Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 febbraio 2001
Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3106).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate, tra l'altro, disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Vista la nota n. 14755 del 30 novembre 2000, con la quale il presidente della regione Calabria fa presente che, a seguito degli avvenimenti alluvionali dello scorso mese di settembre, occorre avviare contemporaneamente interventi mirati al recupero del ciclo delle acque, migliorando anche la qualita' delle acque di balneazione, prevedendo adeguate risorse finanziarie;
Atteso che continuano a sussistere nella regione Calabria i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale;
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una piu' puntuale definizione delle competenze gia' attribuite e da attribuire al presidente della regione Calabria - commissario delegato;
Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Calabria;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 1423/RIBO/M/DI/UDE dell'8 febbraio 2001;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria, giusta nota n. 1674 del 7 febbraio 2001;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per l'intero territorio regionale. A tal fine, il commissario delegato provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
3. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle acque reflue depurate, e predispone un programma straordinario degli interventi per la loro attuazione.
4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine il commissario delegato individua, progetta e realizza, nell'intero territorio regionale, gli interventi di tutela della qualita' delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformita' dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, in particolare, progetta e realizza:
a) le reti fognarie dei comuni;
b) i collettori;
c) i sistemi di depurazione;
d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;
e) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali.
5. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria individua, sull'intero territorio regionale, le opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, anche a fini irrigui, gia' finanziate con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali e subentra, in luogo del soggetto attuatore, nella gestione, cosi' come definita dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, delle stesse opere i cui lavori non siano ancora completati qualunque ne sia la causa e di quelle deliberate e non ancora progettate.
6. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999 la parola "dispone" e' soppressa e sostituita dalle seguenti: "definisce ed adotta"; le parole "che devono essere assunte da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi per assicurare una migliore tutela dei corpi ricettori" sono soppresse.
7. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero".
8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 dopo le parole "di competenza pubblica" sono aggiunte le seguenti "ivi compresa la rimozione dei relitti e dei rifiuti spiaggiati".
9. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 dopo le parole "S.p.a. ENEL" aggiungere "o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.".
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria realizza gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, sulla base della progettazione approvata dal commissario medesimo previa intesa del Ministero dell'ambiente. Il ricorso all'art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, e' subordinato alla predisposizione da parte del commissario delegato - presidente della regione Calabria nonche' all'approvazione - d'intesa con il Ministero dell'ambiente - di uno o piu' specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, che siano basati sull'analisi dello stato di fatto, che definiscano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, che assicurino l'integrazione progettuale e realizzino l'unitarieta' gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione, che garantiscano la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative, del riutilizzo e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che fissino, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, le modalita' di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, per l'attuazione degli interventi in materia di tutela delle acque, previsti dalle precedenti e dalla presente ordinanza si avvale di ulteriori cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, da retribuire secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000.
2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Calabria puo', altresi', avvalersi di societa' specializzate a totale capitale pubblico, alle medesime condizioni previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999.
3. Per l'espletamento delle attivita' di individuazione di cui al precedente art. 1, comma 5, il commissario delegato - presidente della regione Calabria puo' avvalersi dell'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica. In tal caso il commissario delegato assegna all'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime condizioni previste dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2856 del 1o ottobre 1998.
 
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola "cinque" e' soppressa e sostituita dalla seguente: "quindici".
2. Al comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 la parola "cinque" e' soppressa e sostituita dalla seguente: "dieci".
3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi, per speciali esigenze, di venti unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero stesso corrispondente alla fascia "D" (ex livello ottavo). Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della regione Calabria.
4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: "6. Le unita' di personale e gli esperti di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attivita' relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attivita' di tutela delle acque.".
5. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della regione Calabria non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni .
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, nello svolgimento dei compiti allo stesso affidati in materia di tutela delle acque, puo' derogare, ove necessario, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti norme oltre a quelle gia' previste nelle precedenti ordinanze:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 20, 23 e 27;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 42, 43 e 44;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, puo' adottare provvedimenti in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze gia' emanate.
 
Art. 6.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e per la realizzazione degli interventi urgenti in materia di tutela delle acque, oltre alle risorse di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, sono attribuite al commissario delegato - presidente della regione Calabria le seguenti risorse:
a) lire 42 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale numero GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;
b) lire 27,975 miliardi a valere sulle risorse assegnate alla regione Calabria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000;
c) lire 3,002 miliardi a valere sulle risorse assegnate per le attivita' di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne con decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000.
2. I comuni sono tenuti a versare sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Calabria, le somme dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive integrazioni e modifiche, a titolo di tariffa del servizio di depurazione, al netto di quelle gia' destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario delegato puo' nominare commissari ad acta.
3. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, con le medesime modalita' previste dall'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, direttamente sulla contabilita' speciale di Stato gia' intestata al commissario delegato.
 
Art. 7.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2001
Il Ministro: Bianco
 
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