario operare, consente di apprezzare la complessita' della situazione esistente, nella quale al problema, di per se' non semplice, della ricerca delle modalita' piu' adeguate, per l'individuazione delle risorse da trasferire dallo Stato agli enti locali, si aggiunge quello della riorganizzazione della struttura che deve assumere e gestire le competenze mantenute allo Stato, non esattamente corrispondenti, peraltro, a quelle precedentemente attribuite al Dipartimento del territorio. L'Agenzia ha infatti, compiti e missioni in tutto o in parte nuovi e diversi. Si puo' fare riferimento alla costituzione dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, all'identificazione dell'agenzia come l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 112/1998, alla gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi da offrire sul mercato. Non esiste, quindi, soltanto l'esigenza, come nella maggior parte dei casi di decentramento, di trasferire funzioni e risorse da una struttura ministeriale consolidata e sostanzialmente immodificata nel suo assetto organizzativo fondamentale. In realta' si devono affrontare e risolvere due questioni entrambe difficili e complesse, da gestire in un contesto armonico e coordinato: la riorganizzazione della struttura centrale, titolare delle funzioni che la legge conserva allo Stato, con la costituzione dell'agenzia del territorio, strumento essenziale, della compiuta attuazione del decentramento previsto dal decreto legislativo n. 112/1998, al governo della quale partecipano anche gli enti locali; l'attribuzione di funzioni statali ai comuni. Le due operazioni richiedono, per espresse previsioni normative, procedure e percorsi attuativi diversi, tempi non coincidenti. Occorre, pertanto, un'attenta considerazione del contesto complessivo per gestire ed assecondare il processo di costruzione del nuovo assetto. Sia la prima che la seconda operazione comportano alcuni adempimenti preliminari: a) la puntuale ricognizione di funzioni, compiti, attivita' che dovranno essere assunte dall'agenzia e dagli enti locali; b) la individuazione delle risorse umane, fmanziarie, strumentali e organizzative attualmente impegnate nella gestione del sistema catastale complessivamente considerato; c) la definizione della quota di risorse da trasferire ai comuni salvaguardando le condizioni per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni dell'agenzia. 3. Il percorso procedurale. 3.1. Costituzione dell'Agenzia del territorio. Conformemente alle previsioni della normativa piu' volte richiamata, lo stato di attuazione dell'agenzia del territorio e' la seguente: lo statuto provvisorio dell'agenzia e' stato definito ed approvato ed e' in corso di pubblicazione; e' in corso la procedura per la designazione degli organi di vertice dell'agenzia. Successivamente, il direttore ed il comitato direttivo potranno iniziare l'attivita' di costruzione dell'agenzia individuando, anche sulla base del piano generale di riforma gia' impostato, le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, del nuovo ente. Gli organi direttivi dell'agenzia dovranno essere in condizione di deliberare sullo statuto (definitivo) e di adottare regolamenti di amministrazione e di contabilita' entro il 15 dicembre 2000, termine previsto dallo statuto provvisorio (art. 17). Entro la stessa data dovranno essere adottati tutti gli atti generali necessari al primo funzionamento dell'agenzia. Solo dopo l'approvazione degli atti sopra indicati, in una data fissata dal Ministro, l'agenzia sara' in grado di assumere le proprie funzioni subentrando al Ministero delle finanze "nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti od assegnati.". 3.2. Procedura di attuazione. L'art. 18 dello statuto provvisorio ha individuato un percorso realisticamente praticabile per pervenire in maniera corretta e sostanzialmente rispettosa delle indicazioni del decreto legislativo n. 112/1998 al trasferimento di servizi e risorse dallo Stato agli enti locali. Gli aspetti piu' significativi di tale previsione, concordata tra Ministero e rappresentanze degli enti locali, possono cosi' sintetizzarsi: a) sin dal momento del suo avvio attraverso la costituzione degli organi di vertice, l'agenzia, pianifichera' le modalita' e i tempi di trasferimento, anche graduale, dei servizi inerenti alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto, nel rispetto delle attribuzioni di competenze di cui al decreto legislativo n. 112/1998. A tale fine l'agenzia specifichera' le linee per la definizione dei modelli organizzativi, le procedure tecniche e amministrative dirette a garantire l'unitarieta' del sistema catastale e, piu' in generale, il raccordo con le attribuzioni indicate nell'art. 4 dello statuto, gli adempimenti e le attivita' necessarie per l'ordinato trasferimento dell'esercizio delle funzioni; b) per agevolare detta pianificazione e l'attuazione del trasferimento di competenze, armonizzando le esigenze operative dell'agenzia con quelle degli enti locali, sara' costituito, nell'ambito dell'agenzia medesima, un comitato ristretto composto dal direttore e dai due membri designati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il quale operera' tenendo conto delle direttive impartite dalla Conferenza stessa e riferendo periodicamente a tale organo sugli sviluppi del piu' rapido e generalizzato, effettivo esercizio delle funzioni di competenza dei comuni; c) sul piano concreto, specifiche clausole della convenzione, che il Ministro stipula annualmente con l'agenzia, garantiranno le condizioni ottimali per il trasferimento progressivo dei servizi attinenti alle funzioni conferite agli enti locali. 