IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: tromba d'aria del 16 settembre 2000 nella provincia di Vicenza; grandinate dal 16 settembre 2000 al 20 settembre 2000 nella provincia di Verona; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Verona: grandinate del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), nel territorio dei comuni di: Belfiore, Buttapietra, Castel d'Azzano, Palu', Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, San Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio e Villafranca di Verona; grandinate del 20 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), nel territorio dei comuni di: Oppeano, San Martino Buon Albergo e Zevio; Vicenza: tromba d'aria del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di: Lonigo e San Germano dei Berici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |