| Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| SEDUTA 1 giugno 2000 |  
| Accordo  concernente  le  modalita' di trasferimento delle risorse ai sensi  dell'art.  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto. |  
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                        Conferenza unificata      (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);
                         LA CONFERENZA UNIFICATA
    Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  quale  dispone  che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'  unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;  Visto  l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  affida  a  questa  Conferenza il compito di promuovere  accordi  tra  Governo,  regioni  ed enti locali, ai sensi dell'art.  9,  comma  2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  Visto   l'art.  9,  comma  2,  lettera  c),  del  medesimo  decreto legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  il  quale  dispone  che  la Conferenza unificata, in particolare, promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,  province,  comuni e comunita' montane, al fine di coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e svolgere in collaborazione attivita' d'interesse comune;  Visto  l'accordo  sancito  da  questa  Conferenza  nella seduta del 22 aprile  1999,  ai sensi del citato art. 9, comma 2, lettera c) del decreto  28 agosto  1997,  n. 281 e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  cosi' come modificato in data 4 novembre  1999 e integrato in data 20 gennaio 2000 (rispettivamente repertorio atti numeri 104/CU, 167/CU e 208/CU);  Visto   lo   schema   di   accordo   concernente  le  modalita'  di trasferimento  delle  risorse,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge 15 marzo  1997,  n.  59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto,  trasmesso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, ufficio   del   commissario   straordinario   del   Governo   per  il completamento del federalismo amministrativo, che acquisito agli atti con  protocollo  n.  2128/A.4.7.1/A.1.6.1/CU  del  12 aprile 2000, e' stato inoltrato alle regioni ed agli enti locali;  Tenuto  conto  delle  risultanze  della seduta del 29 marzo 2000 di questa  Conferenza,  nel  corso della quale l'esame dell'argomento e' stato  differito  alla  seduta  di  questa  Conferenza  successiva al rinnovo  dei  consigli  regionali,  mentre nella seduta del 23 maggio 2000, i presidenti delle regioni e delle associazioni delle autonomie locali hanno preannunciato un positivo avviso sullo schema di decreto in   oggetto,   fermo  restando  l'impegno  a  costituire  un  tavolo tecnico-politico  che  dovra'  seguire l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 7 della richiamata legge n. 59 del 1997;  Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le  regioni  e  le  autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo  schema  di  accordo  in  argomento,  ribadendo  l'esigenza  di attivare  nel  contempo  il  tavolo  tecnico-politico di monitoraggio convenuto nella precedente seduta del 23 maggio;  Acquisito,  pertanto,  l'assenso  del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;                              Sancisce ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  Governo, regioni, province, comuni e comunita'    montane,   l'accordo   concernente   le   modalita'   di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, trasmesso  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ufficio del commissario  straordinario  del  Governo,  per  il  completamento del federalismo  amministrativo,  acquisito  agli  atti con protocollo n. 2128/A. 4.7.1/A. 1.6.1/CU  del  12 aprile  2000  e  che,  allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.    Roma, 1o giugno 2000                                                Il presidente: Loiero  |  
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  ACCORDO   SULLE   MODALITA'   DI   TRASFERIMENTO  DELLE  RISORSE  PER          L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CATASTO.
  1. Il quadro normativo di riferimento.    1.1. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.    Il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  emanato  in attuazione  della  delega  contenuta  nel capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59, detta norme "per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".    La  materia oggetto di esame e' disciplinata nel titolo III, capo II, sezione IV:      l'art. 65 individua le funzioni mantenute allo Stato;      l'art. 66 elenca le funzioni attribuite ai comuni;      l'art.  67  prevede  l'istituzione  di un organismo tecnico che provvede allo svolgimento di specifiche funzioni mantenute allo Stato nonche'  al  coordinamento  delle  funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni.    