3.3. Quantificazione delle risorse interessate dal riordino. Per soddisfare le esigenze transitorie, sopra illustrate, si e' convenuto, pertanto, sulla necessita' di individuare e quantificare immediatamente le risorse umane e finanziarie che attualmente nell'ambito del Dipartimento del territorio sono dedicate, in maniera diretta o indiretta, ai servizi catastali complessivamente considerati. I dati riportati nelle tabelle (A, A1, B ), allegate, sono la base concordata in Conferenza unificata per l'elaborazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri generale di attribuzione delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, fatta salva la precisazione di alcuni dati non ancora quantificati (come "i fitti passivi"). A tal fine il Ministero ha fornito informazioni relative al personale, elaborate sui dati di consuntivo riferiti al 31 dicembre 1999, che l'amministrazione utilizza sia per fini amministrativo-contabili sia per fini di controllo interno e di pianificazione e programmazione. I dati forniti (vedi le tabelle allegate) comprendono sia l'attivita' diretta, prevalente negli uffici periferici, sia l'attivita' indiretta prevalente negli uffici centrali e compartimentali. Per attivita' diretta si intende quella immediatamente dedicata alla produzione del servizio. Per attivita' indiretta si intende quella dedicata alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche, alla direzione ed al controllo, alla formazione, studio, ricerca, consulenza, ai servizi generali. I costi di tali attivita' sono da considerare a carico dell'agenzia. Sulla base delle unita' di personale, individuate con le modalita' sopra indicate, si e' costruita la tabella riguardante la spesa relativa ai servizi catastali (tabella B). Gli importi esposti nella tabella, che si riferiscono al catasto e riguardano le spese correnti e gli investimenti per beni mobili, sono desunti dal bilancio preventivo per l'anno 2000. L'imputazione delle spese al catasto e' stata effettuata ripartendo gli importi complessivi del dipartimento del territorio in proporzione alle ore lavorate nel corso dell'anno 1999 e dedicate ai servizi catastali. Le attivita' indirette, sia delle strutture periferiche che di quelle centrali, sono state ripartite su quelle dirette proporzionalmente alle ore lavorate. La voce "fitti passivi" non comprende il corrispettivo dell'uso dei beni immobili di proprieta' dello Stato adibiti ad uffici del Dipartimento del territorio. Tale destinazione e' prevedibile che sia mantenuta anche dopo la costituzione delle agenzie del territorio e del demanio. Per altre voci di spesa sono in corso approfondimenti per individuare i criteri di attribuzione delle quote eventualmente riferibili al catasto. Sia le unita' di personale indicate nelle prime due tabelle, sia la spesa relativa riguardano l'intero "universo catasto" e vanno ripartite tra l'agenzia del territorio ed i comuni in ragione delle funzioni mantenute allo Stato o conferite agli enti locali, con riferimento, rispettivamente, agli articoli 65 e 67 ed all'art. 66 del decreto legislativo n. 112/1998. 3.4. Tempi per la conclusione del procedimento. In conclusione si ritiene che il trasferimento di funzioni e risorse non puo' che avvenire attraverso un processo che sia in grado di garantire, da una parte l'implementazione del "sistema catasto" anche e soprattutto nell'ottica della realizzazione dell'anagrafe immobiliare, e contestualmente le linee portanti dell'assetto organizzativo dell'agenzia, dall'altra l'inderogabile esigenza di non determinare, nella fase transitoria, vuoti o cadute di efficienza nell'erogazione dei servizi. A tali esigenze risponde, peraltro, come gia' sopra evidenziato, il percorso tracciato dall'art. 18 dello statuto provvisorio. Tenendo conto, pertanto, di tale specificita', entro il termine della prima Conferenza unificata del mese di luglio, si disporra' degli elementi che consentiranno di finalizzare la formulazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovra' fissare sia i quantitativi e le risorse umane e finanziarie da trasferire, tenendo peraltro conto di forme di autofinanziamento, sia il termine di ultimazione dell'intero processo. Nelle more del trasferimento progressivo dell'esercizio effettivo delle funzioni, i beni e le risorse finanziarie e umane (facendo naturalmente salvo il loro vincolo di destinazione ai comuni) da trasferire ai comuni sono assegnate all'agenzia. A seguito dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che opereranno il trasferimento a ciascun comune, unione o consorzio di comuni, verranno regolati i relativi rapporti finanziari tra Stato, agenzia ed enti locali interessati, operando eventualmente per dodicesimi. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'effettivo trasferimento di funzioni e risorse ai singoli comuni saranno elaborati di volta in volta sulla base di un'istruttoria curata dall'agenzia del territorio con le procedure e le garanzie previste dall'art. 18 dello statuto provvisorio. |
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