IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario  e  in  particolare  l'art.  2, comma 3, lettera a), il quale  prevede  che,  per  ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati   gli   obiettivi   della   programmazione   del  sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ  pareri  del  Consiglio  universitario  nazionale  (CUN), della Conferenza   dei  rettori  delle  universita'  italiane  (CRUI),  del Consiglio  nazionale  degli  studenti  universitari  (CNSU)  e  delle commissioni parlamentari competenti per materia;  Visto  l'art.  17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;  Tenuto  conto  dei  pareri  del  CUN,  della  CRUI e del CNSU, resi rispettivamente in data 5 settembre, 21 settembre e 14 e 15 settembre 2000;  Tenuto  conto  dei pareri delle competenti commissioni della Camera dei  deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 16 novembre 2000;                              Decreta:                               Art. 1.  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e tenuto  conto  delle  esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95, e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,  nonche'  del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,  sono  obiettivi  della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003:    a) la  promozione  ed  il  sostegno  della innovazione didattica, anche  con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, delle  attivita'  di  orientamento e di tutorato, dell'insegnamento a distanza e del processo di internazionalizzazione;    b) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:      il  consolidamento e la costituzione di scuole superiori per la realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre    e    post-laurea,    tassativamente    caratterizzati    dalla residenzialita',   dall'adeguata   dotazione   di  biblioteche  e  di laboratori,  dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, dal pieno esercizio del tutorato;      la  promozione  di  corsi  di  dottorato di ricerca e di mirate attivita' di ricerca avanzata in cui possano essere impegnati dottori di  ricerca  -  caratterizzati  da  collaborazioni  internazionali  e rispondenti  a  prefissati  requisiti  di  qualita'  -  realizzati da universita'  anche  in  convenzione  con  altre universita', istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere;      il  cofinanziamento  dei  programmi dell'Unione europea volti a rafforzare   specifiche   attivita'   di   formazione   del   sistema universitario  ed il consolidamento delle iniziative gia' intraprese, con   particolare   riferimento   alla   formazione  post-laurea  nel Mezzogiorno;    c) il  consolidamento  e  la  promozione  di centri di eccellenza nella ricerca;    d) la  riduzione  degli  squilibri  del sistema universitario tra centro-nord e sud;    e) la realizzazione di nuovi interventi per il decongestionamento degli  atenei  sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi.  2.  Le  risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del   Presidente  della  Repubblica  27 gennaio  1998,  n.  25,  come determinate  dalla  legge  finanziaria  2001, sono utilizzate per gli obiettivi  di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:    1)  41,381 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a);    2)  25,966 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b);    3)  12,245 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera c);    4)  10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);    5)  10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera e).  3.  Per  esigenze  operative  connesse  alla  definizione  ed  alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art. 2,  comma  3,  lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio  1998,  n.  25,  fermo  restando  il  perseguimento  degli obiettivi  indicati  al  comma  1  del  presente articolo, i predetti limiti  percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre  con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 dicembre 2000                                                Il Ministro: Zecchino Registrato   alla   Corte  dei  conti  il  30 gennaio  2001  Registro n.  1  Ufficio  di  controllo  preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 53  |