L'art.  7  del  medesimo  decreto legislativo n. 112/1998 dispone che,  con  i  provvedimenti previsti dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997,  n.  59  (D.D.P.C.M.,  sentiti  i  Ministri  interessati  ed il Ministro   del   tesoro),   siano   stabiliti   tempi   e   modalita' dell'assunzione  da  parte  dei comuni delle funzioni loro conferite, contestualmente  all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.    1.2. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.    Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  emanato  in attuazione  della  delega contenuta nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59, detta norme in materia di "riforma dell'organizzazione del Governo".    Il  titolo  V  prevede espressamente, nel capo II, la riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale.    Nella  sezione  II  (articoli  61-67)  e' contenuta la disciplina specifica delle agenzie fiscali.    L'art. 64 definisce le competenze dell'agenzia del territorio. Il primo  comma  ne  specifica  le attribuzioni in materia di catasto ed assegna  ad  essa  il  "compito  di  costituire  l'anagrafe  dei beni immobiliari   esistenti  sul  territorio  nazionale  sviluppando  ... l'integrazione  fra  i  sistemi  informativi  attinenti alla funzione fiscale  ed  alle  trascrizioni  e  iscrizioni  in materia di diritti immobiliari.".    Il  secondo  comma afferma che "l'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 112/1998".    Il  terzo comma stabilisce che "l'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare".    Il  quarto  comma  prevede che il comitato direttivo dell'agenzia del territorio sia integrato da due membri designati dalla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.    Particolare   attenzione  meritano  le  disposizioni  transitorie contenute  nella  sezione  III,  segnatamente quelle dell'art. 73 che riguardano "gestione e fasi del cambiamento".    Il  terzo  ed  il  quarto comma di tale articolo indicano i tempi previsti  per  l'avvio  della  fase  di  costruzione dell'agenzia del territorio.    1.3. Lo statuto provvisorio dell'Agenzia del territorio.    Lo  statuto provvisorio dell'agenzia del territorio approvato con decreto   del  Ministro  delle  finanze  il  14 marzo,  in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state precisate e meglio definite,   nel   rispetto   dei   due   decreti   legislativi  prima schematicamente  richiamati, sia i fini istituzionali (art. 2) sia le specifiche attribuzioni dell'agenzia del territorio (art. 4).    Significative  indicazioni  su modalita' e tempi di realizzazione dell'agenzia  si  rinvengono  nelle  norme transitorie e finali (art. 17).    L'art.  18  dello  statuto  provvisorio,  frutto  di  un proficuo confronto  tra  Ministero  delle  finanze e rappresentanze degli enti locali, fornisce puntuali indicazioni per il trasferimento definitivo dei servizi catastali di competenza degli enti locali. 2.  Trasferimento  delle  risorse  e  costituzione  dell'Agenzia  del territorio.    Appare  opportuno,  preliminarmente,  prevedere  che il passaggio dell'esercizio  delle  funzioni, conferite con il decreto legislativo n.  112/1998  ai  comuni,  avvenga  gradualmente,  in  considerazione dell'importanza  del  servizio catastale nel processo di acquisizione delle entrate e della necessita', quindi, di evitarne l'interruzione.    Inoltre  il  richiamo,  ancorche'  schematico, alla normativa che rappresenta  il  quadro  di  riferimento entro il quale e' necessario operare,  consente  di  apprezzare  la  complessita' della situazione esistente,  nella  quale  al problema, di per se' non semplice, della ricerca  delle  modalita'  piu'  adeguate, per l'individuazione delle risorse  da  trasferire  dallo  Stato  agli  enti locali, si aggiunge quello  della  riorganizzazione  della  struttura che deve assumere e gestire   le   competenze   mantenute  allo  Stato,  non  esattamente corrispondenti,  peraltro,  a  quelle  precedentemente  attribuite al Dipartimento del territorio.    L'Agenzia  ha  infatti,  compiti  e  missioni in tutto o in parte nuovi e diversi.    Si   puo'   fare   riferimento  alla  costituzione  dell'anagrafe integrata  dei  beni  immobiliari esistenti sul territorio nazionale, all'identificazione  dell'agenzia  come  l'organismo  tecnico  di cui all'art.  67  del  decreto  legislativo  n.  112/1998,  alla gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi da offrire sul mercato.    Non esiste, quindi, soltanto l'esigenza, come nella maggior parte dei  casi  di  decentramento, di trasferire funzioni e risorse da una struttura ministeriale consolidata e sostanzialmente immodificata nel suo   assetto   organizzativo  fondamentale.  In  realta'  si  devono affrontare  e risolvere due questioni entrambe difficili e complesse, da gestire in un contesto armonico e coordinato:      la  riorganizzazione  della  struttura centrale, titolare delle funzioni  che  la  legge  conserva  allo  Stato,  con la costituzione dell'agenzia  del  territorio,  strumento  essenziale, della compiuta attuazione  del  decentramento  previsto  dal  decreto legislativo n. 112/1998, al governo della quale partecipano anche gli enti locali;      l'attribuzione di funzioni statali ai comuni.    