Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 dicembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apulia Salus, unita' di Bari, casa di cura "La Madonnina", casa di cura "Villa dei Gerani" e Centro di riabilitazione "Riabilia". (Decreto n. 29323).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visti l'art. 1, comma 2, e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale C.I.P.I., adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, cosi' come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E., adottata nella riunione del 18 ottobre 1994;
Vista l'istanza della Societa' Apulia Salus S.r.l. del 24 maggio 1996 tesa a richiedere il beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, relativamente al periodo 1o aprile 1996-30 marzo 1997;
Visto il decreto ministeriale n. 22935 del 18 giugno 1997, con il quale e' stato approvato il programma per crisi aziendale con riconoscimento del trattamento economico per il primo semestre ovvero dal 1o aprile 1996 al 30 settembre 1996;
Visto il decreto ministeriale n. 23091 del 7 luglio 1997 con il quale si negava il trattamento economico per l'ulteriore semestre 1o ottobre 1996-30 marzo 1997 in quanto dalle risultanze istruttorie si e' evidenziato che il piano di risanamento non ha potuto trovare concreta attuazione, ne' sono stati svolti corsi di formazione previsti per la gestione degli esuberi;
Considerata l'istanza di riesame, presentata in data 11 agosto 1997, dalla societa' Apulia Salus con la quale si richiedeva la revisione del predetto provvedimento negativo;
Accertato che la succitata Societa' ha presentato in data 16 settembre 1997 ricorso al TAR Puglia avverso il decreto 7 luglio 1997, n. 23091, di rigetto dell'istanza per la proroga CIGS, e che in ottemperanza alla circolare n. 17/96 di questa ammiristrazione, e' stato considerato che la via giurisdizionale prevalesse sulla richiesta di revisione amministrativa;
Considerato, tuttavia, da un ulteriore esame istruttorio, confortato dal parere del locale organo ispettivo di Bari con nota del 15 novembre 2000, potersi ravvisare la possibilita' da parte di questa amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, di rideterminarsi sull'istanza di proroga semestrale della Apulia Salus, avendo l'azienda fatto rientrare in servizio tutte le unita' sospese riprendendo a pieno regime la propria attivita' lavorativa;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' concesso il secondo semestre del piano per crisi aziendale approvato con decreto ministeriale 22935 del 18 giugno 1997 a favore della ditta: Apulia Salus S.r.l., con sede in Bari, unita' di Bari (direzione); casa di cura "La Madonnina" (Bari); casa di cura "Villa dei Gerani" (Bari); Centro di riabilitazione "Riabilia" (Bari), per il periodo 1o ottobre 1996-30 marzo 1997.
Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1o ottobre 1996.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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