| Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 20 febbraio 2001 |  
| Ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  lo  stato di emergenza in materia  di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3106). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO        delegato per il coordinamento della protezione civile  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Viste  le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate, tra l'altro,  disposizioni  per  fronteggiare  lo  stato  di emergenza in materia  di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;  Vista  la  nota  n.  14755  del  30  novembre 2000, con la quale il presidente  della  regione  Calabria fa presente che, a seguito degli avvenimenti  alluvionali  dello  scorso  mese  di  settembre, occorre avviare  contemporaneamente  interventi  mirati al recupero del ciclo delle   acque,   migliorando   anche   la  qualita'  delle  acque  di balneazione, prevedendo adeguate risorse finanziarie;  Atteso  che  continuano  a  sussistere  nella  regione  Calabria  i presupposti  che  hanno  portato  alla  dichiarazione  dello stato di emergenza ambientale;  Considerato  che,  alla  luce delle nuove disposizioni normative in materia  di  tutela  delle  acque,  si  debba  procedere  ad una piu' puntuale definizione delle competenze gia' attribuite e da attribuire al presidente della regione Calabria - commissario delegato;  Ritenuto,  quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Calabria;  Acquisita  l'intesa  del  Ministro  dell'ambiente,  giusta  nota n. 1423/RIBO/M/DI/UDE dell'8 febbraio 2001;  Acquisita  l'intesa  del  presidente della regione Calabria, giusta nota n. 1674 del 7 febbraio 2001;  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;                              Dispone:                               Art. 1.  1.  Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria predispone  il  piano  di  tutela  delle acque di cui all'art. 44 del decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152, per l'intero territorio regionale.  A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed  attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152.  2.  Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria attua  il  monitoraggio  richiesto  dalle  direttive  comunitarie  in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di  acque  idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e  la  verifica  dello  stato  qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.  3.  Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria individua,  sull'intero  territorio  regionale,  ogni possibilita' di riutilizzo  delle  acque  reflue  depurate, e predispone un programma straordinario degli interventi per la loro attuazione.  4.  Il  commissario  delegato  - presidente della regione Calabria, predispone  ed  attua  il  programma  di  interventi  urgenti  di cui all'art.  141,  comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine   il   commissario  delegato  individua,  progetta  e  realizza, nell'intero  territorio  regionale,  gli  interventi  di tutela della qualita'  delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999,  n.  152,  e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata  con  gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue  depurate,  assicurando  la  conformita'  dei  medesimi  con i criteri  di  sicurezza  ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente.  Il  commissario  delegato  - presidente della regione Calabria, in particolare, progetta e realizza:    a) le reti fognarie dei comuni;    b) i collettori;    c) i sistemi di depurazione;    d) i  sistemi  per  l'adeguamento  qualitativo, il collettamento, l'invaso,  la  distribuzione  e  il  riutilizzo  delle  acque  reflue provenienti  dai  depuratori,  avvalendosi  anche  delle reti irrigue esistenti  e  delle  strutture  dei  consorzi  di  irrigazione  e  di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;    e) gli   interventi   di   rinaturalizzazione  dei  corpi  idrici superficiali.  5.  Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria individua,  sull'intero  territorio regionale, le opere di fognatura, collettamento,  depurazione  e riutilizzo, anche a fini irrigui, gia' finanziate  con  risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali e subentra, in luogo del soggetto attuatore, nella gestione, cosi' come definita  dall'art.  1,  comma  7,  del  decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno 1955, n. 1534, delle stesse opere i cui lavori non  siano  ancora  completati  qualunque ne sia la causa e di quelle deliberate e non ancora progettate.  6. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 la  parola  "dispone"  e'  soppressa  e  sostituita  dalle  seguenti: "definisce  ed adotta"; le parole "che devono essere assunte da parte dei  soggetti  gestori  degli  impianti  medesimi  per assicurare una migliore tutela dei corpi ricettori" sono soppresse.  7. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero".  8.  All'art.  5,  comma 1, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 dopo  le  parole  "di  competenza pubblica" sono aggiunte le seguenti "ivi compresa la rimozione dei relitti e dei rifiuti spiaggiati".  9.  All'art.  2,  comma 3, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 dopo  le  parole "S.p.a. ENEL" aggiungere "o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.".  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Calabria realizza  gli  interventi  di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza,  sulla  base della progettazione approvata dal commissario medesimo  previa  intesa  del  Ministero  dell'ambiente.  