Le  due operazioni richiedono, per espresse previsioni normative, procedure e percorsi attuativi diversi, tempi non coincidenti.    Occorre,   pertanto,   un'attenta   considerazione  del  contesto complessivo per gestire ed assecondare il processo di costruzione del nuovo assetto.    Sia   la  prima  che  la  seconda  operazione  comportano  alcuni adempimenti preliminari:      a) la puntuale ricognizione di funzioni, compiti, attivita' che dovranno essere assunte dall'agenzia e dagli enti locali;      b) la   individuazione   delle   risorse   umane,   fmanziarie, strumentali  e organizzative attualmente impegnate nella gestione del sistema catastale complessivamente considerato;      c) la  definizione  della  quota  di  risorse  da trasferire ai comuni  salvaguardando  le  condizioni  per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni dell'agenzia. 3. Il percorso procedurale.    3.1. Costituzione dell'Agenzia del territorio.    Conformemente   alle   previsioni   della  normativa  piu'  volte richiamata,  lo stato di attuazione dell'agenzia del territorio e' la seguente:      lo  statuto  provvisorio  dell'agenzia  e'  stato  definito  ed approvato ed e' in corso di pubblicazione;      e'  in  corso  la procedura per la designazione degli organi di vertice dell'agenzia.    Successivamente,  il  direttore ed il comitato direttivo potranno iniziare  l'attivita' di costruzione dell'agenzia individuando, anche sulla  base  del  piano  generale di riforma gia' impostato, le linee fondamentali  dell'assetto  organizzativo, centrale e periferico, del nuovo ente.    Gli  organi  direttivi dell'agenzia dovranno essere in condizione di deliberare sullo statuto (definitivo) e di adottare regolamenti di amministrazione  e di contabilita' entro il 15 dicembre 2000, termine previsto dallo statuto provvisorio (art. 17).    Entro  la  stessa  data  dovranno  essere adottati tutti gli atti generali necessari al primo funzionamento dell'agenzia.    Solo  dopo  l'approvazione degli atti sopra indicati, in una data fissata dal Ministro, l'agenzia sara' in grado di assumere le proprie funzioni   subentrando  al  Ministero  delle  finanze  "nei  rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti od assegnati.".    3.2. Procedura di attuazione.    L'art.  18  dello  statuto provvisorio ha individuato un percorso realisticamente  praticabile  per  pervenire  in  maniera  corretta e sostanzialmente  rispettosa delle indicazioni del decreto legislativo n.  112/1998  al  trasferimento di servizi e risorse dallo Stato agli enti locali.    Gli aspetti piu' significativi di tale previsione, concordata tra Ministero   e   rappresentanze   degli  enti  locali,  possono  cosi' sintetizzarsi:      a) sin  dal  momento  del  suo avvio attraverso la costituzione degli  organi  di  vertice, l'agenzia, pianifichera' le modalita' e i tempi  di  trasferimento,  anche  graduale, dei servizi inerenti alla conservazione,   utilizzazione   e  aggiornamento  del  catasto,  nel rispetto   delle   attribuzioni  di  competenze  di  cui  al  decreto legislativo n. 112/1998.    A  tale  fine l'agenzia specifichera' le linee per la definizione dei  modelli  organizzativi,  le  procedure tecniche e amministrative dirette  a  garantire  l'unitarieta' del sistema catastale e, piu' in generale,  il raccordo con le attribuzioni indicate nell'art. 4 dello statuto,  gli  adempimenti  e  le attivita' necessarie per l'ordinato trasferimento dell'esercizio delle funzioni;      b) per   agevolare  detta  pianificazione  e  l'attuazione  del trasferimento  di  competenze,  armonizzando  le  esigenze  operative dell'agenzia   con   quelle  degli  enti  locali,  sara'  costituito, nell'ambito dell'agenzia medesima, un comitato ristretto composto dal direttore e dai due membri designati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  il  quale  operera' tenendo conto delle direttive impartite  dalla  Conferenza stessa e riferendo periodicamente a tale organo  sugli  sviluppi  del  piu'  rapido e generalizzato, effettivo esercizio delle funzioni di competenza dei comuni;      c) sul  piano  concreto, specifiche clausole della convenzione, che  il  Ministro  stipula annualmente con l'agenzia, garantiranno le condizioni  ottimali  per  il  trasferimento  progressivo dei servizi attinenti alle funzioni conferite agli enti locali.    3.3. Quantificazione delle risorse interessate dal riordino.    Per  soddisfare  le esigenze transitorie, sopra illustrate, si e' convenuto,  pertanto,  sulla necessita' di individuare e quantificare immediatamente   le  risorse  umane  e  finanziarie  che  attualmente nell'ambito del Dipartimento del territorio sono dedicate, in maniera diretta   o   indiretta,   ai   servizi   catastali  complessivamente considerati.  