| Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 22 dicembre 2000 |  
| Modalita'  di  attuazione  della misura di "Arresto definitivo" delle attivita' di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006. |  
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento della pesca;  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999,  che  definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;  Vista  la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di  modifica  della  decisione 98/123/CE recante approvazione del POP per  la  flotta  peschereccia  dell'Italia  relativo  al  periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;  Visto  l'art.  4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265,  recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;  Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione   dei   suddetti   regolamenti  in  materia  di  arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi;  Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle risorse biologiche del mare, nella seduta del 6 giugno 2000;                              Decreta:                               Art. 1.                      Normativa di riferimento  1. Per    l'attuazione   della   misura   di   arresto   definitivo dell'attivita' di pesca delle navi (di seguito, per brevita' "arresto definitivo"),  perseguito  attraverso  una  delle  modalita'  di  cui all'art.  2,  si  applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999.  2. La  misura di arresto definitivo si applica solo alle unita', di eta'  pari  o  superiore  a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni  in  ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta  di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.  3. Ai  fini  del  presente  provvedimento,  l'eta' della nave e' un numero  intero  pari  alla differenza tra l'anno in cui la domanda di adesione  all'arresto  definitivo  viene  ammessa  a  finanziamento e l'anno  di  costruzione della nave. In mancanza di quest'ultimo viene considerato  quale  termine  di  riferimento  l'anno  di  entrata  in esercizio  come definito dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986.  4. Le  navi  per  le  quali  e'  richiesto  il  premio  di  arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:    a) la  nave  deve  risultare  iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea;    b) al  momento  dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. E' definita operativa la nave  armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.  |  
|   |                                 Art. 2.                   Modalita' di arresto definitivo  1. L'arresto  definitivo  delle  attivita'  di  pesca delle navi e' conseguito attraverso una delle seguenti modalita':    a) la demolizione della nave;    b) il  trasferimento  definitivo  della nave verso un paese terzo nell'ambito  di  una  societa'  mista: sono escluse le navi di stazza inferiore  a  20  tsl o 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30 anni.  Per  la  concessione  del  premio  si  applicano le condizioni previste dal regolamento n. 2792/1999;    c) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo in contesto diverso dalla societa' mista: sono escluse le navi di stazza inferiore  a  20  tsl o 22 GT e le navi di eta' pari o superiore a 30 anni.  La  nave  deve essere immediatamente iscritta nei registri del paese  terzo  ed  e'  soggetta al divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;    d) la  destinazione  definitiva alla conservazione del patrimonio storico nel territorio italiano, ad attivita' di ricerca o formazione nel  settore  alieutico  svolte  da organismi pubblici o parapubblici italiani,   oppure   al   controllo  delle  attivita'  di  pesca,  in particolare da parte di un Paese terzo;    e) la  destinazione  definitiva  della  nave a fini diversi dalla pesca  non  inclusi  al  punto  d):  sono  escluse  le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT.  2. Per le modalita' di trasferimento definitivo della nave verso un Paese  terzo, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e' necessario, ai  fini  del  riconoscimento  del  premio, che vengano soddisfatti i seguenti criteri:    a) rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda  la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonche' le condizioni di lavoro dei pescatori;    b) il  Paese terzo verso il quale sara' trasferita la nave non e' uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;    c) il  trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che   interessa  le  risorse  precedentemente  sfruttate  dalla  nave trasferita.  Tale  criterio  non  si  applica  se la nave ha perso la possibilita' di pesca nell'ambito di un accordo di pesca.  |  