Il  ricorso all'art.  37-bis  e  seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive   modificazioni   ed  integrazioni,  e'  subordinato  alla predisposizione  da parte del commissario delegato - presidente della regione Calabria nonche' all'approvazione - d'intesa con il Ministero dell'ambiente  -  di uno o piu' specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, che siano basati sull'analisi dello  stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche,   gestionali   ed   economico-finanziarie,  che  assicurino l'integrazione  progettuale  e  realizzino  l'unitarieta'  gestionale almeno  dei  servizi  di  fognatura, collettamento e depurazione, che garantiscano la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative, del  riutilizzo  e  degli  scarichi  nei corpi idrici superficiali in conformita'  con  i  criteri  di  sicurezza  ambientale  e  sanitaria definiti  dal  Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero    dell'ambiente,    le   modalita'   di   pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, per l'attuazione  degli  interventi  in  materia  di  tutela delle acque, previsti  dalle  precedenti  e  dalla presente ordinanza si avvale di ulteriori  cinque  esperti  nelle  materie  tecniche,  giuridiche  ed amministrative, da retribuire secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000.  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al precedente comma 1, il commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Calabria  puo', altresi',  avvalersi  di  societa'  specializzate  a  totale capitale pubblico,  alle  medesime condizioni previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999.  3.  Per  l'espletamento delle attivita' di individuazione di cui al precedente  art.  1,  comma  5,  il commissario delegato - presidente della   regione   Calabria   puo'   avvalersi  dell'osservatorio  per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica. In tal caso il commissario  delegato  assegna all'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione  della  spesa  pubblica  fino  ad un massimo di cinque unita'  di personale appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime  condizioni previste dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1o ottobre 1998.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la   parola  "cinque"  e'  soppressa  e  sostituita  dalla  seguente: "quindici".  2.  Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola "cinque" e' soppressa e sostituita dalla seguente: "dieci".  3.  Per  le  finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente  puo' avvalersi, per speciali esigenze, di venti unita' di  personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo   determinato,   da   retribuire   nel   limite  massimo  della retribuzione    spettante   al   personale   del   Ministero   stesso corrispondente  alla  fascia  "D"  (ex  livello  ottavo).  Gli  oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della regione Calabria.  4.  All'art.  6  dell'ordinanza  n. 3062 del 6 luglio 2000, dopo il comma  5, e' aggiunto il seguente comma: "6. Le unita' di personale e gli  esperti  di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del  50 per cento per le attivita' relative alla gestione dei rifiuti e  bonifiche  e  nella  misura  del  50 per cento per le attivita' di tutela delle acque.".  5.  Ai  presidenti  ed  ai  componenti  le  commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della regione Calabria non  si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni .  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Il  commissario  delegato  - presidente della regione Calabria, nello  svolgimento  dei  compiti  allo  stesso affidati in materia di tutela  delle  acque,  puo'  derogare,  ove  necessario,  nei  limiti necessari  per  la  realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  alle seguenti   norme  oltre  a  quelle  gia'  previste  nelle  precedenti ordinanze:    legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche ed integrazioni, articoli 20, 23 e 27;    decreto   legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e  successive modifiche ed integrazioni, articoli 42, 43 e 44;    legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.  2.  Il  commissario  delegato  - presidente della regione Calabria, puo'  adottare  provvedimenti  in  deroga  alle norme del decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  oggetto  di  deroga  nelle precedenti ordinanze gia' emanate.  |  
|   |                                 Art. 6.  1. Per l'attuazione della presente ordinanza e per la realizzazione degli interventi urgenti in materia di tutela delle acque, oltre alle risorse di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, sono  attribuite  al  commissario delegato - presidente della regione Calabria le seguenti risorse:    a) lire 42 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente  al  servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale numero GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;    b) lire  27,975  miliardi  a  valere sulle risorse assegnate alla regione  Calabria  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 13 novembre 2000;    c) lire  3,002  miliardi  a valere sulle risorse assegnate per le attivita'  di  monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque  interne  con  decreto  direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000.  2.  I  comuni  sono  tenuti  a  versare sulla contabilita' speciale intestata   al   commissario  delegato  -  presidente  della  regione Calabria,  le somme dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da  42  a  47,  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, e successive integrazioni  e  modifiche,  a  titolo  di  tariffa  del  servizio di depurazione, al netto di quelle gia' destinate alla gestione. In caso di  inadempienza  il commissario delegato puo' nominare commissari ad acta.  3.  Le  risorse di cui al presente articolo sono trasferite, con le medesime  modalita' previste dall'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2984  del 31 maggio 1999, direttamente sulla contabilita' speciale di Stato gia' intestata al commissario delegato.  |  
|   |                                 Art. 7.  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal  commissario  delegato  fino  alla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nelle precedenti citate  ordinanze  che  non  risultano  in  contrasto con la presente ordinanza.  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente ordinanza   e   pertanto   eventuali   oneri  derivanti  da  ritardi, inadempienze  o  contenzioso,  a  qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 febbraio 2001                                                  Il Ministro: Bianco  |  
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