I  dati  riportati nelle tabelle (A, A1, B ), allegate, sono  la  base  concordata in Conferenza unificata per l'elaborazione del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri generale di attribuzione  delle  risorse  ai  sensi  dell'art.  7  della legge n. 59/1997  e  dell'art.  7  del  decreto legislativo n. 112/1998, fatta salva la precisazione di alcuni dati non ancora quantificati (come "i fitti passivi").    A  tal  fine  il  Ministero  ha  fornito informazioni relative al personale,  elaborate  sui dati di consuntivo riferiti al 31 dicembre 1999,     che     l'amministrazione    utilizza    sia    per    fini amministrativo-contabili  sia  per  fini  di  controllo  interno e di pianificazione  e  programmazione.  I  dati  forniti (vedi le tabelle allegate)  comprendono  sia  l'attivita'  diretta,  prevalente  negli uffici  periferici, sia l'attivita' indiretta prevalente negli uffici centrali e compartimentali.    Per  attivita'  diretta si intende quella immediatamente dedicata alla produzione del servizio.    Per  attivita' indiretta si intende quella dedicata alla gestione delle  risorse  umane,  finanziarie,  tecniche,  alla direzione ed al controllo,  alla  formazione, studio, ricerca, consulenza, ai servizi generali.  I  costi  di  tali  attivita' sono da considerare a carico dell'agenzia.    Sulla   base  delle  unita'  di  personale,  individuate  con  le modalita'  sopra  indicate, si e' costruita la tabella riguardante la spesa relativa ai servizi catastali (tabella B).    Gli  importi esposti nella tabella, che si riferiscono al catasto e  riguardano  le  spese correnti e gli investimenti per beni mobili, sono desunti dal bilancio preventivo per l'anno 2000.    L'imputazione   delle   spese  al  catasto  e'  stata  effettuata ripartendo gli importi complessivi del dipartimento del territorio in proporzione  alle ore lavorate nel corso dell'anno 1999 e dedicate ai servizi catastali.    Le  attivita'  indirette,  sia delle strutture periferiche che di quelle   centrali,   sono   state   ripartite   su   quelle   dirette proporzionalmente alle ore lavorate.    La  voce  "fitti passivi" non comprende il corrispettivo dell'uso dei  beni  immobili  di  proprieta' dello Stato adibiti ad uffici del Dipartimento del territorio.    Tale  destinazione e' prevedibile che sia mantenuta anche dopo la costituzione delle agenzie del territorio e del demanio.    Per  altre  voci  di  spesa  sono  in  corso  approfondimenti per individuare  i  criteri  di  attribuzione  delle  quote eventualmente riferibili al catasto.    Sia  le unita' di personale indicate nelle prime due tabelle, sia la  spesa  relativa  riguardano  l'intero  "universo catasto" e vanno ripartite  tra  l'agenzia del territorio ed i comuni in ragione delle funzioni  mantenute  allo  Stato  o  conferite  agli enti locali, con riferimento,  rispettivamente,  agli  articoli 65 e 67 ed all'art. 66 del decreto legislativo n. 112/1998.    3.4. Tempi per la conclusione del procedimento.    In  conclusione  si  ritiene  che  il trasferimento di funzioni e risorse non puo' che avvenire attraverso un processo che sia in grado di  garantire,  da  una parte l'implementazione del "sistema catasto" anche  e  soprattutto  nell'ottica  della realizzazione dell'anagrafe immobiliare,   e   contestualmente  le  linee  portanti  dell'assetto organizzativo dell'agenzia, dall'altra l'inderogabile esigenza di non determinare,  nella  fase  transitoria,  vuoti o cadute di efficienza nell'erogazione dei servizi.    A  tali esigenze risponde, peraltro, come gia' sopra evidenziato, il percorso tracciato dall'art. 18 dello statuto provvisorio.    Tenendo  conto,  pertanto, di tale specificita', entro il termine della  prima  Conferenza  unificata  del mese di luglio, si disporra' degli  elementi  che consentiranno di finalizzare la formulazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovra' fissare  sia  i  quantitativi  e  le  risorse  umane e finanziarie da trasferire, tenendo peraltro conto di forme di autofinanziamento, sia il termine di ultimazione dell'intero processo.    Nelle more del trasferimento progressivo dell'esercizio effettivo delle  funzioni,  i  beni  e  le risorse finanziarie e umane (facendo naturalmente  salvo  il  loro  vincolo  di destinazione ai comuni) da trasferire ai comuni sono assegnate all'agenzia.    A seguito dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  che  opereranno il trasferimento a ciascun comune, unione o consorzio di comuni, verranno regolati i relativi rapporti finanziari tra Stato, agenzia ed enti locali interessati, operando eventualmente per dodicesimi.    I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri relativi all'effettivo  trasferimento  di funzioni e risorse ai singoli comuni saranno  elaborati  di  volta  in  volta sulla base di un'istruttoria curata  dall'agenzia  del  territorio  con le procedure e le garanzie previste dall'art. 18 dello statuto provvisorio.  |  
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