|   |                                 Art. 3.           Presentazione della domanda e iter istruttorio  1. L'originale  della  domanda  di  ammissione al premio di arresto definitivo,   redatta  in  carta  semplice,  e'  presentata  o  fatta pervenire  all'ufficio  di  iscrizione  della  nave  che  provvede al procedimento istruttorio.  2. Nella  domanda,  di  cui  si  allega  fac-simile,  devono essere indicati:    a) le  generalita'  complete  del proprietario/i: cognome e nome; luogo  e  data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax. Per  le  societa':  ragione  sociale  completa;  sede  legale; codice fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalita' complete del legale rappresentante;    b) gli  elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero  RR.NN.MM.GG.;  ufficio  di  iscrizione  della nave; numero UE (obbligatorio);    c) la   modalita'   di  arresto  definitivo  (scelta  tra  quelle consentite, indicate all'art. 2 del presente provvedimento);    d) le   coordinate  bancarie  per  l'accreditamento  del  premio: istituto  di  credito,  numero  di conto corrente; codice ABI; codice CAB, specificando la modalita' di pagamento prescelta (euro o lire);    e) la  seguente  dichiarazione: "Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta  amministrazione,  ai  sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,  al  trattamento  dei  dati  riservati  riportati nella presente domanda  e  nei  documenti  richiamati,  per  il  perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti".  2.  Qualora  l'importo  del  premio risulti superiore a 300 milioni alla  domanda  deve  essere  allegata copia della richiesta antimafia presentata  alla  prefettura  competente  ai  sensi  dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.  3.   La   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad autenticazione  ove  sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.  4.  L'esito istruttorio da parte dell'ufficio marittimo deve essere reso   al  Ministero  entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  della domanda,  ovvero  entro  sessanta  giorni  in  caso  di  integrazione documentale, secondo lo schema allegato (allegato A).  5.  L'esito negativo dell'istruttoria e' notificato direttamente al richiedente   precisando  gli  elementi  che  caratterizzano  il  non accoglimento   dell'istanza   e   le   modalita'   per  impugnare  il provvedimento.  6. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 4 e verificata la  disponibilita'  finanziaria, notifica al richiedente la decisione di ammissione fissando in trenta giorni dalla notifica il termine per la   riconsegna  all'ufficio  marittimo  della  licenza  di  pesca  o dell'autorizzazione  provvisoria. La riconsegna dell'atto abilitativo alla  pesca  e'  atto  irrevocabile:  il titolo e' annullato, la nave viene   cancellata   dall'archivio   licenze  (ALP)  e  dal  registro comunitario.  La  mancata  restituzione  del  titolo entro il termine prescritto  comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi   della  legge  n.  241/1990.  In  tal  caso  non  puo'  essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data della decisione di ammissione.  7. L'autorita' marittima trasmette al Ministero la licenza di pesca unitamente all'attestazione di cui all'allegato B.  8.  Entro  il termine di dodici mesi dalla data di riconsegna della licenza  di  pesca  il richiedente procede all'arresto definitivo. Il mancato  rispetto  di  detto termine pone a carico del richiedente il rischio  connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse finanziarie.  9.  L'ufficio  marittimo  trasmette  al Ministero la certificazione comprovante l'arresto definitivo redatta secondo l'allegato C.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Calcolo del premio  1.  Per il calcolo del premio da riconoscere per ciascuna modalita' di   arresto  definitivo  dell'attivita'  di  pesca  delle  navi,  si applicano le tabelle riportate nell'allegato D.  2.  La  tabella  1  si  applica  per  le  navi con lunghezza tra le perpendicolari  superiore  a 24 metri. La tabella 2 si applica per le navi  con  lunghezza  tra  le  perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri  le  cui  richieste  di  premio  saranno  presentate  entro  il 30 settembre  2003.  Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi.  3.  La  stazza  per  il calcolo del premio e' rilevata dall'ufficio marittimo  dai  registri  in  proprio  possesso.  Solo per le navi di lunghezza  tra  le  perpendicolari  superiore  a 24 metri, qualora il valore  di  stazza  e'  espresso  in  tsl, e' necessario acquisire il certificato di stazza in GT.  4.   Il  premio  per  ciascuna  modalita'  di  arresto  definitivo, calcolato come segue, e' arrotondato alle dieci unita' inferiori, per i  pagamenti in euro, o alle 5.000 lire inferiori, per i pagamenti in lire:    a) premi per la demolizione della nave:      I. per le navi da 10 a 15 anni: importo indicato nelle tabelle;      II.  per le navi da 16 a 29 anni: l'importo di cui alle tabelle e' diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni;      III.  per  le  navi  di  30  anni e piu': l'importo di cui alle tabelle e' diminuito del 22,5%;    b) premi  per  il trasferimento definitivo della nave nell'ambito di  una  societa'  mista:  il  premio  e'  pari  all'80% dell'importo calcolato per la demolizione;    c) premi  per  il  trasferimento  definitivo  della nave verso un paese  terzo  in  contesto diverso dalla societa' mista: il premio e' pari al 50% dell'importo per la demolizione;    d) premi  per  la  destinazione definitiva alla conservazione del patrimonio storico, ecc.: il premio e' pari all'importo calcolato per la demolizione;    e) premi per la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla  pesca  non  inclusi  al  punto  d):  il  premio e' pari al 50% dell'importo calcolato per la demolizione.  5.  In  caso  di  perdita  della  nave  nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo,  l'importo del premio calcolato con le modalita' di cui al punto   2  e'  ridotto  dell'indennizzo  pagato  dalla  compagnia  di assicurazione.  6.  Una  nave  che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione  di  una  nave sinistrata di una societa' mista non puo' beneficiare del premio di arresto definitivo.  |  
|   |                                 Art. 5.                 Modalita' di erogazione del premio  1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato come segue:    a) 50%   a   titolo  di  acconto,  entro  quindici  giorni  dalla riconsegna  della  licenza  di  pesca o dell'attestazione provvisoria previa  riconsegna  del  titolo  abilitativo  all'attivita' di pesca, previo  impegno  da  parte  del  richiedente  a procedere all'arresto definitivo  della  nave  nel  termine prescritto all'art. 3, comma 8, conformemente  alla  modalita'  prescelta.  Per  le  navi  con stazza inferiore   a   20  tsl  o  22  GT,  l'acconto  e'  liquidato  previa presentazione  di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali  e  di  eventuali  creditori ipotecari alla demolizione dell'unita';    b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.  |  
|   |                                 Art. 6.                 Cumulabilita' degli aiuti pubblici  1. In   ordine   al   cumulo   degli  aiuti  pubblici  alla  flotta peschereccia  si  applicano  le  seguenti disposizioni. L'entita' del premio determinato con le modalita' di cui all'art. 4 e' diminuito:    a) di  una  parte  dell'importo  riscosso,  in  caso di aiuto per l'ammodernamento,   calcolata   pro  rata  temporis  per  il  periodo vincolativo residuo;    b) dell'intero  aiuto  per  l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art.  16,  paragrafo  1,  del  regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98  del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che hanno preceduto l'ammissione al premio di arresto definitivo.  2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a),  del  punto  precedente si tiene conto del numero dei mesi interi (la  frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero)  che  intercorrono  tra  la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.  3.  Il  premio  di  arresto definitivo e' interamente liquidato nel caso  in  cui  la decisione di ammissione e' effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.  |  
|   |                                 Art. 7.                        Registrazione vincoli  1.  Al  fine  di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione  di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a  comunicare  all'ufficio  di  iscrizione  della  nave, entro trenta giorni   dalla   pubblicazione   del   presente   provvedimento,   le agevolazioni   concesse   e  la  scadenza  del  vincolo.  L'autorita' marittima  avra'  cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio di destinazione.  |  
|   |                                 Art. 8.                          Norme transitorie  1.  Le  semplificazioni procedimentali e le modalita' di erogazione del  premio,  introdotte  con  il presente provvedimento si applicano anche  alle  istanze gia' presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/93  del Consiglio del 20 luglio 1993 qualora le stesse non siano in  contrasto  con le disposizioni recate dallo stesso regolamento n. 2080/93.  2.   Le  domande  presentate  dal  1o gennaio  2000  devono  essere integrate con l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge  n. 675/1996, prevista all'art. 3 del presente provvedimento, e con gli altri elementi riportati nell'allegato fac-simile.  Il  presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la  registrazione  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 dicembre 2000                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |  
|   |  |                                                  Allegati A, B, C e D ---->     Vedere Allegati da pag. 21 a pag. 26    <----  |  
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